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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/09/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
10.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4639/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
TURCHETTO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA RUSSO ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta,
NEL MERITO
Previo ogni utile accertamento e declaratoria in ordine ai fatti di causa, in particolare previo accertamento delle condizioni di salute del Sig. in seguito all'infortunio del 08.06.2016, Pt_1
pagina 1 di 12 conseguente allo scontro causato dal Sig. durante una partita di calcetto, accertata e dichiarata CP_1
la responsabilità extracontrattuale del Sig. per illecito civile ai danni del ricorrente o ad altro CP_1
titolo legale, nella causazione dei danni in capo al Sig. per l'effetto dichiarare tenuto e Pt_1
condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Controparte_1
dal Sig. tra cui quelli morale, biologico, invalidità temporanea pecuniario, nessuno escluso, pari Pt_1
ad € 18.222,58, o nella diversa misura accertata come dovuta in corso di causa e ritenuta di giustizia dal
Giudicante, anche in via equitativa, oltre interessi di legge dalla diffida del 24.07.2018 al saldo e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese ed competenze professionali di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA C.T.U.
Si chiede ammettersi C.T.U. medico-legale in relazione alle condizioni di salute del Sig.
[...]
e all'infortunio avvenuto in data 08.06.2016 a causa del Sig. demandando al Pt_1 Controparte_1
C.T.U., previa acquisizione del materiale sanitario relativo al Sig. di valutare: Pt_1
- il danno biologico permanente e per inabilità temporanea subito dal Sig. in occasione del Pt_1
sinistro oggetto di causa e seguente allo scontro causato dal Sig. (quindi la natura, l'entità e la CP_1
causa delle lesioni subite in connessione causale con l'evento per cui è causa);
- la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate e per quanto tempo;
- i postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa, indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme) e determinando, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica;
- se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro (in tutto o in parte, indicandone la percentuale) ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue con incidenza nella capacità lavorativa specifica del danneggiato, anche in termini di perdita di chance e se impediscano le attività della normale vita quotidiana e di relazione;
pagina 2 di 12 - valutare quanto già oggetto delle tre perizie medico-legali a firma, del Dott. del Persona_1
27.08.2016, del Dott. del 16.10.2017 e del Dott. del 14.04.2020; Persona_2 Persona_3
- ogni connessa utile valutazione in merito alle responsabilità imputate al Sig. per i fatti CP_1
oggetto di causa.
Riservati ogni precisazione ed ulteriore mezzo istruttorio, eccezione, deduzione, produzione e richiesta nel rispetto dell'art. 171ter c.p.c. cognite le avverse difese.
Nell'interesse di parte convenuta:
1) rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi anche solo parzialmente fondata la domanda di parte ricorrente, accertare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del sig. nella Pt_1
determinazione del sinistro e, conseguentemente, ridurre proporzionalmente il risarcimento in capo all'odierno comparente;
3) rigettare in ogni caso ogni avversa richiesta in ordine al quantum.
Con vittoria di spese di lite comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
VI.1) Con salvezza di ogni diritto pure istruttorio, si deposita, insieme con la presente comparsa di risposta con procura in calce firmata e autenticata, la copia del ricorso e del decreto notificati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
pagina 3 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento Controparte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle lesioni che quest'ultimo gli aveva procurato nel corso di una partita di calcio amatoriale, quantificati nella somma complessiva di €
18.222,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle sue pretese l'attore ha allegato: che, in data 8.6.2016, durante una partita di calcetto presso il Campo sportivo di via Filzi n. 14 a Gallarate, mentre calciava con forza il pallone con il piede destro, era stato incongruamente contrastato dal convenuto, subendo un trauma indiretto a carico del muscolo quadricipite destro;
che, in seguito al sinistro, aveva patito una serie di dolori di entità considerevole;
che, invero, sin da subito, era comparso sulla coscia destra un versamento ematico e successivamente aveva dovuto sottoporsi a numerose visite specialistiche ed esami strumentali, oltre che a cicli di tecar;
che, in particolare, dall'ecografia effettuata era emersa una “tendinopatia post traumatica del tendine riflesso” a carico della gamba destra;
che, in conseguenza del sinistro, erano residuati postumi permanenti nella misura del 6%; che aveva, inoltre, patito un danno da invalidità temporanea e sostenuto spese mediche per € 1.000,00; che di tali lesioni doveva considerarsi responsabile il convenuto, non potendo la sua condotta ritenersi scriminata;
che, tuttavia, nonostante le diffide inviate, né il convenuto, né la sua compagnia di assicurazione avevano provveduto al risarcimento dei danni, rendendo necessaria l'introduzione del giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, o, in subordine, di accertare un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227
c.c., rilevando, in particolare, che il contatto era avvenuto durante una normale azione di gioco di uno sport, come il calcio, in cui il contatto fisico è una eventualità tutt'altro che remota;
che non aveva colpito l'attore con l'intento di ledere o con particolare violenza ed aggressività; che, in ogni caso, la pretesa risarcitoria non era provata nell'an e nel quantum.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La domanda proposta è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. pagina 4 di 12 1. Si ricorda in via di principio che l'illecito aquiliano fatto valere deve essere sottoposto al vaglio di sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto dell'art. 2043 c.c., che, come è noto, consistono nella condotta umana illecita, in quanto non iure e contra ius, nell'aspetto psicologico della condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione non giustificata di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento, elementi costitutivi che spetta all'attore comprovare (cfr., per tutte, Cass. n. 20943/2009; Cass. n. 390/2008).
