Articolo 54 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 53Articolo 55
Versione
1 gennaio 1938
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Versione
22 gennaio 1976
Art. 54.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. ((11))

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/1/1976, n. 18) ha dichiarato d'ufficio, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1976
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