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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SS IA PAOLO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 397/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova - Piazza Dante, 7 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 992/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVV.IRROGAZ.SAN n. 2343 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: insistono come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Essendo decorso infruttuosamente il termine di legge per adempiere all'invito di pagamento, l'Ufficio, ex artt. 16, comma 1-bis e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, notificava in data 16.01.2024 alla parte contribuente un atto di irrogazione sanzioni, prot. n. 2343 , atto mediante il quale l'Ufficio in relazione al predetto invito al pagamento non regolarizzato ( insufficiente pagamento del contributo unificato) applicava “la sanzione di euro 60,00 (euro sessanta/00), determinata come specificato nell'invito al pagamento medesimo corrispondente al 200% dell'importo dell'omesso pagamento essendo trascorsi oltre 90 giorni dalla notifica stessa, oltre a spese di notifica di euro 8,75 (euro otto/75) per una somma complessiva di euro 68,75, e ne intima il pagamento entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del presente atto”.
Avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni, prot. 2343 del 16.01.2024, e avverso l'invito alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario,proponeva ricorso parte contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso di parte contribuente .
Appella parte contribuente su vari punti che verranno ripresi analiticamente in parte motivazione.
Resiste l'Ufficio sui punti sollevati di seguito ripresi come sopra indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello che per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio 2024 la disciplina dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 può essere ancora applicata e il ricorrente può regolarmente costituirsi in giudizio entro 120 giorni dalla data di notifica del ricorso;
per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 in poi, invece, l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 è definitivamente abrogato e il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso stesso ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/1992.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in caso di costituzione della parte resistente, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
Nel caso di specie parte contribuente notificava il ricorso avente R.G.R. 928/24 all'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova il 18 marzo 2024 e, pertanto, essendo ormai non più in vigore l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, il deposito sarebbe dovuto intervenire entro il 17 aprile
2024, cosa che non è accaduta in quanto parte appellante provvedeva a tale attività solo in data 16 luglio
2024.
Pertanto, la decisione del giudice di primo grado è corretta e il ricorso deve essere confermato inammissibile.
Per mera precisazione in corso di trattazione, essendo quanto sopra dirimente,stante che l'appellante ritiene che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova avrebbe dovuto astenersi dal giudizio, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., si osserva che la menzionata disposizione si riferisce a ciascun giudice persona fisica e non riguarda l'organo giurisdizionale nel suo complesso, ritenendo inoltre la Corte in conflitto di interessi in quanto “addirittura parte del giudizio” senza distinguere correttamente il Collegio Giudicante
(giudice della controversia) e l'Ufficio di Segreteria (resistente/appellato), il quale solo, ai sensi della vigente normativa, ha poteri in materia di liquidazione ed accertamento del versamento del contributo unificato, mentre il Giudice è, ovviamente, estraneo al procedimento impositivo”.
Infine,ammesso e non concesso venisse rilevato un difetto di irregolarità nella trattazione, l'esito del giudizio non potrebbe in alcun modo essere diverso in quanto si tratta di un ricorso manifestamente inammissibile e la cui inammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 546/1992; tale inammissibilità preclude il giudizio sul merito: infatti, il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa.
Valore controversia euro 60 ,00.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l' appello. Spese a carico parte contribuente liquidate in euro 231,00 nel minimo di cui alla tabella DM 147/2022 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SS IA PAOLO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 397/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova - Piazza Dante, 7 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 992/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVV.IRROGAZ.SAN n. 2343 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: insistono come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Essendo decorso infruttuosamente il termine di legge per adempiere all'invito di pagamento, l'Ufficio, ex artt. 16, comma 1-bis e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, notificava in data 16.01.2024 alla parte contribuente un atto di irrogazione sanzioni, prot. n. 2343 , atto mediante il quale l'Ufficio in relazione al predetto invito al pagamento non regolarizzato ( insufficiente pagamento del contributo unificato) applicava “la sanzione di euro 60,00 (euro sessanta/00), determinata come specificato nell'invito al pagamento medesimo corrispondente al 200% dell'importo dell'omesso pagamento essendo trascorsi oltre 90 giorni dalla notifica stessa, oltre a spese di notifica di euro 8,75 (euro otto/75) per una somma complessiva di euro 68,75, e ne intima il pagamento entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del presente atto”.
Avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni, prot. 2343 del 16.01.2024, e avverso l'invito alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario,proponeva ricorso parte contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso di parte contribuente .
Appella parte contribuente su vari punti che verranno ripresi analiticamente in parte motivazione.
Resiste l'Ufficio sui punti sollevati di seguito ripresi come sopra indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello che per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio 2024 la disciplina dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 può essere ancora applicata e il ricorrente può regolarmente costituirsi in giudizio entro 120 giorni dalla data di notifica del ricorso;
per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 in poi, invece, l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 è definitivamente abrogato e il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso stesso ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/1992.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in caso di costituzione della parte resistente, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
Nel caso di specie parte contribuente notificava il ricorso avente R.G.R. 928/24 all'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova il 18 marzo 2024 e, pertanto, essendo ormai non più in vigore l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, il deposito sarebbe dovuto intervenire entro il 17 aprile
2024, cosa che non è accaduta in quanto parte appellante provvedeva a tale attività solo in data 16 luglio
2024.
Pertanto, la decisione del giudice di primo grado è corretta e il ricorso deve essere confermato inammissibile.
Per mera precisazione in corso di trattazione, essendo quanto sopra dirimente,stante che l'appellante ritiene che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova avrebbe dovuto astenersi dal giudizio, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., si osserva che la menzionata disposizione si riferisce a ciascun giudice persona fisica e non riguarda l'organo giurisdizionale nel suo complesso, ritenendo inoltre la Corte in conflitto di interessi in quanto “addirittura parte del giudizio” senza distinguere correttamente il Collegio Giudicante
(giudice della controversia) e l'Ufficio di Segreteria (resistente/appellato), il quale solo, ai sensi della vigente normativa, ha poteri in materia di liquidazione ed accertamento del versamento del contributo unificato, mentre il Giudice è, ovviamente, estraneo al procedimento impositivo”.
Infine,ammesso e non concesso venisse rilevato un difetto di irregolarità nella trattazione, l'esito del giudizio non potrebbe in alcun modo essere diverso in quanto si tratta di un ricorso manifestamente inammissibile e la cui inammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 546/1992; tale inammissibilità preclude il giudizio sul merito: infatti, il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa.
Valore controversia euro 60 ,00.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l' appello. Spese a carico parte contribuente liquidate in euro 231,00 nel minimo di cui alla tabella DM 147/2022 oltre accessori di legge se dovuti.