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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7460/2023, promosso da:
1. nata il [...] in [...]; CP_1
2. , nata il [...] in [...]; Parte_1
3. nato il [...] in [...]; Controparte_2
4. , nata il [...] in [...]; Parte_2
5. nata il [...] in [...]; Controparte_3
6. , nata il [...] in [...]; Parte_3
7. , nata il [...] in [...], minorenne, Persona_1 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Controparte_4 Parte_3
8. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
9. , nata il [...] in [...]; Controparte_6
10. , nato il [...] in [...]; Controparte_7
11. , nata il [...] in [...]; Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca DE MICCO PADULA del foro di Roma e dall'avv. stabilito Alessandra MORAES DE ALVARENGA RANGEL
RICORRENTI contro
Controparte_8 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
12. nata il [...] in [...]; Parte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca DE MICCO PADULA del foro di Roma e dall'avv. stabilito Alessandra MORAES DE ALVARENGA RANGEL
TERZO INTERVENUTO
1 PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza dell'8 maggio 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 12 giugno 2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], e espongono che: Persona_2
- gli odierni ricorrenti sono cittadini brasiliani e risultano discendenti di un cittadino italiano nato il [...] nel Comune di Izano (CR) da e Persona_2 Persona_3 Per_
il quale, sposatosi nel 1873 nello stesso Comune di Izano con Parte_6
si è successivamente trasferito con la moglie in Brasile e mai ha Persona_5 rinunciato alla cittadinanza italiana e mai si è naturalizzato cittadino brasiliano;
- dal matrimonio di con nasceva nel 1878 (a Persona_2 Persona_5
Indaial, in Brasile) che nel 1901 sposava Persona_6 Persona_7
- da e nel 1903 nasceva che nel Persona_6 Persona_7 Persona_8
1923 sposava IL FO;
- da e IL FO nel 1928 nasceva che nel 1954 sposava Parte_7 Persona_9
dalla loro unione nascevano: Persona_10
o nel 1955 che nel 1976 sposava e dai due Persona_11 Persona_12 nascevano gli odierni ricorrenti:
▪ il 15/08/1976 ; Controparte_7
▪ il 12/4/1980 ; Controparte_5
o nel 1956 che nel 1978 sposava , assumendo il nome Persona_13 Persona_14
, e dai due nasceva l'08/06/1983 , Persona_15 Parte_4 odierna ricorrente;
o nel 1960 dall'unione di quest'ultima con Parte_5 Persona_16 Per_1 nasceva l'01/03/1994 la quale nel 2022 sposava Controparte_3
assumendo il nome Controparte_9 Controparte_3
odierna ricorrente;
[...]
2 o il 22/09/1961 che nel 1989 sposava , Controparte_6 Persona_18 assumendo il nome , odierna ricorrente;
dalla Controparte_6 loro unione nasceva il 20/09/1994 , odierna ricorrente;
Parte_3 dall'unione di quest'ultima con nasceva il 12/11/2022 Controparte_4 [...]
, odierna ricorrente;
Persona_1
o nel 1964 che nel 1990 sposava (per poi CP_10 Persona_19 divorziare nel 2014) e dai due nasceva il 31/03/1999 odierno Controparte_2 ricorrente;
o il 27/04/1969 che nel 1989 sposava (per CP_1 Persona_20 poi divorziare nel 2014) e dai due nascevano:
▪ il 14/03/1990 ; Parte_1
▪ il 14/02/1995 . Parte_2
3. In data 12 marzo 2024 ha depositato comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.
poiché è parente dei ricorrenti principali, in quanto tutti discendenti dello stesso Parte_5 dante causa, ossia nato a [...] il [...], e ha pertanto interesse Persona_2
a intervenire nel presente giudizio per vedere accertata la propria cittadinanza a italiana dalla nascita jure sanguinis. Ella evidenziava che:
- nel 1873 sposava e dalla loro unione, nasceva Persona_2 Persona_5 nel 1878 il quale nel 1901 sposava Persona_6 Persona_7
- dall'unione tra e nel 1913 nasceva Persona_6 Persona_7 [...] che nel 1923 sposava IL FO;
Per_8
- dall'unione tra e IL FO nel 1928 nasceva che nel Persona_8 Persona_9
1954 sposava Persona_10
- dall'unione tra ed nasceva il 08/02/1960 Persona_9 Persona_10 Pt_5
odierna terzo interventore.
[...]
4. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_8 il 28 giugno 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
5. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 2 gennaio 2024, si è limitato a prenderne visione.
6. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 8 maggio 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 7 maggio 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non
3 può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_21 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica
4 brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_8 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli
5 emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo alla ricorrente minorenne, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per la minore.
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis presentata dal terzo intervenuto si evidenzia che tale intervento non è ammissibile in quanto ai sensi Parte_5 dell'art. 105 c.p.c. l'intervento è consentito qualora si debba far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, mentre nel caso di specie si tratta di far accertare autonomo titolo allo status di cittadino italiano iure sanguinis nell'ambito di un ricorso promosso per far accertare lo status di cittadino iure sanguinis di altro soggetto.
