Articolo 205 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 204Articolo 206
Versione
15 gennaio 1977
Art. 205.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1977, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977