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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.322 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.166/2019 emessa dal Tribunale di AG in composizione monocratica il 28.4.2019 e pubblicata il 6.5.2019, e vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Cristiana Cioffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Michele Messina, sito in Potenza alla Via Pretoria n.108; APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Leonasi presso il cui studio in Lauria, alla Piazza S. Giacomo n. 17, elettivamente domicilia;
(c.f. , in qualità di amministratore di sostegno di Parte_2 C.F._3 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cataldo Gianfreda presso il cui studio in Ceglie Controparte_2
Messapica, alla Piazza Plebiscito n.10, elettivamente domicilia;
, contumace;
Controparte_3
, , , , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , , e CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
, tutti in qualità di eredi di (a sua volta erede di Controparte_13 Persona_1
), contumaci;
Persona_2
APPELLATI
NONCHE'
(c.f. , in qualità di erede testamentaria di Controparte_1 C.F._2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo Gianfreda presso il cui studio in Ceglie Controparte_2
Messapica, alla Piazza Plebiscito n. 10, elettivamente domicilia;
CE NT
trattenuta in decisione il 24.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 21.6.2025 e il 23.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 15.3.2006 la sig.ra deduceva che il Controparte_1
padre, , era deceduto il 19.12.1968 in Rotonda;
che il de cuius con testamento Persona_3
olografo redatto il 5.5.1968 e pubblicato dal notaio il 12.12.1978 aveva Persona_4
nominato quali eredi le cinque figlie , e CP_1 Controparte_3 Parte_1 CP_2 [...]
(quest'ultima venuta a mancare il 29.10.1996); che il patrimonio relitto del de cuius alla Per_2
data del decesso comprendeva vari terreni rurali e fabbricati ubicati nel Comune di Rotonda;
che con atto di divisione a stralcio per notaio del 23.7.1977 alcuni dei terreni Persona_4 compresi nell'asse ereditario, ma non contemplati nel testamento olografo, erano stati assegnati, con consenso delle altre sorelle, a quale titolare della quota di 1/5 in forza di Parte_1
successione legittima, e la stessa aveva dichiarato di essere soddisfatta di ogni suo Parte_1
diritto relativo ai beni caduti in successione paterna;
che, pertanto, il patrimonio successorio delle altre sorelle si era accresciuto dell'assegnazione disposta per testamento dal de cuius in favore della figlia che nel 1985 le eredi di comune accordo avevano ottenuto una lottizzazione Parte_1
effettuata in prevalenza sul terreno oggetto del lascito testamentario in favore della figlia ed CP_2
in parte su altri terreni in comune e taluni dei lotti erano stati venduti;
che la coerede
[...]
, deceduta il 29.10.1996, con testamento olografo del 5.5.1992 aveva nominato quale Persona_2
erede universale il coniuge conferendo, a titolo di legato, a ciascuna delle sorelle i beni Persona_1
a lei spettanti per eredità paterna ad eccezione di un fabbricato concesso in proprietà al marito.
Tanto premesso, l'attrice conveniva in giudizio le sigg.re , Controparte_3 Parte_1
e nonché il sig. , in veste di erede universale di
[...] Controparte_2 Persona_1 [...]
, affinché fosse dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria sui Persona_2
beni relitti dal padre, , con assegnazione ai condividenti dei beni medesimi Persona_3
tenendo conto della volontà espressa dal de cuius nel testamento olografo del 5.5.1968 nonché della divisione a stralcio effettuata con atto per notaio del 23.7.1977. Persona_4
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, pur non opponendosi alla Parte_1
domanda di divisione da eseguirsi secondo la volontà espressa dal de cuius nel testamento olografo, eccepiva la nullità per indeterminatezza dell'atto introduttivo del giudizio e la mancata prova dei titoli di provenienza dei beni della massa ereditaria anche in considerazione dei numerosi interventi modificativi succedutisi nel tempo, ed eccepiva altresì l'irrilevanza rispetto al presente giudizio dell'atto di divisione a stralcio del 23.7.1977, che era stato stipulato a tacitazione esclusivamente dei diritti a lei spettanti in virtù della successione ex lege dal padre. Nel merito, la convenuta chiedeva che, ai fini della divisione, si tenesse conto delle spese straordinarie da lei sostenute per la conservazione dei beni immobili dell'asse ereditario, spese ammontanti ad € 200.000,00, e in via riconvenzionale spiegava domanda di “collazione” in riferimento alle predette spese e chiedeva lo pag. 2 scioglimento della comunione anche relativamente al terreno distinto in catasto al fg. 5, p.lla 476, individuato nella scheda testamentaria e non ricompreso nella domanda attorea.
La sig.ra , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 6.6.2006, Controparte_3 analogamente eccepiva la nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione e la mancata prova dei titoli di provenienza dei beni della massa ereditaria. Nel merito, chiedeva che in sede di divisione le fossero assegnati i beni a lei attribuiti per testamento dal padre ed identificati nell'elaborato redatto dal consulente di parte attrice, stante l'avveramento delle condizioni indicate nel testamento medesimo, e in via riconvenzionale, aderendo alla identica domanda formulata da Parte_1
chiedeva che formasse oggetto di scioglimento della comunione anche il terreno
[...]
distinto in catasto al fg. 5, p.lla 476.
Accertata la mancata costituzione di e , ritualmente convenuti in Controparte_2 Persona_1
giudizio, la causa veniva istruiva mediante prova testimoniale ed interrogatorio formale.
Successivamente, spiegava intervento volontario ex art. 105 c.p.c. in giudizio la sig.ra CP_2
a mezzo del proprio amministratore di sostegno, dott. , a tanto autorizzato
[...] Parte_2 dal Giudice tutelare del Tribunale di AG. Nell'interesse della convenuta il dott. Pt_2
chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti da
[...]
, con assegnazione ai condividenti dei beni medesimi tenendo conto della Persona_3
divisione a stralcio effettuata con atto per notaio del 23.7.1977 nonché della Persona_4
volontà espressa dal nel testamento olografo del 5.5.1992. Persona_2
Nel corso del giudizio veniva prodotta relazione notarile attestante sia i titoli di provenienza relativi ai beni immobili oggetto di divisione, sia l'assenza di iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius ed i suoi aventi causa. Quindi, venivano espletate due consulenze tecniche d'ufficio a firma dell'Ing.
e del Geom. . Persona_5 Parte_3
Interrotto il processo all'udienza del 15.9.2015 in ragione del sopravvenuto decesso di , Persona_1
la causa veniva riassunta da con atto ritualmente notificato agli eredi di Parte_1
, i quali non si costituivano in giudizio. Persona_1
All'udienza del 18.12.2018 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.166/2019, emessa il 28.4.2019 e pubblicata il 6.5.2019, Il Tribunale di AG rigettava la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese proposta dalla convenuta Parte_1
accoglieva la domanda principale e la domanda riconvenzionale di divisione e, per
[...]
l'effetto, dichiarava aperta la successione ereditaria di e lo scioglimento Persona_3
della comunione sui beni immobili descritti in parte motiva;
dichiarava esecutivo il progetto di divisione elaborato dal geom. nell'integrazione alla relazione di consulenza Parte_3
pag. 3 depositata l'11.9.2015; autorizzava il competente conservatore dei registri immobiliari a procedere, su domanda della parte interessata, alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità; compensava integralmente le spese del giudizio fra le parti e poneva le spese della consulenza tecnica redatta dal geom. a carico di tutte le parti in solido tra loro. Pt_3
Con atto di citazione notificato in data 12.6.2019 la sig.ra proponeva Parte_1
appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione: a) la nullità della domanda introduttiva del giudizio per difetto di prova dei titoli di provenienza dei beni del patrimonio relitto del de cuius ; b) l'omessa, insufficiente e contraddittoria Persona_3
motivazione in sede di interpretazione delle disposizioni testamentarie con riguardo al mancato esame di elementi probatori essenziali per l'assegnazione dei cespiti e, in particolare, di una planimetria esplicativa allegata al testamento olografo del 5.5.1968; c) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito agli effetti dell'assegno divisionale a stralcio di cui al rogito notarile del 23.7.1977 con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
d) la mancata fissazione di apposita udienza per la discussione del progetto divisorio elaborato dall'ausiliare, in violazione dell'art.789 c.p.c., e l'erroneità della consulenza tecnica a firma della
Geom. sul rilievo che il progetto predisposto, prevedendo dei conguagli in denaro, fosse Pt_3
contrario alla volontà del testatore ed ai diritti successori vantati dall'appellante; e) la lacunosa ricostruzione, ad opera dell'ausiliare, dell'estensione del terreno identificato come “pezzo di sotto”, distinto in catasto al fg. 5, p.lle nn.476 e 478, frutto di mera elaborazione su carta senza rilevamento in loco nonostante le modifiche naturali e/o indotte da terzi intervenute nel tempo;
f) la errata qualificazione dei sottotetti insistenti sopra il secondo piano dell'immobile in Via Principe
Umberto, in catasto al fg. 11, part. n. 1106 sub 1 e 3, non potendo essi configurarsi come mere pertinenze delle unità immobiliari assegnate alle ER , e bensì come CP_2 CP_1 CP_14 autonomi ambienti di destinazione d'uso esclusivo da attribuire in parti eguali ai condividenti;
g) la mancata indicazione nel progetto di divisione delle servitù attive e passive sui terreni e fabbricati da costituirsi per effetto dell'assegnazione in proprietà esclusiva dei beni tra i vari condividenti.
Su tali basi, la sig.ra conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza le Parte_1
sigg.re e nonché il dott. Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra , ed i sigg. Parte_2 Controparte_2
, , , e , tutti in qualità di eredi del CP_8 CP_7 CP_6 CP_5 CP_15 sig. , affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e Persona_1
previo espletamento di un accertamento tecnico supplementare, la decisione del Tribunale di
AG fosse riformata in aderenza alle deduzioni svolte in sede di articolazione dei motivi di gravame, con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
pag. 4 Con comparsa depositata il 7.4.2020 si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza dei motivi di impugnazione e concludeva per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata l'8.4.2020 si costituiva in giudizio il Dott. , in qualità di Parte_2
amministratore di sostegno della sig.ra , il quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_2 nullità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Sebbene ritualmente citati, non si costituivano in giudizio i sigg. , Controparte_3 CP_8
, , , e .
[...] CP_7 CP_6 CP_5 CP_4
Con ordinanza pubblicata il 6.5.2020 la Corte di Appello di Potenza, in accoglimento di istanza depositata il 10.4.2020 da disponeva l'integrazione del contraddittorio nei Parte_1
confronti di ulteriori eredi di , identificati nei sigg. , , Persona_1 CP_9 CP_10 CP_11
e .
