Ordinanza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, ordinanza 02/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 5737-1/2024 r.g.
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta con decreto del 30.11.2024;
esaminati gli atti e le deduzioni delle parti;
premesso che:
- con ricorso in corso di causa depositato, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., in data 9.10.2024 il chiedeva, nel contraddittorio con il dott. Controparte_1
di accogliere le seguenti conclusioni: «(…) voglia autorizzare in favore Controparte_2 dell'istante, n. 491/2022 del Tribunale Controparte_1
ordinario di Roma, il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili, sui crediti, sulle partecipazioni societarie e su quant'altro di proprietà e/o di titolarità del dott. CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. , residente in [...], viale
[...] CodiceFiscale_1
Pasteur n. 70, sino a concorrenza della somma di € 2.000.000,00 o fino a concorrenza della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite»;
- instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il il quale contestava la CP_2
fondatezza del ricorso e la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in
mora, chiedendone il rigetto;
- all'esito dell'udienza cartolare di discussione il Tribunale riservava la decisione, previa assegnazione alle parti di termini sfalsati per il deposito di memorie di replica;
osserva quanto segue
Il ha instaurato il presente giudizio cautelare Controparte_1
chiedendo al Tribunale di essere autorizzato ad iscrivere il sequestro conservativo sui beni, mobili, immobili, sui crediti e sulle partecipazioni societarie di proprietà di – Controparte_2
quale amministratore unico della società in bonis dalla sua costituzione sino alla data del fallimento, dichiarato dall'intestato tribunale in data 3.10.2022 - assumendo che i comportamenti assunti dal resistente avrebbero cagionato un danno alla società e ai creditori, per i quali il ricorrente ha promosso azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.F..
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III, sent. n. 6336 del 26/06/1998) del fumus boni juris e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.
Va premesso che i fatti di mala gestio indicati da parte ricorrente sono asseritamente consistiti:
a) nell'aver proseguito l'attività caratteristica della società in assenza, sin dall'inizio, del capitale minimo di legge, omettendo quindi di attivare le procedure rivolte allo scioglimento e alla liquidazione della società; b) nell'aver elaborato e sottoscritto il bilancio al 31 dicembre 2020
non veritiero, anche in relazione alla misura del patrimonio netto;
c) nell'aver omesso il deposito del bilancio al 31 dicembre 2021; d) nell'aver distratto l'ingente somma di circa 1.800.000,00
milioni di euro dalle casse societarie;
e) nell'aver posto in essere attività di fatto liquidatoria per tutto l'anno 2021; f) nell'aver tenuto scritture contabili inattendibili;
g) nell'aver indicato nel conto economico tutti i costi societari, compresi quelli non effettivamente sostenuti, senza contabilizzare a conto economico gran parte dei ricavi effettivamente realizzati;
h) nell'aver utilizzato in modo non corretto molti conti dell'attivo e del passivo.
È costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cass. civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (artt. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, premesso che, gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sono solidalmente
Pagina 2 responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto, quindi, valere direttamente dalla società cui la disciplina codicistica concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass. civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
Per contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua
Pagina 3 funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10
giugno 1981, n. 3755).
Tale impianto è stato confermato dalla giurisprudenza anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina del c.d. diritto societario (cfr. Cass. civile, sez. I, 21 luglio 2010, n. 17121; cfr., altresì, Trib. Milano, sez. VIII, 18 gennaio 2011, n. 501).
Tanto premesso in punto di diritto, occorre rilevare in via preliminare e dirimente che, come si evince dal contenuto del ricorso, il periculum in mora posto dal ricorrente a fondamento della domanda cautelare era già ravvisabile - dopo l'audizione del legale rappresentante della società
fallita (doc. 20 fasc. merito) e le comunicazioni della al Curatore in data 28.10.2022 Parte_1
e 3.11.2022 (doc. 22 fasc. merito) - al momento dell'esame delle domande tempestive di insinuazione al passivo del NT della e della formazione Controparte_1
dello stato passivo, in data 14.11.2022 o, al più tardi, al momento dell'esame dei crediti e delle rivendiche tardive e di formazione dello stato passivo, sino alla data del 4.12.2023. E, comunque, non oltre la data della citazione in giudizio dell'ex amministratore convenuto, avvenuta l'1.2.2024, tenuto conto che, a fondamento del periculum in mora, il ricorrente ha allegato, sotto il profilo soggettivo, non una qualche condotta distrattiva del proprio patrimonio posta in essere dal resistente, in pregiudizio della massa dei creditori, nelle more del giudizio di merito, ma le medesime censure di mala gestio ascritte all'ex amministratore nel giudizio di merito, consistenti nella distrazione di “ingenti somme dalle casse societarie, così depauperando la società e conducendola al fallimento”, nella tenuta di “scritture contabili inattendibili”, nel deposito del bilancio al 31 dicembre 2020 “non veritiero” e nell'omissione del deposito del bilancio al 31
dicembre 2021. Condotte, queste, che, sempre a giudizio della curatela, indurrebbero “a ritenere che l'intimato, nelle more della definizione del giudizio di merito, tenterebbe di disperdere anche il proprio patrimonio personale, al fine di sottrarsi agli effetti della sentenza di condanna”.