Ebbene, nel caso in esame è pacifico che il convenuto, durante una partita amatoriale di “calcetto”
(calcio a cinque), ha colpito al quadricipite femorale destro l'attore, che in quel momento stava calciando il pallone con il piede destro.
Ciò posto, la questione in diritto che qui viene in rilievo è se la condotta tenuta dal convenuto in occasione della competizione sportiva possa o meno essere qualificata quale condotta lecita di gioco.
Sul punto, si ricorda che il calcio rientra nel genus degli sport considerati solo eventualmente violenti, nei quali, cioè, la violenza non è strutturalmente prevista, ma è pur sempre disciplinata perché evento possibile, e talvolta inevitabile, in ragione del contatto fisico tra i giocatori.
Non è ovviamente in discussione la legittimità della pratica di tale sport, atteso che l'attività sportiva, anche se violenta, ricopre una funzione altamente educativa e consente di migliorare la salute psicofisica dei cittadini;
la valenza positiva dello sport si coglie anche in chiave sociale con riferimento alle discipline di squadra, in quanto al valore del benessere fisico si accompagna quello della socializzazione, con evidente ricaduta nella sfera di previsione dell'art. 2 Cost., alla luce del riferimento alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità (ex multis, Cass. pen. n. 19473/2005).
Proprio a partire da siffatte considerazioni, anche nell'ambito dell'esercizio dell'attività sportiva, è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza penalistica la scriminante non codificata che fa riferimento alla teoria del c.d. “rischio consentito”, secondo cui sono da ritiene giustificate determinate attività che – pur pericolose e, quindi, potenzialmente idonee a cagionare lesioni personali o persino la morte – sono consentite dall'ordinamento in quanto necessarie o comunque oggettivamente utili.
Quanto alla individuazione dei confini dell'area del penalmente (e, di riflesso, civilmente) rilevante, secondo la tesi appena esposta, è pacifico che la scriminante in questione non ricorra nell'ipotesi di pagina 5 di 12 danno cagionato con dolo, poiché in questo caso il danno non è la concretizzazione di un rischio normalmente connesso alla attività sportiva, ma lo svolgimento della gara è solo la cornice dell'azione volta dolosamente a cagionare lesioni all'avversario per ritorsione o per un risentimento personale, magari causato anche nella gara stessa, ma pur sempre precedente al momento della lesione e scollegato dall'azione di gioco.
È chiaro, altresì, che il rispetto delle regole di gioco valga da solo a scriminare il comportamento violento. D'altro canto, sempre secondo la tesi che ammette la scriminante non codificata del rischio sportivo consentito, la mera violazione delle regole del gioco non comporta automaticamente l'illegittimità del comportamento, essendo a tal fine comunque richiesto un quid pluris per configurare una responsabilità dell'agente. Si risponde, quindi, a titolo di colpa dell'evento cagionato solo allorché il fallo posto in essere, pur se finalizzato all'attuazione del gioco, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di un pericolo serio dell'evento lesivo, tale cioè da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco;
in tal modo, infatti, l'avversario viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio. In particolare, si ha un superamento del c.d. rischio consentito e dell'alea normale ogni qualvolta venga posta coscientemente a repentaglio l'incolumità del giocatore avversario, il quale è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi, ma non violazioni del dovere di lealtà che si risolvano nel disprezzo per l'altrui integrità fisica (cfr., per tutte,
Cass. pen. n. 8910/2000; v. anche Cass. pen. n. 17923/2009); il nesso funzionale con l'attività sportiva, dunque, non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (cfr. Cass. n. 11270/2018, citata da entrambe le parti;
v. anche Cass. n. 7247/2011).
In sintesi, aderendo alla tesi appena esposta, secondo cui gli eventi lesivi causati nel corso di incontri sportivi e nel rispetto delle regole del gioco restano scriminati per l'operare della scriminante atipica dell'accettazione del rischio consentito, deve escludersi antigiuridicità e, quindi, obbligo di risarcimento: a) ove si tratti di atto posto in essere senza volontà lesiva e nel rispetto del regolamento e l'evento di danno sia la conseguenza della natura stessa dell'attività sportiva, che importa contatto pagina 6 di 12 fisico;
b) ove, pur in presenza di una violazione della norma regolamentare, debba constatarsi assenza della volontà di ledere l'avversario e il finalismo dell'azione correlato all'attività sportiva. Deve, invece, escludersi l'operatività di una tale scriminante, con la conseguente antigiuridicità del fatto, fonte di responsabilità: a) quando si constati assenza di collegamento funzionale tra l'evento lesivo e la competizione sportiva;
b) quando la violenza esercitata risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso;
c) quando la finalità lesiva costituisce prevalente spinta all'azione, anche ove non consti, in tal caso, alcuna violazione delle regole dell'attività (cfr. Cass. n. 12012/2002).
