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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando ConIGliere
Dott. Corrado Croci ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1282 / 2022 R.G. ;
promosso da:
c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DEL MEDICO Parte_1 C.F._1
BARBARA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA CHIOMO N. 10 10036
SETTIMO TORINESE;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PAVONE DANIELA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA VITTORIO
AMEDEO II, 11 10121 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione a precetto per obblighi di fare.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata, in via pregiudiziale in totale riforma della sentenza n. 3514/2022 (v. all. A), resa dal Tribunale di Torino in persona del Giudice Dott.ssa Vigone, nella causa iscritta al R.G. n. 14531/2020, pubblicata in data 05.09.2022 e notificata all'odierna appellante in data 06.09.2022, accogliere l'appello proposto per i motivi espressi nel presente atto e per l'effetto ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo alla IG.ra ; Controparte_1
in via preliminare dichiarare la IG.ra decaduta dalla denuncia dei vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 CP_1
c.c. e per l'effetto respingere le contestazioni dalla stessa formulate;
in via istruttoria ammettersi le istanze tutte di cui in atti ed in particolare di cui alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 e 3, c.p.c. e dalle note scritte, nonché da comparsa conclusionale, che ivi si intendono integralmente trascritte e richiamate;
in via principale e nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla IG.ra e per CP_1
l'effetto confermare l'efficacia e la validità dell'atto di precetto notificato in data 04.08.2020 dalla IG.ra alla IG.ra ed il conseguente diritto di parte convenuta in Pt_1 CP_1 opposizione a richiedere l'esecuzione degli obblighi di fare come da verbale di conciliazione
n. 169/15 Tribunale di Torino RG. 32632/14 e per l'effetto condannare la IG.ra CP_1
a rifondere all'appellante le spese di lite relative al giudizio di primo grado, già
[...] quantificate in complessivi € 3.256,00 (€ 2.500,00, oltre al rimborso forfettario, oneri di legge ed esposti), ovvero da liquidarsi nel veriore importo che verrà ritenuto equo e di giustizia;
ovvero in via di subordine, compensare le spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate come sopra o nel diverso importo ritenuto equo, tenendo conto della soccombenza di controparte nella fase relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
in ogni caso:
Condannare la IG.ra a restituire anche a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 all'appellante tutte le somme corrisposte dalla IG.ra e di cui al procedimento di Pt_1
2 esecuzione per obblighi di fare terminato in conseguenza della pronuncia della sentenza oggi oggetto di impugnazione”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via preliminare
• dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra in ragione della Parte_1
carenza di specificità dei motivi di doglianza, della loro infondatezza e della loro contrarietà alle norme di diritto e comunque per le ragioni già esplicate in comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito
• respingere l'appello proposto dalla IG.ra erché infondato in fatto e in diritto, Parte_1
di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
In via istruttoria
• nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ammettere le istanze istruttorie avversarie, ammettere altresì le istanze formulate da questa difesa in primo grado
e a suo tempo non ammesse;
In ogni caso
• condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite tutte oltre spese e oneri accessori maggiorate del 30% perché atto redatto con la modalità dei collegamenti ipertestuali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 - Con ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Torino, Pt_1
fratelli, e , madre dei primi due, lamentavano
[...] Parte_2 Parte_3
la sussistenza di danni da infiltrazione interessanti i locali di loro proprietà, adibiti a negozio, in Pino T.se, Strada Cento Croci n. 12, provenienti dalla terrazza a livello, di proprietà esclusiva di;
convenuta nel procedimento, chiamava Controparte_1 Controparte_1
in causa la propria compagnia assicuratrice Controparte_2
1.2 – Con verbale di conciliazione in data 2.10.2015, le parti conciliavano la controversia: si accordavano per la ripartizione al 50% dei danni da infiltrazioni verificatisi nella proprietà
e provenienti dalla terrazza di uso esclusivo della e Parte_4 CP_1
3 individuavano una serie di opere per prevenire il rischio di future infiltrazioni provenienti dalla terrazza/lastrico solare della , con lo smantellamento, impermeabilizzazione e CP_1 rifacimento dell'intera superficie, come di seguito descritte:
- demolizione della pavimentazione esistente con trasporto alla Pubblica discarica dei materiali di risulta;
- creazione di un nuovo massetto per l'incollaggio delle piastrelle;
- posa della rete metallica;
- raccordo di tutti gli angoli perimetrali con la bandella denominata Controparte_3
270 e 90 gradi;
- posa della guina ER TR incollata sopra il massetto;
- fornitura e posa delle piastrelle e dello zoccolino a mezzo adesivi e relativa stuccatura.
- fornitura e posa dei terminali ad “elle” lungo tutto il perimetro esterno del terrazzo;
- creazione di giunti di dilatazione sul pavimento.
- modifica di tutti i piantoni della ringhiera con relativo aggancio perimetrale sul frontalino
Le parti si accordavano per far eseguire le opere a come titolare di Parte_2 un'impresa edile individuale, al costo di € 16.500 più IVA, con termine per l'ultimazione dei lavori al 31.12.2016 e con ripartizione dei costi per 1/3 a carico della e per 2/3 a CP_1
carico di e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.3 – I lavori non venivano ultimati nel termine stabilito nella transazione e con atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare, sulla base del titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione, notificato in data 4.08.2020, intimava a Parte_1 CP_1
di terminare i lavori di rifacimento del terrazzo di sua proprietà, così come
[...]
concordati con il verbale di conciliazione del 02.10.2015.
Precedentemente, in data 23.03.2018, era divenuta unica proprietaria del Parte_1
locale negozio per trasferimento delle quote già di e di . Parte_2 Parte_3
1.4 - proponeva opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615, 1° co., Controparte_1
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino, con istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo, contestando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva così minacciata: l'opponente aveva più volte sollecitato che le parti avevano Parte_2 incaricato di eseguire gli interventi di cui all'accordo conciliativo, affinché iniziasse e terminasse i lavori concordati ed aveva altresì monitorato l'esecuzione delle opere;
ma aveva eseguito opere difformi da quanto previsto in sede di conciliazione (si Parte_2
4 sarebbe, infatti, limitato a smantellare e rimuovere la vecchia pavimentazione per poi procedere ad incollare la nuova guaina su quella vecchia e ammalorata, diversamente da quanto convenuto) e per di più impiegando materiali diversi e di qualità inferiore rispetto a quelli previsti nell'accordo; all'invito di essa opponente a rispettare le previsioni della transazione, il vrebbe abbandonato il cantiere senza neppure mettere in sicurezza Pt_1
le opere eseguite. Pertanto, ogni responsabilità della mancata esecuzione delle opere nei termini era addebitabile proprio al che solo, quindi, poteva essere destinatario Pt_1 dell'azione esecutiva per obblighi di fare.
1.5 – i costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione: la Parte_1 CP_1 non aveva anticipato alcuno dei costi che erano stati posti a suo carico in base all'accordo, costringendo essa convenuta in opposizione a sostenere integralmente le spese dei lavori;
inoltre, essa opponente era decaduta dalla denuncia delle difformità delle opere fino a questo momento eseguite da per averle denunciate oltre i sessanta giorni di Parte_2 legge, e in ogni caso, la sostituzione del tipo di piastrelle da parte dell'esecutore era avvenuto per rispettare un vincolo paesistico presente sull'area.
1.6 – Con ordinanza del 10.11.2020, il Tribunale respingeva l'istanza di sospensiva e la richiesta di chiamata in causa di la creditrice depositava, a questo punto, Parte_2
ricorso ex art. 612 c.p.c. dando avvio al procedimento di determinazione degli obblighi di fare ed il G.E., in quella sede, disponeva CTU, che veniva poi acquisita in questo procedimento di opposizione.
