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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/11/2024, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 6068/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6068/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Viale della Vittoria Parte_1
60123 Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. MAGISTRELLI MARINA per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Piazza delle Rimembranze, 5/F Porto Recanati, rappresentato e difeso dall'avv. BELSANTI
ANNAROSA per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 5.11.2024: come da foglio da entrambi sottoscritto e depositato in via telematica in data 4/11/2024, al quale si riportano [“chiedono pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sirolo in data 4.7.2015
pagina 1 trascritto negli atti del Comune di Sirolo e per l'effetto ordinare al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze, alle seguenti
CONDIZIONI:
Per_ 1) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di e presso la madre (a Sirolo fraz. Coppo) e di presso il padre (a Sirolo); Per_2 Per_3
2) I tempi di frequentazione dei minori con i genitori saranno regolati con le seguenti modalità: il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori, possibilmente insieme, a fine settimana alterni (il sabato o la domenica), compatibilmente con le esigenze dei ragazzi, nonché per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, per 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie e per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
le stesse modalità varranno per la madre.
Ciascuno dei genitori potrà altresì incontrare i figli che non convivono con lui/lei durante la settimana, in occasione delle attività extrascolastiche o nel tempo libero dei ragazzi, compatibilmente con le esigenze degli stessi.
Entrambi i genitori si adopereranno affinché nel fine settimana o nei periodi di vacanza siano garantiti adeguati spazi per il rapporto personale ed esclusivo con ciascuno dei tre figli e, se possibile, con i tre ragazzi insieme.
Per_ 3) Il sig. quale contributo al mantenimento dei figli minori e verserà un assegno CP_1 Per_2 mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi mediante bonifico sul c/c intestato alla sig.ra entro il 15 di ogni mese a decorrere dalla data di presentazione del presente atto, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie dei figli, come individuate nel Protocollo vigente presso il Tribunale, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore – a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, email, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Per ciò che riguarda le spese sprovviste di ricevuta, come per esempio le lezioni private di recupero, le stesse si intenderanno riconosciute rispettivamente tra i coniugi.
5) L'Assegno Unico Universale sarà ripartito al 50% tra i genitori così come le detrazioni fiscali per i figli;
le eventuali deduzioni/detrazioni relative alle spese straordinarie saranno riconosciute in capo a ciascun genitore e le relative ricevute dovranno essere intestate al minore;
nel caso il pagamento
pagina 2 avvenga da parte di un solo genitore la detrazione verrà integralmente riconosciuta al soggetto che abbia effettivamente provveduto al pagamento. Nel caso in cui fosse un genitore a sostenere la spesa, senza richiedere all'altro genitore il rimborso o senza averne diritto, questi godrà della relativa detrazione al 100%.
6) In ordine al credito vantato dalla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per i figli dovuto Pt_1
e non versato da parte del sig. per i mesi da ottobre 2023 a marzo 2024, le parti concordano che CP_1
il sig. versi alla sig.ra la somma pari ad Euro 1.000, entro e non oltre 10 giorni dalla CP_1 Pt_1
sottoscrizione del presente accordo. Al ricevimento della somma di cui al punto 6) la sig.ra Pt_1
dichiara i non aver più nulla a pretendere dal sig. quali arretrati per il mantenimento ordinario CP_1
pregresso per i figli.
7) La sig.ra , altresì, si impegna, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a Pt_1
rimettere la querela sporta nei confronti del sig. da cui ha avuto origine il procedimento penale CP_1
n. 2846/2024 RGNR pendente avanti la Procura della Repubblica di Ancona avendo visto soddisfatte le proprie pretese creditorie.
8) Quanto al credito vantato dal sig. a titolo di Assegno Unico, lo stesso dichiara di rinunciare CP_1
ad ogni pretesa creditoria relativa all'assegno unico pregresso non goduto, rinunciando ora per allora
a qualsiasi richiesta ed azione proposta e/o proponenda per quel titolo e/o ragione.
9) Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo e con la puntuale esecuzione delle obbligazioni economiche ivi previste, si dichiarano integralmente soddisfatte e dichiarano altresì di nulla avere ad ulteriormente pretendere l'una nei confronti dell'altra per nessun titolo o ragione e rinunciano quindi
a qualsiasi azione proposta e/o proponenda e dichiarano in particolare di rinunciare alle rispettive domande ed eccezioni svolte nel procedimento civile n. 6068/2023 RG, pendente innanzi al Tribunale di Ancona.