A non diverse conclusioni si perviene, del resto, anche escludendo la configurabilità della scriminante del “rischio consentito”, che, secondo la giurisprudenza penale più recente, comporterebbe un'eccessiva discrezionalità nel delineare i confini tra attività lecita e illecita, ed utilizzando i consueti criteri di accertamento della responsabilità penale nei reati caratterizzati dall'evento, ossia la verifica oggettiva del fatto dannoso (azione e nesso causale) e la configurabilità della colpevolezza dell'agente, sotto il profilo della sussistenza del dolo o della colpa.
In particolare, quanto alla colpa sportiva, la giurisprudenza penale più recente ha evidenziato innanzitutto che le regole sportive e le norme penali e/o civili, da cui discendono regole cautelari giuridicamente rilevanti, hanno struttura e funzioni diverse, in nessun modo sovrapponibili. Ed invero, le regole sportive strutturano la relativa disciplina e hanno lo scopo di delineare le modalità di esercizio della stessa, onde consentire il regolare svolgimento della competizione e ai soggetti coinvolti di essere consapevoli delle conseguenze di determinate azioni e comportamenti commessi durante la pratica sportiva, ma non sono necessariamente regole cautelari: lo sono certamente quelle che vietano in modo assoluto determinati comportamenti in quanto potenzialmente lesivi;
altre, nel prevedere condotte alle quali assegnano sanzioni sportive, con ciò stesso le consentono. In questo caso, la violazione di una regola del gioco che sanziona un fallo di gioco non può al contempo dare luogo a colpa penale, perché quelle regole definiscono comportamenti resi leciti dalla accettazione da parte di tutti i partecipanti;
ciò vale sin quando i comportamenti produttivi di danno restano coerenti al principio di lealtà sportiva, alla cui osservanza da parte di tutti i partecipanti è affidata l'adesione all'evenienza di subire danni pagina 7 di 12 altrimenti non accettati. Ne discende che sono, per contro, illeciti quei comportamenti che non sono riconducibili al gioco, pur nelle sue espressioni pericolose, o perché intenzionalmente diretti a procurare danno alla persona, oppure perché, siccome in contrasto con il principio di lealtà sportiva, sono estranei all'ambito di applicazione delle regole del gioco – che quel principio presuppongono – e sono quindi disciplinati dalle ordinarie regole di diligenza, delle quali costituiscono violazione.
Si vengono così a delineare due diverse aree, quella sportiva e quella penale (e, di riflesso, civile), coperte da regole diverse, perché dirette a gestire “rischi” diversi: quelli sportivi, conosciuti e accettati dagli atleti, i quali in tale ambito sono consapevoli della potenziale lesività di determinate azioni di gioco, quale conseguenza possibile della pratica sportiva svolta;
quelli penali, quale conseguenza dannosa di azioni che esorbitano dall'ordinario sviluppo del gioco o della pratica sportiva interessata, aventi cioè un quid pluris che le rende perseguibili penalmente in quanto caratterizzate da dolo ovvero da colpa.
La colpa, dunque, in ambito sportivo, a ben vedere, assume rilevanza in quanto derivante da un comportamento considerato obiettivamente inaccettabile dagli stessi atleti, i quali, pur aspettandosi, entro certi limiti, condotte ostruzionistiche o lesive da parte degli avversari per il perseguimento del risultato (secondo le regole proprie della disciplina praticata), non sono disposti a vedere danneggiata la propria incolumità fisica a causa di condotte che esorbitino dall'ambito sportivo.
In ciò traspare il profilo relazionale della colpa, la cui individuazione discende anche, e soprattutto, dall'affidamento che ciascun atleta pone sul fatto che il comportamento altrui sia improntato alla lealtà sportiva nel corso della competizione. Quest'ultima affermazione consente anche di spiegare la diversa valutazione della colpa sportiva a seconda del contesto in cui si svolge l'attività agonistica, con la precisazione che, invece, nell'accertamento della sussistenza della colpa non ha rilievo l'entità del danno procurato, poiché oggetto della valutazione non sono le conseguenze dannose in quanto tali, bensì le specifiche e obiettive modalità della condotta dell'atleta, avuto riguardo alle caratteristiche dell'azione nell'ambito del contesto agonistico di riferimento (tutto il ragionamento è portato avanti da
Cass. pen., n. 8609/2021 e, più di recente, Cass. pen. n. 21452/2023).
pagina 8 di 12 2. Dovendosi ora applicare i principi appena esposti al caso in esame, ribadito qui che è incontestato che il convenuto abbia colpito l'attore, occorre ricostruire in maniera dettagliata la dinamica del sinistro per come emersa in corso di causa.
Al riguardo, si evidenzia che l'attore, nell'atto di citazione, ha così descritto la dinamica del sinistro: “il convenuto (…) nel tentativo di prendere possesso del pallone, attaccava ingiustamente e con eccessiva forza il giocatore avversario nella persona del che cadeva rovinosamente al suolo per il forte Pt_1
dolore al ginocchio destro” (p. 8 dell'atto di citazione); “il sig. nel suo intento di liberare la CP_1
palla in quel momento in possesso del si avventava sullo stesso con una violenza ed una Pt_1
irruenza tali da risultare incompatibili con le caratteristiche dello sport praticato in quel momento dai due giocatori” (sempre p. 8 dell'atto di citazione).
Ebbene, già dalla prospettazione attorea, che ha trovato conferma, quanto alla successione degli eventi, anche nella narrazione del convenuto nel corso dell'interrogatorio formale, emergono due elementi rilevanti ai fini del giudizio, vale a dire che l'evento lesivo era strettamente collegato allo svolgimento dell'attività sportiva praticata in quel momento dalle parti in causa e che il gesto non è stato intenzionale.
Ciò chiarito, all'esito dell'istruttoria svolta, non è stata dimostrata né l'intenzionalità del gesto – prospettata dall'attore solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., in contrasto con quanto previamente allegato –, né quella violenza o irruenza tali da ritenere integrati gli elementi dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c..
Sul punto si osserva che i testi escussi all'udienza del 25.9.2024, che avevano entrambi assistito alla partita da spettatori, hanno dichiarato che il convenuto, durante l'azione di gioco, aveva colpito con il ginocchio la gamba destra dell'attore mentre quest'ultimo stava calciando il pallone.
In particolare, il teste ha dichiarato che “Il stava calciando il pallone quando Testimone_1 Pt_1
è stato colpito dal Non ho avuto la sensazione di un intervento volontario, ma irruento”; CP_1
amica dell'attore e conoscente del convenuto, poi, ha affermato di avere visto “il Testimone_2
che ha urtato violentemente il con il ginocchio alla gamba destra. Il stava tirando CP_1 Pt_1 Pt_1
la palla ed in modo irruento il è intervenuto contro il . CP_1 Pt_1 pagina 9 di 12 Ebbene, dalla dinamica dell'azione sportiva lesiva così come ricostruita anche dai testi, non si evince affatto che l'intervento del convenuto sia stato di una violenza tale da risultare incompatibile con lo sport praticato, né tantomeno che lo stesso fosse slegato dal contesto di gioco o determinato dalla volontà di causare lesioni.
L'atto del convenuto era, infatti, manifestamente indirizzato ad interrompere l'azione della squadra avversaria, mediante il tentativo di impossessarsi regolarmente del pallone;
la condotta del convenuto, diretta ad impossessarsi del pallone, era quindi meritevole di censura intranea all'ordinamento sportivo, non già perché smodatamente violenta, ma perché quest'ultimo, evidentemente mal calcolando la tempistica e le distanze, invece di prendere il pallone, aveva finito per colpire la gamba dell'attore avversario. Rientra, tuttavia, nel rischio che si assume giocando ad una partita di calcetto, sia pure amatoriale (peraltro alla presenza di spettatori e, quindi, non di mero allenamento), che, durante un'azione concitata in cui è conteso il pallone, l'avversario, a maggior ragione se non professionista e, quindi, meno coordinato e preciso nei movimenti, nel tentativo di sottrarre il pallone, possa colpire per sbaglio anche il piede o la gamba del giocatore che in quel momento ha il possesso della palla. Si tratta, infatti, di una condotta strettamente correlata allo svolgimento dell'attività sportiva praticata in quel momento dalle parti, che non può essere ritenuta sproporzionata in assenza di prova di modalità tali da risultare incompatibili con le caratteristiche dello sport praticato. Diverso sarebbe stato il caso se l'attore fosse stato colpito, ad esempio, al bacino;
in questo caso, infatti, il giocatore vede tradito il suo affidamento di non subire lesioni in un'area del corpo lontana dal pallone con una simile condotta lesiva, inutile rispetto allo scopo del gioco e, quindi, negligente.
In conclusione, se certamente l'intervento del convenuto è stato falloso e, quindi, ha violato le regole sportive, l'azione di gioco non è trasmodata, comunque, in una condotta esorbitante rispetto al contesto e alle finalità del gioco, di rude violenza o irruenza, sleale o tale da mettere coscientemente a rischio ex ante l'incolumità dell'avversario.
Dovendosi escludere la responsabilità del convenuto, le domande attoree devono essere rigettate.
3. A ciò si aggiunga, per completezza, che nemmeno risulta pienamente provato il nesso di causa tra la condotta e il danno conseguenza. Ed invero, anche se il c.t.u. nominato, dott.ssa nella Persona_4 pagina 10 di 12 relazione peritale depositata, ha constatato in via generale che “la dinamica lesiva come presente in atti e come riferita è del tutto compatibile con la produzione del suddetto complesso lesivo e cioè con una lesione del quadricipite femorale”, pur dopo avere evidenziato che la documentazione medica in atti era
“scarna”, dall'esame di tale documentazione medica si evince che l'attore si è sottoposto ad esame ecografico quasi tre mesi dopo il sinistro e dopo aver patito un “nuovo strappo nella medesima sede” a distanza di 10 giorni dalla data della partita, come riferito dall'attore stesso al fisiatra che lo aveva visitato il 27.8.2024 (cfr. p. 1 della consulenza di parte depositata sub doc. 6, fascicolo di parte attrice).