Ebbene, se è vero che, con riferimento al requisito del periculum in mora, la giurisprudenza ha reiteratamente chiarito che, in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali –
quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il
Pagina 4 giudice fare alternativamente riferimento all'uno o all'altro dei menzionati presupposti (cfr.,
Cass. civile, sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139; ma si vedano, altresì, Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1998, n. 6042; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460, nonché Cass. civile, sez. III,
13 febbraio 2002, n. 2081), è altresì vero che, sempre secondo consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, la sussistenza del requisito del periculum in mora va negata nel caso in cui la pretesa violazione sia conosciuta e tollerata per un lungo periodo di tempo senza che nelle more sia assunta alcuna iniziativa processuale, il che costituisce sintomo di una tolleranza non compatibile con la tutela cautelare
(cfr. Trib. Roma, ord. 24 giugno 2021; Trib. Torino ord. 5 luglio 2007; Trib. Napoli, 21 maggio
2004; Trib. Napoli, 5 luglio 2002), specie nel caso di specie in cui non sono contestate specifiche condotte distrattive poste in essere dal resistente dopo l'instaurazione del giudizio di merito.
E ciò tenuto conto, peraltro, che nessuna censura relativa all'incapienza del patrimonio personale del resistente a garantire la soddisfazione del credito risarcitorio è stata mossa dalla
Curatela, mentre il resistente, nel costituirsi nell'odierno giudizio cautelare, ha prodotto una perizia di parte – dalla quale sono ricavabili idonei elementi di convincimento nella presente fase a cognizione sommaria - corredata da precipua documentazione (visura della società S.CA.I.R.
Società Calcestruzzi Inerti Romana S.R.L., bilancio al 31.12.2022 e al 31.12.2023 della
S.CA.I.R.; visura catastale della S.CA.I.R.; visure conservatoria della S.CA.I.R.; scrittura privata del 16.02.2023 relativa al compendio immobiliare sito in Via Ardeatina;
visura catastale di visura conservatoria scrittura privata transattiva tra Controparte_2 Controparte_2
, , e , che attesta che il Controparte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
patrimonio complessivo del al 31.10.2024 è pari a complessivi € 2.365.383, risultando CP_2
composto: dal valore della quota di partecipazione nella S.CA.I.R. S.r.l., pari ad € 2.114.850 (€
2.422.934, qualora per la stima del valore del compendio immobiliare della S.CA.I.R. S.r.l. si utilizzassero i parametri desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari OMI dell'Agenzia delle Entrate) e dal valore del compendio immobiliare di sua proprietà, pari ad € 250.533. Senza
che le risultanze di tale perizia, dalle quali si evince che il valore del patrimonio immobiliare e societario del è sufficiente a garantire il credito risarcitorio sino alla soddisfazione del CP_2
quale è stato chiesto il sequestro conservativo, siano state specificamente contestate dal
NT ricorrente, se non nei limiti dell'efficacia probatoria della consulenza di parte.
Occorre peraltro osservare, quanto al profilo del fumus boni iuris, che nel giudizio di merito le condotte di mala gestione amministrativa ascritte al resistente, come sopra elencate, sono oggetto di specifico accertamento tramite l'ammessa CTU contabile volta a vagliarne la fondatezza, per
Pagina 5 la quale è stata fissata prossima udienza di conferimento dell'incarico al consulente (13.1.2025),
dopo che lo stesso NT ricorrente ne ha chiesto la nomina, qualora ritenuto necessario, con particolare riferimento ai profili relativi alla maggior parte delle censure sollevate nei confronti del (“a) al mancato versamento del capitale sociale e ai relativi movimenti contabili CP_2 volti alla dissimulazione del credito della società nei confronti dei soci;
b) all'effettivo ammontare del patrimonio netto della società; c) alle movimentazioni contabili relative ai ricambi auto e alla connessa distrazione di somme;
d) al finanziamento della CP_1 da parte della fallita;
e) alle movimentazioni dei conti “Cassa”, “Crediti diversi” e “Soci
[...]
c/Finanziamento”; f) all'attività liquidatoria posta in essere dall'amministratore nel corso dell'anno 2021; g) alle movimentazioni dei conti correnti bancari della società; h) all'ammontare esatto del danno risarcibile”).
Va quindi considerato che i descritti profili risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore valutazione in ordine alle altre eccezioni sollevate dal resistente con riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris.
In definitiva, il ricorso cautelare proposto dal NT della Controparte_1
non può essere accolto.
[...]
Deve infine rimessa al merito la regolamentazione del regime delle spese del presente giudizio cautelare in corso di causa.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso cautelare proposto dal Controparte_1
- dispone che la regolamentazione del regime delle spese sia rimessa all'esito del giudizio di merito.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Roma, 31.12.2024.
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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