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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/07/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario designato dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 4617/2018 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 13.01.2025,
TRA
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Sessa, elett.te dom.ti come in atti, OPPONENTE
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale rappr.te Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Isabella Calzolari, elett.te dom.ti come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da Pagina 1 nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.06.2018, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1296/2018 emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore il 15.06.2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 26.065,06 oltre accessori, per presunto mancato pagamento di forniture di energia elettrica relative all'utenza n. 800032979182.
L'opponente contestava l'esistenza del credito, allegando:
-l'inesistenza di un valido contratto di fornitura;
-la mancata produzione di scritture contabili idonee ai sensi dell'art. 634 c.p.c.;
-l'intervenuto accordo transattivo in data 30.10.2014, concluso tramite la società Credit2Cash, con pagamento di € 10.753,00 in data 12.11.2014 a tacitazione di ogni rapporto tra le parti;
-la successiva assenza di somministrazione di energia;
-l'inammissibilità della richiesta per costi successivi e per energia mai fornita.
Si costituiva in giudizio la soc. eccependo la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per genericità, l'infondatezza della domanda di revoca, l'esistenza del contratto di somministrazione e del relativo credito documentato da fatture ed estratti autenticati. Sosteneva, inoltre, che l'accordo del 2014 non avesse valore di definizione "tombale", ma fosse relativo solo alla posizione debitoria indicata nella lettera.
Rigettata con ordinanza del 03/05/2023 la richiesta di CTU contabile per difetto di specificità e natura esplorativa, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pagina 2 MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla validità dell'opposizione.
L'eccezione di nullità dell'atto di opposizione è infondata. L'atto introduttivo contiene un'esposizione sufficiente dei fatti e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, tali da consentire alla convenuta un'adeguata difesa, come dimostrato anche dalla completa attività difensiva espletata in giudizio.
2. Sull'esistenza del rapporto contrattuale e del credito.
Non è contestato che le parti abbiano intrattenuto un rapporto di somministrazione Contr per l'utenza in oggetto, come documentato anche dalle fatture prodotte da Tuttavia, l'opponente ha allegato e provato, tramite documentazione e testimoni
(in particolare la dott.ssa ), che il rapporto era stato definito con un accordo Tes_1 Contr transattivo formalizzato dalla società Credit2Cash, agente per Tale accordo prevedeva chiaramente che, a fronte del pagamento di € 10.753,00,
“considereremo definita ogni obbligazione assunta da Parte_1 in relazione alla posizione debitoria in oggetto indicata”. Il pagamento è
[...] avvenuto nei termini previsti. La dicitura utilizzata nel documento, pur riferendosi ad una “posizione debitoria indicata”, deve essere interpretata alla luce del contesto negoziale e della volontà delle parti. In assenza di ulteriori pattuizioni su Contr conguagli o riserve espresse da deve ritenersi che l'accordo abbia valore estintivo del debito complessivo maturato sino a quella data. Del resto, la Contr documentazione successivamente prodotta da relativa a presunti consumi post-cessazione, è tardiva, non esaustiva e riferita a costi (come energia reattiva e corrispettivi tariffari specifici) non adeguatamente giustificati né opponibili in assenza di specifica prova di effettiva erogazione del servizio.
3. Sul riparto dell'onere probatorio.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che sia l'opposto a dover provare l'an e il quantum del credito azionato. Laddove il creditore alleghi la fondatezza del credito, l'opponente può contestarlo allegando fatti estintivi o impeditivi, come è avvenuto nella specie con l'accordo transattivo prodotto.
In assenza di una valida dimostrazione della sussistenza di ulteriori somme dovute e in presenza di un accordo conciliativo non contestato nella sua esistenza e portata, la domanda monitoria si rivela infondata.
Ciò posto va evidenziato che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero
Pagina 3 la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, non è emerso il diritto della
[...]
ad ottenere il riconoscimento di quanto richiesto con il procedimento CP_1 monitorio.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.T. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla contro la nel Parte_1 Controparte_1 procedimento n. 4617/18 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Revoca il decreto il decreto ingiuntivo n.1296/18 di cui al r.g. 3966/2017.
3. Condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente in € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre 145,50 per spese , rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Pagina 4 Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 01/07/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario designato dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 4617/2018 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 13.01.2025,
TRA
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Sessa, elett.te dom.ti come in atti, OPPONENTE
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale rappr.te Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Isabella Calzolari, elett.te dom.ti come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da Pagina 1 nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.06.2018, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1296/2018 emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore il 15.06.2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 26.065,06 oltre accessori, per presunto mancato pagamento di forniture di energia elettrica relative all'utenza n. 800032979182.
L'opponente contestava l'esistenza del credito, allegando:
-l'inesistenza di un valido contratto di fornitura;
-la mancata produzione di scritture contabili idonee ai sensi dell'art. 634 c.p.c.;
-l'intervenuto accordo transattivo in data 30.10.2014, concluso tramite la società Credit2Cash, con pagamento di € 10.753,00 in data 12.11.2014 a tacitazione di ogni rapporto tra le parti;
-la successiva assenza di somministrazione di energia;
-l'inammissibilità della richiesta per costi successivi e per energia mai fornita.
Si costituiva in giudizio la soc. eccependo la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per genericità, l'infondatezza della domanda di revoca, l'esistenza del contratto di somministrazione e del relativo credito documentato da fatture ed estratti autenticati. Sosteneva, inoltre, che l'accordo del 2014 non avesse valore di definizione "tombale", ma fosse relativo solo alla posizione debitoria indicata nella lettera.
Rigettata con ordinanza del 03/05/2023 la richiesta di CTU contabile per difetto di specificità e natura esplorativa, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pagina 2 MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla validità dell'opposizione.
L'eccezione di nullità dell'atto di opposizione è infondata. L'atto introduttivo contiene un'esposizione sufficiente dei fatti e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, tali da consentire alla convenuta un'adeguata difesa, come dimostrato anche dalla completa attività difensiva espletata in giudizio.
2. Sull'esistenza del rapporto contrattuale e del credito.
Non è contestato che le parti abbiano intrattenuto un rapporto di somministrazione Contr per l'utenza in oggetto, come documentato anche dalle fatture prodotte da Tuttavia, l'opponente ha allegato e provato, tramite documentazione e testimoni
(in particolare la dott.ssa ), che il rapporto era stato definito con un accordo Tes_1 Contr transattivo formalizzato dalla società Credit2Cash, agente per Tale accordo prevedeva chiaramente che, a fronte del pagamento di € 10.753,00,
“considereremo definita ogni obbligazione assunta da Parte_1 in relazione alla posizione debitoria in oggetto indicata”. Il pagamento è
[...] avvenuto nei termini previsti. La dicitura utilizzata nel documento, pur riferendosi ad una “posizione debitoria indicata”, deve essere interpretata alla luce del contesto negoziale e della volontà delle parti. In assenza di ulteriori pattuizioni su Contr conguagli o riserve espresse da deve ritenersi che l'accordo abbia valore estintivo del debito complessivo maturato sino a quella data. Del resto, la Contr documentazione successivamente prodotta da relativa a presunti consumi post-cessazione, è tardiva, non esaustiva e riferita a costi (come energia reattiva e corrispettivi tariffari specifici) non adeguatamente giustificati né opponibili in assenza di specifica prova di effettiva erogazione del servizio.
3. Sul riparto dell'onere probatorio.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che sia l'opposto a dover provare l'an e il quantum del credito azionato. Laddove il creditore alleghi la fondatezza del credito, l'opponente può contestarlo allegando fatti estintivi o impeditivi, come è avvenuto nella specie con l'accordo transattivo prodotto.
In assenza di una valida dimostrazione della sussistenza di ulteriori somme dovute e in presenza di un accordo conciliativo non contestato nella sua esistenza e portata, la domanda monitoria si rivela infondata.
Ciò posto va evidenziato che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero
Pagina 3 la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, non è emerso il diritto della
[...]
ad ottenere il riconoscimento di quanto richiesto con il procedimento CP_1 monitorio.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.T. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla contro la nel Parte_1 Controparte_1 procedimento n. 4617/18 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Revoca il decreto il decreto ingiuntivo n.1296/18 di cui al r.g. 3966/2017.
3. Condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente in € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre 145,50 per spese , rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Pagina 4 Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 01/07/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
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