Art. 5.
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica ha la facolta' ed i poteri:
a) di disporre - ai sensi dell' art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174 - un organico ed assiduo controllo sull'attivita' amministrativa e sanitaria dell'Ente regionale per la lotta antimalarica in Sardegna;
b) di controllare il programma per la campagna antimalarica in Sardegna, promuovendone e contenendone l'attuazione in aderenza agli obiettivi sanitari e nei limiti delle disponibilita' finanziarie;
c) di disporre la restituzione delle somministrazioni godute, temporaneamente erogate dall'Amministrazione degli aiuti internazionali (gestione fondo lire U.N.R.R.A.) per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, in base alle dichiarazioni rilasciate dal sovraintendente del predetto Ente attestanti la ricezione delle somministrazioni stesse.
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica ha la facolta' ed i poteri:
a) di disporre - ai sensi dell' art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174 - un organico ed assiduo controllo sull'attivita' amministrativa e sanitaria dell'Ente regionale per la lotta antimalarica in Sardegna;
b) di controllare il programma per la campagna antimalarica in Sardegna, promuovendone e contenendone l'attuazione in aderenza agli obiettivi sanitari e nei limiti delle disponibilita' finanziarie;
c) di disporre la restituzione delle somministrazioni godute, temporaneamente erogate dall'Amministrazione degli aiuti internazionali (gestione fondo lire U.N.R.R.A.) per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, in base alle dichiarazioni rilasciate dal sovraintendente del predetto Ente attestanti la ricezione delle somministrazioni stesse.