Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00189/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2025, proposto dal sig. AS LI, difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale, in Trieste, piazza Dalmazia, 3, è ex lege domiciliato;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.31 del 2025 resa da questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l’atto depositato dal ricorrente il27 aprile 2026, con cui il medesimo dichiara che l’Amministrazione ha ormai ottemperato al giudicato e chiede che venga dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese e dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di rimborsargli le spese anticipare per il contributo unificato;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il presidente Cons. AR OD de MO di Grisì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Considerato che con atto depositato il 27 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta ottemperanza al giudicato, rinunciando espressamente ad ogni richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento - in suo favore - delle spese processuali; ma chiedendo che venga dichiarato l’obbligo della stessa di procedere al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo;
Ritenuto che non resti al Collegio che:
- dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
- dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione intimata di rimborsare al ricorrente le spese da lui anticipate per il contributo unificato (versato per l’iscrizione a ruolo della causa);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese fra le parti costituite.
Dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di rimborsare al ricorrente il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR OD de MO di Grisi', Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR OD de MO di Grisi' |
IL SEGRETARIO