Non vi è prova, pertanto, che il danno lamentato discenda dal colpo inferto dal convenuto, anziché dallo strappo che si verificò in seguito e che portò l'attore ad interrompere la pratica sportiva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, guardando al valore della domanda, con riduzione dei compensi del 30% per le fasi introduttiva, di studio ed istruttoria, attesa la non complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di causa, e del 50% per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, invece, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, tenuto conto che, all'esito della valutazione in sede decisoria, sono risultate superflue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4639/2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta tutte le domande attoree;
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 3.214,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento.
pagina 11 di 12 Busto Arsizio, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
10.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4639/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
TURCHETTO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA RUSSO ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta,
NEL MERITO
Previo ogni utile accertamento e declaratoria in ordine ai fatti di causa, in particolare previo accertamento delle condizioni di salute del Sig. in seguito all'infortunio del 08.06.2016, Pt_1
pagina 1 di 12 conseguente allo scontro causato dal Sig. durante una partita di calcetto, accertata e dichiarata CP_1
la responsabilità extracontrattuale del Sig. per illecito civile ai danni del ricorrente o ad altro CP_1
titolo legale, nella causazione dei danni in capo al Sig. per l'effetto dichiarare tenuto e Pt_1
condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Controparte_1
dal Sig. tra cui quelli morale, biologico, invalidità temporanea pecuniario, nessuno escluso, pari Pt_1
ad € 18.222,58, o nella diversa misura accertata come dovuta in corso di causa e ritenuta di giustizia dal
Giudicante, anche in via equitativa, oltre interessi di legge dalla diffida del 24.07.2018 al saldo e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese ed competenze professionali di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA C.T.U.
Si chiede ammettersi C.T.U. medico-legale in relazione alle condizioni di salute del Sig.
[...]
e all'infortunio avvenuto in data 08.06.2016 a causa del Sig. demandando al Pt_1 Controparte_1
C.T.U., previa acquisizione del materiale sanitario relativo al Sig. di valutare: Pt_1
- il danno biologico permanente e per inabilità temporanea subito dal Sig. in occasione del Pt_1
sinistro oggetto di causa e seguente allo scontro causato dal Sig. (quindi la natura, l'entità e la CP_1
causa delle lesioni subite in connessione causale con l'evento per cui è causa);
- la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate e per quanto tempo;
- i postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa, indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme) e determinando, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica;
- se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro (in tutto o in parte, indicandone la percentuale) ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue con incidenza nella capacità lavorativa specifica del danneggiato, anche in termini di perdita di chance e se impediscano le attività della normale vita quotidiana e di relazione;
pagina 2 di 12 - valutare quanto già oggetto delle tre perizie medico-legali a firma, del Dott. del Persona_1
27.08.2016, del Dott. del 16.10.2017 e del Dott. del 14.04.2020; Persona_2 Persona_3
- ogni connessa utile valutazione in merito alle responsabilità imputate al Sig. per i fatti CP_1
oggetto di causa.
Riservati ogni precisazione ed ulteriore mezzo istruttorio, eccezione, deduzione, produzione e richiesta nel rispetto dell'art. 171ter c.p.c. cognite le avverse difese.
Nell'interesse di parte convenuta:
1) rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi anche solo parzialmente fondata la domanda di parte ricorrente, accertare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del sig. nella Pt_1
determinazione del sinistro e, conseguentemente, ridurre proporzionalmente il risarcimento in capo all'odierno comparente;
3) rigettare in ogni caso ogni avversa richiesta in ordine al quantum.
Con vittoria di spese di lite comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
VI.1) Con salvezza di ogni diritto pure istruttorio, si deposita, insieme con la presente comparsa di risposta con procura in calce firmata e autenticata, la copia del ricorso e del decreto notificati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
pagina 3 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento Controparte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle lesioni che quest'ultimo gli aveva procurato nel corso di una partita di calcio amatoriale, quantificati nella somma complessiva di €
18.222,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle sue pretese l'attore ha allegato: che, in data 8.6.2016, durante una partita di calcetto presso il Campo sportivo di via Filzi n. 14 a Gallarate, mentre calciava con forza il pallone con il piede destro, era stato incongruamente contrastato dal convenuto, subendo un trauma indiretto a carico del muscolo quadricipite destro;
che, in seguito al sinistro, aveva patito una serie di dolori di entità considerevole;
che, invero, sin da subito, era comparso sulla coscia destra un versamento ematico e successivamente aveva dovuto sottoporsi a numerose visite specialistiche ed esami strumentali, oltre che a cicli di tecar;
che, in particolare, dall'ecografia effettuata era emersa una “tendinopatia post traumatica del tendine riflesso” a carico della gamba destra;
che, in conseguenza del sinistro, erano residuati postumi permanenti nella misura del 6%; che aveva, inoltre, patito un danno da invalidità temporanea e sostenuto spese mediche per € 1.000,00; che di tali lesioni doveva considerarsi responsabile il convenuto, non potendo la sua condotta ritenersi scriminata;
che, tuttavia, nonostante le diffide inviate, né il convenuto, né la sua compagnia di assicurazione avevano provveduto al risarcimento dei danni, rendendo necessaria l'introduzione del giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, o, in subordine, di accertare un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227
c.c., rilevando, in particolare, che il contatto era avvenuto durante una normale azione di gioco di uno sport, come il calcio, in cui il contatto fisico è una eventualità tutt'altro che remota;
che non aveva colpito l'attore con l'intento di ledere o con particolare violenza ed aggressività; che, in ogni caso, la pretesa risarcitoria non era provata nell'an e nel quantum.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La domanda proposta è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. pagina 4 di 12 1. Si ricorda in via di principio che l'illecito aquiliano fatto valere deve essere sottoposto al vaglio di sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto dell'art. 2043 c.c., che, come è noto, consistono nella condotta umana illecita, in quanto non iure e contra ius, nell'aspetto psicologico della condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione non giustificata di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento, elementi costitutivi che spetta all'attore comprovare (cfr., per tutte, Cass. n. 20943/2009; Cass. n. 390/2008).
Ebbene, nel caso in esame è pacifico che il convenuto, durante una partita amatoriale di “calcetto”
(calcio a cinque), ha colpito al quadricipite femorale destro l'attore, che in quel momento stava calciando il pallone con il piede destro.
Ciò posto, la questione in diritto che qui viene in rilievo è se la condotta tenuta dal convenuto in occasione della competizione sportiva possa o meno essere qualificata quale condotta lecita di gioco.
Sul punto, si ricorda che il calcio rientra nel genus degli sport considerati solo eventualmente violenti, nei quali, cioè, la violenza non è strutturalmente prevista, ma è pur sempre disciplinata perché evento possibile, e talvolta inevitabile, in ragione del contatto fisico tra i giocatori.
Non è ovviamente in discussione la legittimità della pratica di tale sport, atteso che l'attività sportiva, anche se violenta, ricopre una funzione altamente educativa e consente di migliorare la salute psicofisica dei cittadini;
la valenza positiva dello sport si coglie anche in chiave sociale con riferimento alle discipline di squadra, in quanto al valore del benessere fisico si accompagna quello della socializzazione, con evidente ricaduta nella sfera di previsione dell'art. 2 Cost., alla luce del riferimento alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità (ex multis, Cass. pen. n. 19473/2005).
Proprio a partire da siffatte considerazioni, anche nell'ambito dell'esercizio dell'attività sportiva, è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza penalistica la scriminante non codificata che fa riferimento alla teoria del c.d. “rischio consentito”, secondo cui sono da ritiene giustificate determinate attività che – pur pericolose e, quindi, potenzialmente idonee a cagionare lesioni personali o persino la morte – sono consentite dall'ordinamento in quanto necessarie o comunque oggettivamente utili.
Quanto alla individuazione dei confini dell'area del penalmente (e, di riflesso, civilmente) rilevante, secondo la tesi appena esposta, è pacifico che la scriminante in questione non ricorra nell'ipotesi di pagina 5 di 12 danno cagionato con dolo, poiché in questo caso il danno non è la concretizzazione di un rischio normalmente connesso alla attività sportiva, ma lo svolgimento della gara è solo la cornice dell'azione volta dolosamente a cagionare lesioni all'avversario per ritorsione o per un risentimento personale, magari causato anche nella gara stessa, ma pur sempre precedente al momento della lesione e scollegato dall'azione di gioco.
È chiaro, altresì, che il rispetto delle regole di gioco valga da solo a scriminare il comportamento violento. D'altro canto, sempre secondo la tesi che ammette la scriminante non codificata del rischio sportivo consentito, la mera violazione delle regole del gioco non comporta automaticamente l'illegittimità del comportamento, essendo a tal fine comunque richiesto un quid pluris per configurare una responsabilità dell'agente. Si risponde, quindi, a titolo di colpa dell'evento cagionato solo allorché il fallo posto in essere, pur se finalizzato all'attuazione del gioco, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di un pericolo serio dell'evento lesivo, tale cioè da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco;
in tal modo, infatti, l'avversario viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio. In particolare, si ha un superamento del c.d. rischio consentito e dell'alea normale ogni qualvolta venga posta coscientemente a repentaglio l'incolumità del giocatore avversario, il quale è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi, ma non violazioni del dovere di lealtà che si risolvano nel disprezzo per l'altrui integrità fisica (cfr., per tutte,
Cass. pen. n. 8910/2000; v. anche Cass. pen. n. 17923/2009); il nesso funzionale con l'attività sportiva, dunque, non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (cfr. Cass. n. 11270/2018, citata da entrambe le parti;
v. anche Cass. n. 7247/2011).
In sintesi, aderendo alla tesi appena esposta, secondo cui gli eventi lesivi causati nel corso di incontri sportivi e nel rispetto delle regole del gioco restano scriminati per l'operare della scriminante atipica dell'accettazione del rischio consentito, deve escludersi antigiuridicità e, quindi, obbligo di risarcimento: a) ove si tratti di atto posto in essere senza volontà lesiva e nel rispetto del regolamento e l'evento di danno sia la conseguenza della natura stessa dell'attività sportiva, che importa contatto pagina 6 di 12 fisico;
b) ove, pur in presenza di una violazione della norma regolamentare, debba constatarsi assenza della volontà di ledere l'avversario e il finalismo dell'azione correlato all'attività sportiva. Deve, invece, escludersi l'operatività di una tale scriminante, con la conseguente antigiuridicità del fatto, fonte di responsabilità: a) quando si constati assenza di collegamento funzionale tra l'evento lesivo e la competizione sportiva;
b) quando la violenza esercitata risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso;
c) quando la finalità lesiva costituisce prevalente spinta all'azione, anche ove non consti, in tal caso, alcuna violazione delle regole dell'attività (cfr. Cass. n. 12012/2002).
