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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1984/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
CUGINI AN, TO
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17764/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7063400076 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Acccoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 la società sportiva dilettantistica Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento n.TK7063400076/2024 in materia di I.V.A. riferito all'anno di imposta
2018 per maggiori imposte per euro 31.420,00, interessi euro 6.814,27, sanzioni euro 3.317,40, spese di notifica euro 8,75, per un totale di euro 41.560,42.
In data 4/12/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Direzione Prov.le III- di Roma eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto nel merito.
All'udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La sportiva dilettantistica Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Accertamento n. TK7063400076/2024 in materia di I.V.A. riferito all'anno di imposta 2018 per maggiori imposte di euro
31.420,00, interessi euro 6.814,27, sanzioni euro 3.317,40, spese di notifica euro 8,75, per un totale di euro 41.560,42.
Sostiene la società ricorrente il difetto motivazionale dell'atto impugnato e comunque la non debenza delle maggiori imposte richieste.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per deposito del medesimo in Corte di Giustizia
Tributaria oltre il termine perentorio di 30 gg. dalla notifica del ricorso al resistente. Dalla documentazione versata in atti risulta che la società ha notificato il ricorso in data 28 ottobre 2024 (cfr. la notifica del ricorso allegata) pertanto, ai sensi dell'articolo sopra citato, il termine per la costituzione in giudizio scadeva il 27 novembre 2024 (giorno non festivo: mercoledì stando al calendario dell'anno 2024).
Considerato che la parte ha effettuato la costituzione in giudizio in data 29 novembre 2024, oltre il termine perentorio di trenta giorni il ricorso deve dichiararsi e inammissibile ex art. 22 D.Lgv. 546/92.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n.
17764/2024):
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), per compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA se dovuti.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Tiziana Cugini Dott. Ottavio Picozzi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
CUGINI AN, TO
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17764/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7063400076 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Acccoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 la società sportiva dilettantistica Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento n.TK7063400076/2024 in materia di I.V.A. riferito all'anno di imposta
2018 per maggiori imposte per euro 31.420,00, interessi euro 6.814,27, sanzioni euro 3.317,40, spese di notifica euro 8,75, per un totale di euro 41.560,42.
In data 4/12/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Direzione Prov.le III- di Roma eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto nel merito.
All'udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La sportiva dilettantistica Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Accertamento n. TK7063400076/2024 in materia di I.V.A. riferito all'anno di imposta 2018 per maggiori imposte di euro
31.420,00, interessi euro 6.814,27, sanzioni euro 3.317,40, spese di notifica euro 8,75, per un totale di euro 41.560,42.
Sostiene la società ricorrente il difetto motivazionale dell'atto impugnato e comunque la non debenza delle maggiori imposte richieste.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per deposito del medesimo in Corte di Giustizia
Tributaria oltre il termine perentorio di 30 gg. dalla notifica del ricorso al resistente. Dalla documentazione versata in atti risulta che la società ha notificato il ricorso in data 28 ottobre 2024 (cfr. la notifica del ricorso allegata) pertanto, ai sensi dell'articolo sopra citato, il termine per la costituzione in giudizio scadeva il 27 novembre 2024 (giorno non festivo: mercoledì stando al calendario dell'anno 2024).
Considerato che la parte ha effettuato la costituzione in giudizio in data 29 novembre 2024, oltre il termine perentorio di trenta giorni il ricorso deve dichiararsi e inammissibile ex art. 22 D.Lgv. 546/92.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n.
17764/2024):
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), per compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA se dovuti.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Tiziana Cugini Dott. Ottavio Picozzi