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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/11/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI LO RE, all'udienza del 11/11/2025 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3848 /2024 R.G., promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FAZIO MARCO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro nato a [...] il20/10/1982 e residente a S. Stefano di Camastra (ME) Controparte_1 in ViaLetto Santo n. 16, Cod. Fisc. ( ),, rappresentato e difeso dall'avv./ dott. C.F._1
IC ES;
- resistente -
OGGETTO: post atp per assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/12/2024 , l conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1 per opporsi alle risultanze dell'ATP che lo stesso aveva introdotto per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all' assegno ordinario di invalidità.
Chiedeva, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che il non versava in uno stato di CP_1 minorazione tale da renderlo bisognoso dell'AOI, con vittoria di spese e compensi.
si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di Controparte_1 specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito , chiedendo la conferma di quanto dichiarato dal CTU dell'ATP.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, depositate note di trattazione scritta la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento della CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429
c.p.c.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno
3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Controparte_1 patologie da cui lo stesso risulta affetto (“DISCO-SPONDILOARTROSI LOMBARE CON
MANIFESTAZIONI NEURITICHE DA COMPRESSIONE ERNIARIA RADICOLARE Sn DI L4-
L5. LIMITAZIONE ALGICO FUNZIONALE CAVIGLIA DX DA ESITI DI FRATTURA DI
TIBIA DX COMPLICATA DA LESIONI TENDINEE MULTIPLE. INSUFFICIENZA VENOSA
CRONICA ARTI INFERIORI PIÙ GRAVE A Dx. CARDIOPATIA IPERTENSIVA 1-2^ CLASSE
NYHA. ASMA BRONCHIALE. DISTURBO ANSIOSO CON ATTACCHI DI PANICO. LIEVE
IPOACUSIA BILATERALE.”), evidenziando che le stesse sono tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere dall' 1.8.2023 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è affetto da patologie tali da ridurre a meno Controparte_1 di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere dall' 1.8.2023.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del Pt_1 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' Pt_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. Pt_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., contro , con Pt_1 Controparte_1 ricorso depositato il 19/12/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è affetto da patologie tali da ridurre a meno di un terzo la sua Controparte_1 capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere dall' 1.8.2023;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di atp;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. Pt_1
Così deciso in Patti, 11/11/2025 .
Il Giudice
PI LO RE