A non diverse conclusioni si perviene, del resto, anche escludendo la configurabilità della scriminante del “rischio consentito”, che, secondo la giurisprudenza penale più recente, comporterebbe un'eccessiva discrezionalità nel delineare i confini tra attività lecita e illecita, ed utilizzando i consueti criteri di accertamento della responsabilità penale nei reati caratterizzati dall'evento, ossia la verifica oggettiva del fatto dannoso (azione e nesso causale) e la configurabilità della colpevolezza dell'agente, sotto il profilo della sussistenza del dolo o della colpa.
In particolare, quanto alla colpa sportiva, la giurisprudenza penale più recente ha evidenziato innanzitutto che le regole sportive e le norme penali e/o civili, da cui discendono regole cautelari giuridicamente rilevanti, hanno struttura e funzioni diverse, in nessun modo sovrapponibili. Ed invero, le regole sportive strutturano la relativa disciplina e hanno lo scopo di delineare le modalità di esercizio della stessa, onde consentire il regolare svolgimento della competizione e ai soggetti coinvolti di essere consapevoli delle conseguenze di determinate azioni e comportamenti commessi durante la pratica sportiva, ma non sono necessariamente regole cautelari: lo sono certamente quelle che vietano in modo assoluto determinati comportamenti in quanto potenzialmente lesivi;
altre, nel prevedere condotte alle quali assegnano sanzioni sportive, con ciò stesso le consentono. In questo caso, la violazione di una regola del gioco che sanziona un fallo di gioco non può al contempo dare luogo a colpa penale, perché quelle regole definiscono comportamenti resi leciti dalla accettazione da parte di tutti i partecipanti;
ciò vale sin quando i comportamenti produttivi di danno restano coerenti al principio di lealtà sportiva, alla cui osservanza da parte di tutti i partecipanti è affidata l'adesione all'evenienza di subire danni pagina 7 di 12 altrimenti non accettati. Ne discende che sono, per contro, illeciti quei comportamenti che non sono riconducibili al gioco, pur nelle sue espressioni pericolose, o perché intenzionalmente diretti a procurare danno alla persona, oppure perché, siccome in contrasto con il principio di lealtà sportiva, sono estranei all'ambito di applicazione delle regole del gioco – che quel principio presuppongono – e sono quindi disciplinati dalle ordinarie regole di diligenza, delle quali costituiscono violazione.
Si vengono così a delineare due diverse aree, quella sportiva e quella penale (e, di riflesso, civile), coperte da regole diverse, perché dirette a gestire “rischi” diversi: quelli sportivi, conosciuti e accettati dagli atleti, i quali in tale ambito sono consapevoli della potenziale lesività di determinate azioni di gioco, quale conseguenza possibile della pratica sportiva svolta;
quelli penali, quale conseguenza dannosa di azioni che esorbitano dall'ordinario sviluppo del gioco o della pratica sportiva interessata, aventi cioè un quid pluris che le rende perseguibili penalmente in quanto caratterizzate da dolo ovvero da colpa.
La colpa, dunque, in ambito sportivo, a ben vedere, assume rilevanza in quanto derivante da un comportamento considerato obiettivamente inaccettabile dagli stessi atleti, i quali, pur aspettandosi, entro certi limiti, condotte ostruzionistiche o lesive da parte degli avversari per il perseguimento del risultato (secondo le regole proprie della disciplina praticata), non sono disposti a vedere danneggiata la propria incolumità fisica a causa di condotte che esorbitino dall'ambito sportivo.
In ciò traspare il profilo relazionale della colpa, la cui individuazione discende anche, e soprattutto, dall'affidamento che ciascun atleta pone sul fatto che il comportamento altrui sia improntato alla lealtà sportiva nel corso della competizione. Quest'ultima affermazione consente anche di spiegare la diversa valutazione della colpa sportiva a seconda del contesto in cui si svolge l'attività agonistica, con la precisazione che, invece, nell'accertamento della sussistenza della colpa non ha rilievo l'entità del danno procurato, poiché oggetto della valutazione non sono le conseguenze dannose in quanto tali, bensì le specifiche e obiettive modalità della condotta dell'atleta, avuto riguardo alle caratteristiche dell'azione nell'ambito del contesto agonistico di riferimento (tutto il ragionamento è portato avanti da
Cass. pen., n. 8609/2021 e, più di recente, Cass. pen. n. 21452/2023).
pagina 8 di 12 2. Dovendosi ora applicare i principi appena esposti al caso in esame, ribadito qui che è incontestato che il convenuto abbia colpito l'attore, occorre ricostruire in maniera dettagliata la dinamica del sinistro per come emersa in corso di causa.
Al riguardo, si evidenzia che l'attore, nell'atto di citazione, ha così descritto la dinamica del sinistro: “il convenuto (…) nel tentativo di prendere possesso del pallone, attaccava ingiustamente e con eccessiva forza il giocatore avversario nella persona del che cadeva rovinosamente al suolo per il forte Pt_1
dolore al ginocchio destro” (p. 8 dell'atto di citazione); “il sig. nel suo intento di liberare la CP_1
palla in quel momento in possesso del si avventava sullo stesso con una violenza ed una Pt_1
irruenza tali da risultare incompatibili con le caratteristiche dello sport praticato in quel momento dai due giocatori” (sempre p. 8 dell'atto di citazione).
