TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1743/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione: ricostruzione carriera – personale ATA-DSGA - passaggio di qualifica - miglior trattamento tra temporizzazione e servizio prestato – differenze retributive”
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato SPERANZONI Parte_1
RENATO ed elettivamente domiciliata come in ricorso (Indirizzo Telematico),
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. dott. e , CP_2 Controparte_3
, CATUCCI FILOMENA ed elettivamente domiciliato in Controparte_4
VIA FORTE MARGHERA, N. 191 30173 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/09/2024 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto il resistente chiedendo «accertarsi e/o CP_1 dichiararsi il diritto della ricorrente alla valutazione, ai fini dell'inquadramento economico nella nuova qualifica di “Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi”, dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 4, comma 13, del
1 D.P.R. 23.8.1988 n. 399 e dell'art. 485, comma 1, del D.L.vo 16.4.1994 n.
297 (“riconoscimento del servizio”), in quanto criterio più favorevole rispetto alla temporizzazione illegittimamente applicata, siccome meglio esposto e dedotto nel presente ricorso, e, per l'effetto, condannarsi il
[...]
, in persona del pro tempore, l Controparte_1 CP_5 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, e l , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, a disporre il predetto “riconoscimento del servizio” ai sensi dell'art. 485, comma 1, del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 ai fini del collocamento della ricorrente nella corretta posizione stipendiale, come puntualmente indicato in premessa, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive conseguentemente spettanti, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo, il tutto previo annullamento e/o disapplicazione del decreto di inquadramento
22.4.2022 n. 813 del Dirigente Scolastico dell'I.C. “Caio Giulio Cesare” di
Mestre (Ve), depositato nel fascicolo telematico della ricorrente come doc. 2, nonché di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto dalla ricorrente, difformemente assunto. (...) IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 259,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore della ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali».
Nel costituirsi ha Controparte_1 contestato la pretesa del ricorrente e concluso « In via principale, • respingere il ricorso perché infondato sia in fatto che in diritto • con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183. In via subordinata, • nella denegata ipotesi di accoglimento, accoglierlo nei limiti prescrizionali indicati e del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
• con compensazione delle spese di lite».
2 La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. La ricorrente espone di prestare servizio alle dipendenze del
[...]
, presso l' di Controparte_1 Controparte_7
Mestre (Ve), in qualità di “Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi”
(DSGA), a decorrere dal 1/9/2020; di essere stata in precedenza inquadrata nella qualifica di “Assistente Amministrativo” e chiede l'accertamento del diritto all'inquadramento economico nella qualifica di “Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi”, acquisita a seguito del passaggio di ruolo, mediante riconoscimento dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 485, comma 1, del
D.L.vo 16.4.1994 n. 297 e dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.8.1988 n. 399, in quanto criterio più favorevole rispetto alla temporizzazione illegittimamente applicata.
2. Deve richiamarsi sul punto la propria sentenza 3.10.2023 n. 574/2023 anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
3. Pertanto, come ben spiegato da parte ricorrente, la temporizzazione, introdotta dall'art. 6 del D.P.R. 26/6/1983 n. 345 (“Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica”) e confermata dall'art. 4, co. 9, del D.P.R. 23/8/1988 n. 399 (“Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”) trasforma i valori economici, e cioè la retribuzione maturata dal dipendente, in anzianità utile ai fini della progressione economica.
3 4. Si tratta, come evidenziato da parte ricorrente, di un “meccanismo”, preordinato a garantire lo stipendio in godimento in caso di passaggio di qualifica, che è articolato nel modo che segue: dallo stipendio in godimento nella qualifica di provenienza viene detratto lo stipendio iniziale della qualifica stessa, pervenendo così alla determinazione del “valore economico” dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.
