TRIB
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2024, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria - SEZIONE 1 (PRIMA) CIVILE
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 426 del registro generale per gli affari cdi volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 18 marzo 2024 avente ad oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il 10 luglio C.F._1 Parte_2 1973 (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Mirella De Finis ed C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 18 marzo 2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio, per la decisione, sul parere del Pubblico Ministero, reso in data 19 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024 le parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Foggia in data 27 dicembre
2001, indicando le condizioni per quanto riguarda la disciplina delle questioni accessorie alla domanda divorzile.
Alla udienza del 18 marzo 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa alla decisione collegiale, mentre il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con nota del 19 febbraio 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole (di anni 20 e 12), in considerazione dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate tra le parti nel ricorso introduttivo, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Le parti hanno peraltro previsto l'affidamento condiviso della figlia minore, il che risponde alle esigenze della stessa di avere pieno riconoscimento del diritto alla bigenitorialità.
Ampio è poi il diritto di visita riconosciuto al genitore non collocatario, il che consentirà alla minore di poter avere un valido e costante rapporto con lo stesso.
pagina 2 di 3 Nulla è stato previsto come assegno divorzile, e di questo il Tribunale si limita a prenderne atto.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_2
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia in data 27 dicembre 2001 (atto n. 117, p.I, serie , anno 2001);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 19 marzo 2024
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria - SEZIONE 1 (PRIMA) CIVILE
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 426 del registro generale per gli affari cdi volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 18 marzo 2024 avente ad oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il 10 luglio C.F._1 Parte_2 1973 (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Mirella De Finis ed C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 18 marzo 2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio, per la decisione, sul parere del Pubblico Ministero, reso in data 19 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024 le parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Foggia in data 27 dicembre
2001, indicando le condizioni per quanto riguarda la disciplina delle questioni accessorie alla domanda divorzile.
Alla udienza del 18 marzo 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa alla decisione collegiale, mentre il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con nota del 19 febbraio 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole (di anni 20 e 12), in considerazione dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate tra le parti nel ricorso introduttivo, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Le parti hanno peraltro previsto l'affidamento condiviso della figlia minore, il che risponde alle esigenze della stessa di avere pieno riconoscimento del diritto alla bigenitorialità.
Ampio è poi il diritto di visita riconosciuto al genitore non collocatario, il che consentirà alla minore di poter avere un valido e costante rapporto con lo stesso.
pagina 2 di 3 Nulla è stato previsto come assegno divorzile, e di questo il Tribunale si limita a prenderne atto.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_2
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia in data 27 dicembre 2001 (atto n. 117, p.I, serie , anno 2001);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 19 marzo 2024
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 3 di 3