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
11) Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv. Marina
Magistrelli e Avv. Annarosa Belsanti, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge
Professionale.]
Precisano che al mantenimento del figlio minore provvederà in via diretta il sig. genitore Per_3 CP_1
collocatario (come implicitamente previsto nella disciplina concordata tra le parti). Precisano altresì che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 07/12/2005 e che la domanda deve pertanto intendersi volta ad ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio. Chiedono che il tribunale voglia prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti decidendo in conformità, con rinuncia all'udienza di discussione e ai termini per memorie”.
pagina 3 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sirolo in data 4.7.2024 con il signor Controparte_1
Per_ Dall'unione sono nati tre figli: , nata il [...], nato il [...], e nato il Per_2 Per_3
26.9.2009.
La ricorrente ha dedotto che nel corso degli anni tra i due coniugi si è creata una situazione di incompatibilità, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. Per questo motivo gli stessi, nel 2018, hanno chiesto consensualmente la separazione, nel cui procedimento n. 9814/2018, dopo l'udienza presidenziale, è stato emesso il decreto di omologa in data 20.8.2018.
In seguito, continuando i coniugi a vivere separati, è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione materiale e spirituale, senza alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza, sicché sono maturati i presupposti per il presente giudizio di divorzio.
Il marito, costituendosi, non ha negato la crisi coniugale e non si è opposto alla pronuncia sullo status, ma ha chiesto una diversa regolamentazione degli aspetti relativi all'affidamento e mantenimento dei figli e delle questioni patrimoniali.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che è intervenuto, apponendo il proprio “visto”, in data 29.1.2024.
3. Dopo l'ascolto dei minori e la acquisizione di informazioni di carattere patrimoniale dalla Guardia di
Finanza, all'uopo incaricata, la ricorrente e il resistente hanno raggiunto, nel corso del procedimento, un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
All'udienza del 5.11.2024 hanno pertanto chiesto che il Tribunale voglia prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti decidendo in conformità, con espressa rinuncia all'udienza di discussione e ai termini per memorie.
4. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987 e succ. mod. dal D. Lgs. n. 149 del 2022.
Preliminarmente, deve darsi atto che i coniugi hanno precisato, all'udienza del 5.11.2024, che essi hanno contratto matrimonio civile (e non concordatario, come si poteva desumere dalla domanda, avanzata dalla sig.ra e non contestata dal sig. di “cessazione degli effetti civili del Pt_1 CP_1
matrimonio”) e che la presente azione deve pertanto intendersi volta ad ottenere pronuncia di
“scioglimento del matrimonio”.
pagina 4 Dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Ancona con decreto del 20.8.2018 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (che erano in precedenza comparsi davanti al
Presidente del Tribunale nell'apposita udienza).
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della legge n. 898 del
1970; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla posizione assunta sul punto dalle parti.
Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n.2 lett. b)
L.01.12.1970 n.898, così come richiesto dalle parti e pertanto va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e a Sirolo il 7.12.2005 e trascritto nel Registro dello Pt_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Sirolo al n. 9, parte I, dell'anno 2005.
5. Le condizioni di divorzio concordate dalle parti possono essere condivise sia per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali, nel rispetto delle diverse scelte di collocamento messe in atto anche su precisa richiesta dei minori stessi), sia in merito al loro mantenimento, concordato in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze dei minori, con un contributo fissato a carico del sig.
Per_ per il mantenimento di e (collocati presso la madre) e con il mantenimento diretto CP_1 Per_2
di da parte del padre collocatario – come precisato all'udienza. Per_3
Il Collegio può altresì prendere atto delle ulteriori condizioni, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti e pattuite in forme che non contrastano con l'ordine pubblico.
