Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG. 21878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo
Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21878/2023 RG Lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Ischia Parte_1 alla via Mazzella 223 presso lo studio dell'Avv. Catello Ruopoli dal quale è rappresentato e difeso come in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Ischia alla Via Acquedotto CP_1
n. 136, p.iva: 06610230630 -RESISTENTE-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 esponeva: Parte_1
che aveva lavorato dal 17 maggio 1999 al 3 maggio 2022 alle dipendenze della resistente che svolge attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli per illuminazione e materiale elettrico;
che aveva beneficiato della cassa integrazione in deroga dal 11 marzo 2020 al 31 dicembre
2021, che dopo venne collocato in ferie, ma non venne mai richiamato al lavoro e fu licenziato con lettera del 3 maggio 2022, senza ricevere alcuna lettera di licenziamento;
che era stato retribuito come se fosse inquadrato nel V livello del contratto collettivo, mentre le mansioni effettivamente svolte imponevano un inquadramento ed una retribuzione corrispondente al IV livello del contratto;
Non si costituiva parte resistente.
Veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
In via preliminare si osserva che lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal maggio 1999 al maggio 2022 risulta dalla documentazione in atti (estratto contributivo, certificazione unica 2023, c2 storico), è stato confermato dai testi e può quindi ritenersi pacificamente provato.
Parte ricorrente chiede però la condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di euro 313.771,55 asserendo che non sarebbero state corrisposte diverse mensilità della retribuzione analiticamente indicate in ricorso (credito di euro 49.893,27), avrebbe ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettante sulla base delle mansioni concretamente svolte, non sarebbe stato corrisposto il lavoro straordinario (credito di euro 52.838,62) , alcune voci della retribuzione e non sarebbe stato pagato il tfr per euro 48.862,34.
Ebbene in ordine al mancato pagamento di diverse mensilità, si osserva che parte ricorrente lamenta di non essere stato retribuito per svariate mensilità relative agli anni 2015, 2016.
2017,2018 e 2022, ma agli atti vi è una lettera di messa in mora con la quale il lamenta Pt_1 esclusivamente il mancato pagamento delle retribuzioni da gennaio 2022 e del resto sembrerebbe plausibile che laddove non fossero state pagate le retribuzioni di anni precedenti, il ricorrente avrebbe avanzato qualche rivendicazione in corso di rapporto, avrebbe prodotto qualche istanza, ma agli atti non vi è nulla se non la missiva del 2023 nella quale ci si lamenta esclusivamente del mancato pagamento delle retribuzioni del 2022.
Del resto anche in sede di libero interrogatorio il è stato del tutto generico limitandosi Pt_1 ad affermare qualche mese non sono stato pagato.
Ugualmente nè il modello C2 storico prodotto, né le generiche deposizioni dei testi provano che il ricorrente svolgesse le mansioni di commesso di negozio o che gli spettasse l'inquadramento nel superiore IV livello, con la conseguenza che la domanda va rigettata in parte qua.
Deve invece ritenersi provato lo svolgimento di un orario superiore a quello contrattuale, dal momento che i testi hanno concordemente riferito che si lavorava dal lunedì al venerdi dalle
8.30 alle 20.00 con intervallo dalle 13.00 alle 15.00 ed il sabato mattina ( lavoravamo dalle
8.30 alle 20.00 con intervallo dalle 13.00 alle 15.00, ciò dal lunedì al venerdì il sabato si lavorava solo di mattina;
a luglio ed agosto si lavorava con gli stessi orari ma il pomeriggio si lavorava dalle 16.00 alle 20.00- dep. ; negli stessi termini la deposizione di Testimone_1
). Testimone_2
Il dato del resto non è stato minimamente contestato da parte resistente che si è completamente disinteressato della presente vicenda processuale preferendo rimanere contumace.
Nulla va poi riconosciuto a titolo di ferie e permessi non goduti, in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo tali indennità sostitutive deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento dei permessi e delle ferie ovvero l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati: il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro subordinato, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore, il quale chieda la predetta indennità, di provare tale mancato godimento mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr.
Cass. 22-11-2010, n. 23624; Cass.
7.12.1984 n.6462; Cass. 29-7-1978, n. 3788; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311).
Nella specie del resto il ha reso una generica dichiarazione affermando di aver avuto Pt_1 qualche giorno di ferie.
Nemmeno possono essere riconosciute le somme che nei conteggi vengono riportate sotto la voce altri istituti dal momento che anche nella parte espositiva del ricorso non viene precisato a che titolo si riferiscono.
Ugualmente nei conteggi vengono richieste somme a titolo di 13° e 14° mensilità che non possono essere riconosciute dal momento che anche nella parte espositiva del ricorso ci si limita a lamentare il mancato pagamento di alcune mensilità solo in relazione a determinate annualità.
In ordine alla quantificazione del dovuto possono essere presi a parametro gli stessi conteggi di parte ricorrente con le precisazioni di cui sopra (esclusione differenze retributive legate all'inquadramento superiore ed alle mensilità asseritamente non pagate dal 2015 al 2018, ferie, altri istituti etc…), si ha che il credito del ricorrente ammonta alla, già attualizzata, somma di euro di euro 110.038,00 , di cui euro 43.459,00 a titolo di trattamento di fine rapporto;
oltre ad interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
Le somme sono indicate al lordo dal momento che L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento
e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto
d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie ( Cass. 18-4-2003, n. 6337; vedi più recentemente Cass. 7-7-2008, n.
18584).
L' ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa nel corso del giudizio è assorbita dalla presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede in accoglimento del ricorso:
a) Dichiara la contumacia della CP_1
b) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di euro 110.038,00, di cui euro 43.459,00 a titolo di Parte_1 trattamento di fine rapporto;
oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
c) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8.500,00 oltre accessori con attribuzione d) Dichiara assorbita l'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa nel corso del giudizio.
Napoli lì____________
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vittorio
Guarriello, magistrato ordinario in tirocinio