5. Questo “valore economico” viene poi sommato allo stipendio iniziale della nuova qualifica e sulla base di questo importo il dipendente è collocato nel livello stipendiale (c.d. gradone) immediatamente inferiore previsto dalle tabelle stipendiali della nuova qualifica. La differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio della nuova qualifica costituisce l'assegno ad personam. A questo punto viene determinata l'anzianità nella nuova qualifica, che corrisponde agli anni del gradone di inserimento, maggiorati degli anni, mesi e giorni nei quali l'assegno ad personam viene trasformato, secondo la formula che segue, dove I sta per differenza economica tra gradone di inquadramento nella vecchia qualifica e gradone immediatamente superiore, G per numero dei giorni necessari per il passaggio dal gradone di inquadramento al gradone immediatamente superiore, A per assegno ad personam e X per giorni maturati nel gradone di inquadramento: I : G = A : X → X = G x A: I
6. Il risultato della formula è espresso in “giorni”, che vanno poi trasformati in anni, mesi e giorni, che saranno poi sommati all'anzianità derivante dal gradone di inquadramento, in modo da ottenere l'anzianità complessiva spettante nella nuova qualifica di inquadramento.
7. Evidenzia altresì parte ricorrente come per il passaggio di ruolo debba prendersi in considerazione anche altro metodo c.d. “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”, disciplinato dall'art. 485, comma 1, del
D.L.vo 16.4.1994 n. 297, secondo il quale il calcolo si fa nel modo che segue:
- si prende in considerazione l'intera anzianità di servizio, sia di ruolo che non di ruolo, - i primi quattro anni del servizio non di ruolo sono riconosciuti ai fini giuridici ed economici per intero, - il periodo eccedente i primi quattro anni è riconosciuto, sempre ai fini giuridici ed economici, per i due terzi, - il rimanente periodo, e cioè un terzo, è riconosciuto ai soli fini economici;
in
4 base all'anzianità così calcolata, il dipendente è collocato nella corrispondente fascia stipendiale (c.d. gradone).
8. Sottolinea parte ricorrente che l'anzianità utile ai soli fini economici non è irrilevante ai fini dell'inquadramento giuridico, perché “Al compimento
(...) del ventesimo anno (...) l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali” (art. 4, comma 3, del D.P.R. 23.8.1988 n. 399), sicché questo metodo finisce per riconoscere, sia pure con la tempistica sopra indicata, tutto il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo.
9. Evidenzia parte ricorrente che la temporizzazione le è meno favorevole del riconoscimento del servizio ex art. 485 d.lgs. 297/1994 e pertanto quest'ultimo deve essere preferito alla luce della Circolare Ministeriale
78 del 24/3/1999, dell'art. 4, co. 13, dpr 399 del 23/8/1988, dell'art. 66, co. 6,
CCNL 4/8/1995 e successivi che facevano salvo comunque il trattamento più favorevole.
10. In punto di diritto deve convenirsi con il ricorrente che vige il principio del trattamento più favorevole alla luce:
– dell'art. 4, co. 13, dpr 399 del 23/8/1988 a mente del quale “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno
1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.
576, e successive modificazioni ed integrazioni [ (I)Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché' prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. (II) Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. (III) I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e
5 valutati anche in tutte le classi successive di stipendio. (...)]. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se piu' favorevoli”;
– la Circolare ministeriale 24/3/1999 n. 78, con la quale l'allora
, nel ribadire che nei passaggi di qualifica Controparte_8 nel comparto scuola trovava applicazione la “temporizzazione” di cui all'art. 6 del D.P.R. 26.6.1983 n. 345 (oggi art. 4, comma 9, del D.P.R. 23.8.1988 n.
399), in quanto “lex specialis”, “ e, in quanto tale, ancora applicabile al momento del passaggio, mentre, al momento della conferma in ruolo, si procede ad una ricostruzione di carriera con riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati in precedenza, fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole”;
– la stessa amministrazione ammette che “infine l'Amministrazione procedeva, come di prassi, ad un raffronto tra il trattamento retributivo derivante dalla temporizzazione e quello derivante dalla ricostruzione e
“poiché il trattamento retributivo” derivante dalla seconda valutazione non era migliorativo rispetto alla temporizzazione confermava il trattamento economico e l'anzianità già riconosciuti con la temporizzazione al momento del passaggio di ruolo”.
11. Orbene, deve condividersi con la ricorrente, che se è vero che in alcuni casi l'assegno ad personam garantisce una retribuzione più alta al momento dell'inquadramento tuttavia nel tempo (e nemmeno molto) la maggiore anzianità consente la maturazione dei gradoni con largo anticipo e con conseguenti aumenti stipendiali che compensano e superano l'assegno ad personam ( si veda sul punto note di parte ricorrente)
12. Il resistente ha invocato la pronuncia della S.C. 21631/2013 CP_1 secondo al quale in tema di personale del comparto della scuola al personale inquadrato nella qualifica superiore nel profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi non compete un trattamento economico parametrato all'intera anzianità di servizio, essendo stato adottato, in applicazione dell'art. 8 del CCNL 15 marzo 2001, il criterio della cd
"temporizzazione", consistente nel convertire il valore economico della
6 retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento; ciò non contrasta con norme imperative in materia, restando peraltro sottratte le clausole contrattuali al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l'equiparazione graduale di posizioni analoghe.
13. Tale pronuncia aveva tuttavia riguardo a direttore dei servizi generali ed amministrativi in servizio a tempo indeterminato (DSGA) a far data dal
1.9.2000 sulla base del CCNL 26.5.99, per contro deve condividersi la sentenza del Tribunale di Milano n. 649/2022 e i precedenti in essa richiamati
(sentenza n. 1636/20), sentenza peraltro conformi alla predetta pronuncia della
S.C., la quale ha infatti affermato che il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato “in prima applicazione” – quale non è la ricorrente - nel profilo professionale di DSGA, ai sensi dell'art.34
CCNL del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico
2000-2001 dello stesso comparto
14. Si richiama interamente condividendo la pronuncia del Tribunale di
Milano citata, anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., che in definitiva "10.
Con il CCNL 26.5.99 - comparto scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - all' art. 34, è stato istituito, con decorrenza 1.9.00, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
(...) ". 11. Per l' accesso al profilo professionale del DSGA, detto CCNL 26.5.99 ha richiesto il diploma di laurea;
tuttavia, " in sede di prima applicazione", anche in deroga all' obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un' area all' altra (nella specie da C a D ) contemplato dall' art. 32, ha previsto che possa accedere a detto profilo il personale già inquadrato quale responsabile amministrativo, in servizio nell' anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione. 12. Il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di DSGA " in sede di prima applicazione “è stato fissato dall' art. 8 del CCNL 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto scuola, dall' 1.9.2000, nella misura dello stipendio
7 iniziale del profilo di provenienza, più il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo, più una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell' eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si è stabilito che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine di collocare ciascun dipendente all' interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 13. stato, quindi, adottato il criterio della c.d. "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l' inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è nel senso che l' esistente profilo di direttore amministrativo di accademie e conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione. 14. Il successivo art. 87 del c.c.n.l. 24.07.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico
2002/2003, ha poi disposto che, a decorrere dall' 1.1.03, ai DSGA destinatari dell' incremento retributivo previsto dell' art. 8, comma 1 , del c.c.n.l.
15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, e ha dichiarato che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell' equiparazione retributiva tra il personale appartenente all' ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 15. Vi è poi la previsione dell' art. 142, lett. f ) , punto n. 8, del CCNL 24.7.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico
2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l' art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione ), secondo cui "restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati
8 anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L.
19 giugno 1970, n. 370, conv. dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, cosi come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4". 16. Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 (Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale
) , che: "ai fini dell' inquadramento contrattuale, l' anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell' eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno
1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli". 17.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. da ultimo Cass. n.
5713 del 20.3.2015), le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA inquadrati in tale profilo " in sede di prima applicazione " e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell' accesso alla qualifica di area superiore ( D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall' applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell' anzianità di servizio. Tali regole sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). 18. Pertanto, quanto al disposto di cui all' ultimo periodo del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, costituisce una previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all' art. 8 c.c.n.l. 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell' ambito del sistema contrattuale di classificazione
9 del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera"). 19.
Deve dunque ritenersi che la disciplina dell' art. 8 CCNL 2001 sia stata superata dal successivo contratto del 2003 con l' affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003), con l' eccezione dei DSGA che hanno avuto accesso alla posizione in sede di primo inquadramento, atteso che il già richiamato art. 87 del contratto del 2003 si occupa specificamente della vicenda della creazione del nuovo profilo di
DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell' art. 8 del CCNL del 2001, e come tale esplicitamente richiamato, nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all' aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. 20. Se dunque nel primo inquadramento del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall' art. 34 del CCNL Comparto Scuola 26 maggio 1999, valgono le regole fissate dall' art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico
2000/2001 del personale del Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall' art. 87 del citato CCNL 24 luglio 2003, così non è per coloro che abbiano assunto la qualifica di DSGA in virtù di una disciplina successiva, dettata con la finalità di operare la copertura del ruolo, seppure in assenza di procedura concorsuale.