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1. nata il [...] in [...]; CP_1
2. , nata il [...] in [...]; Parte_1
3. nato il [...] in [...]; Controparte_2
4. , nata il [...] in [...]; Parte_2
5. nata il [...] in [...]; Controparte_3
6. , nata il [...] in [...]; Parte_3
7. , nata il [...] in [...]; Persona_1
8. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
9. , nata il [...] in [...]; Controparte_6
10. , nato il [...] in [...]; Controparte_7
11. , nata il [...] in [...]; Parte_4 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere CP_8 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara inammissibile la domanda presentata da nata il [...] in Parte_5
Brasile;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
6 Così deciso in Brescia, il 5 giugno 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7460/2023, promosso da:
1. nata il [...] in [...]; CP_1
2. , nata il [...] in [...]; Parte_1
3. nato il [...] in [...]; Controparte_2
4. , nata il [...] in [...]; Parte_2
5. nata il [...] in [...]; Controparte_3
6. , nata il [...] in [...]; Parte_3
7. , nata il [...] in [...], minorenne, Persona_1 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Controparte_4 Parte_3
8. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
9. , nata il [...] in [...]; Controparte_6
10. , nato il [...] in [...]; Controparte_7
11. , nata il [...] in [...]; Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca DE MICCO PADULA del foro di Roma e dall'avv. stabilito Alessandra MORAES DE ALVARENGA RANGEL
RICORRENTI contro
Controparte_8 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
12. nata il [...] in [...]; Parte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca DE MICCO PADULA del foro di Roma e dall'avv. stabilito Alessandra MORAES DE ALVARENGA RANGEL
TERZO INTERVENUTO
1 PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza dell'8 maggio 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 12 giugno 2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], e espongono che: Persona_2
- gli odierni ricorrenti sono cittadini brasiliani e risultano discendenti di un cittadino italiano nato il [...] nel Comune di Izano (CR) da e Persona_2 Persona_3 Per_
il quale, sposatosi nel 1873 nello stesso Comune di Izano con Parte_6
si è successivamente trasferito con la moglie in Brasile e mai ha Persona_5 rinunciato alla cittadinanza italiana e mai si è naturalizzato cittadino brasiliano;
- dal matrimonio di con nasceva nel 1878 (a Persona_2 Persona_5
Indaial, in Brasile) che nel 1901 sposava Persona_6 Persona_7
- da e nel 1903 nasceva che nel Persona_6 Persona_7 Persona_8
1923 sposava IL FO;
- da e IL FO nel 1928 nasceva che nel 1954 sposava Parte_7 Persona_9
dalla loro unione nascevano: Persona_10
o nel 1955 che nel 1976 sposava e dai due Persona_11 Persona_12 nascevano gli odierni ricorrenti:
▪ il 15/08/1976 ; Controparte_7
▪ il 12/4/1980 ; Controparte_5
o nel 1956 che nel 1978 sposava , assumendo il nome Persona_13 Persona_14
, e dai due nasceva l'08/06/1983 , Persona_15 Parte_4 odierna ricorrente;
o nel 1960 dall'unione di quest'ultima con Parte_5 Persona_16 Per_1 nasceva l'01/03/1994 la quale nel 2022 sposava Controparte_3
assumendo il nome Controparte_9 Controparte_3
odierna ricorrente;
[...]
2 o il 22/09/1961 che nel 1989 sposava , Controparte_6 Persona_18 assumendo il nome , odierna ricorrente;
dalla Controparte_6 loro unione nasceva il 20/09/1994 , odierna ricorrente;
Parte_3 dall'unione di quest'ultima con nasceva il 12/11/2022 Controparte_4 [...]
, odierna ricorrente;
Persona_1
o nel 1964 che nel 1990 sposava (per poi CP_10 Persona_19 divorziare nel 2014) e dai due nasceva il 31/03/1999 odierno Controparte_2 ricorrente;
o il 27/04/1969 che nel 1989 sposava (per CP_1 Persona_20 poi divorziare nel 2014) e dai due nascevano:
▪ il 14/03/1990 ; Parte_1
▪ il 14/02/1995 . Parte_2
3. In data 12 marzo 2024 ha depositato comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.
poiché è parente dei ricorrenti principali, in quanto tutti discendenti dello stesso Parte_5 dante causa, ossia nato a [...] il [...], e ha pertanto interesse Persona_2
a intervenire nel presente giudizio per vedere accertata la propria cittadinanza a italiana dalla nascita jure sanguinis. Ella evidenziava che:
- nel 1873 sposava e dalla loro unione, nasceva Persona_2 Persona_5 nel 1878 il quale nel 1901 sposava Persona_6 Persona_7
- dall'unione tra e nel 1913 nasceva Persona_6 Persona_7 [...] che nel 1923 sposava IL FO;
Per_8
- dall'unione tra e IL FO nel 1928 nasceva che nel Persona_8 Persona_9
1954 sposava Persona_10
- dall'unione tra ed nasceva il 08/02/1960 Persona_9 Persona_10 Pt_5
odierna terzo interventore.
[...]
4. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_8 il 28 giugno 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
5. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 2 gennaio 2024, si è limitato a prenderne visione.
6. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 8 maggio 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 7 maggio 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
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RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non
3 può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_21 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica
4 brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_8 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli
5 emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo alla ricorrente minorenne, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per la minore.
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis presentata dal terzo intervenuto si evidenzia che tale intervento non è ammissibile in quanto ai sensi Parte_5 dell'art. 105 c.p.c. l'intervento è consentito qualora si debba far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, mentre nel caso di specie si tratta di far accertare autonomo titolo allo status di cittadino italiano iure sanguinis nell'ambito di un ricorso promosso per far accertare lo status di cittadino iure sanguinis di altro soggetto.
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1. nata il [...] in [...]; CP_1
2. , nata il [...] in [...]; Parte_1
3. nato il [...] in [...]; Controparte_2
4. , nata il [...] in [...]; Parte_2
5. nata il [...] in [...]; Controparte_3
6. , nata il [...] in [...]; Parte_3
7. , nata il [...] in [...]; Persona_1
8. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
9. , nata il [...] in [...]; Controparte_6
10. , nato il [...] in [...]; Controparte_7
11. , nata il [...] in [...]; Parte_4 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere CP_8 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara inammissibile la domanda presentata da nata il [...] in Parte_5
Brasile;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
6 Così deciso in Brescia, il 5 giugno 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
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