Con sent. n. 3514/2022, pubblicata il 5.09.2022, il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava inefficace il precetto per difetto di legittimazione passiva di
, non essendo la stessa il soggetto passivo del rapporto sostanziale Controparte_1
dedotto in giudizio e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Questi gli argomenti del Tribunale:
- dal titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione si evinceva che il soggetto materialmente tenuto ad eseguire i lavori di rifacimento del terrazzo di proprietà della con le modalità, i materiali e i tempi concordati era solo con la CP_1 Parte_2 conseguenza che il precetto per l'esecuzione dell'obbligo di fare poteva avere come soggetto passivamente legittimato unicamente il Pt_1
- nell'ipotesi in cui avesse sostenuto/anticipato tutte le spese per Parte_1
l'esecuzione delle opere che le parti avevano concordato di ripartire per 2/3 e 1/3,
5 avrebbe potuto al più vantare il diritto, nei confronti della , ad avere il rimborso CP_1
pro quota di un terzo;
in ogni caso, il concorso alle spese per i lavori presupponeva il completamento delle opere, che in realtà non si era verificato;
- dalla documentazione in atti appariva verosimile che l'interruzione dei lavori fosse imputabile all'inadempimento e/o non corretto adempimento da parte del;
Parte_2
- i lavori erano iniziati nel mese di settembre 2018, sebbene il termine pattuito per la fine dei lavori fosse il 31.12.2016; l'opera non era stata terminata poiché risultava smantellata e rimossa la vecchia pavimentazione, ma il terrazzo era stato lasciato senza pavimentazione nuova, coperto con teli in plastica, privo del cancelletto, con tubo del gas scoperto e i lavori erano stati interrotti;
- dopo un anno dall'interruzione dei lavori la , con racc. del 15.07.2019 a mezzo CP_1
del proprio legale, diffidava formalmente il d adempiere agli obblighi assunti con Pt_1
il verbale di conciliazione. Rispondeva il 19.07.2019 il legale dei Parte_4
che, oltre ad imputare il ritardo dei lavori alla , spiegava che il causa CP_1 Pt_1
dei problemi di salute portava avanti il cantiere nei limiti delle sue possibilità e comunicava che i lavori sarebbero stati ultimati nei successivi 60 giorni (cosa che poi non avveniva). Con comunicazione del 23.09.2019 la lamentava ancora CP_1
l'incompletezza e l'inesattezza dell'esecuzione dei lavori e sollecitava nuovamente il a completare l'opera. Con comunicazione del 27.05.2020 la Pt_1 CP_1 manifestava le sue doglianze all'amministratore del condominio. Dunque, la CP_1 aveva sollecitato più volte l'adempimento e aveva sollevato diverse contestazioni in merito alle difformità riscontrate;
- la fattispecie andava inquadrata nell'ambito del contratto d'opera disciplinato dall'art. 2222 e ss. c.c.; pertanto, al committente (ossia la ) spettava un potere di CP_1 controllo sull'esecuzione dell'opera, anche prima del suo perfezionarsi, e il prestatore doveva adempiere esattamente eseguendo il lavoro a regola d'arte e secondo gli accordi stabiliti;
- come dimostrato dalla CTU eseguita in sede di esecuzione, il ra venuto meno Pt_1 ai suoi obblighi sia ai sensi dell'art. 2222 e ss. c.c. sia ai sensi del generale principio di cui all'art. 1176 c.c. Inoltre, il CTU aveva evidenziato che il completamento di tutte le opere, per come previsto nel titolo esecutivo, non fosse percorribile in quanto l'azienda fornitrice della membrana sotto le piastrelle non rilasciava garanzia del prodotto finito per come era stato iniziato, con la conseguente necessaria ricostruzione totale del pavimento.
6 2. - L'appello di Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1 – A seguito della sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inefficacia del precetto, il G.E. della esecuzione per obblighi di fare ha dichiarato estinto il processo ed ha posto in capo all'odierna appellante le spese legali, le competenze della CTU e le spese di CTP. riferisce di avere poi notificato a un ulteriore precetto per Parte_1 Controparte_1
il rimborso per la quota di 1/3 delle somme anticipate per lo svolgimento dei lavori, come previsto dal verbale di conciliazione, e che anche in relazione a tale precetto la CP_1
ha proposto opposizione pre-esecutiva, respinta in primo grado;
avverso tale sentenza è stato interposto appello, deciso da questa Corte con la sent. n. 248/2025, che ha rideterminato la quota-parte del complessivo importo dei lavori eseguiti dal , Parte_2
richiesta in restituzione da a , ritenendo non provata una Parte_1 Controparte_1
parte delle opere.
A fronte della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, la ha proposto un'altra CP_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi, anch'essa rigettata.
ha infine depositato un esposto presso la Procura della Repubblica Controparte_1 ritenendo che l'odierna appellante avesse utilizzato (nel procedimento di opposizione al precetto per il rimborso delle somme anticipate per lo svolgimento dei lavori) della documentazione fiscale non idonea, commettendo il reato di frode processuale. Tale procedimento è stato archiviato.
2.2 – L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello perché l'appellante si sarebbe limitata a chiedere in maniera generica la riforma integrale della sentenza impugnata, dando supporto al gravame unicamente con la riproposizione del contenuto degli atti difensivi già respinti in prima istanza, senza precisare in alcun modo le ragioni di censura della tesi accolta nella sentenza medesima e senza sottoporla a revisione critica né confutando le ragioni della decisione impugnata;
ha di seguito eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza nel merito e in diritto in quanto le tesi della difesa dell'appellante sarebbero contrarie alla più consolidata giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione deve essere respinta sotto entrambi i profili.
7 L'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevede che l'appello debba essere motivato e che la motivazione debba obbligatoriamente contenere (a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare (da intendersi nel senso di parti in senso logico della motivazione della sentenza, contro cui rivolgere le censure e gli argomenti volti ad incrinarne il fondamento: App. Roma, 29.01.2013) e delle modifiche che vengono richieste nella ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice, e (b) la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge denunciata e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il giudice di appello non è, quindi, in ogni caso chiamato a riesaminare ex novo la causa nel merito e la parte appellante può limitarsi ad invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in primo grado, pur se disattese in maniera motivata dal primo giudice, in quanto nell'atto introduttivo della fase di gravame vengano contrapposte alle argomentazioni del giudicante di primo grado quelle svolte dall'appellato, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico.
Nel caso in esame, la citazione in appello propone comunque degli elementi in chiave critica che permettono a questa Corte di rivedere la decisione sottoposta al suo esame, posto che alle argomentazioni del Tribunale, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle difese, vengono opposti dall'appellante degli argomenti logico-giuridici che, a prescindere dalla loro fondatezza, consentirebbero in astratto di confutare l'impianto motivazionale del Giudicante di prime cure.
Quanto poi alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è da dire che – come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c.
(“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”) - la inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può essere dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.3 – Passando all'esame dei motivi di impugnazione, con il primo motivo l'appellante censura come errata la qualificazione data dal Giudice di prime cure alla posizione di Pt_2 il a sottoscritto il verbale di conciliazione poiché all'epoca comproprietario
[...] Pt_1 dell'immobile danneggiato dalle infiltrazioni unitamente a e Parte_1 Pt_3
8 , e non quale impresario incaricato concordemente dalle parti;
egli è stato parte Parte_3
nel procedimento di a.t.p. introdotto, oltre che da lui, anche da e Parte_1 [...]
, quali comproprietari del negozio sottostante la terrazza ad uso esclusivo della Parte_3
; soltanto dopo il giudizio ex art. 696 bis c.p.c., e CP_1 Parte_2 [...]
hanno ceduto la propria quota di proprietà alla sola Parte_3 Parte_1
L'appellata denuncia come tale contestazione, oltre ad essere infondata, costituisca una difesa e/o argomentazione nuova e mai sollevata in primo grado, giacché in primo grado l'appellante non ha mai negato il ruolo di artigiano incaricato dei lavori di rifacimento del terrazzo di Parte_2
2.4 - Con un secondo, articolato motivo, lamenta “l'errata pronuncia in merito Parte_1
al difetto di legittimazione passiva in capo alla IG.ra e sulla mancata ammissione CP_1 dei mezzi istruttori”: il verbale di conciliazione individua la quale unica legittimata CP_1
passiva, dovendo i lavori essere eseguiti sul terrazzo di sua proprietà; il Tribunale ha omesso di accertare la condotta posta in essere dall'odierna appellata a Controparte_1 poche ore dal termine delle opere (dato che “mancava di fatto mezza giornata di lavoro, durante la quale il IG. avrebbe posato le rimanenti piastrelle a copertura del Parte_2 terrazzo già precedentemente impermeabilizzato”), quando ha ingiuriato e cacciato via
FL NU dal suo alloggio, diffidandolo dal farvi ritorno (il a questo punto, non Pt_1 avrebbe più potuto accedere alla proprietà ); l'onere probatorio circa la fondatezza CP_1 delle asserzioni poste a fondamento dell'opposizione ricade su parte opponente. Inoltre, il
Giudice di primo grado avrebbe dovuto approfondire la verità dei fatti per comprendere a chi fosse imputabile la responsabilità per l'interruzione delle opere, ammettendo le prove testimoniali: la mancata escussione dei testi ha comportato che i dati probatori disponibili per la pronuncia della sentenza impugnata fossero gli stessi di quando è stata pronunciata l'ordinanza con cui si è deciso sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, e d'altro canto il Tribunale è incorso in una contraddizione, alla luce dell'identico quadro probatorio, nel ritenere prima sussistente, in sede cautelare, e poi negandola, in sede di merito, la legittimazione passiva della . CP_1
Le missive scambiate tra i legali del della non sono risolutive, essendo Pt_1 CP_1
intervenute tra avvocati;
la missiva della datata 23.09.2019 non può essere CP_1
considerata una valida diffida ad adempiere giacché non è stata inviata direttamente al soggetto che avrebbe dovuto svolgere i lavori, ossia al il legale del a poi Pt_1 Pt_1
9 risposto ribadendo la disponibilità del suo assistito a terminare le opere, previa disponibilità della a permettergli di accedere alla sua proprietà. CP_1
La sentenza di primo grado utilizza, per di più, la CTU disposta nel procedimento esecutivo, diretto ad individuare il contenuto dell'obbligo di facere rimasto in parte inadempiuto – e dunque rispondente a finalità differenti dall'oggetto di questo giudizio di opposizione;
il giudice ha, di seguito, estrapolato solo alcuni concetti dall'elaborato peritale, senza analizzare integralmente le risultanze della CTU: ad es., il CTU ha affermato che con comunicazione del 18.09.2018 è stato comunicato il cambiamento dei materiali, non vi è
“stata opposizione scritta da Parte Resistente in risposta al documento del 18.09.2018 al fine di modificare le opere come concordate”, numerosi lavori sono stati svolti in conformità
a quanto tacitamente approvato dalla , che vi è corrispondenza tra quanto svolto CP_1
dal i materiali utilizzati così come indicati nella raccomandata del 18.9.2018, che i Pt_1 lavori svolti “seppur non completati non hanno provocato danni alla proprietà resistente”, che “non si rilevano costi di ripristino di danni alla proprietà” e che non si può definire la regolarità dell'arte dell'opera in ragione del solo fatto che questa è rimasta incompleta.
La non avrebbe perciò assolto al suo onere di provare l'integrale adempimento, CP_1
anzi, nei propri atti ha sempre affermato di aver intimato al i interrompere i lavori, Pt_1
e il Giudicante di prime cure avrebbe dovuto considerare la natura confessoria di tale dichiarazione.
2.5 – Con il terzo motivo (“Errore nell'interpretazione delle norme di legge e la contraddizione tra i provvedimenti”) si denuncia anzitutto la contraddizione tra l'ordinanza che ha deciso sulla sospensiva, dove il contratto è qualificato come appalto (con conseguente applicazione della disciplina dell'art. 1667 c.c.), e la sentenza in cui il contratto viene qualificato come contratto d'opera ex art. 2222 c.c.; in ogni caso, la , CP_1 allorquando ha inviato la missiva con la denuncia dei vizi dell'opera il 23.09.2019, era già incorsa nella decadenza, il dies a quo dovendo essere collocato al tempo della raccomandata da lei spedita in data 18.09.2018; in seguito a tale comunicazione, la non ha sollevato alcuna contestazione nei termini previsti dalla legge, o che si CP_1 applichi la normativa sul contratto d'opera, o che si applichi la normativa sul contratto d'appalto.
2.6 - Con il quarto motivo, si contesta la decisione di porre a carico della convenuta in opposizione – odierna appellante le spese del procedimento: con l'ordinanza di reiezione
10 della sospensiva, il Tribunale ha confermato la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla;
confermato la decadenza di essa parte ad eccepire i difetti o i vizi CP_1 dell'opera (in applicazione del termine ex art. 1667 c.c.), confermato che l'avvio dell'esecuzione forzata era da attribuirsi esclusivamente al rifiuto della stessa di CP_1
far terminare le opere e non ha disposto la chiamata in causa del sulla base Parte_2 di tale decisione, ha avviato l'esecuzione per obblighi di fare, che poi si è Parte_1 conclusa con la dichiarazione di estinzione a seguito dell'accoglimento dell'opposizione pre- esecutiva, ponendo a carico della creditrice istante le relative spese.
Il primo Giudice, quindi, nel decidere sulle spese del giudizio di opposizione, avrebbe dovuto tenere conto di tutto ciò, quanto meno per una compensazione parziale perché la , CP_1
nella fase cautelare in corso di causa, era rimasta soccombente.
Anzi, proprio in conseguenza della pronuncia della sentenza (errata) di primo grado,
l'appellante riferisce di avere subito un danno pari al costo del processo esecutivo ex art. 612 c.p.c., conclusosi a seguito dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, e ne chiede in questa sede la condanna alla rifusione, unitamente agli ulteriori danni sopportati per effetto della mancata ultimazione dei lavori e del permanere del rischio di infiltrazioni nel locale-negozio, di sua proprietà, provenienti dalla terrazza della . CP_1
2.7 – I primi tre motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, mentre il quarto, riguardante il capo di condanna alle spese, verrà affrontato al § 3.1, trattando della regolazione complessiva dei costi del giudizio.
2.7.1 – Dall'esame del verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, risulta che, propriamente,
l'obbligo di facere consistente nella realizzazione delle opere di rifacimento del pavimento e di impermeabilizzazione della terrazza dell'alloggio della era a carico di CP_1 Pt_2 che in base al punto 12 del verbale, si era incaricato dell'esecuzione dei lavori con
[...]
successiva ripartizione dei costi per 1/3 e 2/3, rispettivamente, tra e gli Controparte_1
allora tre proprietari del locale negozio interessato dalle infiltrazioni;
la posizione del Pt_1 di parte del procedimento di a.t.p., nell'ambito del quale fu concluso l'accordo transattivo, nonché di comproprietario (in allora) del locale-negozio non esclude che egli abbia assunto, con quell'accordo, la posizione di obbligato all'esecuzione dei lavori. La , come CP_1
proprietaria esclusiva della terrazza, aveva invece soltanto un obbligo di pati, ossia di consentire al l'accesso agli spazi della sua abitazione dove dovevano essere Pt_1
11 eseguiti gli interventi programmati e permettergli in tal modo di portare a compimento le opere;
tale obbligo di pati, tuttavia, è necessariamente congiunto con il (parallelo) obbligo di facere gravante sul giacchè l'adempimento di quest'ultimo non sarebbe potuto Pt_1
avvenire se non con il (contestuale) adempimento del primo.
In presenza di una situazione di concorrenza tra un obbligo di fare, in relazione al quale occorre determinare le modalità di esecuzione delle opere, e un parallelo obbligo di tollerare l'esecuzione degli interventi su un bene nella disponibilità del debitore, la procedura esecutiva da seguire è sempre quella prevista dagli artt. 612 ss. c.p.c., che diversamente da quella per consegna o rilascio, prevede comunque un intervento del giudice dell'esecuzione in funzione determinativa dei modi di attuazione dell'obbligazione accertata nel titolo esecutivo, anche per quel che riguarda gli aspetti inerenti il rilascio temporaneo del bene sul quale i lavori dovevano essere eseguiti.
La scelta dello strumento esecutivo di cui agli artt. 612 ss. c.p.c. è stata invero affermata dalla giurisprudenza con riferimento al caso in cui sia lo stesso creditore a dover eseguire le opere ed il debitore sia tenuto ad una mera tolleranza, alla stregua di un “non fare” (così
Cass., 18.01.1992, n. 576; Id., 8.04.1981, n. 2035; Id., 15.03.1980, n. 1749; Id., 21.03.1969,
n. 914; Id. 27.10.1966, n. 2667), ma tale conclusione può essere evidentemente estesa anche al caso in cui – come nella specie – sia un altro debitore (e non lo stesso creditore)
a dover compiere i lavori e questi vadano realizzati su un bene nella disponibilità esclusiva di un secondo debitore, che rispetto a tali lavori è tenuto a una mera tolleranza mediante la temporanea messa a disposizione del bene stesso.
2.7.2 – Dai rilievi suesposti discende che il incaricato dell'esecuzione dei lavori, e Pt_1 la , titolare del parallelo e contestuale obbligo di pati rispetto all'attività del CP_1 Pt_1
da compiersi sul suo terrazzo, dovevano essere destinatari congiunti di un precetto per obbligo di fare, il per l'esecuzione vera e propria e la per consentire Pt_1 CP_1
l'accesso e l'attuazione dell'intervento programmato da parte del ll'interno del suo Pt_1
appartamento; si tratterebbe di una legittimazione passiva congiunta, o co-legittimazione, rispetto all'azione esecutiva per obbligo di fare e non fare, che corrisponde, dal punto di vista sostanziale, ad una obbligazione collettiva passiva.
Il precetto intimato dall'odierna appellante alla sola , che Parte_1 Controparte_1 individua quest'ultima in via esclusiva come titolare dell'obbligo di fare consacrato nel verbale di conciliazione firmato in sede di a.t.p., è perciò errato perché avrebbe dovuto
12 essere redatto ed intimato contro e congiuntamente, Parte_2 Controparte_1
ciascuno per gli obblighi di rispettiva competenza così come risultanti dal titolo esecutivo.
Le prove orali capitolate dalle parti con riguardo alla responsabilità del o della Pt_1
nell'interruzione dei lavori e nella conseguente mancata ultimazione delle opere CP_1
divengono, alla luce di quanto sopra sulla necessaria co-legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva per obbligo di fare, affatto irrilevanti ai fini della decisione perché ultronei rispetto al rilievo, necessariamente preliminare, dell'incompletezza/erroneità originaria dell'atto di precetto quanto all'individuazione del soggetto obbligato.
Del pari priva di rilevanza in questo procedimento è la decisione resa da questa Corte con la sent. 248/2025, con cui è stata rideterminata la quota-parte del complessivo importo dei lavori eseguiti dal , richiesta in restituzione da a Parte_2 Parte_1 CP_1
sulla scorta della ripartizione pro quota dei costi delle opere definita nel verbale
[...]
di conciliazione. La citata pronuncia definisce, infatti, il distinto obbligo di sostenere pro parte
(1/3 a carico di , 2/3 a carico di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
) l'importo dei lavori stabiliti nell'accordo conciliativo, e non riguarda Parte_3
l'individuazione del soggetto tenuto, sulla base del predetto accordo, costituente titolo esecutivo, all'esecuzione dell'intervento (così, infatti, a pag. 7 delle motivazioni:
“L'esecuzione di questo accordo [si intende l'accordo transattivo di cui al verbale di conciliazione del 2.10.2015] rappresenta la materia del contendere e l'opposizione proposta da è sostanzialmente incentrata sulla contestazione che costei rivolge alle richieste CP_1
di pagamento della quota di sua competenza degli interventi eseguiti sul terrazzo di sua proprietà”).
2.7.3 – Non ha rilievo la circostanza che in primo grado non sia stata autorizzata la chiamata in causa del come vero legittimato passivo (o, più correttamente, come co- Parte_2 legittimato passivo) rispetto all'azione esecutiva per obbligo di fare.
Trattandosi di opposizione pre-esecutiva ex art. 615, 1° co., c.p.c. in cui si contesta la titolarità passiva del rapporto obbligatorio consacrato nel titolo esecutivo, il soggetto indicato dall'opponente come vero legittimato passivo in executivis non riveste la posizione di litisconsorte necessario, analogamente a quanto accade nel processo di cognizione in cui il convenuto contesti la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indicandone altri come il vero titolare dal lato passivo.
Il avrebbe, in ipotesi, potuto essere fatto entrare nel processo come Parte_2 litisconsorte facoltativo onde estendere l'efficacia dell'accertamento sulla reale titolarità
13 passiva del rapporto obbligatorio nascente dal verbale di conciliazione e dagli impegni di facere in esso assunti, ma la scelta del giudicante di primo grado di autorizzare o meno la chiamata in causa di un terzo che non sia litisconsorte necessario, o di disporne la citazione iussu iudicis, non è sindacabile in fase di gravame (vds. per tutte, Cass., 19.05.1999, n.
4857, con riferimento alla insindacabilità in sede di impugnazione in cassazione). In ogni caso, e a tutto concedere, la partecipazione del in veste di litisconsorte Parte_2 facoltativo (per chiamata in causa), non avrebbe mai potuto sanare l'invalidità originaria del precetto per essere questo stato intimato unicamente a , e non Controparte_1 congiuntamente ai due soggetti tenuti all'adempimento, ciascuno per quanto di competenza
(il facere consistente nell'esecuzione dei lavori per il un pati consistente nel dare Pt_1 accesso al all'interno dell'abitazione dove è la terrazza per la ), Pt_1 CP_1 dell'obbligazione, necessariamente congiunta, nascente dal verbale di conciliazione.
2.7.4 – Da ultimo, le questioni riguardanti la tempestività o meno della denuncia dei vizi, come pure quelle, connesse, relative alla qualificazione del rapporto contrattuale tra le parti per l'esecuzione dei lavori definiti con l'accordo transattivo (se come appalto o come contratto d'opera manuale, essendo il un artigiano), sono assolutamente Pt_1 inconferenti rispetto all'oggetto di questo procedimento, in cui si contesta il diritto della di procedere in via esecutiva contro la sola destinataria del precetto Parte_1 CP_1
, e possono dar luogo, semmai, ad una separata azione contrattuale tra le parti,
[...]
estranea a questo giudizio di opposizione.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato seppur per motivi in parte differenti da quelli ritenuti dal primo Giudice.
3.1 - La sostanziale correttezza della decisione del Tribunale di negare che la sola CP_1
fosse titolare dell'obbligo di fare di cui al precetto intimatole, esclusa qualunque
[...] rilevanza dei temi relativi alla natura del rapporto contrattuale riguardante l'esecuzione delle opere ed alla tempistica della denuncia dei vizi, porta a ritenere condivisibile la scelta di porre a carico della creditrice opposta tutte le spese di quella fase di giudizio, senza che rilevi l'iniziale esito favorevole, a seguito di sommaria delibazione della vicenda, della fase cautelare.
14 Non è sindacabile in questa sede la decisione del giudice dell'esecuzione per obbligo di fare di porre a carico della stessa creditrice i costi di quella procedura, come conseguenza dell'accertamento, nel parallelo giudizio di opposizione, della carenza del diritto della creditrice istante di procedere esecutivamente contro la;
in disparte il fatto che CP_1
l'esecuzione è stata chiusa proprio a seguito dell'accertamento, nell'opposizione a precetto, dell'insussistenza del diritto di ad agire in executivis contro (la sola) Parte_1 CP_1
, ogni contestazione relativa alle spese liquidate dal G.E. nel procedimento ex art.
[...]
612 c.p.c. avrebbe inevitabilmente dovuto farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di liquidazione, che poneva i relativi costi a carico della creditrice istante.
Allo stesso modo, non possono qui trovare accoglimento le domande di rifusione di dette spese del procedimento esecutivo e dei danni asseritamente sopportati dall'appellante in conseguenza della sentenza qui impugnata, identificati nei pregiudizi, anche pro futuro, conseguenti alla mancata ultimazione delle opere: il lamentato pregiudizio derivante dai costi sopportati per l'avvio di un'esecuzione ex art. 612 c.p.c. e dal mancato completamento delle opere è infatti imputabile unicamente all'errata scelta della stessa di Parte_1
intimare il precetto nei confronti della sola , e non anche del Controparte_1 Pt_2
individuando nella prima dei due la sola titolare degli obblighi di fare nascenti dal
[...]
verbale di conciliazione del 2.10.2015.
3.2 - Anche le spese di questo giudizio di secondo grado seguono la soccombenza;
la serietà degli argomenti trattati e delle difese svolte, seppur non può giustificare una compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., esclude nondimeno che l'appello della sia stato avviato in modo temerario o con colpa grave – col che Parte_1
va respinta la richiesta avversaria di condanna ex art. 96 c.p.c.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. 3514/2022 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Torino in data 5.09.2022, con atto di citazione notificato in data
6.10.2022:
15 a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 questo grado di giudizio, che liquida in € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di conIGlio del 6/06/2025.