(...). 21. In tal caso deve quindi operare l' art. 142, lett. f ) , punto 8, del CCNL
24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l' art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, che della una previsione di carattere generale, nel caso non derogata, in virtù della quale la previsione della c.d. temporizzazione per il calcolo dell' anzianità deve operare solo se ed in quanto più favorevole. 22. La delibera dell' Adunanza Generale della Corte dei Conti del 30.6.2015 (...) conferma la limitazione della temporizzazione a coloro che siano divenuto DSGA " in sede di prima applicazione" della normativa del 1999, nella parte in cui ha affermato che “ L' inquadramento dei soggetti transitati dalla qualifica di
10 "responsabile amministrativo " a quella di "direttore dei servizi generali amministrativi" ai sensi dell' articolo 34 del CCNL 26.05.1999, Comparto
Scuola, continua a trovare la sua disciplina nell' articolo 8 del CCNL
15.03.2001 (metodo della c.d. temporizzazione ) , restando conseguentemente escluso per tali dipendenti il riconoscimento dell' intera pregressa anzianità di servizio". 23. Conferma la soluzione adottata l' affermazione fatta dell'
Adunanza Generale della Corte dei Conti nella deliberazione del 15 luglio
2019, laddove, con riferimento al personale ATA, ha chiarito che "l' istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dall' amministrazione in sede di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio dell' integrale ricostruzione di carriera in quanto istituto generale che permette il recupero dell' anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all' atto del passaggio in ruolo con un' anzianità inferiore a quella effettiva". (...)
15. Nello stesso senso Circolare dell'allora Controparte_8
19/3/2007 prot. n. 5491AOODGPER che ha precisato “In esito ai
[...] quesiti consequenziali, si evidenzia che con l'articolo 142 del CCNL/2003 del comparto scuola, attuativo dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è stato previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, sono divenute inapplicabili, nel comparto scuola, a far data dalla sottoscrizione definitiva dello stesso Contratto, ad eccezione di quelle espressamente citate nel medesimo testo contrattuale. Tra queste ultime viene specificatamente indicato l'articolo 66, commi 6 e 7 del CCNL siglato il 4 agosto 1995, relativo al riconoscimento dei servizi non di ruolo a favore del personale della Scuola.
Di conseguenza, al personale immesso in ruolo e inquadrato nel profilo di
Dsga successivamente al 24 luglio 2003, data di sottoscrizione del vigente
Contratto di comparto, si applica, in materia di riconoscimento del servizio non di ruolo, la normativa prevista dal citato articolo 66 CCNL/95 e non l'istituto della “temporizzazione” in quanto abrogato dall'articolo 142 in argomento. Per quel che concerne, invece, il personale inquadrato nello stesso profilo antecedentemente al 24 luglio 2003, continua a trovare applicazione il
11 meccanismo della “temporizzazione”, contemplata dal citato D.P.R. n.
399/88”.
16. Deve pertanto accogliersi la domanda. Cont
17. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dal la stessa deve essere accolta in riferimento alle differenze retributive nei limiti del quinquennio dalla domanda, non operando sull'anzianità.
18. Trattandosi di retribuzioni di dipendenti pubblici vige il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, norma tuttora vigente per i crediti di lavoro dei dipendenti nel pubblico impiego privatizzato (v. Corte Costituzionale 12 marzo
2003, n. 82)
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medio alte), dei contrasti giurisprudenziali (come in atti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede: Cont 1) In accoglimento del ricorso, condanna il resistente ad effettuare la valutazione dell'anzianità di servizio della ricorrente, ai fini dell'inquadramento economico nella nuova qualifica di DSGA, ai sensi dell'art. 485, comma 1, del D.L.vo 16.4.1994 n. 297, con collocamento della stessa nella conseguente corretta posizione stipendiale, come indicata in ricorso, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive conseguentemente spettanti, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
12 Cont 2) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 26/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
13