6. La definizione concordata del procedimento costituisce valido motivo per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Sirolo in data 07/12/2005 tra Parte_1
e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Sirolo, atto n. 9, parte Controparte_1
1, serie deleg., anno 2005.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sirolo di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 5 PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio, indicate nella nota congiunta depositata il 4.11.2024 e sopra riportate:
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2024
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6068/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Viale della Vittoria Parte_1
60123 Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. MAGISTRELLI MARINA per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Piazza delle Rimembranze, 5/F Porto Recanati, rappresentato e difeso dall'avv. BELSANTI
ANNAROSA per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 5.11.2024: come da foglio da entrambi sottoscritto e depositato in via telematica in data 4/11/2024, al quale si riportano [“chiedono pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sirolo in data 4.7.2015
pagina 1 trascritto negli atti del Comune di Sirolo e per l'effetto ordinare al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze, alle seguenti
CONDIZIONI:
Per_ 1) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di e presso la madre (a Sirolo fraz. Coppo) e di presso il padre (a Sirolo); Per_2 Per_3
2) I tempi di frequentazione dei minori con i genitori saranno regolati con le seguenti modalità: il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori, possibilmente insieme, a fine settimana alterni (il sabato o la domenica), compatibilmente con le esigenze dei ragazzi, nonché per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, per 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie e per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
le stesse modalità varranno per la madre.
Ciascuno dei genitori potrà altresì incontrare i figli che non convivono con lui/lei durante la settimana, in occasione delle attività extrascolastiche o nel tempo libero dei ragazzi, compatibilmente con le esigenze degli stessi.
Entrambi i genitori si adopereranno affinché nel fine settimana o nei periodi di vacanza siano garantiti adeguati spazi per il rapporto personale ed esclusivo con ciascuno dei tre figli e, se possibile, con i tre ragazzi insieme.
Per_ 3) Il sig. quale contributo al mantenimento dei figli minori e verserà un assegno CP_1 Per_2 mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi mediante bonifico sul c/c intestato alla sig.ra entro il 15 di ogni mese a decorrere dalla data di presentazione del presente atto, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie dei figli, come individuate nel Protocollo vigente presso il Tribunale, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore – a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, email, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Per ciò che riguarda le spese sprovviste di ricevuta, come per esempio le lezioni private di recupero, le stesse si intenderanno riconosciute rispettivamente tra i coniugi.
5) L'Assegno Unico Universale sarà ripartito al 50% tra i genitori così come le detrazioni fiscali per i figli;
le eventuali deduzioni/detrazioni relative alle spese straordinarie saranno riconosciute in capo a ciascun genitore e le relative ricevute dovranno essere intestate al minore;
nel caso il pagamento
pagina 2 avvenga da parte di un solo genitore la detrazione verrà integralmente riconosciuta al soggetto che abbia effettivamente provveduto al pagamento. Nel caso in cui fosse un genitore a sostenere la spesa, senza richiedere all'altro genitore il rimborso o senza averne diritto, questi godrà della relativa detrazione al 100%.
6) In ordine al credito vantato dalla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per i figli dovuto Pt_1
e non versato da parte del sig. per i mesi da ottobre 2023 a marzo 2024, le parti concordano che CP_1
il sig. versi alla sig.ra la somma pari ad Euro 1.000, entro e non oltre 10 giorni dalla CP_1 Pt_1
sottoscrizione del presente accordo. Al ricevimento della somma di cui al punto 6) la sig.ra Pt_1
dichiara i non aver più nulla a pretendere dal sig. quali arretrati per il mantenimento ordinario CP_1
pregresso per i figli.
7) La sig.ra , altresì, si impegna, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a Pt_1
rimettere la querela sporta nei confronti del sig. da cui ha avuto origine il procedimento penale CP_1
n. 2846/2024 RGNR pendente avanti la Procura della Repubblica di Ancona avendo visto soddisfatte le proprie pretese creditorie.
8) Quanto al credito vantato dal sig. a titolo di Assegno Unico, lo stesso dichiara di rinunciare CP_1
ad ogni pretesa creditoria relativa all'assegno unico pregresso non goduto, rinunciando ora per allora
a qualsiasi richiesta ed azione proposta e/o proponenda per quel titolo e/o ragione.
9) Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo e con la puntuale esecuzione delle obbligazioni economiche ivi previste, si dichiarano integralmente soddisfatte e dichiarano altresì di nulla avere ad ulteriormente pretendere l'una nei confronti dell'altra per nessun titolo o ragione e rinunciano quindi
a qualsiasi azione proposta e/o proponenda e dichiarano in particolare di rinunciare alle rispettive domande ed eccezioni svolte nel procedimento civile n. 6068/2023 RG, pendente innanzi al Tribunale di Ancona.