Il Presidente Il ConIGliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando ConIGliere
Dott. Corrado Croci ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1282 / 2022 R.G. ;
promosso da:
c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DEL MEDICO Parte_1 C.F._1
BARBARA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA CHIOMO N. 10 10036
SETTIMO TORINESE;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PAVONE DANIELA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA VITTORIO
AMEDEO II, 11 10121 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione a precetto per obblighi di fare.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata, in via pregiudiziale in totale riforma della sentenza n. 3514/2022 (v. all. A), resa dal Tribunale di Torino in persona del Giudice Dott.ssa Vigone, nella causa iscritta al R.G. n. 14531/2020, pubblicata in data 05.09.2022 e notificata all'odierna appellante in data 06.09.2022, accogliere l'appello proposto per i motivi espressi nel presente atto e per l'effetto ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo alla IG.ra ; Controparte_1
in via preliminare dichiarare la IG.ra decaduta dalla denuncia dei vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 CP_1
c.c. e per l'effetto respingere le contestazioni dalla stessa formulate;
in via istruttoria ammettersi le istanze tutte di cui in atti ed in particolare di cui alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 e 3, c.p.c. e dalle note scritte, nonché da comparsa conclusionale, che ivi si intendono integralmente trascritte e richiamate;
in via principale e nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla IG.ra e per CP_1
l'effetto confermare l'efficacia e la validità dell'atto di precetto notificato in data 04.08.2020 dalla IG.ra alla IG.ra ed il conseguente diritto di parte convenuta in Pt_1 CP_1 opposizione a richiedere l'esecuzione degli obblighi di fare come da verbale di conciliazione
n. 169/15 Tribunale di Torino RG. 32632/14 e per l'effetto condannare la IG.ra CP_1
a rifondere all'appellante le spese di lite relative al giudizio di primo grado, già
[...] quantificate in complessivi € 3.256,00 (€ 2.500,00, oltre al rimborso forfettario, oneri di legge ed esposti), ovvero da liquidarsi nel veriore importo che verrà ritenuto equo e di giustizia;
ovvero in via di subordine, compensare le spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate come sopra o nel diverso importo ritenuto equo, tenendo conto della soccombenza di controparte nella fase relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
in ogni caso:
Condannare la IG.ra a restituire anche a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 all'appellante tutte le somme corrisposte dalla IG.ra e di cui al procedimento di Pt_1
2 esecuzione per obblighi di fare terminato in conseguenza della pronuncia della sentenza oggi oggetto di impugnazione”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via preliminare
• dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra in ragione della Parte_1
carenza di specificità dei motivi di doglianza, della loro infondatezza e della loro contrarietà alle norme di diritto e comunque per le ragioni già esplicate in comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito
• respingere l'appello proposto dalla IG.ra erché infondato in fatto e in diritto, Parte_1
di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
In via istruttoria
• nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ammettere le istanze istruttorie avversarie, ammettere altresì le istanze formulate da questa difesa in primo grado
e a suo tempo non ammesse;
In ogni caso
• condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite tutte oltre spese e oneri accessori maggiorate del 30% perché atto redatto con la modalità dei collegamenti ipertestuali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 - Con ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Torino, Pt_1
fratelli, e , madre dei primi due, lamentavano
[...] Parte_2 Parte_3
la sussistenza di danni da infiltrazione interessanti i locali di loro proprietà, adibiti a negozio, in Pino T.se, Strada Cento Croci n. 12, provenienti dalla terrazza a livello, di proprietà esclusiva di;
convenuta nel procedimento, chiamava Controparte_1 Controparte_1
in causa la propria compagnia assicuratrice Controparte_2
1.2 – Con verbale di conciliazione in data 2.10.2015, le parti conciliavano la controversia: si accordavano per la ripartizione al 50% dei danni da infiltrazioni verificatisi nella proprietà
e provenienti dalla terrazza di uso esclusivo della e Parte_4 CP_1
3 individuavano una serie di opere per prevenire il rischio di future infiltrazioni provenienti dalla terrazza/lastrico solare della , con lo smantellamento, impermeabilizzazione e CP_1 rifacimento dell'intera superficie, come di seguito descritte:
- demolizione della pavimentazione esistente con trasporto alla Pubblica discarica dei materiali di risulta;
- creazione di un nuovo massetto per l'incollaggio delle piastrelle;
- posa della rete metallica;
- raccordo di tutti gli angoli perimetrali con la bandella denominata Controparte_3
270 e 90 gradi;
- posa della guina ER TR incollata sopra il massetto;
- fornitura e posa delle piastrelle e dello zoccolino a mezzo adesivi e relativa stuccatura.
- fornitura e posa dei terminali ad “elle” lungo tutto il perimetro esterno del terrazzo;
- creazione di giunti di dilatazione sul pavimento.
- modifica di tutti i piantoni della ringhiera con relativo aggancio perimetrale sul frontalino
Le parti si accordavano per far eseguire le opere a come titolare di Parte_2 un'impresa edile individuale, al costo di € 16.500 più IVA, con termine per l'ultimazione dei lavori al 31.12.2016 e con ripartizione dei costi per 1/3 a carico della e per 2/3 a CP_1
carico di e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.3 – I lavori non venivano ultimati nel termine stabilito nella transazione e con atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare, sulla base del titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione, notificato in data 4.08.2020, intimava a Parte_1 CP_1
di terminare i lavori di rifacimento del terrazzo di sua proprietà, così come
[...]
concordati con il verbale di conciliazione del 02.10.2015.
Precedentemente, in data 23.03.2018, era divenuta unica proprietaria del Parte_1
locale negozio per trasferimento delle quote già di e di . Parte_2 Parte_3
1.4 - proponeva opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615, 1° co., Controparte_1
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino, con istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo, contestando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva così minacciata: l'opponente aveva più volte sollecitato che le parti avevano Parte_2 incaricato di eseguire gli interventi di cui all'accordo conciliativo, affinché iniziasse e terminasse i lavori concordati ed aveva altresì monitorato l'esecuzione delle opere;
ma aveva eseguito opere difformi da quanto previsto in sede di conciliazione (si Parte_2
4 sarebbe, infatti, limitato a smantellare e rimuovere la vecchia pavimentazione per poi procedere ad incollare la nuova guaina su quella vecchia e ammalorata, diversamente da quanto convenuto) e per di più impiegando materiali diversi e di qualità inferiore rispetto a quelli previsti nell'accordo; all'invito di essa opponente a rispettare le previsioni della transazione, il vrebbe abbandonato il cantiere senza neppure mettere in sicurezza Pt_1
le opere eseguite. Pertanto, ogni responsabilità della mancata esecuzione delle opere nei termini era addebitabile proprio al che solo, quindi, poteva essere destinatario Pt_1 dell'azione esecutiva per obblighi di fare.
1.5 – i costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione: la Parte_1 CP_1 non aveva anticipato alcuno dei costi che erano stati posti a suo carico in base all'accordo, costringendo essa convenuta in opposizione a sostenere integralmente le spese dei lavori;
inoltre, essa opponente era decaduta dalla denuncia delle difformità delle opere fino a questo momento eseguite da per averle denunciate oltre i sessanta giorni di Parte_2 legge, e in ogni caso, la sostituzione del tipo di piastrelle da parte dell'esecutore era avvenuto per rispettare un vincolo paesistico presente sull'area.
1.6 – Con ordinanza del 10.11.2020, il Tribunale respingeva l'istanza di sospensiva e la richiesta di chiamata in causa di la creditrice depositava, a questo punto, Parte_2
ricorso ex art. 612 c.p.c. dando avvio al procedimento di determinazione degli obblighi di fare ed il G.E., in quella sede, disponeva CTU, che veniva poi acquisita in questo procedimento di opposizione.
