Articolo 67 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 66Articolo 68
Versione
16 aprile 1968
Art. 67. Le entrate correnti, in conto capitale e per
accensione di prestiti del bilancio dell'A-
zienda di Stato per i servizi telefonici, ac-
certate nell'esercizio finanziario 1966 per
la competenza propria dell'esercizio medesi-
mo, risultano stabilite dal conto consuntivo
dell'Amministrazione stessa, allegato al con-
to consuntivo del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni per l'esercizio pre-
detto in..................................... L. 120.545.383.050
delle quali:
furono versate........... L. 100.830.640.737
rimasero da versare...... " 10.003.851.415
----------------- " 110.834.492.152
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e rimasero da riscuotere..................... L. 9.710.890.898
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Entrata in vigore il 16 aprile 1968