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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12995 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31892 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/12/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DE LUCA PATRICIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(DIBER-MACEDONIA, 27/04/1984); Controparte_1
resistente- contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 20/04/2009 Parte_1
contraeva in Roma matrimonio civile con , Controparte_1
esponeva che la convivenza era divenuta intollerabile sin dai primi mesi del matrimonio tanto che il coniuge si era allontanato senza dare più notizie di sé; chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato, lo scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio che deve Controparte_1
pertanto essere dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 16/09/2025 il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza, tenuto conto che i coniugi vivono di fatto separati da anni e il resistente si è reso irreperibile tanto che il ricorso introduttivo gli è stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto in data 20/04/2009.
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento non essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del 3 giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31892/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi ROMA Parte_1
(RM), 14/12/1963) e (DIBER-MACEDONIA, Controparte_1
27/04/1984) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
20/04/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 141, parte I, serie 09, anno 2009 alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice Stefania
Ciani come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31892 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/12/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DE LUCA PATRICIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(DIBER-MACEDONIA, 27/04/1984); Controparte_1
resistente- contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 20/04/2009 Parte_1
contraeva in Roma matrimonio civile con , Controparte_1
esponeva che la convivenza era divenuta intollerabile sin dai primi mesi del matrimonio tanto che il coniuge si era allontanato senza dare più notizie di sé; chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato, lo scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio che deve Controparte_1
pertanto essere dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 16/09/2025 il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza, tenuto conto che i coniugi vivono di fatto separati da anni e il resistente si è reso irreperibile tanto che il ricorso introduttivo gli è stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto in data 20/04/2009.
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento non essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del 3 giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31892/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi ROMA Parte_1
(RM), 14/12/1963) e (DIBER-MACEDONIA, Controparte_1
27/04/1984) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
20/04/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 141, parte I, serie 09, anno 2009 alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice Stefania
Ciani come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi