Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 1011/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17 gennaio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione nel procedimento RG 1011/2020 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento promossa
tra
, con gli avv.ti M. Malavenda e F.G.M. Misitano;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria CP_1
della in persona del legale rappresentante, con l'avv. R.A.M. Pisanu CP_2
-resistente-
nonchè
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore,
-resistente contumace-
Conclusioni dalle parti: come dai rispettivi atti e scritti difensivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/04/2020 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento intimazione di pagamento n. n.
09420209003115568000, notificata il 17/03/2020, per l'importo complessivo di
- avviso di addebito n. 39420130001192216000 asseritamente notificato in data
25.05.2013, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale,
anno 2012, per un importo di € 1.220,58
- avviso di addebito n. 39420130002286667000 asseritamente notificato in data
14.01.2014, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale,
anno 2012, per un importo di € 2.410,92
- avviso di addebito n. 39420140000720626000 asseritamente notificato in data
11.07.2014, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale,
anno 2013, per un importo di € 2.481,49
- avviso di addebito n. 39420140001829043000 asseritamente notificato in data
23.10.2014, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale,
anno 2013, per un importo di € 2.429,05.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica di atti interruttivi.
Nessuno si è costituito per l la quale pertanto, Controparte_3
attesa la regolarità della notifica dovrà essere dichiarata la contumacia.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_1
diritto.
Preliminarmente va verificata la effettiva notifica dell'avviso di addebito e di eventuali successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti (dal resistente ) si evince CP_1
che gli avvisi di addebito, sottesi all'atto impugnato risultano notificati nelle date indicate.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Sicchè, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica dell'avviso dedotto in giudizio. Ed
invero considerato che l'atto di intimazione è intervenuto dopo lo spirare del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito per cui è
causa, i crediti oggetto dell'intimazione di pagamento opposto, devono dichiararsi estinti per prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che dalla data di notifica degli atti suddetti non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione -
nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione, rimasto contumace, e l'ente impositore in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va accolto e l'atto di intimazione va annullato in riferimento agli avvisi de quo per il quale va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito.
Le spese seguono il principio della soccombenza, tenuto conto della serialità della lite,
avuto riguardo alla natura del giudizio, alla assenza di questioni giuridiche e di fatto affrontate, al valore della causa, vanno poste a carico solidale dei resistenti che non hanno dato la prova, l'uno come ente impositore e l'altro come concessionario del credito tempestivamente incaricato della riscossione del credito, di eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell;
Controparte_3
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420209003115568000, con riferimento e limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420130001192216000, n.
39420130002286667000, n. 39420140000720626000 e n. 39420140001829043000
per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall e dagli stessi CP_1
portati;
- condanna i resistenti in solido al pagamento al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate nella somma di euro € 1.100,00 per compensi, oltre IVA e CPA
come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 17/01/2025 alle ore 15:29
IL GIUDICE dott. Davide De Leo