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
11) Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv. Marina
Magistrelli e Avv. Annarosa Belsanti, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge
Professionale.]
Precisano che al mantenimento del figlio minore provvederà in via diretta il sig. genitore Per_3 CP_1
collocatario (come implicitamente previsto nella disciplina concordata tra le parti). Precisano altresì che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 07/12/2005 e che la domanda deve pertanto intendersi volta ad ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio. Chiedono che il tribunale voglia prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti decidendo in conformità, con rinuncia all'udienza di discussione e ai termini per memorie”.
pagina 3 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sirolo in data 4.7.2024 con il signor Controparte_1
Per_ Dall'unione sono nati tre figli: , nata il [...], nato il [...], e nato il Per_2 Per_3
26.9.2009.
La ricorrente ha dedotto che nel corso degli anni tra i due coniugi si è creata una situazione di incompatibilità, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. Per questo motivo gli stessi, nel 2018, hanno chiesto consensualmente la separazione, nel cui procedimento n. 9814/2018, dopo l'udienza presidenziale, è stato emesso il decreto di omologa in data 20.8.2018.
In seguito, continuando i coniugi a vivere separati, è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione materiale e spirituale, senza alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza, sicché sono maturati i presupposti per il presente giudizio di divorzio.
Il marito, costituendosi, non ha negato la crisi coniugale e non si è opposto alla pronuncia sullo status, ma ha chiesto una diversa regolamentazione degli aspetti relativi all'affidamento e mantenimento dei figli e delle questioni patrimoniali.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che è intervenuto, apponendo il proprio “visto”, in data 29.1.2024.
3. Dopo l'ascolto dei minori e la acquisizione di informazioni di carattere patrimoniale dalla Guardia di
Finanza, all'uopo incaricata, la ricorrente e il resistente hanno raggiunto, nel corso del procedimento, un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
All'udienza del 5.11.2024 hanno pertanto chiesto che il Tribunale voglia prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti decidendo in conformità, con espressa rinuncia all'udienza di discussione e ai termini per memorie.
4. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987 e succ. mod. dal D. Lgs. n. 149 del 2022.
Preliminarmente, deve darsi atto che i coniugi hanno precisato, all'udienza del 5.11.2024, che essi hanno contratto matrimonio civile (e non concordatario, come si poteva desumere dalla domanda, avanzata dalla sig.ra e non contestata dal sig. di “cessazione degli effetti civili del Pt_1 CP_1
matrimonio”) e che la presente azione deve pertanto intendersi volta ad ottenere pronuncia di
“scioglimento del matrimonio”.
pagina 4 Dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Ancona con decreto del 20.8.2018 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (che erano in precedenza comparsi davanti al
Presidente del Tribunale nell'apposita udienza).
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della legge n. 898 del
1970; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla posizione assunta sul punto dalle parti.
Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n.2 lett. b)
L.01.12.1970 n.898, così come richiesto dalle parti e pertanto va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e a Sirolo il 7.12.2005 e trascritto nel Registro dello Pt_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Sirolo al n. 9, parte I, dell'anno 2005.
5. Le condizioni di divorzio concordate dalle parti possono essere condivise sia per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali, nel rispetto delle diverse scelte di collocamento messe in atto anche su precisa richiesta dei minori stessi), sia in merito al loro mantenimento, concordato in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze dei minori, con un contributo fissato a carico del sig.
Per_ per il mantenimento di e (collocati presso la madre) e con il mantenimento diretto CP_1 Per_2
di da parte del padre collocatario – come precisato all'udienza. Per_3
Il Collegio può altresì prendere atto delle ulteriori condizioni, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti e pattuite in forme che non contrastano con l'ordine pubblico.
6. La definizione concordata del procedimento costituisce valido motivo per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Sirolo in data 07/12/2005 tra Parte_1
e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Sirolo, atto n. 9, parte Controparte_1
1, serie deleg., anno 2005.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sirolo di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 5 PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio, indicate nella nota congiunta depositata il 4.11.2024 e sopra riportate:
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2024
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6