Con sent. n. 3514/2022, pubblicata il 5.09.2022, il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava inefficace il precetto per difetto di legittimazione passiva di
, non essendo la stessa il soggetto passivo del rapporto sostanziale Controparte_1
dedotto in giudizio e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Questi gli argomenti del Tribunale:
- dal titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione si evinceva che il soggetto materialmente tenuto ad eseguire i lavori di rifacimento del terrazzo di proprietà della con le modalità, i materiali e i tempi concordati era solo con la CP_1 Parte_2 conseguenza che il precetto per l'esecuzione dell'obbligo di fare poteva avere come soggetto passivamente legittimato unicamente il Pt_1
- nell'ipotesi in cui avesse sostenuto/anticipato tutte le spese per Parte_1
l'esecuzione delle opere che le parti avevano concordato di ripartire per 2/3 e 1/3,
5 avrebbe potuto al più vantare il diritto, nei confronti della , ad avere il rimborso CP_1
pro quota di un terzo;
in ogni caso, il concorso alle spese per i lavori presupponeva il completamento delle opere, che in realtà non si era verificato;
- dalla documentazione in atti appariva verosimile che l'interruzione dei lavori fosse imputabile all'inadempimento e/o non corretto adempimento da parte del;
Parte_2
- i lavori erano iniziati nel mese di settembre 2018, sebbene il termine pattuito per la fine dei lavori fosse il 31.12.2016; l'opera non era stata terminata poiché risultava smantellata e rimossa la vecchia pavimentazione, ma il terrazzo era stato lasciato senza pavimentazione nuova, coperto con teli in plastica, privo del cancelletto, con tubo del gas scoperto e i lavori erano stati interrotti;
- dopo un anno dall'interruzione dei lavori la , con racc. del 15.07.2019 a mezzo CP_1
del proprio legale, diffidava formalmente il d adempiere agli obblighi assunti con Pt_1
il verbale di conciliazione. Rispondeva il 19.07.2019 il legale dei Parte_4
che, oltre ad imputare il ritardo dei lavori alla , spiegava che il causa CP_1 Pt_1
dei problemi di salute portava avanti il cantiere nei limiti delle sue possibilità e comunicava che i lavori sarebbero stati ultimati nei successivi 60 giorni (cosa che poi non avveniva). Con comunicazione del 23.09.2019 la lamentava ancora CP_1
l'incompletezza e l'inesattezza dell'esecuzione dei lavori e sollecitava nuovamente il a completare l'opera. Con comunicazione del 27.05.2020 la Pt_1 CP_1 manifestava le sue doglianze all'amministratore del condominio. Dunque, la CP_1 aveva sollecitato più volte l'adempimento e aveva sollevato diverse contestazioni in merito alle difformità riscontrate;
- la fattispecie andava inquadrata nell'ambito del contratto d'opera disciplinato dall'art. 2222 e ss. c.c.; pertanto, al committente (ossia la ) spettava un potere di CP_1 controllo sull'esecuzione dell'opera, anche prima del suo perfezionarsi, e il prestatore doveva adempiere esattamente eseguendo il lavoro a regola d'arte e secondo gli accordi stabiliti;
- come dimostrato dalla CTU eseguita in sede di esecuzione, il ra venuto meno Pt_1 ai suoi obblighi sia ai sensi dell'art. 2222 e ss. c.c. sia ai sensi del generale principio di cui all'art. 1176 c.c. Inoltre, il CTU aveva evidenziato che il completamento di tutte le opere, per come previsto nel titolo esecutivo, non fosse percorribile in quanto l'azienda fornitrice della membrana sotto le piastrelle non rilasciava garanzia del prodotto finito per come era stato iniziato, con la conseguente necessaria ricostruzione totale del pavimento.
6 2. - L'appello di Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1 – A seguito della sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inefficacia del precetto, il G.E. della esecuzione per obblighi di fare ha dichiarato estinto il processo ed ha posto in capo all'odierna appellante le spese legali, le competenze della CTU e le spese di CTP. riferisce di avere poi notificato a un ulteriore precetto per Parte_1 Controparte_1
il rimborso per la quota di 1/3 delle somme anticipate per lo svolgimento dei lavori, come previsto dal verbale di conciliazione, e che anche in relazione a tale precetto la CP_1
ha proposto opposizione pre-esecutiva, respinta in primo grado;
avverso tale sentenza è stato interposto appello, deciso da questa Corte con la sent. n. 248/2025, che ha rideterminato la quota-parte del complessivo importo dei lavori eseguiti dal , Parte_2
richiesta in restituzione da a , ritenendo non provata una Parte_1 Controparte_1
parte delle opere.
A fronte della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, la ha proposto un'altra CP_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi, anch'essa rigettata.
ha infine depositato un esposto presso la Procura della Repubblica Controparte_1 ritenendo che l'odierna appellante avesse utilizzato (nel procedimento di opposizione al precetto per il rimborso delle somme anticipate per lo svolgimento dei lavori) della documentazione fiscale non idonea, commettendo il reato di frode processuale. Tale procedimento è stato archiviato.
2.2 – L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello perché l'appellante si sarebbe limitata a chiedere in maniera generica la riforma integrale della sentenza impugnata, dando supporto al gravame unicamente con la riproposizione del contenuto degli atti difensivi già respinti in prima istanza, senza precisare in alcun modo le ragioni di censura della tesi accolta nella sentenza medesima e senza sottoporla a revisione critica né confutando le ragioni della decisione impugnata;
ha di seguito eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza nel merito e in diritto in quanto le tesi della difesa dell'appellante sarebbero contrarie alla più consolidata giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione deve essere respinta sotto entrambi i profili.
7 L'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevede che l'appello debba essere motivato e che la motivazione debba obbligatoriamente contenere (a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare (da intendersi nel senso di parti in senso logico della motivazione della sentenza, contro cui rivolgere le censure e gli argomenti volti ad incrinarne il fondamento: App. Roma, 29.01.2013) e delle modifiche che vengono richieste nella ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice, e (b) la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge denunciata e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il giudice di appello non è, quindi, in ogni caso chiamato a riesaminare ex novo la causa nel merito e la parte appellante può limitarsi ad invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in primo grado, pur se disattese in maniera motivata dal primo giudice, in quanto nell'atto introduttivo della fase di gravame vengano contrapposte alle argomentazioni del giudicante di primo grado quelle svolte dall'appellato, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico.
Nel caso in esame, la citazione in appello propone comunque degli elementi in chiave critica che permettono a questa Corte di rivedere la decisione sottoposta al suo esame, posto che alle argomentazioni del Tribunale, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle difese, vengono opposti dall'appellante degli argomenti logico-giuridici che, a prescindere dalla loro fondatezza, consentirebbero in astratto di confutare l'impianto motivazionale del Giudicante di prime cure.
Quanto poi alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è da dire che – come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c.
(“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”) - la inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può essere dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.3 – Passando all'esame dei motivi di impugnazione, con il primo motivo l'appellante censura come errata la qualificazione data dal Giudice di prime cure alla posizione di Pt_2 il a sottoscritto il verbale di conciliazione poiché all'epoca comproprietario
[...] Pt_1 dell'immobile danneggiato dalle infiltrazioni unitamente a e Parte_1 Pt_3
8 , e non quale impresario incaricato concordemente dalle parti;
egli è stato parte Parte_3
nel procedimento di a.t.p. introdotto, oltre che da lui, anche da e Parte_1 [...]
, quali comproprietari del negozio sottostante la terrazza ad uso esclusivo della Parte_3
; soltanto dopo il giudizio ex art. 696 bis c.p.c., e CP_1 Parte_2 [...]