[...] Controparte_12 Controparte_13
Avvenuta ritualmente l'integrazione del contraddittorio come disposta senza che i predetti ulteriori eredi di si costituissero in giudizio, la Corte di Appello di Potenza, con ordinanza resa il Persona_1
13.11.2020 e pubblicata il 17.11.2020, dichiarava inammissibile l'istanza sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata mettendo in risalto la natura meramente dichiarativa delle statuizioni principali contenute nella sentenza medesima e la circostanza che le statuizioni contemplanti i pagamenti fossero legate alle statuizioni dichiarative da nesso di dipendenza logico- giuridica con la conseguenza che potessero essere portate ad esecuzione soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Con comparsa depositata il 29.3.2024 la sig.ra si costituiva in giudizio in Controparte_1
qualità di erede testamentaria di , della quale denunciava il decesso avvenuto il Controparte_2
14.2.2021 in Rotonda, e ribadiva le conclusioni già rassegnate dal Dott. , in qualità Parte_2
di amministratore di sostegno della sig.ra nella comparsa depositata Controparte_2
l'8.4.2020.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 6.6.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 24.6.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 21.6.2025
e il 23.6.2025, con provvedimento emesso il 24.6.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 5 MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei sigg. , , Controparte_3 CP_8
, , , , , CP_7 CP_6 CP_5 CP_4 CP_9 CP_10 CP_11
e , nei cui confronti il contraddittorio
[...] Controparte_12 Controparte_13
risulta ritualmente instaurato e che non hanno inteso costituirsi in giudizio.
***
Sempre in via preliminare, preme rimarcare, in punto di diritto, che la comparsa conclusionale ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte dalla parte mentre la memoria di replica costituisce lo strumento processuale per contrastare e replicare alle allegazioni avverse svolte dalla controparte nella sua comparsa conclusionale. L'esposta considera-zione, ove riferita alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica depositate nel giudizio di appello, vale a significare che non è consentito alla parte di introdurre esclusivamente con i predetti atti difensivi motivi di impugnazione od eccezioni mai articolati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado ovvero fatti e circostanze mai in precedenza dedotti a supporto dei motivi di impugnazione medesimi, essendo onere della parte formulare già nell'atto di appello tutti i motivi di gravame ed allegare tutti i fatti e le circostanze a sostegno. Invero, l'art.342 c.p.c. prevede l'onere della specificazione dei motivi di appello, onere che assolve alla duplice funzione sia di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, in conformità del principio "tantum devolutum quantum appellatum", sia di consentire alla controparte la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata e che, di conseguenza, impone che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, vengano esposte ed illustrate tutte le argomentazioni intese a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, delle doglianze e delle eccezioni nonché dei fatti e delle circostanze introdotti soltanto con le comparse conclusionali e con le memorie di replica ex art.190 c.p.c. - e non già negli atti introduttivi del giudizio di impugnazione ovvero, in caso di fatti emersi nel corso del giudizio, immediatamente e tempestivamente dopo il loro verificarsi - non può tenersi conto in questa sede.
*
Va respinta l'eccezione di “nullità” (rectius, inammissibilità) dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., eccezione formulata dal Dott. , in qualità di amministratore di sostegno Parte_2
della sig.ra , nella comparsa depositata l'8.4.2020. Controparte_2
Invero, benchè i motivi di gravame posti a base dell'appello proposto da Parte_1
evidenzino taluni aspetti di inammissibilità per le motivazioni che saranno in seguito illustrate, l'atto di impugnazione nel suo complesso esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della pag. 6 sentenza di primo grado, individuandosi le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che la aspira a veder riformati. Parte_1
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
***
L'appello proposto da è infondato e va respinto. Parte_1
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione ha eccepito la nullità della Parte_1
domanda introduttiva del giudizio per difetto di prova dei titoli di provenienza dei beni del patrimonio relitto del de cuius . Persona_3
In particolare, ha sostenuto l'appellante che il Tribunale di AG abbia effettuato una ricostruzione lacunosa e riduttiva dell'asse ereditario, trascurando i profili di incertezza espressi nella relazione notarile per divisione giudiziale dell'1.6.2017 con riguardo alla esatta identificazione catastale dei beni di cui il sig. aveva disposto con testamento olografo Persona_3
redatto il 5.5.1968 e pubblicato dal notaio il 12.12.1978, profili di incertezza Persona_4
ribaditi nella relazione peritale a firma del C.t.u., Ing. Persona_5
In via subordinata rispetto alla invocata declaratoria di nullità della domanda introduttiva del giudizio, l'appellante ha sollecitato un supplemento istruttorio al fine di rinvenire ed acquisire tutta la documentazione necessaria a comprovare la provenienza dei beni del patrimonio del de cuius, le iscrizioni e trascrizioni sui predetti beni effettuate dopo l'apertura della successione e gli eventuali atti dispositivi eseguiti anche successivamente alla proposizione della domanda.
1.1 Il motivo di gravame, come formulato, non è specifico.
Innanzitutto, premesso che le ipotesi di nullità della citazione introduttiva sono esclusivamente quelle indicate in via tassativa dall'art.164 c.p.c. e tra esse non rientra la nullità per “omessa e/o
pag. 7 insufficiente allegazione di tutti i titoli di provenienza (dei beni facenti parte) del patrimonio relitto”, la nullità eccepita nuovamente nel presente giudizio di impugnazione da Parte_1
non è giuridicamente configurabile e, quindi, il motivo di gravame è del tutto inconsistente.
[...]
Né la doglianza, come approssimativamente articolata, può valere a ravvisare la nullità della citazione introduttiva per omissione od assoluta incertezza del requisito di cui al n.3) dell'art.163
c.p.c. o per difetto dell'esposizione dei fatti di cui al n.4) del medesimo articolo.
La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del "petitum", inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del "petitum" così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 07/03/2006).
Parimenti, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 co.4 c.p.c. per violazione della prescrizione contenuta nel numero 4 dell'art. 163 co.3 c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Nel caso di specie, l'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado non palesa le esposte omissioni o assolute carenze, come peraltro comprovato dal fatto che la Parte_1
nel costituirsi in giudizio e nell'articolare le proprie difese, non abbia avuto nessuna difficoltà a comprendere l'oggetto della domanda proposta dall'attrice ed i fatti costituenti le ragioni della domanda stessa.
Al più, il lamentato difetto di prova dei titoli di provenienza dei beni del patrimonio relitto del de cuius , ove effettivamente sussistente, avrebbe potuto incidere sul merito Persona_3
della domanda, impedendo la esatta identificazione, anche catastale, dei beni in questione e la impossibilità (totale o parziale) di procedere alla divisione giudiziale, con conseguente rigetto della domanda, non certo con declaratoria di nullità della stessa.
Né va trascurato che nella divisione giudiziale è onere di tutti i condividenti la prova della originaria pag. 8 proprietà in capo al de cuius dei beni oggetto di divisione, ma tale prova non è così rigorosa come nell'azione di rivendicazione o in quella di mero accertamento della proprietà, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (cfr. Cass. ordinanza del 13 maggio 2025, n. 12660), sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni in capo al de cuius, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (cfr. Cass. Sez.
6-2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023).
Peraltro, nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sugli immobili da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi (sempre in
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023).
In applicazione degli enunciati principi, avendo la in primo grado aderito Parte_1
esplicitamente alla domanda di divisione del compendio ereditario secondo la volontà del testatore
(v. pag.3 e 8 della comparsa di costituzione depositata il 6.6.2006), gravava anche sulla stessa
[...]
in quanto condividente, l'onere di produrre la documentazione necessaria a Parte_1
risalire alla provenienza dei beni del patrimonio del de cuius, atteso che tale produzione sarebbe stata funzionale all'accoglimento dell'autonoma sua domanda di scioglimento della comunione ereditaria. Pertanto, invece che dolersi in maniera sterile della mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, dei titoli di provenienza dei beni in questione, la avrebbe Parte_1
dovuto attivarsi e di sua iniziativa ricercare presso gli uffici pubblici o in altre sedi la documentazione in discorso.
A tanto vale aggiungere che il Tribunale di AG, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, ha ritenuto sufficienti le risultanze della relazione notarile per divisione giudiziale dell'1.6.2017 e gli esiti delle disposte consulenze tecniche per addivenire alla esatta identificazione di tutti i beni interessati dall'oggetto della domanda e destinati a comporre le quote di ciascun condividente, giacché diversamente il primo giudice non avrebbe potuto valutare ed approvare il progetto di divisione riportato nella sentenza impugnata.
Quanto appena osservato vale a significare che nell'atto di impugnazione la Parte_1 non avrebbe dovuto ritenere esaurito l'onere di specificazione del motivo di gravame
[...]
pag. 9 semplicemente riproducendo stralci della relazione notarile per divisione giudiziale dell'1.6.2017 e della relazione peritale a firma del C.t.u., Ing. esaltando – senza però fornire Persona_5
nessun personale contributo argomentativo al riguardo - i profili di incertezza riferiti alla esatta identificazione catastale dei beni di cui il sig. aveva disposto con testamento Persona_3 olografo, profili espressi nelle predette relazioni. Invece, l'appellante avrebbe dovuto compiutamente contrastare e confutare il convincimento del primo giudice offrendo all'attenzione della Corte elementi di valutazione certi, evincibili dagli atti processuali e dal materiale probatorio raccolto in primo grado, che valgano ad escludere che i beni come identificati, anche catastalmente, attraverso le anzidette relazioni non corrispondano – del tutto o anche solo in parte – a quelli contemplati nel testamento olografo e/o a quelli relitti dal de cuius e non compresi nelle disposizioni testamentarie.
Sennonché l'appellante si è sottratta all'onere di specificazione del motivo di gravame, che si palesa, dunque, generico ed indeterminato, come tale inadeguato a mettere in discussione l'accertamento operato dal primo giudice.
1.2 Infine, quanto al sollecitato supplemento istruttorio da svolgersi mediante una consulenza tecnica d'ufficio, è necessario rimarcare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione. In altre parole, le parti non vantano nessun diritto – previsto da norma processuale e tutelato dalla Costituzione – a che il giudice accolga una richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio da esse avanzata.
La nomina del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo (v. Cass.Sez.
2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002). Ne consegue che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale, nessuna espressa motivazione il giudice debba rendere ove decida di non avvalersi di siffatto potere, ben potendo l'eventuale diniego essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dallo stesso giudice.
Con ancora maggiore fermezza va significato che la consulenza tecnica d'ufficio può essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Essa costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede pag. 10 nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.
Rappresenta, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.civ.sez.III, 26 febbraio 2003
n.2887).
Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio – come nel caso di specie - sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto ricercare, acquisire e produrre in giudizio o per accertare fatti costitutivi della pretesa azionata, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1266 del 18 gennaio 2013; Cass., 19 aprile
2011, n. 8989; ancora per la non ammissibilità di c.t.u. c.d. "esplorative", cfr. Cass., 5 luglio 2007,
n. 15219; Cass., 19 ottobre 2009, n. 22115; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130).
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione ha eccepito l'omessa, Parte_1
insufficiente e contraddittoria motivazione resa dal primo giudice in sede di interpretazione delle disposizioni testamentarie con riguardo al mancato esame di elementi probatori essenziali per l'assegnazione dei cespiti e, in particolare, di una planimetria esplicativa allegata al testamento olografo del 5.5.1968.