Ebbene, già dalla prospettazione attorea, che ha trovato conferma, quanto alla successione degli eventi, anche nella narrazione del convenuto nel corso dell'interrogatorio formale, emergono due elementi rilevanti ai fini del giudizio, vale a dire che l'evento lesivo era strettamente collegato allo svolgimento dell'attività sportiva praticata in quel momento dalle parti in causa e che il gesto non è stato intenzionale.
Ciò chiarito, all'esito dell'istruttoria svolta, non è stata dimostrata né l'intenzionalità del gesto – prospettata dall'attore solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., in contrasto con quanto previamente allegato –, né quella violenza o irruenza tali da ritenere integrati gli elementi dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c..
Sul punto si osserva che i testi escussi all'udienza del 25.9.2024, che avevano entrambi assistito alla partita da spettatori, hanno dichiarato che il convenuto, durante l'azione di gioco, aveva colpito con il ginocchio la gamba destra dell'attore mentre quest'ultimo stava calciando il pallone.
In particolare, il teste ha dichiarato che “Il stava calciando il pallone quando Testimone_1 Pt_1
è stato colpito dal Non ho avuto la sensazione di un intervento volontario, ma irruento”; CP_1
amica dell'attore e conoscente del convenuto, poi, ha affermato di avere visto “il Testimone_2
che ha urtato violentemente il con il ginocchio alla gamba destra. Il stava tirando CP_1 Pt_1 Pt_1
la palla ed in modo irruento il è intervenuto contro il . CP_1 Pt_1 pagina 9 di 12 Ebbene, dalla dinamica dell'azione sportiva lesiva così come ricostruita anche dai testi, non si evince affatto che l'intervento del convenuto sia stato di una violenza tale da risultare incompatibile con lo sport praticato, né tantomeno che lo stesso fosse slegato dal contesto di gioco o determinato dalla volontà di causare lesioni.
L'atto del convenuto era, infatti, manifestamente indirizzato ad interrompere l'azione della squadra avversaria, mediante il tentativo di impossessarsi regolarmente del pallone;
la condotta del convenuto, diretta ad impossessarsi del pallone, era quindi meritevole di censura intranea all'ordinamento sportivo, non già perché smodatamente violenta, ma perché quest'ultimo, evidentemente mal calcolando la tempistica e le distanze, invece di prendere il pallone, aveva finito per colpire la gamba dell'attore avversario. Rientra, tuttavia, nel rischio che si assume giocando ad una partita di calcetto, sia pure amatoriale (peraltro alla presenza di spettatori e, quindi, non di mero allenamento), che, durante un'azione concitata in cui è conteso il pallone, l'avversario, a maggior ragione se non professionista e, quindi, meno coordinato e preciso nei movimenti, nel tentativo di sottrarre il pallone, possa colpire per sbaglio anche il piede o la gamba del giocatore che in quel momento ha il possesso della palla. Si tratta, infatti, di una condotta strettamente correlata allo svolgimento dell'attività sportiva praticata in quel momento dalle parti, che non può essere ritenuta sproporzionata in assenza di prova di modalità tali da risultare incompatibili con le caratteristiche dello sport praticato. Diverso sarebbe stato il caso se l'attore fosse stato colpito, ad esempio, al bacino;
in questo caso, infatti, il giocatore vede tradito il suo affidamento di non subire lesioni in un'area del corpo lontana dal pallone con una simile condotta lesiva, inutile rispetto allo scopo del gioco e, quindi, negligente.
In conclusione, se certamente l'intervento del convenuto è stato falloso e, quindi, ha violato le regole sportive, l'azione di gioco non è trasmodata, comunque, in una condotta esorbitante rispetto al contesto e alle finalità del gioco, di rude violenza o irruenza, sleale o tale da mettere coscientemente a rischio ex ante l'incolumità dell'avversario.
Dovendosi escludere la responsabilità del convenuto, le domande attoree devono essere rigettate.
3. A ciò si aggiunga, per completezza, che nemmeno risulta pienamente provato il nesso di causa tra la condotta e il danno conseguenza. Ed invero, anche se il c.t.u. nominato, dott.ssa nella Persona_4 pagina 10 di 12 relazione peritale depositata, ha constatato in via generale che “la dinamica lesiva come presente in atti e come riferita è del tutto compatibile con la produzione del suddetto complesso lesivo e cioè con una lesione del quadricipite femorale”, pur dopo avere evidenziato che la documentazione medica in atti era
“scarna”, dall'esame di tale documentazione medica si evince che l'attore si è sottoposto ad esame ecografico quasi tre mesi dopo il sinistro e dopo aver patito un “nuovo strappo nella medesima sede” a distanza di 10 giorni dalla data della partita, come riferito dall'attore stesso al fisiatra che lo aveva visitato il 27.8.2024 (cfr. p. 1 della consulenza di parte depositata sub doc. 6, fascicolo di parte attrice).
Non vi è prova, pertanto, che il danno lamentato discenda dal colpo inferto dal convenuto, anziché dallo strappo che si verificò in seguito e che portò l'attore ad interrompere la pratica sportiva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, guardando al valore della domanda, con riduzione dei compensi del 30% per le fasi introduttiva, di studio ed istruttoria, attesa la non complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di causa, e del 50% per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, invece, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, tenuto conto che, all'esito della valutazione in sede decisoria, sono risultate superflue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4639/2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta tutte le domande attoree;
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 3.214,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento.
pagina 11 di 12 Busto Arsizio, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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