hanno ceduto la propria quota di proprietà alla sola Parte_3 Parte_1
L'appellata denuncia come tale contestazione, oltre ad essere infondata, costituisca una difesa e/o argomentazione nuova e mai sollevata in primo grado, giacché in primo grado l'appellante non ha mai negato il ruolo di artigiano incaricato dei lavori di rifacimento del terrazzo di Parte_2
2.4 - Con un secondo, articolato motivo, lamenta “l'errata pronuncia in merito Parte_1
al difetto di legittimazione passiva in capo alla IG.ra e sulla mancata ammissione CP_1 dei mezzi istruttori”: il verbale di conciliazione individua la quale unica legittimata CP_1
passiva, dovendo i lavori essere eseguiti sul terrazzo di sua proprietà; il Tribunale ha omesso di accertare la condotta posta in essere dall'odierna appellata a Controparte_1 poche ore dal termine delle opere (dato che “mancava di fatto mezza giornata di lavoro, durante la quale il IG. avrebbe posato le rimanenti piastrelle a copertura del Parte_2 terrazzo già precedentemente impermeabilizzato”), quando ha ingiuriato e cacciato via
FL NU dal suo alloggio, diffidandolo dal farvi ritorno (il a questo punto, non Pt_1 avrebbe più potuto accedere alla proprietà ); l'onere probatorio circa la fondatezza CP_1 delle asserzioni poste a fondamento dell'opposizione ricade su parte opponente. Inoltre, il
Giudice di primo grado avrebbe dovuto approfondire la verità dei fatti per comprendere a chi fosse imputabile la responsabilità per l'interruzione delle opere, ammettendo le prove testimoniali: la mancata escussione dei testi ha comportato che i dati probatori disponibili per la pronuncia della sentenza impugnata fossero gli stessi di quando è stata pronunciata l'ordinanza con cui si è deciso sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, e d'altro canto il Tribunale è incorso in una contraddizione, alla luce dell'identico quadro probatorio, nel ritenere prima sussistente, in sede cautelare, e poi negandola, in sede di merito, la legittimazione passiva della . CP_1
Le missive scambiate tra i legali del della non sono risolutive, essendo Pt_1 CP_1
intervenute tra avvocati;
la missiva della datata 23.09.2019 non può essere CP_1
considerata una valida diffida ad adempiere giacché non è stata inviata direttamente al soggetto che avrebbe dovuto svolgere i lavori, ossia al il legale del a poi Pt_1 Pt_1
9 risposto ribadendo la disponibilità del suo assistito a terminare le opere, previa disponibilità della a permettergli di accedere alla sua proprietà. CP_1
La sentenza di primo grado utilizza, per di più, la CTU disposta nel procedimento esecutivo, diretto ad individuare il contenuto dell'obbligo di facere rimasto in parte inadempiuto – e dunque rispondente a finalità differenti dall'oggetto di questo giudizio di opposizione;
il giudice ha, di seguito, estrapolato solo alcuni concetti dall'elaborato peritale, senza analizzare integralmente le risultanze della CTU: ad es., il CTU ha affermato che con comunicazione del 18.09.2018 è stato comunicato il cambiamento dei materiali, non vi è
“stata opposizione scritta da Parte Resistente in risposta al documento del 18.09.2018 al fine di modificare le opere come concordate”, numerosi lavori sono stati svolti in conformità
a quanto tacitamente approvato dalla , che vi è corrispondenza tra quanto svolto CP_1
dal i materiali utilizzati così come indicati nella raccomandata del 18.9.2018, che i Pt_1 lavori svolti “seppur non completati non hanno provocato danni alla proprietà resistente”, che “non si rilevano costi di ripristino di danni alla proprietà” e che non si può definire la regolarità dell'arte dell'opera in ragione del solo fatto che questa è rimasta incompleta.
La non avrebbe perciò assolto al suo onere di provare l'integrale adempimento, CP_1
anzi, nei propri atti ha sempre affermato di aver intimato al i interrompere i lavori, Pt_1
e il Giudicante di prime cure avrebbe dovuto considerare la natura confessoria di tale dichiarazione.
2.5 – Con il terzo motivo (“Errore nell'interpretazione delle norme di legge e la contraddizione tra i provvedimenti”) si denuncia anzitutto la contraddizione tra l'ordinanza che ha deciso sulla sospensiva, dove il contratto è qualificato come appalto (con conseguente applicazione della disciplina dell'art. 1667 c.c.), e la sentenza in cui il contratto viene qualificato come contratto d'opera ex art. 2222 c.c.; in ogni caso, la , CP_1 allorquando ha inviato la missiva con la denuncia dei vizi dell'opera il 23.09.2019, era già incorsa nella decadenza, il dies a quo dovendo essere collocato al tempo della raccomandata da lei spedita in data 18.09.2018; in seguito a tale comunicazione, la non ha sollevato alcuna contestazione nei termini previsti dalla legge, o che si CP_1 applichi la normativa sul contratto d'opera, o che si applichi la normativa sul contratto d'appalto.
2.6 - Con il quarto motivo, si contesta la decisione di porre a carico della convenuta in opposizione – odierna appellante le spese del procedimento: con l'ordinanza di reiezione
10 della sospensiva, il Tribunale ha confermato la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla;
confermato la decadenza di essa parte ad eccepire i difetti o i vizi CP_1 dell'opera (in applicazione del termine ex art. 1667 c.c.), confermato che l'avvio dell'esecuzione forzata era da attribuirsi esclusivamente al rifiuto della stessa di CP_1
far terminare le opere e non ha disposto la chiamata in causa del sulla base Parte_2 di tale decisione, ha avviato l'esecuzione per obblighi di fare, che poi si è Parte_1 conclusa con la dichiarazione di estinzione a seguito dell'accoglimento dell'opposizione pre- esecutiva, ponendo a carico della creditrice istante le relative spese.
Il primo Giudice, quindi, nel decidere sulle spese del giudizio di opposizione, avrebbe dovuto tenere conto di tutto ciò, quanto meno per una compensazione parziale perché la , CP_1
nella fase cautelare in corso di causa, era rimasta soccombente.
Anzi, proprio in conseguenza della pronuncia della sentenza (errata) di primo grado,
l'appellante riferisce di avere subito un danno pari al costo del processo esecutivo ex art. 612 c.p.c., conclusosi a seguito dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, e ne chiede in questa sede la condanna alla rifusione, unitamente agli ulteriori danni sopportati per effetto della mancata ultimazione dei lavori e del permanere del rischio di infiltrazioni nel locale-negozio, di sua proprietà, provenienti dalla terrazza della . CP_1
2.7 – I primi tre motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, mentre il quarto, riguardante il capo di condanna alle spese, verrà affrontato al § 3.1, trattando della regolazione complessiva dei costi del giudizio.
2.7.1 – Dall'esame del verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, risulta che, propriamente,
l'obbligo di facere consistente nella realizzazione delle opere di rifacimento del pavimento e di impermeabilizzazione della terrazza dell'alloggio della era a carico di CP_1 Pt_2 che in base al punto 12 del verbale, si era incaricato dell'esecuzione dei lavori con
[...]
successiva ripartizione dei costi per 1/3 e 2/3, rispettivamente, tra e gli Controparte_1
allora tre proprietari del locale negozio interessato dalle infiltrazioni;
la posizione del Pt_1 di parte del procedimento di a.t.p., nell'ambito del quale fu concluso l'accordo transattivo, nonché di comproprietario (in allora) del locale-negozio non esclude che egli abbia assunto, con quell'accordo, la posizione di obbligato all'esecuzione dei lavori. La , come CP_1
proprietaria esclusiva della terrazza, aveva invece soltanto un obbligo di pati, ossia di consentire al l'accesso agli spazi della sua abitazione dove dovevano essere Pt_1
11 eseguiti gli interventi programmati e permettergli in tal modo di portare a compimento le opere;
tale obbligo di pati, tuttavia, è necessariamente congiunto con il (parallelo) obbligo di facere gravante sul giacchè l'adempimento di quest'ultimo non sarebbe potuto Pt_1
avvenire se non con il (contestuale) adempimento del primo.
In presenza di una situazione di concorrenza tra un obbligo di fare, in relazione al quale occorre determinare le modalità di esecuzione delle opere, e un parallelo obbligo di tollerare l'esecuzione degli interventi su un bene nella disponibilità del debitore, la procedura esecutiva da seguire è sempre quella prevista dagli artt. 612 ss. c.p.c., che diversamente da quella per consegna o rilascio, prevede comunque un intervento del giudice dell'esecuzione in funzione determinativa dei modi di attuazione dell'obbligazione accertata nel titolo esecutivo, anche per quel che riguarda gli aspetti inerenti il rilascio temporaneo del bene sul quale i lavori dovevano essere eseguiti.
La scelta dello strumento esecutivo di cui agli artt. 612 ss. c.p.c. è stata invero affermata dalla giurisprudenza con riferimento al caso in cui sia lo stesso creditore a dover eseguire le opere ed il debitore sia tenuto ad una mera tolleranza, alla stregua di un “non fare” (così
Cass., 18.01.1992, n. 576; Id., 8.04.1981, n. 2035; Id., 15.03.1980, n. 1749; Id., 21.03.1969,
n. 914; Id. 27.10.1966, n. 2667), ma tale conclusione può essere evidentemente estesa anche al caso in cui – come nella specie – sia un altro debitore (e non lo stesso creditore)
a dover compiere i lavori e questi vadano realizzati su un bene nella disponibilità esclusiva di un secondo debitore, che rispetto a tali lavori è tenuto a una mera tolleranza mediante la temporanea messa a disposizione del bene stesso.