Ha sostenuto l'appellante che “Il Giudice di primo grado, inopportunamente, nell'interpretazione del testamento olografo, a distanza di cinquant'anni dalla stesura, con tutte le trasformazioni endogene ed esogene che i singoli beni immobili hanno subito, omette di eseguire la più opportuna considerazione e valutazione, circa un punto decisivo della controversia, correttamente rilevato dal
c.t.u., ing ossia che “il 12.12.1978 la Signora fa pubblicare Persona_5 CP_16
davanti al notaio il testamento olografo del defunto coniuge, che era stato redatto il Per_4
5.5.1968 su due fogli di carta, più una planimetria. Detta planimetria esplicativa, essenziale ai nostri fini, non verrà pubblicata e lo scrivente non ha potuto ritrovarne alcuna traccia”” (v. pag.15 dell'atto di appello).
Ha proseguito l'appellante che “E' pacifico che la lettura del testamento, eseguita tralasciando ogni considerazione su tale aspetto decisivo, completamente sottaciuto in motivazione, ha determinato
pag. 11 una evidente prevaricazione dell'interprete sull'autore, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, in ordine all'assegnazione dei cespiti, perchè il giudice seppur prodigandosi nello sforzo interpretativo delle parole del testatore, alcun riscontro ha potuto dare alle stesse, perchè neppure ha avuto la possibilità di esaminare e leggere la richiamata planimetria, che certamente andava prodotta da parte attrice, previa acquisizione presso il competente archivio notarile” (v. pagg.15 e
16 dell'atto di appello).
Ad avviso dell'appellante, dunque, “…parte attrice, piuttosto che esibire e depositare la semplice copia fotostatica del richiamato testamento (…) avrebbe dovuto acquisirne una copia conforme all'originale presso il competente archivio notarile, versandola di conseguenza agli atti di causa, così da fugare ogni legittimo dubbio circa l'effettiva esecuzione delle disposizioni del de cuius …”
(v. pag.16 dell'atto di appello).
2.1 L'illustrato motivo di impugnazione riposa su argomentazioni apodittiche ed inconsistenti.
Innanzitutto, deve ribadirsi che nella divisione giudiziale grava su tutti i condividenti l'onere di provare la originaria proprietà in capo al de cuius dei beni oggetto di divisione, tanto implicando che incomba sugli stessi condividenti anche l'onere della esatta identificazione dei beni medesimi, atteso che la domanda di divisione è comune a tutti e mira ad accertare un diritto condiviso, non a negare la proprietà altrui.
Ed ancora una volta occorre rimarcare che, avendo la in primo grado Parte_1
aderito esplicitamente alla domanda di divisione del compendio ereditario, gravava anche sulla stessa in quanto condividente, l'onere di produrre la documentazione Parte_1
necessaria alla esatta identificazione dei beni di cui il de cuius ha disposto mediante testamento.
Pertanto, l'appellante, invece che stigmatizzare il comportamento dell'attrice per non avere costei prodotto in giudizio la planimetria apparentemente allegata alla scheda testamentaria, avrebbe dovuto farsi carico di integrare la produzione documentale, procurandosi presso l'archivio notarile la copia di siffatta planimetria, e di produrre detta copia in giudizio, giacché, come già sottolineato,
l'onere probatorio nei giudizi di divisione ereditaria incombe su tutti i condividenti. Per converso,
l'appellante ha assunto in primo grado un comportamento non collaborativo ed ha preteso in grado di impugnazione di trarre “vantaggio” da tale comportamento processuale per porre nel nulla l'accertamento operato dal primo giudice e così vanificare quello che la stessa appellante ha definito lo “sforzo interpretativo delle parole del testatore” in cui si è “prodigato” il Tribunale di
AG, senza che, ad opera dell'appellante, venisse neppure offerta una plausibile ricostruzione alternativa della volontà del testatore circa l'identificazione dei beni oggetto di disposizione come assegnati alle eredi indicate in testamento.
2.2 È tutto l'argomentare dell'appellante, in ogni caso, a rivelarsi inconsistente e sterile.
pag. 12 Invero, è agevole obiettare alle apodittiche affermazioni che sorreggono il motivo di gravame:
- l'appellante non ha dedotto ed offerto nessuna prova per sostenere che i beni immobili, oggetto delle disposizioni di ultima volontà del de cuius, a far data dalla redazione della scheda testamentaria abbiano subito “trasformazioni endogene ed esogene” tali da impedire del tutto la loro esatta identificazione in sede di giudizio di divisione e, comunque, non ha esposto nell'atto di impugnazione quali emergenze processuali varrebbero a sorreggere il suo assunto;
- l'appellante non è in condizioni di affermare (come non lo era il C.t.u., ing. che Persona_5 la visione e la consultazione della “planimetria” allegata alla scheda testamentaria avrebbero consentito senz'altro di illuminare il giudice prime cure nell'opera di ricostruzione della esatta volontà del testatore e, quindi, che la “planimetria” in discorso fosse “esplicativa” delle disposizioni testamentarie ed “essenziale” ai fini del giudizio di divisione. E ciò per l'evidente considerazione che, non conoscendosi i contenuti della “planimetria”, è impedita la formulazione di qualsiasi giudizio sulla decisività o meno del documento in funzione della più corretta identificazione dei beni immobili oggetto di disposizioni testamentarie;
- l'appellante, proprio perchè ignora i contenuti della “planimetria” in discorso, non è in condizioni di affermare che la lettura del testamento, eseguita dal giudice di primo grado tralasciando ogni considerazione sulla planimetria medesima, “ha determinato una evidente prevaricazione dell'interprete sull'autore, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, in ordine all'assegnazione dei cespiti”. Si tratta, all'evidenza, di mera asserzione apodittica, per nulla assistita da riscontri oggettivi o anche solo logici, giacché, da un lato, non sono state dedotte prove che l'identificazione dei beni immobili oggetto di disposizioni di ultima volontà del de cuius, identificazione operata nella sentenza impugnata senza avvalersi della “planimetria” allegata alla scheda testamentaria, sia valsa a determinare “una evidente prevaricazione dell'interprete sull'autore” con la malcelata accusa al giudice, quale interprete dell'atto di ultima volontà del de cuius, di avere sostanzialmente alterato la volontà stessa del sostituendo ad Persona_3 essa quanto “inopportunamente” ricavato da una valutazione personale dei contenuti del testamento e, dall'altro lato, non sono state dedotte neppure prove che la eventuale considerazione, da parte del primo giudice ai fini della decisione, della planimetria in discorso potesse senz'altro condurre ad un'interpretazione della scheda testamentaria diversa da quella operata nella sentenza impugnata.
In conclusione, il motivo di impugnazione è ancorato ad argomentazioni astratte ed indimostrate, tali da far seriamente dubitare dell'ammissibilità stessa del motivo di gravame in quanto difetta di specificità.
*
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione ha eccepito l'omessa, Parte_1
pag. 13 insufficiente e contraddittoria motivazione in merito agli effetti dell'assegno divisionale a stralcio di cui al rogito notarile del 23.7.1977 con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Ha lamentato l'appellante che il Tribunale di AG, recependo supinamente le conclusioni del
C.t.u. ing. abbia omesso “ogni accertamento giudiziale circa l'inefficacia e/o Persona_5
l'inopponibilità di tale convenzione, quindi nulla decidendo sulla specifica questione sollevata dall'odierna appellante” ed abbia deciso di “disporre in accrescimento in favore delle altre condividenti quanto ricevuto da in virtù del testamento del genitore Parte_1
(v. pag. 18 dell'atto di appello). Persona_3
Ad avviso dell'appellante, tale decisione sarebbe “ingiusta, immotivata e contraddittoria” perché:
a) l'assegno divisionale era stato stipulato il 23.7.1977 sull'erroneo presupposto che non esistesse un testamento olografo (pubblicato il 12.12.1978 su iniziativa della sig.ra coniuge CP_16
di ) e che alla morte del comune genitore si fosse aperta la successione Persona_3
legittima, sicché, ove anche il rogito notarile del 23.7.1977 si fosse voluto considerare opponibile in sede di divisione ereditaria, “quanto riconosciuto a in virtù della Parte_1
convenzione stipulata con le sorelle, seguendo la logica della presunta successione legittima, andava contemperato con quanto riconosciuto dal genitore, sempre alla stessa erede, ma con la disciplina delle successioni testamentarie: è pacifico che accrescendo il patrimonio delle condividenti con quanto ricevuto da per effetto del testamento paterno, si è Parte_1
pervenuti ad una inammissibile commistione di istituti, in totale dispregio delle norme contemplate rispettivamente per l'una (legittima) e l'altra (testamentaria) devoluzione del patrimonio relitto”
(v. pag.19 dell'atto di appello);
b) il primo giudice, violando il disposto di cui all'art.112 c.p.c., nell'omettere di valutare l'eccezione di inopponibilità dell'assegno divisionale stipulato il 23.7.1977, non ha considerato che l'atto negoziale dovesse essere sussunto nella più ampia categoria prevista dall'art.458 c.c. che prevede il divieto dei patti successori, sub specie di accordo abdicativo;
c) il Tribunale di AG non ha valutato i contenuti del testamento olografo di
[...]
vergato in data 5.5.1992, nel quale la donna, “nella piena consapevolezza Persona_2 dell'inefficacia della convenzione stipulata con le altre germane”, ha attribuito alla sorella,
[...]
la quota spettante alla stessa sugli immobili che il comune Parte_1 Persona_2
genitore, con il testamento olografo redatto il 5.5.1968 e pubblicato dal notaio Persona_4
il 12.12.1978, aveva assegnato a Parte_1
3.1 Le argomentazioni spese a supporto del motivo di appello sono prive di pregio o, addirittura, totalmente inconferenti.
pag. 14 A) Il negozio denominato “assegno divisionale” perfezionato con atto pubblico per notaio
[...]
del 23.7.1977 si qualifica come contratto di divisione di comunione ereditaria e, al pari di Per_4
qualsiasi contratto, esso è annullabile ove sia stato concluso in presenza di un vizio del consenso.
Nel caso in esame, l'ignoranza dell'esistenza del testamento olografo di Persona_3
(pubblicato il 12.12.1978), ignoranza che, come evincibile dall'incarto processuale e messo in risalto nella sentenza impugnata, ha interessato tutte le sorelle che hanno sottoscritto il Parte_1
contratto di divisione di comunione ereditaria, si atteggia come errore essenziale sui presupposti di fatto ed abilita ciascun contraente ad agire in giudizio per l'annullamento del negozio, senza che rilevi il requisito della riconoscibilità dell'errore giacché questo è comune a tutti i contraenti e non ricorre in tal caso nessuna esigenza di tutela dell'affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all'invalidità del negozio (cfr. Cass.Sez.2, Sentenza n.1217 del 5/4/1975; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 26974 del 15/12/2011).
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni (art.1442 co.1 c.c.) decorrenti dal giorno in cui
è stato scoperto l'errore.
Pertanto, la avrebbe dovuto agire in giudizio entro il 12.12.1983 (id est, Parte_1
entro cinque anni dalla pubblicazione del testamento olografo di ) per far Persona_3 valere il vizio del consenso che aveva attinto l'“assegno divisionale” perfezionato con atto pubblico per notaio del 23.7.1977 e per ottenere l'annullamento del contratto stesso. Per_4
Non risulta dall'incarto processuale che la abbia agito in giudizio, nel Parte_1 termine di legge, con l'azione di annullamento del negozio in discorso.
È ben vero che, ai sensi dell'art.1442 co.4 c.c., l'annullabilità del contratto può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere. È altrettanto vero, tuttavia, che l'operatività della norma implica che il contratto “annullabile” non sia stato ancora eseguito, con la conseguenza che l'eccezione di annullamento del contratto non sia utilmente proponibile dopo che il contratto abbia avuto esecuzione, al fine di resistere alla domanda di accertamento della sua esistenza e della sua efficacia (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1279 del
19/02/1996). Correlativamente, ai fini della disposizione in oggetto, una parte si deve intendere
"convenuta per l'esecuzione del contratto" tutte le volte che venga convenuta per l'adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni da essa assunta con quel contratto, pur se accessoria rispetto a quella principale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25945 del 05/12/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6526 del 03/07/1998).
Nella fattispecie in esame è pacificamente acquisito tra le parti che le obbligazioni assunte dalle contraenti con l'“assegno divisionale” perfezionato con atto pubblico per notaio del Per_4
23.7.1977 fossero state tutte già eseguite alla data (6.6.2006) a cui risale l'eccezione di pag. 15 “inopponibilità” dell'“assegno divisionale” come sollevata da nella Parte_1 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
né l'appellante ha dedotto e comprovato nulla in senso contrario.
E tutto ciò a prescindere dalla considerazione, anch'essa dirimente: a) che il presente giudizio non ha avuto ad oggetto specificamente una domanda di accertamento della esistenza e della efficacia del contratto di divisione ereditaria perfezionato con atto pubblico per notaio del Per_4
23.7.1977 o una domanda di adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunta da
[...]
con quel contratto, pur se accessoria rispetto a quella principale, e b) che, Parte_1
anche ai fini della corretta formulazione dell'eccezione di annullamento del contratto, la deduzione del vizio del consenso, pur non richiedendo formule particolari, imponga comunque alla parte che questa esponga nelle sue difese gli argomenti di fatto e di diritto dai quali possa desumersi la sussistenza del vizio e che dette difese siano univocamente orientate a chiedere espressamente l'annullamento del contratto o del negozio ed in tal senso così univocamente concludano (cfr.
Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 20710 del 22/07/2025).
Nel presente giudizio, in primo grado, l'attrice non ha avanzato, nei confronti di Parte_1
nessuna domanda di accertamento della esistenza e della efficacia del contratto di divisione
[...]
ereditaria perfezionato con atto pubblico per notaio del 23.7.1977 e neppure una Per_4
domanda di adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni eventualmente assunte da Parte_1
con quel contratto. Inoltre, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
[...]
depositata il 6.6.2006 la non ha orientato esplicitamente le proprie difese Parte_1
allo scopo di far valere la sussistenza del vizio del consenso e non ha chiesto espressamente l'annullamento del contratto per errore essenziale, in tal senso così univocamente articolando le conclusioni.
B) Assolutamente sprovvisto di pregio giuridico è l'assunto che il Tribunale di AG fosse tenuto a ricondurre l'assegno divisionale stipulato il 23.7.1977 nella categoria dei “patti successori”, espressamente vietati dall'art.458 c.c., ed abbia consumato la violazione del disposto di cui all'art.112 c.p.c. per avere omesso di valutare l'eccezione di inopponibilità del predetto assegno divisionale.
In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria pag. 16 successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato (cfr. Sez. 2,
Ordinanza n. 14110 del 24/05/2021).
Del resto, è la stessa norma dell'art.458 c.c. a circoscrivere il divieto ad “ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione”, sicché non è mai configurabile una violazione del divieto di patti successori in riferimento ad un negozio perfezionato in epoca successiva all'apertura della successione, vale a dire ad un negozio che abbia ad oggetto diritti relativi ad una successione già aperta e che non veda tra i suoi contraenti il “promittente”, cioè colui che in vita era titolare di quei diritti e che ovviamente non può stipulare un negozio dopo la propria morte.
È pacificamente acquisito che il sig. sia deceduto il 19.12.1968 e che il Persona_3
negozio denominato “assegno divisionale” sia stato perfezionato il 23.7.1977 soltanto tra le sorelle
, e . Controparte_1 Controparte_3 Parte_1 CP_2 Persona_2
Quanto alla lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c., va precisato che detto principio implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene della vita non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda. Il principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 29200 del 2018; Cass. n. 6945 del 2007; Cass. n. 18991 del 2003; Cass. n.
919 del 1999).
Occorre in proposito osservare che, secondo costante giurisprudenza, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte o dell'eccezione sollevata dalla stessa o da altra parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato ovvero pag. 17 l'eccezione risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (argomentato ex Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n.
26397).
Nella specie, gli esposti principi risultano puntualmente osservati dal Tribunale di AG, sicché non è ravvisabile nessuna violazione del disposto dell'art.112 c.p.c.
C) I contenuti del testamento olografo di , vergato in data 5.5.1992, non Persona_2
possono esplicare nessuna efficacia, neppure meramente argomentativa, nel presente giudizio, giacché l'eventuale inefficacia del negozio denominato “assegno divisionale” del 23.7.1977 non può certo essere desunta dal convincimento personale della testatrice e dalle sue disposizioni di ultima volontà in favore della sorella, . Parte_1
Detta inefficacia sarebbe potuta discendere esclusivamente da un provvedimento giurisdizionale che avesse pronunciato l'annullamento del negozio per vizio del consenso, provvedimento che non è mai stato emesso.
Nei contenuti del menzionato testamento, anzi, trova ulteriore pacifico riscontro la circostanza che il negozio denominato “assegno divisionale” del 23.7.1977 fosse stato già interamente eseguito alla data di redazione dell'atto di ultima volontà di di tal che giammai Persona_2
l'appellante avrebbe potuto utilmente sollevare in primo grado l'eccezione di annullamento ex art.1442 co.4 c.c.
*
4.0 Con un quarto motivo di impugnazione ha lamentato la violazione Parte_1 dell'art.789 c.p.c. in ragione della mancata fissazione di apposita udienza per la discussione del progetto divisorio elaborato dall'ausiliare ed ha dedotto l'erroneità della consulenza tecnica a firma del Geom. sul rilievo che il progetto predisposto, prevedendo dei conguagli in denaro, fosse Pt_3 contrario alla volontà del testatore ed ai diritti successori vantati dall'appellante.
Ha sostenuto l'appellante:
1) che, nonostante l'attrice in primo grado avesse chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria
“secondo la volontà consacrata nel testamento e se del caso secondo legge” e le convenute
[...]
e non si fossero opposte alla divisione con i Parte_1 Controparte_3 dovuti “aggiustamenti” e la costituitasi a mezzo dell'amministratore di Controparte_2 sostegno , avesse replicato integralmente le conclusioni dell'attrice, il Tribunale di Parte_2
AG, indotto in errore dalle conclusioni rassegnate dalla C.t.u., geom. , nella Parte_3
relazione integrativa, avesse supinamente recepito la proposta di assegnazione esclusiva, formulata da , dell'appartamento al primo piano rialzato e tavernetta al piano seminterrato Controparte_1 con bagno al piano terra ubicato nell'immobile in Via Principe Umberto, distinto in catasto al pag. 18 fol.11, p.lla n.1106 sub 1 e 3, con conguaglio da versarsi in favore di . Tale Controparte_2 decisione, ad avviso dell'appellante, non sarebbe coerente con le richieste avanzate dall'attrice,
[...]
, nella citazione introduttiva, in cui non figura nessuna domanda di attribuzione del Controparte_1
predetto cespite, e varrebbe a stravolgere la volontà del de cuius, il quale nel testamento olografo aveva assegnato il cespite in via esclusiva alla figlia , di tal che una eventuale Controparte_2
diversa attribuzione del bene ad altra condividente avrebbe dovuto implicare il preventivo ed unanime consenso espresso da tutte le altre ER sia perchè la questione specifica atteneva, almeno di riflesso, all'intero impianto testamentario predisposto dal de cuius, sia perchè la domanda di assegnazione della menzionata unità immobiliare, formulata dall'attrice nel corso delle operazioni peritali, riguardava un bene immobile destinato dal de cuius esclusivamente alla
[...]
; Controparte_2
2) che la misura del conguaglio in denaro posto a carico di ed in favore di Controparte_1 [...]
non sia compensativo del ben più consistente valore attuale degli immobili alla Controparte_2 stessa attribuiti dal testatore ed a lei sottratti, con la conseguenza che l'operazione CP_2
approvata dal primo giudice abbia comportato un ingiustificato arricchimento di Controparte_1
ed un significativo pregiudizio non solo a carico di , ma anche a carico delle Controparte_2
altre condividenti, compresa la medesima appellante, che in questo modo avrebbero visto violato il criterio di assegnazione dei cespiti applicato dal comune genitore nel testamento olografo;
3) che il primo giudice, in palese violazione dell'art.789 c.c., abbia omesso, dopo il deposito del progetto di divisione, la fissazione dell'udienza di comparizione dei condividenti ai fini della discussione sul progetto medesimo, potendo quest'ultimo essere approvato soltanto nel caso in cui non fossero state formulate contestazioni ad opera dei condividenti. Inoltre, l'udienza di discussione del progetto di divisione, ad avviso dell'appellante, sarebbe dovuta essere obbligatoriamente fissata dal primo giudice considerate le condizioni di infermità mentale di Controparte_2 rappresentata ex art.404 c.c. dall'amministratore di sostegno, il quale avrebbe dovuto rendere edotto il Giudice tutelare della assegnazione alla di un cespite che il de cuius aveva Controparte_1
destinato in testamento alla , di tal che in assenza di iniziativa al riguardo da Controparte_2 parte dell'amministratore di sostegno sarebbe dovuto essere lo stesso Tribunale di AG ad informare il Giudice tutelare in ordine al progetto di divisione onde garantire la più ampia tutela della persona amministrata;
4) che la comunicazione a tutti i condividenti del deposito del progetto di divisione e la fissazione dell'udienza di comparizione dei condividenti ai fini della discussione sul progetto medesimo fossero necessarie anche in ragione della contumacia degli eredi essendo costoro titolari del Per_1
diritto insopprimibile, riconosciuto dalla Corte Costituzionale, di prendere visione del progetto pag. 19 predisposto dal giudice e di intervenire all'udienza di discussione onde rappresentare le loro ragioni.
4.1 Il motivo di gravame è palesemente inammissibile e, comunque, infondato.
Nella sentenza impugnata il Tribunale di AG ha dato contezza dell'atto pubblico denominato
“assegno divisionale” per notaio del 23.7.1977 con il quale le sorelle , Per_4 CP_1 CP_3
, e ancora inconsapevoli della esistenza del testamento
[...] CP_2 Persona_2 Parte_1
olografo del padre redatto il 5.5.1968, premesso di avere ereditato in parti eguali per 1/5 ciascuna gli immobili relitti dal de cuius, hanno assegnato alla a stralcio ed a Parte_1 tacitazione dei diritti a quest'ultima spettanti sui beni caduti nella successione del comune genitore, la proprietà esclusiva di un fondo identificato in catasto al foglio 5, p.lle nn.196, 197 e 283. Con
l'assegnazione di siffatto fondo (che non è contemplato tra i beni a cui ha riguardo il testamento olografo di pubblicato il 12.12.1978) la come Persona_3 Parte_1 espressamente riportato nell'atto pubblico per notaio del 23.7.1977, si è ritenuta Per_4
“completamente tacitata e soddisfatta di ogni diritto da lei vantato sui beni di cui in premessa caduti nella successione del defunto padre”.
Di conseguenza, avendo la con il consenso prestato alla stipulazione Parte_1 dell'atto pubblico per notaio del 23.7.1977, rinunciato implicitamente ai restanti beni Per_4 ricompresi nell'eredità paterna, la quota di eredità che nel testamento olografo redatto il 5.5.1968 e pubblicato il 12.12.1978 il de cuius aveva riservato alla figlia è andata ad accrescere le Parte_1
quote delle altre sorelle come riportate nella medesima scheda testamentaria.
Nei precedenti passaggi della presente motivazione si è diffusamente argomentato sul mancato esercizio, da parte di dell'azione di annullamento ex art.1441 co.1 c.c. per Parte_1 vizio del consenso dell'atto pubblico denominato “assegno divisionale” per notaio del Per_4
23.7.1977 nonché sulla mancata rituale formulazione, sempre da parte di Parte_1 nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, depositata il 6.6.2006, di un'eccezione di annullamento del predetto atto pubblico ai sensi dell'art.1442 co.4 c.c., eccezione che in ogni caso non avrebbe potuto avere nessuna efficacia giacchè a tale data il contratto denominato
“assegno divisionale” aveva già avuto piena esecuzione e l'eccezione di annullamento del contratto stesso non era più utilmente proponibile.
Da ciò scaturisce che all'epoca di instaurazione del presente giudizio dinanzi al Tribunale di
AG l'assetto di interessi consacrato nell'atto pubblico per notaio del 23.7.1977 Per_4
fosse ormai definitivamente cristallizzato e consolidato e che avesse piena validità ed efficacia la rinuncia all'eredità paterna operata in quell'atto pubblico da a seguito Parte_1 dell'assegnazione in sua proprietà esclusiva del fondo identificato in catasto al foglio 5, p.lle nn.196, 197 e 283 a stralcio ed a tacitazione dei diritti alla stessa spettanti Parte_1
pag. 20 sui beni caduti nella successione del comune genitore.
Quindi, deve essere integralmente confermata la decisione del Tribunale di AG con la quale nel progetto di divisione è stata del tutto esclusa la partecipazione di Parte_1 all'attribuzione dei beni immobili operata dal de cuius con il testamento olografo redatto il 5.5.1968
e pubblicato il 12.12.1978 e la quota di eredità che nel testamento medesimo il de cuius aveva riservato alla figlia è stata destinata ad accrescere le quote delle altre sorelle. Parte_1
4.2 Tanto precisato, è evidente che l'appellante non abbia nessun titolo che l'abiliti a dolersi della decisione del Tribunale di AG, in sede di approvazione del progetto di divisione predisposto nella relazione integrativa dal C.t.u., geom. , di recepire la proposta di assegnazione Parte_3 esclusiva, formulata da , dell'appartamento al primo piano rialzato e tavernetta Controparte_1 al piano seminterrato con bagno al piano terra ubicato nell'immobile in Via Principe Umberto, distinto in catasto al fol.11, p.lla n.1106 sub 1 e 3, con conguaglio da versarsi in favore di
[...]
. Controparte_2
Non può certo la ormai del tutto estranea alle disposizioni testamentarie Parte_1
del de cuius per avere espressamente rinunciato all'eredità paterna, lamentare che l'assegnazione a
, in sede di progetto di divisione, di un cespite che nel testamento olografo era Controparte_1
stato assegnato in via esclusiva alla figlia , possa valere a stravolgere la volontà Controparte_2
del testatore. Avrebbe potuto dolersi di tale statuizione il sig. , in qualità di Parte_2 amministratore di sostegno di , o alla morte di quest'ultima il suo erede (o i suoi Controparte_2
eredi).
Per le medesime ragioni l'appellante non ha titolo per dolersi che il primo giudice, ove avesse voluto operare l'attribuzione ad altra condividente del bene riservato nel testamento a CP_2
, avrebbe dovuto acquisire il preventivo ed unanime consenso di tutte le altre ER. A
[...] prescindere dal rilievo che l'assunto non è sostenuto da nessun dettato normativo, è agevole obiettare che, se, come affermato dall'appellante, tale preventivo consenso era imposto sia dal fatto che la questione specifica atteneva, almeno di riflesso, all'intero impianto testamentario predisposto dal de cuius, sia dal fatto che la domanda di assegnazione della unità immobiliare in Via Principe
Umberto, formulata dall'attrice nel corso delle operazioni peritali, riguardava un bene immobile destinato dal de cuius esclusivamente alla la considerazione delle esposte Controparte_2
circostanze giammai avrebbe potuto essere prerogativa della posizione giuridica dell'appellante e legittimare la stessa a muovere censure o critiche sul punto al primo Parte_1 giudice. Ciò per l'evidente motivo che la salvaguardia dell'intero impianto testamentario predisposto dal de cuius e la difesa delle scelte operate dal de cuius nell'atto di ultima volontà esulavano (ed esulano) dai poteri in capo alla avendo quest'ultima Parte_1
pag. 21 rinunciato all'eredità paterna e non potendo più interloquire sulle disposizioni testamentarie.
Né rilevano, in ultimo, la circostanza che nella citazione introduttiva la non Controparte_1
abbia articolato nessuna domanda di attribuzione della unità immobiliare in Via Principe Umberto ed abbia chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria “secondo la volontà consacrata nel testamento e se del caso secondo legge” ed il rilievo che le convenute e Parte_1 [...]
e, successivamente, , a mezzo dell'amministratore di Controparte_3 Controparte_2 sostegno, abbiano sostanzialmente aderito alla domanda di divisione con i dovuti “aggiustamenti”.
È evidente, infatti, che il petitum della domanda sia lo scioglimento della comunione ereditaria e che il giudice non sia vincolato ai desiderata delle parti, ma debba procedere alla divisione giudiziale alla stregua delle risultanze processuali in aderenza alle disposizioni di legge che governano la materia.
4.3 Le argomentazioni spese nel precedente paragrafo sub 4.2 valgono a privare di consistenza anche l'assunto dell'appellante che la misura del conguaglio in denaro posto a carico di CP_1
ed in favore di non sia compensativo del ben più consistente valore
[...] Controparte_2
attuale degli immobili alla stessa attribuiti dal testatore ed a lei sottratti. CP_2
Si tratta ancora una volta di rilievi che la non è legittimata a sollevare ed a Parte_1
far valere come motivo di impugnazione.
La statuizione del primo giudice contro la quale insorge l'appellante non investe la posizione di quest'ultima, ma esclusivamente quella di e degli eredi di . Controparte_1 Controparte_2
Soltanto questi ultimi sarebbero stati legittimati eventualmente a lamentarsi che l'operazione approvata dal primo giudice abbia comportato un ingiustificato arricchimento di Controparte_1
ed un significativo pregiudizio a loro carico, in quanto eredi di . Controparte_2
Né l'appellante ha avuto cura di illustrare e precisare quale concreto e riscontrabile pregiudizio ella possa avere patito dal fatto che la misura del conguaglio dovuto da agli eredi di Controparte_1
non corrisponda, in ipotesi, al più consistente valore attuale degli immobili Controparte_2
assegnati a . Controparte_1
Per quanto in precedenza argomentato, è evidente che tale pregiudizio non possa farsi consistere nella mera violazione del criterio di assegnazione dei cespiti previsto dal comune genitore nel testamento olografo, non comportando la predetta violazione l'insorgenza di un danno diretto o indiretto nella sfera giuridica dell'appellante, che – vale ancora ribadire – con la rinuncia all'eredità paterna non ha interesse a difendere i contenuti di disposizioni testamentarie che non la possono più riguardare.
4.4 Nessuna violazione delle disposizioni contenute nell'art.789 c.p.c. ha consumato il Tribunale di
AG.
pag. 22 Per giurisprudenza consolidata, nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (ad esempio, richiedendo concordemente di differire la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (cfr. Cass.Sez.2, Sentenza n.242 del 11/01/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13621 del
30/05/2017).
Il progetto di divisione approvato e dichiarato esecutivo dal Tribunale di AG è quello predisposto dal C.t.u., geom. , nella relazione integrativa depositata l'11.9.2015. Parte_3
Già dal verbale di udienza del 15.9.2015 emergono rilievi critici mossi da alcune difese all'operato dell'ausiliare, con conseguente messa in discussione della bontà del progetto di divisione redatto dalla professionista nominata dal giudice. Taluno tra i difensori a quell'udienza ha espressamente chiesto la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Alle successive udienze dell'1.3.2016 e del 18.10.2016 sono state ribadite le censure agli esiti dell'accertamento peritale.
All'udienza del 3.10.2017 il C.t.u. è stato sollecitato a rendere chiarimenti in merito a taluni circoscritti aspetti dell'accertamento già eseguito e l'ausiliare ha redatto il 10.4.2018 la relazione integrativa e successivamente, in data 1.7.2018, ha depositato una seconda relazione scritta contenente le risposte alle osservazioni effettuate dalle parti il 6.6.2018 e l'8.6.2018. In nessuno dei predetti elaborati risulta predisposto un nuovo progetto di divisione diverso da quello contenuto nella relazione integrativa depositata l'11.9.2015.
All'udienza del 3.7.2018 il difensore dell'attrice, , ha espressamente chiesto la Controparte_1
precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Fissata dal giudice l'udienza del 18.12.2018 per la precisazione delle conclusioni, i difensori di
[...]
e di hanno precisato le rispettive conclusioni mentre i difensori di Controparte_1 Parte_2
e di hanno “rinnovato” l'impugnativa alla Controparte_3 Parte_1
c.t.u., facendo richiamo alle deduzioni svolte nei precedenti verbali di udienza, e in via subordinata hanno precisato le conclusioni.
pag. 23 Pertanto, si è realizzata la situazione in presenza della quale l'evocato indirizzo giurisprudenziale esclude la necessità della fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto di divisione, avendo le parti con il loro comportamento processuale (nella specie, talune parti contestando gli esiti dell'accertamento peritale e tutte le parti precisando concordemente le rispettive conclusioni ai fini dell'assegnazione in decisione della causa) escluso la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale del progetto di divisione predisposto nella relazione integrativa depositata dal C.t.u. l'11.9.2015, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria.
Infine, non è assistito da nessuna norma processuale l'assunto che il Tribunale di AG, in veste di giudice della divisione giudiziale, fosse tenuto ad informare il Giudice tutelare in ordine al progetto di divisione quanto ai profili del progetto stesso involgenti la posizione della condividente,
, sottoposta ad amministrazione di sostegno. La salvaguardia degli interessi Controparte_2 della condividente, costituita in giudizio a mezzo dell'amministratore di sostegno munito di difesa tecnica, era affidata al sig. , che nella specifica qualità era obbligato per legge a Parte_2 curare in giudizio la posizione della e sul quale soltanto ricadeva l'onere di Controparte_2
compulsare, se necessario, il giudice tutelare per eventuali istruzioni o valutazioni, dovendosi escludere in radice che il giudice della divisione giudiziale potesse sostituirsi di propria iniziativa all'amministratore di sostegno ovvero surrogarsi ad esso in caso di inerzia.
4.5 Quanto sopra esposto in merito all'insussistenza della necessità della fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione vale a privare di ogni consistenza la doglianza che nel caso di specie la fissazione dell'udienza di comparizione dei condividenti ai fini della discussione sul progetto medesimo fosse imposta dalla contumacia degli eredi Per_1
Non essendosi mai celebrata una siffatta udienza, non vi era nessun obbligo per il giudice di informare i contumaci del progetto di divisione e di invitarli a rappresentare le loro ragioni in apposita udienza.
In aderenza alla pronuncia della Corte Costituzionale (n.276/2009) evocata dall'appellante, la invalidità dell'ordinanza con cui il giudice abbia dichiarato esecutivo il progetto di divisione e dei successivi atti del procedimento si configura esclusivamente nel caso in cui il giudice abbia fissato l'udienza di discussione del progetto stesso, ma abbia omesso di inviare ai condividenti contumaci la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza di discussione e ciò nonostante abbia celebrato egualmente l'udienza ed emesso la suddetta ordinanza.
*
5.0 Con un quinto motivo di impugnazione ha lamentato la lacunosa Parte_1 ricostruzione, ad opera del C.t.u., dell'estensione del terreno identificato come “pezzo di sotto”,
pag. 24 distinto in catasto al fg. 5, p.lle nn.476 e 478, assumendo che detta ricostruzione sia frutto di mera elaborazione su carta senza rilevamento in loco nonostante le modifiche naturali e/o indotte da terzi intervenute nel tempo.
Ha sostenuto l'appellante che sia il C.t.u. ing. sia il C.t.u. geom. Persona_5 Parte_3
non abbiano proceduto ad effettuare sul posto le necessarie misurazioni della estensione effettiva del predetto appezzamento di terreno, limitandosi a trarre le dimensioni del fondo dalle risultanze documentali e, in particolare, avendo il Geom. desunto le misure in discorso da un Parte_3
raffronto fra una prima ortofoto della Regione Basilicata risalente al 1988 ed una seconda ortofoto risalente al 2014. Tale modalità di rilevamento, ad avviso dell'appellante, non avrebbe consentito di accertare le effettive dimensioni attuali del terreno, il quale nel corso degli anni, per stessa ammissione del primo giudice in sentenza, aveva subito modificazioni sia naturali che indotte da fattori esterni, effettive dimensioni che, secondo gli accertamenti operati dai consulenti tecnici di parte, sarebbero state superiori di mq.
4.684 rispetto alla superficie catastale rilevata dal C.t.u.
Inoltre, l'appellante ha lamentato che il Geom. , in sede di individuazione dei lotti Parte_3
ricavati dal terreno distinto in catasto al fg. 5, p.lle nn.476 e 478, non abbia tenuto conto del diverso maggiore valore di mercato del lotto n.4 in quanto servito su due lati da una strada comunale asfaltata e, quindi, di più agevole accessibilità rispetto ai restanti lotti e neppure abbia considerato che il lotto n.2 è sottostante ad una linea elettrica aerea che ne percorre lo sviluppo lungo l'intero lato maggiore, condizionandone la destinazione d'uso e limitandone fortemente il valore di mercato.
Infine, l'appellante ha ritenuto condivisibili le osservazioni effettuate da un c.t.p., Ing. Persona_6
, in merito alla convenienza per le condividenti e
[...] Controparte_1 Controparte_3
assegnatarie rispettivamente dei lotti n.1 e n.2 ricavati dal terreno distinto in catasto al fg.
[...]
5, p.lle nn.476 e 478, di una circoscritta modifica dei lotti medesimi come suggerita dallo stesso c.t.p. sul rilievo che essa non comporti una variazione del valore dei lotti e valga ad assicurare a ciascuno dei lotti un più ampio accesso sulla strada principale Servie.
5.1 Il motivo di impugnazione è infondato.
La questione delle modalità di rilevamento delle esatte dimensioni del terreno distinto in catasto al fg. 5, p.lle nn.476 e 478, ed identificato nel testamento olografo come “parte del pezzo di sotto”, ha costituito oggetto di ampio dibattito tra le parti nel corso del giudizio di primo grado, con sollecitazione rivolta al C.t.u. al fine di rendere chiarimenti in merito all'accertamento operato al riguardo nella prima relazione scritta depositata l'11.9.2015, chiarimenti che l'ausiliare ha operato con la ulteriore relazione scritta del 26.6.2018, depositata l'1.7.2018. Pertanto, nessuna concreta violazione del diritto di difesa è ravvisabile e, in ogni caso, ove l'appellante avesse in primo grado ritenuti lesi i propri diritti per mancata osservanza del contraddittorio, avrebbe dovuto pag. 25 tempestivamente (vale a dire, immediatamente dopo il deposito della relazione peritale integrativa) eccepire la nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Sennonchè dall'incarto processuale emerge che né all'udienza del 3.7.2018, né alla successiva udienza del 18.12.2018 (nella quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni) la difesa di
[...]
ha mai eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione del Parte_1 contraddittorio. Vale rimarcare che, ad avviso dell'autorevole e consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., le contestazioni relative a presunte nullità di atti processuali vanno proposte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa utile successive al loro verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 21957 del 02/09/2019). Pertanto, la eccezione di nullità della consulenza tecnica deve essere dedotta, al più tardi, nella udienza successiva al deposito della consulenza stessa, altrimenti la nullità è sanata (cfr. Cass. sez. VI, 24/02/2014, n. 4298, in motivazione).
Tanto premesso, va rilevato che nella relazione scritta del 26.6.2018, depositata l'1.7.2018, alle pagine 4, 5, 6 e 7, il C.t.u., geom. , proprio in risposta alle osservazioni del C.t.p. Parte_3 che sosteneva che le effettive dimensioni del terreno denominato “Pezzo di sotto” distinto in catasto al fg. 5, p.lle nn.476 e 478, fossero superiori di mq.
4.684 alla superficie di mq. 31.773 rilevata dall'ausiliare, ha fornito una dettagliata ed argomentata spiegazione delle modalità operative osservate in sede di accertamento dell'estensione del fondo ed ha illustrato le ragioni specifiche che lo hanno indotto a privilegiare la scelta di siffatte modalità. I contenuti dei chiarimenti resi sul punto dall'ausiliare vanno pienamente condivisi in questa sede, essendo la risultante di ragionamento coerente e logico e non ravvisandosi profili di criticità degni di essere apprezzati.
Del resto, non va sottaciuto che sempre nella relazione scritta del 26.6.2018, depositata l'1.7.2018, esattamente alla pag.7, il C.t.u. abbia messo in risalto come proprio l'Ing. , C.t.p. della Per_6 [...]
, non abbia contestato l'accertamento peritale con riferimento all'indicazione in Parte_1 mq. 31.773 della superficie del fondo in questione, condividendo in pieno l'operato dell'ausiliare,
l'estensione del fondo e le modalità di determinazione già applicate dal precedente C.t.u. e ribadendo nel proprio elaborato tecnico la superficie complessiva del lotto quantificata in mq.
31.773.
Orbene, corre l'obbligo di chiarire che, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non pag. 26 solo la legge non affida loro ma che soprattutto - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Ciò spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'art. 342 c.p.c., non sia ritenuto sufficiente il generico rinvio per relationem agli atti del processo di primo grado poiché tale richiamo esporrebbe il giudice e le parti avverse ad un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
Tale esigenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU – che, come nella specie, nella relazione finale abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso.
L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio, bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione.
In altre parole, l'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto con il semplice richiamo per relationem ad atti del giudizio di primo grado ovvero con la semplice reiterazione delle difese e delle osservazioni operate dinanzi al primo giudice, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa (cfr.
Cass.civ.sez. I, 23 maggio 2006 n.12140; Cass. 20 settembre 2002 n.13756).
Nel caso di specie, la difesa di ha ritenuto di assolvere all'onere di Parte_1
specificazione del motivo di gravame in esame attraverso la mera evocazione delle osservazioni critiche rivolte dai Cc.tt.pp., Geom. e Ing. , alle modalità di determinazione della Per_6 CP_17 estensione del fondo denominato “Pezzo di sotto” applicate dal C.t.u., senza tenere conto delle argomentazioni rese dal medesimo C.t.u., Geom. , nella relazione peritale scritta del Parte_3
26.6.2018, depositata l'1.7.2018, per contrastare proprio quelle osservazioni critiche e senza sottoporre siffatte argomentazioni a doverosa censura nell'atto di appello. In sostanza, l'appellante non ha avuto cura di illustrare le ragioni per le quali, pur all'esito dei chiarimenti offerti dal C.t.u.
pag. 27 nella relazione peritale scritta del 26.6.2018, depositata l'1.7.2018, le modalità di determinazione della estensione del fondo applicate in concreto dall'ausiliare comunque siano errate e non adeguate a risalire all'effettiva superficie del terreno, a tal fine spiegando perché e sotto quali profili i chiarimenti offerti dal C.t.u. non possano valere a superare le osservazioni critiche formulate dai
Cc.tt.pp. Avendo nella sentenza impugnata il Tribunale di AG aderito esplicitamente agli esiti dell'accertamento peritale ritenendo immune da vizi logico-valutativi le argomentazioni rese a supporto (vale rammentare che il giudice, qualora aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem", dell'elaborato implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente), deve ragionevolmente inferirsi che il primo giudice abbia riconosciuto l'adeguatezza delle repliche, formulate dal C.t.u. nella relazione peritale scritta del 26.6.2018, depositata l'1.7.2018, a superare le osservazioni critiche mosse dai Cc.tt.pp., Geom. e Ing. Per_6
. CP_17
Di conseguenza, il puntuale assolvimento dell'onere di specificazione del motivo di gravame si sarebbe potuto configurare esclusivamente ove parte appellante avesse sviluppato le proprie difese non solo e non tanto attraverso la mera evocazione delle osservazioni critiche rivolte dai Cc.tt.pp.,
Geom. e Ing. , alle modalità di determinazione della estensione del fondo Per_6 CP_17 denominato “Pezzo di sotto” applicate dal C.t.u., quanto invece mediante la illustrazione completa ed articolata delle ragioni per le quali i chiarimenti formulati dal C.t.u. nella relazione scritta del
26.6.2018, depositata l'1.7.2018, non potessero dal Tribunale di AG essere considerati idonei a vincere le osservazioni critiche alla relazione peritale mosse dai Cc.tt.pp.
Essendo del tutto mancata la illustrazione completa ed articolata delle indicate ragioni, deve escludersi che sul punto in esame il motivo di impugnazione sia stato strutturato nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art.342 c.p.c., con la conseguenza che in questa sede debba legittimamente ritenersi che i chiarimenti formulati dal C.t.u. nella relazione scritta del 26.6.2018, depositata l'1.7.2018, in quanto frutto della corretta applicazione di criteri tecnici oggettivi e mai efficacemente contrastati o confutati dalla difesa della parte appellante, possano validamente porsi a base di un giudizio di infondatezza delle osservazioni critiche rivolte dai Cc.tt.pp., Geom. Per_6
e Ing. , alle modalità di determinazione della estensione del fondo denominato “Pezzo di CP_17 sotto” applicate dal C.t.u. e, quindi, possano validamente porsi a base di un giudizio di infondatezza dell'esaminando motivo di impugnazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di AG.
5.2 Quanto alle ulteriori argomentazioni spese a supporto del motivo di gravame in esame, preme pag. 28 innanzitutto rilevare che nel progetto di divisione predisposto dal Geom. e fatto Parte_3
proprio dal Tribunale di AG risulta assegnato alla condividente il Parte_1
lotto n.3 di complessivi mq. 4.633, ricavato dal terreno distinto in catasto al fg. 5, p.lle nn.476 e
478, lotto corrispondente alla quota ideale di appena 7/48 spettante alla stessa condividente.
Tanto precisato, è evidente che l'appellante non abbia interesse a dolersi di una presunta sottovalutazione del lotto n.4 e di una altrettanto presunta sopravalutazione del lotto n.2, giacchè nel progetto di divisione il lotto n.4 risulta assegnato a ed il lotto n.2 a Controparte_2 [...]
Controparte_3
Né l'appellante ha avuto cura di illustrare le ragioni per le quali una valutazione dei lotti n.4 e n.2 diversa da quella operata dal C.t.u. e, in ipotesi, più rispondente agli effettivi valori di mercato in considerazione delle caratteristiche specifiche dei fondi compresi in ciascun lotto possa avere concrete ricadute vantaggiose sulla valutazione del lotto n.3 assegnato alla Parte_1
ovvero possa comunque inficiare la complessiva operazione di determinazione dei lotti da ricavarsi dal terreno distinto in catasto al fg. 5, p.lle nn.476 e 478. E ciò senza considerare che il C.t.u., Geom
, nella originaria relazione peritale datata 7.6.2015 ha fornito ampia ed esauriente Parte_3
spiegazione dei criteri applicati per la formazione dei lotti (pagg.20, 21 e 22), dei criteri di stima delle porzioni dell'originario terreno contemplate in ciascun lotto (pag.17) e dei criteri di assegnazione di ogni lotto ad una delle condividenti (pag.21), sicchè ogni eventuale contestazione alla stima operata dall'ausiliare in riferimento a due lotti (n.4 e n.2) avrebbe dovuto implicare una preventiva impugnazione dei criteri di valutazione applicati, critica che non risulta formulata nell'atto di appello.
Parimenti, nell'atto di appello non è stato dedotto e comprovato che, ai fini della determinazione del valore di mercato dei lotti n.4 e n.2 ricavati dal terreno distinto in catasto al fg. 5, p.lle nn.476 e 478, la considerazione – per il lotto n.4 – che l'appezzamento di terreno sia servito su due lati da una strada comunale asfaltata e – per il lotto n.2 – che l'appezzamento di terreno sia gravato da una sovrastante linea elettrica aerea che ne percorre lo sviluppo lungo l'intero lato maggiore possa senz'altro determinare un significativo ed apprezzabile scostamento dell'effettivo valore di mercato di ciascun appezzamento di terreno rispetto al corrispondente valore attribuito dal C.t.u.
E vale ancora una volta ribadire che, in aderenza all'onere di specificazione dei motivi di impugnazione, gravava sull'appellante il compito di fornire al giudice del gravame tutti gli elementi necessari per valutare la fondatezza della doglianza e, quindi, di corredare di adeguato riscontro l'assunto che la considerazione delle esposte circostanze, in riferimento al lotto n.4 ed al lotto n.2, valesse certamente a modificare nella sostanza la stima operata dal C.t.u. con riguardo al terreno denominato “Pezzo di sotto” e distinto in catasto al fg. 5, p.lle nn.476 e 478.
pag. 29 Le argomentazioni svolte valgono a privare di consistenza anche l'assunto riferito alle osservazioni effettuate dal c.t.p., Ing. in merito alla convenienza per le condividenti Persona_6 [...]
e assegnatarie rispettivamente dei lotti n.1 e n.2 Controparte_1 Controparte_3
ricavati dal terreno distinto in catasto al fg. 5, p.lle nn.476 e 478, di una circoscritta modifica dei lotti medesimi.
Ancora una volta l'appellante, assegnataria del lotto n.3, non ha nessun interesse ad insistere sul punto, non coinvolgendo quelle osservazioni l'appezzamento di terreno a lei attribuito nel progetto di divisione. Né l'appellante ha avuto cura di illustrare le ragioni per le quali la circoscritta modifica dei lotti n.1 e n.2 suggerita dal c.t.p., Ing. possa avere concrete ricadute Persona_6
vantaggiose sul lotto n.3 assegnato alla . Parte_1
*
6.0 Con un sesto motivo di impugnazione ha censurato la qualificazione Parte_1 giuridica assegnata dal primo giudice ai sottotetti insistenti sopra il secondo piano dell'immobile in
Via Principe Umberto, in catasto al fg. 11, part. n. 1106 sub 1 e 3.
Ha sostenuto l'appellante che tali sottotetti configurino autonomi ambienti di destinazione d'uso esclusivo, che sarebbero dovuti essere attribuiti in parti eguali ai condividenti, e non già mere pertinenze delle sottostanti unità immobiliari assegnate alle ER , e CP_2 CP_1 CP_14
come ritenuto dal Tribunale di AG in forza delle errate valutazioni sul punto operate dal
C.t.u., geom. , nella relazione integrativa depositata l'1.7.2018. Parte_3
Ad avviso dell'appellante, i corpi di fabbrica in questione per volumetria, consistenza, altezza e luminosità nonché per avere un'estensione pari a quella dei sottostanti appartamenti devono considerarsi unità immobiliari del tutto autonome, tenuto conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità e di merito attribuisce la qualità di pertinenza urbanistico/edilizia solo ad opere di modestissima entità e accessorie rispetto ad un corpo di fabbrica principale.
L'appellante ha anche valorizzato le risultanze della consulenza tecnica di parte, a firma dell'Ing.
, nella quale sono state messe in risalto le caratteristiche dei menzionati locali in Persona_7 funzione della qualificazione di questi ultimi come unità immobiliari autonome. Inoltre, l'appellante ha lamentato che il C.t.u., in sede di valutazione dei sottotetti, non abbia tenuto in debita considerazione quanto rilevato dal C.t.p., Ing. , nelle controdeduzioni alla relazione Persona_7 peritale, e cioè: a) che il Comune di Rotonda nell'anno 1973, assentendo ai lavori di rifacimento del tetto e dei solai del aveva qualificato i corpi di fabbrica in discorso come beni Persona_8
immobili autonomi;
b) che, in occasione dei lavori di consolidamento del manto del fabbricato resisi necessari a seguito del sisma del 1980, alcuni solai del livello soffitta erano stati abbassati allo scopo di recuperare maggiore altezza a tali corpi di fabbrica, così rendendoli autonomi, distinti e pag. 30 separati dai sottostanti ambienti.
Ha poi aggiunto l'appellante: “Sugli altri aspetti, sempre relativi alle soffitte, anche per quelli attinenti al metodo di stima, si richiamano le puntuali osservazioni del ctp, Ing. ” Persona_7
(v. pag.35 dell'atto di appello).
In ultimo, l'appellante ha lamentato che il C.t.u. abbia operato una valutazione economica autonoma dei locali in discorso in modo riduttivo rispetto al loro reale valore di mercato.
6.1 Il motivo di impugnazione soffre delle stesse criticità, quanto ad ammissibilità e fondatezza, patite dal motivo di gravame precedentemente scrutinato.
In punto di diritto, merita osservare che, ai sensi dell'art. 817 c.c., il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento” del “bene principale”.
La destinazione di un bene a servizio od ornamento di un altro bene dipende da un fattore oggettivo
(l'obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all'altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questione di asservire l'uno all'altro).
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che l'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili - che comporta un giudizio di fatto demandato al Giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione - presuppone l'esistenza di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale, e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.6656 del 29/04/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9563 del
09/05/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9911 del 28/04/2006).
Pertanto, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, ai fini della configurabilità di un rapporto giuridico di pertinenza tra cosa principale e cosa accessoria, si prescinde dalla considerazione della volumetria, della consistenza, dell'altezza, della luminosità e dell'estensione della cosa accessoria.
In fatto, giova ancora una volta sottolineare che la questione dei locali sottotetto o “soffitte” ha costituito anch'essa oggetto di ampio dibattito tra le parti nel corso del giudizio di primo grado, con sollecitazione rivolta al C.t.u. al fine di rendere chiarimenti in merito alla natura pertinenziale dei locali in questione, chiarimenti che l'ausiliare ha operato con la ulteriore relazione scritta del
26.6.2018, depositata l'1.7.2018. In tale elaborato il C.t.u., proprio in risposta alle osservazioni critiche delle parti e dei Cc.tt.pp. avverso la natura giuridica attribuita ai menzionati locali nella relazione peritale originaria, ha fornito una dettagliata ed argomentata spiegazione delle ragioni che lo hanno indotto a confermare la valutazione dei sottotetti come pertinenze degli appartamenti pag. 31 sottostanti (v. pagg.1, 2, 12 e 13 della relazione a chiarimenti) ed ha effettuato una descrizione analitica di detti locali, precisando che nelle condizioni attuali essi consistono in “sottotetti non abitabili” e provvedendo ad operare una stima del valore commerciale di ciascuno di essi (v. pagg.14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23 della relazione a chiarimenti). I contenuti dei chiarimenti resi sul punto dall'ausiliare vanno pienamente condivisi in questa sede, essendo la risultante di ragionamento coerente e logico e non ravvisandosi profili di criticità degni di essere apprezzati.
Come già in precedenza rimarcato, l'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto con il semplice richiamo per relationem ad atti del giudizio di primo grado ovvero con la semplice reiterazione delle difese e delle osservazioni operate dinanzi al primo giudice, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa (cfr. Cass.civ.sez. I, 23 maggio 2006 n.12140; Cass. 20 settembre 2002
n.13756).
Nel caso di specie, la difesa di ha ritenuto di assolvere all'onere di Parte_1
specificazione del motivo di gravame in esame attraverso la sterile ripetizione delle generiche osservazioni critiche rivolte in primo grado contro la valutazione del C.t.u. in ordine alla natura di pertinenza attribuita ai tre corpi di fabbrica identificati come sottotetti, senza tenere conto delle argomentazioni rese dal C.t.u., Geom. , nella relazione peritale scritta del Parte_3
26.6.2018, depositata l'1.7.2018, per contrastare proprio quelle osservazioni critiche e senza sottoporre siffatte argomentazioni a doverosa censura nell'atto di appello. In sostanza, l'appellante non ha avuto cura di illustrare le ragioni per le quali, pur all'esito dei chiarimenti offerti dal C.t.u. nella relazione peritale scritta del 26.6.2018, depositata l'1.7.2018, il riconoscimento della natura pertinenziale dei sottotetti comunque sia errato, a tal fine spiegando perché e sotto quali profili i chiarimenti offerti dal C.t.u. non possano valere a superare le osservazioni critiche formulate dai
Cc.tt.pp.
Il mero richiamo ad enunciati della giurisprudenza si è rivelato, infatti, non pertinente giacché, come sopra messo in risalto, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità di un rapporto giuridico di pertinenza tra cosa principale e cosa accessoria, prescinde dalla considerazione della volumetria, della consistenza, dell'altezza, della luminosità e dell'estensione della cosa accessoria.
Avendo nella sentenza impugnata il Tribunale di AG aderito esplicitamente agli esiti dell'accertamento peritale ritenendo immune da vizi logico-valutativi le argomentazioni rese a supporto, deve ragionevolmente inferirsi che il primo giudice abbia riconosciuto l'adeguatezza delle repliche, formulate dal C.t.u. nella relazione peritale scritta del 26.6.2018, depositata l'1.7.2018, a superare le osservazioni critiche mosse dai Cc.tt.pp.
pag. 32 Di conseguenza, il puntuale assolvimento dell'onere di specificazione del motivo di gravame si sarebbe potuto configurare esclusivamente ove parte appellante avesse sviluppato le proprie difese non solo e non tanto attraverso la mera evocazione delle osservazioni critiche rivolte dai Cc.tt.pp. alla valutazione operata dal C.t.u. circa la natura pertinenziale dei sottotetti, quanto invece mediante la illustrazione completa ed articolata delle ragioni per le quali i chiarimenti formulati dal C.t.u. nella relazione scritta del 26.6.2018, depositata l'1.7.2018, non potessero dal Tribunale di
AG essere considerati idonei a vincere le osservazioni critiche mosse dai Cc.tt.pp. sullo specifico punto alla relazione peritale.
Essendo del tutto mancata la illustrazione completa ed articolata delle indicate ragioni, deve escludersi che sul punto in esame il motivo di impugnazione sia stato strutturato nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art.342 c.p.c., con la conseguenza che in questa sede debba legittimamente ritenersi che i chiarimenti formulati dal C.t.u. nella relazione scritta del 26.6.2018, depositata l'1.7.2018, in quanto frutto della corretta applicazione di criteri tecnici oggettivi e mai efficacemente contrastati o confutati dalla difesa della parte appellante, possano validamente porsi a base di un giudizio di infondatezza delle osservazioni critiche rivolte dai Cc.tt.pp. alla valutazione operata dal C.t.u. circa la natura pertinenziale dei sottotetti e, quindi, possano validamente porsi a base di un giudizio di infondatezza dell'esaminando motivo di impugnazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di AG.
Né valgono a contrastare e superare il convincimento del primo giudice in ordine alla qualificazione dei sottotetti come pertinenze dei sottostanti appartamenti le circostanze allegate nelle controdeduzioni che l'Ing. ha reso per vincere la valutazione operata al riguardo Persona_7
dal C.t.u. nella relazione peritale.
Ed invero, la circostanza che il Comune di Rotonda nell'anno 1973, assentendo ai lavori di rifacimento del tetto e dei solai del abbia qualificato i corpi di fabbrica in Persona_8
discorso come beni immobili autonomi non è vincolante in questa sede. È di carattere esclusivamente giuridico la qualificazione della natura pertinenziale di un bene immobile in rapporto ad altro immobile, sicché essa è rimessa in via esclusiva al giudice che forma il suo convincimento sul punto in base agli esiti degli accertamenti eseguiti dal C.t.u., senza che egli possa essere condizionato da valutazioni esterne operate da enti o uffici della pubblica amministrazione in altri ambiti ed in presenza di altre fonti di conoscenza o di altri elementi di giudizio.
Quanto alla circostanza che, in occasione dei lavori di consolidamento del manto del fabbricato resisi necessari a seguito del sisma del 1980, alcuni solai del livello soffitta sarebbero stati abbassati allo scopo di recuperare maggiore altezza a tali corpi di fabbrica, così rendendoli autonomi, distinti e separati dai sottostanti appartamenti, essa pare smentita dagli esiti degli accertamenti peritali pag. 33 svolti dal C.t.u., Geom. . Alla pag.19 della relazione scritta del 26.6.2018, Parte_3 depositata l'1.7.2018, l'ausiliare ha riferito che, alla stregua della documentazione visionata presso gli uffici del Comune di Rotonda, il fabbricato è stato interessato da lavori di rifacimento del manto di copertura, lavori eseguiti in epoca antecedente alla ristrutturazione del fabbricato in seguito agli eventi sismici del 1980. Ha precisato il C.t.u. che dal raffronto degli elaborati progettuali con la situazione reale riscontrata in sede di sopralluogo “sia le falde di copertura e sia le altezze delle pareti portanti delle soffitte non evidenziano modifiche”.
E' dunque agevole inferire che, se lo stato attuale dei locali sottotetto corrisponde a quello riprodotto negli elaborati progettuali riferiti ad un intervento di rifacimento del manto di copertura del fabbricato, intervento che si colloca in un contesto temporale precedente a quello di ristrutturazione dell'edificio reso necessario dal sisma del 1980, debba escludersi che con i lavori di ristrutturazione in discorso siano stati abbassati alcuni solai del livello soffitta, giacchè diversamente il C.t.u. avrebbe dovuto riscontrare all'attualità una diversa altezza delle pareti portanti delle soffitte rispetto a quella fatta palese dagli elaborati progettuali inerenti all'intervento di rifacimento del manto di copertura del fabbricato.
Del tutto irrilevante è poi il generico richiamo effettuato dall'appellante: “Sugli altri aspetti, sempre relativi alle soffitte, anche per quelli attinenti al metodo di stima, si richiamano le puntuali osservazioni del ctp, Ing. ” (v. pag.35 dell'atto di appello). Giova ribadire che l'art. Persona_7
342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici e la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che soprattutto - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Ciò spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'art. 342 c.p.c., non sia ritenuto sufficiente il generico rinvio per relationem agli atti del processo di primo grado poiché tale richiamo esporrebbe il giudice e le parti avverse ad un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
In tale ottica, non è certo la Corte a dover ricercare nelle “osservazioni del ctp, Ing. Per_7
” (del quale non è stato neppure identificato il documento che dette osservazioni contiene)
[...] gli “altri aspetti, sempre relativi alle soffitte, anche per quelli attinenti al metodo di stima” che si pretende in questa sede vengano esaminati, ma gravava sull'appellante esplicitare nell'atto di impugnazione (strutturato in ben 42 pagine) i punti specifici dell'elaborato del C.t.p. ritenuti meritevoli di scrutinio in funzione della riforma della sentenza impugnata.
Infine, del tutto inammissibile - come articolata - si palesa la doglianza che il C.t.u. abbia operato pag. 34 una valutazione economica autonoma dei locali sottotetto in modo riduttivo rispetto al loro reale valore di mercato.
Nella relazione peritale originaria ed in quella datata 26.6.2018 e depositata l'1.7.2018 (v. pagg.2 e
3) il C.t.u., Geom. , ha fornito ampia ed esauriente spiegazione dei criteri di stima e Parte_3
delle modalità operative applicate per giungere alla determinazione del valore di mercato delle soffitte/sottotetti.
Nell'atto di impugnazione l'appellante non solo non ha articolato nessuna argomentazione a confutazione di quelle modalità operative, né ha indicato quali diversi criteri di stima avrebbero dovuto trovare applicazione nella specie, ma non ha neppure dedotto e dimostrato che con diverse modalità operative e con diversi criteri la stima finale dei locali in questione sarebbe stata senz'altro maggiore di quella elaborata dal C.t.u.
*
7.0 Con un settimo ed ultimo motivo di impugnazione ha lamentato la Parte_1
mancata indicazione nel progetto di divisione delle servitù attive e passive da costituirsi sui terreni e fabbricati per effetto dell'assegnazione in proprietà esclusiva dei beni tra i vari condividenti.
7.1 Il motivo di gravame è privo di pregio.
Non sussiste nessun obbligo giuridico in capo al giudice di valutare, in sede di scioglimento della comunione ereditaria, la sussistenza o meno dei presupposti per la costituzione di servitù tra i beni immobili facenti parte dell'asse ereditario da dividere e con il progetto di divisione assegnati in proprietà esclusiva a condividenti diversi. Ed invero, la divisione immobiliare effettuata dal giudice non opera come provvedimento costitutivo delle eventuali servitù, bensì come fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass.Sez. 2, Sentenza n.
12950 del 29/09/2000; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4805 del 23/02/2024).
Tanto vale a significare che, ove il giudice in sede di divisione giudiziale non abbia specificatamente valutato la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per la costituzione di eventuali servitù e non abbia neppure adottato statuizioni contrarie o incompatibili con tale costituzione, la sentenza di divisione operi solo come fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia.
Peraltro, nell'atto di impugnazione l'appellante ha genericamente fatto menzione di “servitù attive e passive, sia relativamente ai terreni che ai fabbricati”, ma non ha allegato e dimostrato quali concreti esiti delle operazioni divisionali, con riferimento a quali specifici immobili assegnati a quali ben identificati condividenti, abbiano determinato o possano determinare la necessaria pag. 35 costituzione di una servitù e di quale tipo.
Ancora una volta, dunque, il motivo di impugnazione difetta di specificità.
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In conclusione, l'appello proposto da è privo di ogni fondamento e non Parte_1
merita altro destino che l'integrale rigetto.
***
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna di in quanto Parte_1
parte interamente soccombente, al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate ritualmente costituita in giudizio, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore dichiarato: €
500.000,00; scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00), applicando i compensi nei valori medi tariffari.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 24.6.2025 ed in data successiva le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
pag. 36 o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 19.6.2019 e l'appello proposto da è stato riconosciuto infondato ed è stato respinto Parte_1
integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.166/2019 emessa dal Tribunale di AG in composizione monocratica il
28.4.2019 e pubblicata il 6.5.2019, proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 12.6.2019 nei confronti di , e Controparte_3 Controparte_1 [...]
nonché nei confronti di , in qualità di amministratore di sostegno Controparte_2 Parte_2
della sig.ra , e di , , , , Controparte_2 CP_8 CP_7 CP_6 CP_5 [...]
, , , e CP_4 CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, tutti in qualità di eredi del sig. , ogni altra istanza, difesa, eccezione e
[...] Persona_1
deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia di , Controparte_3 CP_8 CP_7
, , , , , CP_6 CP_5 CP_4 CP_9 CP_10 CP_11
e ; Controparte_12 Controparte_13
- Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 12.6.2019 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.166/2019 emessa dal Tribunale di
AG in composizione monocratica il 28.4.2019 e pubblicata il 6.5.2019;
- Condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma pag. 37 complessiva di € 20.119,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna al pagamento, in favore di nella Parte_1 Controparte_1
qualità di erede testamentaria di , delle spese processuali relative al Controparte_2
presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 20.119,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante,
[...]
sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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