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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 16402/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Damiano Velluti
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Damiano Velluti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 depositate il 15.9.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. b) I coniugi autorizzano reciprocamente l'espatrio dell'altro coniuge, a tal fine prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. c) Quanto alla casa coniugale sita in Roma a Via delle Salvinie n. 2, posseduta in locazione, il sig. continuerà a vivere presso detta abitazione, con tutti gli arredi che Parte_1 la compongono, per la quale continuerà a pagare, in via esclusiva, il canone di locazione mensile pari a € 550,00 oltre al pagamento esclusivo degli oneri condominiali bimestrali di € 190,00 (circa);
La sig.ra insieme al figlio minore si traferirà presso la casa della Parte_2 Per_1 madre sita in Roma a Via delle Canapiglie n. 104. d) Quanto al veicolo targato GV894YG, la sig.ra potrà continuare a utilizzarlo a semplice richiesta, concordando orari e tempi di Parte_2 riconsegna;
le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso saranno a carico del sig.
e) Quanto al figlio minore (di quasi 17 anni), non economicamente Pt_1 Persona_2 autosufficiente, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso l'abitazione della madre in Roma Via delle Canapiglie n. 104. f) Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del minore, fino alla maggiore età, il padre potrà vedere quest'ultimo tre volte alla settimana nei giorni ed orari da concordare con il minore e con la madre. g) A fine settimana alternati, il padre potrà, concordando anticipatamente l'incontro, prendere con sé il minore e tenerlo l'intero fine settimana, dalle ore 15.00 del venerdì alle 23.45 della domenica sera, prendendolo dalla casa della madre e ivi riaccompagnandolo la sera della domenica. h) Quanto alle ferie, nel periodo natalizio e in quello estivo, durata e modalità verranno definite previo accordo con i genitori e compatibilmente con le ferie del padre. i) Durante il periodo estivo, il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio quindici
(15) giorni consecutivi. Tale periodo, previa comunicazione all'altro genitore, sarà concordato con il minore, tenendo conto della sua volontà e del prossimo raggiungimento della maggiore età. l) A titolo di concorso nel mantenimento del coniuge, il sig. verserà alla sig.ra la Pt_1 Parte_2 somma mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire da gennaio 2026. m) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il Per_1 sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) da Pt_1 Parte_2 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire da gennaio 2026. Inoltre, egli contribuirà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014. n) I versamenti di cui ai punti l) e m) verranno eseguiti entro il giorno quindici (15) di ogni mese. o) Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per il figlio saranno prese dal genitore presso cui lo stesso sarà al momento, mentre quelle straordinarie saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze.” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi, nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], coniugati in Roma il 16.6.1991 alle Parte_2 condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto n.00620, parte A03, serie;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 15.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 16402/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Damiano Velluti
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Damiano Velluti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 depositate il 15.9.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. b) I coniugi autorizzano reciprocamente l'espatrio dell'altro coniuge, a tal fine prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. c) Quanto alla casa coniugale sita in Roma a Via delle Salvinie n. 2, posseduta in locazione, il sig. continuerà a vivere presso detta abitazione, con tutti gli arredi che Parte_1 la compongono, per la quale continuerà a pagare, in via esclusiva, il canone di locazione mensile pari a € 550,00 oltre al pagamento esclusivo degli oneri condominiali bimestrali di € 190,00 (circa);
La sig.ra insieme al figlio minore si traferirà presso la casa della Parte_2 Per_1 madre sita in Roma a Via delle Canapiglie n. 104. d) Quanto al veicolo targato GV894YG, la sig.ra potrà continuare a utilizzarlo a semplice richiesta, concordando orari e tempi di Parte_2 riconsegna;
le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso saranno a carico del sig.
e) Quanto al figlio minore (di quasi 17 anni), non economicamente Pt_1 Persona_2 autosufficiente, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso l'abitazione della madre in Roma Via delle Canapiglie n. 104. f) Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del minore, fino alla maggiore età, il padre potrà vedere quest'ultimo tre volte alla settimana nei giorni ed orari da concordare con il minore e con la madre. g) A fine settimana alternati, il padre potrà, concordando anticipatamente l'incontro, prendere con sé il minore e tenerlo l'intero fine settimana, dalle ore 15.00 del venerdì alle 23.45 della domenica sera, prendendolo dalla casa della madre e ivi riaccompagnandolo la sera della domenica. h) Quanto alle ferie, nel periodo natalizio e in quello estivo, durata e modalità verranno definite previo accordo con i genitori e compatibilmente con le ferie del padre. i) Durante il periodo estivo, il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio quindici
(15) giorni consecutivi. Tale periodo, previa comunicazione all'altro genitore, sarà concordato con il minore, tenendo conto della sua volontà e del prossimo raggiungimento della maggiore età. l) A titolo di concorso nel mantenimento del coniuge, il sig. verserà alla sig.ra la Pt_1 Parte_2 somma mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire da gennaio 2026. m) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il Per_1 sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) da Pt_1 Parte_2 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire da gennaio 2026. Inoltre, egli contribuirà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014. n) I versamenti di cui ai punti l) e m) verranno eseguiti entro il giorno quindici (15) di ogni mese. o) Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per il figlio saranno prese dal genitore presso cui lo stesso sarà al momento, mentre quelle straordinarie saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze.” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi, nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], coniugati in Roma il 16.6.1991 alle Parte_2 condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto n.00620, parte A03, serie;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 15.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi