Versione
15 gennaio 1977
15 gennaio 1977
Art. 205.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1977, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1977, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.