Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n.6411/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.6411/2021 R.G., promossa da:
, e , in qualità di eredi di , rappresentate e CP_1 Controparte_2 CP_3 Persona_1
difese dagli avv.ti Giancarlo Raco, Francesco Ponzi Provenzano e Francesco Dell'Anna; opponenti contro
rappresentato e difeso dall'avv. Depretis Francesco;
CP_4
opposto
oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
1. Con atto di citazione datato 23.07.2021, conveniva in giudizio Persona_1 CP_4
innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione presso terzi intrapresa dallo stesso nei propri confronti, sul presupposto dell'estinzione per compensazione legale del credito azionato da CP_4
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 10.01.2022, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. CP_4
1
3. Sopraggiunta la morte di il processo veniva interrotto e poi riassunto da Persona_1 [...]
e , in qualità di eredi dell'opponente. CP_1 Controparte_2 CP_3
3.1. Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
3.2. All'udienza del 20.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
4. L'opposizione è in parte fondata e merita di trovare accoglimento per quanto di ragione.
4.1. Va premesso che le opponenti lamentano l'illegittimità dell'esecuzione presso terzi intrapresa da assumendo che il credito azionato dallo stesso, in virtù di sentenza n.1580/2016, CP_4
confermata in appello con sentenza n.139/2020, pari a euro 244.923,44, sarebbe estinto per compensazione legale, attesa la coesistenza di un controcredito vantato da , in virtù dei Persona_1
decreti ingiuntivi n.411/2014 e n.3204/2018, complessivamente pari a euro 720.770,08.
4.2. Ebbene, deve rilevarsi che quanto dedotto dalle istanti non risulta pienamente condivisibile, evincendosi dagli atti che ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_4
n.411/2014, emesso per la somma di euro 672.546,43, oltre interessi e spese, e che tale opposizione risulta ancora pendente.
Di conseguenza, tale credito asseritamente vantato dalle opponenti, essendo ancora sub iudice, non è opponibile in compensazione, in quanto non ancora “certo e definitivo”, ponendosi la certezza del credito quale prius logico implicitamente richiesto dalla legge affinché operi l'estinzione ai sensi dell'art 1243 cc. (in questo senso, Cass. S.U. 15 novembre 2016, n. 23225).
4.3. Tali considerazioni, di contro, non valgono per il controcredito vantato da in virtù Persona_1
di decreto ingiuntivo n.3204/2018, emesso per euro 21.889,27, oltre interessi e spese, potendo lo stesso ritenersi certo, non risultando dagli atti che tale decreto ingiuntivo sia stato oggetto di opposizione.
Ne consegue che, allo stato, l'estinzione per compensazione legale può dirsi operante solo rispetto al minor credito rinveniente dal decreto ingiuntivo da ultimo citato, complessivamente pari a euro
22.998,88 (come da atto di precetto datato 20.08.2020), con la conseguenza che il credito per cui può proseguire l'intrapresa esecuzione presso terzi deve ritenersi pari a euro CP_4
221.924,56 (€ 244.923,44 - € 22.998,88).
Per tutto quanto innanzi, l'opposizione è in parte fondata e deve trovare accoglimento nei limiti indicati.
5. Le spese di lite vanno compensate atteso il parziale accoglimento dell'opposizione.
2 n.6411/2021 R.G.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per effetto ridetermina il credito attualmente esigibile di in euro 221.924,56; CP_4
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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