2.7.2 – Dai rilievi suesposti discende che il incaricato dell'esecuzione dei lavori, e Pt_1 la , titolare del parallelo e contestuale obbligo di pati rispetto all'attività del CP_1 Pt_1
da compiersi sul suo terrazzo, dovevano essere destinatari congiunti di un precetto per obbligo di fare, il per l'esecuzione vera e propria e la per consentire Pt_1 CP_1
l'accesso e l'attuazione dell'intervento programmato da parte del ll'interno del suo Pt_1
appartamento; si tratterebbe di una legittimazione passiva congiunta, o co-legittimazione, rispetto all'azione esecutiva per obbligo di fare e non fare, che corrisponde, dal punto di vista sostanziale, ad una obbligazione collettiva passiva.
Il precetto intimato dall'odierna appellante alla sola , che Parte_1 Controparte_1 individua quest'ultima in via esclusiva come titolare dell'obbligo di fare consacrato nel verbale di conciliazione firmato in sede di a.t.p., è perciò errato perché avrebbe dovuto
12 essere redatto ed intimato contro e congiuntamente, Parte_2 Controparte_1
ciascuno per gli obblighi di rispettiva competenza così come risultanti dal titolo esecutivo.
Le prove orali capitolate dalle parti con riguardo alla responsabilità del o della Pt_1
nell'interruzione dei lavori e nella conseguente mancata ultimazione delle opere CP_1
divengono, alla luce di quanto sopra sulla necessaria co-legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva per obbligo di fare, affatto irrilevanti ai fini della decisione perché ultronei rispetto al rilievo, necessariamente preliminare, dell'incompletezza/erroneità originaria dell'atto di precetto quanto all'individuazione del soggetto obbligato.
Del pari priva di rilevanza in questo procedimento è la decisione resa da questa Corte con la sent. 248/2025, con cui è stata rideterminata la quota-parte del complessivo importo dei lavori eseguiti dal , richiesta in restituzione da a Parte_2 Parte_1 CP_1
sulla scorta della ripartizione pro quota dei costi delle opere definita nel verbale
[...]
di conciliazione. La citata pronuncia definisce, infatti, il distinto obbligo di sostenere pro parte
(1/3 a carico di , 2/3 a carico di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
) l'importo dei lavori stabiliti nell'accordo conciliativo, e non riguarda Parte_3
l'individuazione del soggetto tenuto, sulla base del predetto accordo, costituente titolo esecutivo, all'esecuzione dell'intervento (così, infatti, a pag. 7 delle motivazioni:
“L'esecuzione di questo accordo [si intende l'accordo transattivo di cui al verbale di conciliazione del 2.10.2015] rappresenta la materia del contendere e l'opposizione proposta da è sostanzialmente incentrata sulla contestazione che costei rivolge alle richieste CP_1
di pagamento della quota di sua competenza degli interventi eseguiti sul terrazzo di sua proprietà”).
2.7.3 – Non ha rilievo la circostanza che in primo grado non sia stata autorizzata la chiamata in causa del come vero legittimato passivo (o, più correttamente, come co- Parte_2 legittimato passivo) rispetto all'azione esecutiva per obbligo di fare.
Trattandosi di opposizione pre-esecutiva ex art. 615, 1° co., c.p.c. in cui si contesta la titolarità passiva del rapporto obbligatorio consacrato nel titolo esecutivo, il soggetto indicato dall'opponente come vero legittimato passivo in executivis non riveste la posizione di litisconsorte necessario, analogamente a quanto accade nel processo di cognizione in cui il convenuto contesti la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indicandone altri come il vero titolare dal lato passivo.
Il avrebbe, in ipotesi, potuto essere fatto entrare nel processo come Parte_2 litisconsorte facoltativo onde estendere l'efficacia dell'accertamento sulla reale titolarità
13 passiva del rapporto obbligatorio nascente dal verbale di conciliazione e dagli impegni di facere in esso assunti, ma la scelta del giudicante di primo grado di autorizzare o meno la chiamata in causa di un terzo che non sia litisconsorte necessario, o di disporne la citazione iussu iudicis, non è sindacabile in fase di gravame (vds. per tutte, Cass., 19.05.1999, n.
4857, con riferimento alla insindacabilità in sede di impugnazione in cassazione). In ogni caso, e a tutto concedere, la partecipazione del in veste di litisconsorte Parte_2 facoltativo (per chiamata in causa), non avrebbe mai potuto sanare l'invalidità originaria del precetto per essere questo stato intimato unicamente a , e non Controparte_1 congiuntamente ai due soggetti tenuti all'adempimento, ciascuno per quanto di competenza
(il facere consistente nell'esecuzione dei lavori per il un pati consistente nel dare Pt_1 accesso al all'interno dell'abitazione dove è la terrazza per la ), Pt_1 CP_1 dell'obbligazione, necessariamente congiunta, nascente dal verbale di conciliazione.
2.7.4 – Da ultimo, le questioni riguardanti la tempestività o meno della denuncia dei vizi, come pure quelle, connesse, relative alla qualificazione del rapporto contrattuale tra le parti per l'esecuzione dei lavori definiti con l'accordo transattivo (se come appalto o come contratto d'opera manuale, essendo il un artigiano), sono assolutamente Pt_1 inconferenti rispetto all'oggetto di questo procedimento, in cui si contesta il diritto della di procedere in via esecutiva contro la sola destinataria del precetto Parte_1 CP_1
, e possono dar luogo, semmai, ad una separata azione contrattuale tra le parti,
[...]
estranea a questo giudizio di opposizione.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato seppur per motivi in parte differenti da quelli ritenuti dal primo Giudice.
3.1 - La sostanziale correttezza della decisione del Tribunale di negare che la sola CP_1
fosse titolare dell'obbligo di fare di cui al precetto intimatole, esclusa qualunque
[...] rilevanza dei temi relativi alla natura del rapporto contrattuale riguardante l'esecuzione delle opere ed alla tempistica della denuncia dei vizi, porta a ritenere condivisibile la scelta di porre a carico della creditrice opposta tutte le spese di quella fase di giudizio, senza che rilevi l'iniziale esito favorevole, a seguito di sommaria delibazione della vicenda, della fase cautelare.
14 Non è sindacabile in questa sede la decisione del giudice dell'esecuzione per obbligo di fare di porre a carico della stessa creditrice i costi di quella procedura, come conseguenza dell'accertamento, nel parallelo giudizio di opposizione, della carenza del diritto della creditrice istante di procedere esecutivamente contro la;
in disparte il fatto che CP_1
l'esecuzione è stata chiusa proprio a seguito dell'accertamento, nell'opposizione a precetto, dell'insussistenza del diritto di ad agire in executivis contro (la sola) Parte_1 CP_1
, ogni contestazione relativa alle spese liquidate dal G.E. nel procedimento ex art.
[...]
612 c.p.c. avrebbe inevitabilmente dovuto farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di liquidazione, che poneva i relativi costi a carico della creditrice istante.
Allo stesso modo, non possono qui trovare accoglimento le domande di rifusione di dette spese del procedimento esecutivo e dei danni asseritamente sopportati dall'appellante in conseguenza della sentenza qui impugnata, identificati nei pregiudizi, anche pro futuro, conseguenti alla mancata ultimazione delle opere: il lamentato pregiudizio derivante dai costi sopportati per l'avvio di un'esecuzione ex art. 612 c.p.c. e dal mancato completamento delle opere è infatti imputabile unicamente all'errata scelta della stessa di Parte_1
intimare il precetto nei confronti della sola , e non anche del Controparte_1 Pt_2
individuando nella prima dei due la sola titolare degli obblighi di fare nascenti dal
[...]
verbale di conciliazione del 2.10.2015.
3.2 - Anche le spese di questo giudizio di secondo grado seguono la soccombenza;
la serietà degli argomenti trattati e delle difese svolte, seppur non può giustificare una compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., esclude nondimeno che l'appello della sia stato avviato in modo temerario o con colpa grave – col che Parte_1
va respinta la richiesta avversaria di condanna ex art. 96 c.p.c.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. 3514/2022 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Torino in data 5.09.2022, con atto di citazione notificato in data
6.10.2022:
15 a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 questo grado di giudizio, che liquida in € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di conIGlio del 6/06/2025.
Il Presidente Il ConIGliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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