Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 04/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4942/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Parte_1
Biondi ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.07.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso che, con sentenza n. 4891/2023 del 18.07.2023, resa nel procedimento R.G. n. 11530/2021, il Tribunale di Napoli aveva accertato il suo diritto ad ottenere il trattamento di cui all'art. 5 D.M. n. 95269/2016 per il periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per l'anno 2020
(segnatamente, dal 01/05/2020 al 24/05/2020, dal 31/05/2020 al 28/06/2020, dal 01/07/2020 al
26/07/2020, dal 01/08/2020 al 02/08/2020, dal 31/08/2020 al 31/08/2020, dal 13/09/2020 al
13/09/2020), riferiva che, nonostante il passaggio in giudicato, l' non aveva provveduto ad CP_1 erogare l'indennità integrativa del FSTA per i periodi specificamente indicati nella predetta sentenza.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di: “1) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante CP_1 CP_1
p.t. al pagamento in favore di parte istante della somma di € 1.591,06, o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, dando CP_1 atto che: “L' ha provveduto a liquidare la prestazione dedotta in giudizio nella misura di CP_1 euro 1.591,06, a titolo di integrazione Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale” ed, altresì, precisando che “Le mensilità Fondo Volo di cui il ricorrente chiede il pagamento quantificato in €1.591,06 (dal 01-05-2020 al 24-05-2020, dal 01-06-2020 al
28-06-2020 e dal 01-07-2020 al 25-07- 2020) sono state liquidate dalla sede Napoli Vomero CP_1 in data 01.04.2025 e 02.04.2025. La richiesta di ottenimento della prestazione è stata, pertanto, soddisfatta e non vi sono ulteriori somme da liquidare. Si allega dettaglio dei pagamenti”.
Concludeva, pertanto, per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, con le odierne note di trattazione scritta, confermava l'avvenuta liquidazione della prestazione in oggetto, ma solo a seguito del deposito del ricorso. Aderiva, pertanto, alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In ragione dell'avvenuta liquidazione, nelle more del giudizio, della prestazione di cui è causa va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame è pacifico che l'ente abbia proceduto a corrispondere le somme di cui il ricorrente chiedeva pagamento, come rilevato dall' convenuto nella comparsa di CP_1 costituzione, riconoscendo integralmente le ragioni di controparte.
Tuttavia, tenuto conto che la liquidazione della prestazione è avvenuta prima della notifica del ricorso giudiziale, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo;
la restante parte – da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto, in ragione della natura documentale della causa e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, dei parametri minimi – va integralmente posta a carico dell' con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che si liquida in complessivi € 443,00, oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 04/06/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno