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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17980/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Ricuperati Andrea che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
15/10/1989.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1541 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio è nato un figlio: , maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con ricorso depositato il 22/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente rileva questo Collegio che nulla può essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, attesa l'assenza dei presupposti di legge (presenza di figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente).
Pe il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa familiare, costituita da un alloggio al piano terzo (quarto f.t.) dell'edificio di Torino, via Madama Cristina n. 32 (infra, per brevità, “Alloggio”), con cantina al piano sotterraneo del medesimo stabile (“Cantina”), distinto in Catasto Fabbricati al foglio 1304, particella n. 364, subalterno 15, z.c. 1, cat. A/3, vani 5,5, r.c. € 809,55), ed appartenente in piena ed esclusiva proprietà alla SI.ra , resti nella disponibilità della SI.ra , così come l'unità Pt_1 Pt_1 immobiliare in corso di definizione catastale (F/4) posta allo stesso piano interrato della cantina e della quale la SI.ra è comproprietaria (insieme a soggetti diversi dal SI. per una quota di Pt_1 Pt_2
10701/100000;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autorimessa privata (“Box Auto”) ubicata al piano terreno
(cortile) del fabbricato di Torino, via C. Lombroso n. 14, censita catastalmente al foglio 1305, particella 331, subalterno 17, z.c. 1, cat. C/6, mq. 15, r.c. € 185,92, ed appartenente in piena ed esclusiva proprietà alla SI.ra , resti nella disponibilità di quest'ultima; Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che entro e non oltre il 30 settembre 2024 il SI. si allontanerà Pt_2 definitivamente dall'Alloggio (del quale dunque da allora la SI.ra cambierà la serratura), Pt_1 asportando da esso i propri effetti personali e prelevando (a proprie cura e spese) le cose mobili – fra quelle ivi oggi presenti – che saranno state previamente individuate di concerto con la SI.ra ; Pt_1 cose, queste, che nel momento di detto prelievo concordato diverranno di piena ed esclusiva proprietà
pagina 2 di 4 del SI. Pt_2
DÀ ATTO che le parti concordano che tutto ciò che alla data del 1° ottobre 2024 si troverà all'interno dell'Alloggio si intenderà trasferito in piena ed esclusiva proprietà alla SI.ra ; Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che nessun esborso pecuniario sarà dovuto a fronte dei prelievi e del trasferimento di cui ai precedenti due punti (punto (iii) e punto (iv) delle condizioni di cui al ricorso);
DISPONE che a partire dal 1° ottobre 2024 – o, se anteriore, dalla data del definitivo abbandono dell'Alloggio da parte del SI. – e fino all'ultimo giorno del mese di deposito in Cancelleria della Pt_2 sentenza di divorzio, il SI. versi alla SI.ra un contributo di mantenimento ex art. 156 Pt_2 Pt_1 cod. civ. di € 400,00 (euro quattrocento) mensili, rivalutati annualmente in modo automatico secondo l'indice Istat cd. FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) a decorrere dal 1° ottobre 2025, da liquidarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese di riferimento;
DÀ ATTO che le parti concordano che entro il 30 settembre 2024 (o – se anteriore – nel momento del definitivo abbandono dell'Alloggio da parte del SI. , chiuderanno ed estingueranno il conto Pt_2 corrente bancario cointestato n. 5152474, aperto presso la filiale Torino Carducci di con Controparte_1 attribuzione dell'importo di € 8.000,00 (ottomila euro) alla SI.ra e del restante ammontare ivi Pt_1 esistente a quell'epoca al SI. nonché impartendo alla banca istruzioni congiunte per i rispettivi Pt_2 accrediti in favore di ciascun beneficiario;
DÀ ATTO che le parti concordano che, fino al momento di cui al punto precedente, il succitato conto corrente conserverà per intero la sua operatività attuale, sicché su di esso affluiranno gli accrediti
(pensione del SI. etc.) e addebiti (telefono, acqua, energia elettrica, gas, pedaggi autostradali, Pt_2 utenze dell'Alloggio, etc.) ordinari;
DÀ ATTO che le parti concordano che entro e non oltre il 31 dicembre 2024 la Cantina ed il Box Auto saranno – a cura e spese del SI. – liberati e resi sgombri da ogni cosa ivi presente attualmente;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti concordano che le cose asportate dalla Cantina e dal Box Auto, entro il termine di cui al punto precedente, si intenderanno trasferite in piena ed esclusiva proprietà al SI. se già Pt_2
a lui non appartenenti in toto, senza alcun esborso di denaro;
DÀ ATTO che le parti concordano che quanto lasciato nella Cantina e nel Box Auto alla data del 1° gennaio 2025 diverrà di piena ed esclusiva proprietà della SI.ra , senza alcun esborso di denaro;
Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il bungalow arredato, sito in Ceriale (SV), via Pineo n. 51, ed al quale si riferisce il cd. contratto forfettario stipulato con la società in data 9.4.2024, Controparte_2 viene con effetto immediato assegnato in piena ed esclusiva proprietà al SI. fatta eccezione per Pt_2
i beni personali della SI.ra ivi collocati, che ella ritirerà a proprie cura e spese entro il Pt_1 quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione – da parte del SI. – di Pt_2 cessazione del predetto contratto, ovvero nella diversa data convenuta dai coniugi;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Fiat “Panda” targata FL136AE e lo scooter IM targato DJ52064 resteranno in piena ed esclusiva proprietà del SI. mentre quest'ultimo e la Pt_2
SI.ra trasferiscono con effetto immediato, ciascuno per la propria quota e senza ricevere Pt_1 denaro (ferma la natura onerosa del negozio giuridico, in quanto attuativo dell'accordo di soluzione della crisi coniugale), al figlio la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Renault “Clio” targata Per_1 FK660KK, con l'intesa che i tempi delle pratiche di voltura presso lo sportello telematico dell'automobilista verranno pattuiti successivamente tra padre e figlio (a carico del quale ultimo saranno i relativi costi);
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del pagina 3 di 4 giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17980/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Ricuperati Andrea che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
15/10/1989.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1541 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio è nato un figlio: , maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con ricorso depositato il 22/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente rileva questo Collegio che nulla può essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, attesa l'assenza dei presupposti di legge (presenza di figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente).
Pe il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa familiare, costituita da un alloggio al piano terzo (quarto f.t.) dell'edificio di Torino, via Madama Cristina n. 32 (infra, per brevità, “Alloggio”), con cantina al piano sotterraneo del medesimo stabile (“Cantina”), distinto in Catasto Fabbricati al foglio 1304, particella n. 364, subalterno 15, z.c. 1, cat. A/3, vani 5,5, r.c. € 809,55), ed appartenente in piena ed esclusiva proprietà alla SI.ra , resti nella disponibilità della SI.ra , così come l'unità Pt_1 Pt_1 immobiliare in corso di definizione catastale (F/4) posta allo stesso piano interrato della cantina e della quale la SI.ra è comproprietaria (insieme a soggetti diversi dal SI. per una quota di Pt_1 Pt_2
10701/100000;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autorimessa privata (“Box Auto”) ubicata al piano terreno
(cortile) del fabbricato di Torino, via C. Lombroso n. 14, censita catastalmente al foglio 1305, particella 331, subalterno 17, z.c. 1, cat. C/6, mq. 15, r.c. € 185,92, ed appartenente in piena ed esclusiva proprietà alla SI.ra , resti nella disponibilità di quest'ultima; Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che entro e non oltre il 30 settembre 2024 il SI. si allontanerà Pt_2 definitivamente dall'Alloggio (del quale dunque da allora la SI.ra cambierà la serratura), Pt_1 asportando da esso i propri effetti personali e prelevando (a proprie cura e spese) le cose mobili – fra quelle ivi oggi presenti – che saranno state previamente individuate di concerto con la SI.ra ; Pt_1 cose, queste, che nel momento di detto prelievo concordato diverranno di piena ed esclusiva proprietà
pagina 2 di 4 del SI. Pt_2
DÀ ATTO che le parti concordano che tutto ciò che alla data del 1° ottobre 2024 si troverà all'interno dell'Alloggio si intenderà trasferito in piena ed esclusiva proprietà alla SI.ra ; Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che nessun esborso pecuniario sarà dovuto a fronte dei prelievi e del trasferimento di cui ai precedenti due punti (punto (iii) e punto (iv) delle condizioni di cui al ricorso);
DISPONE che a partire dal 1° ottobre 2024 – o, se anteriore, dalla data del definitivo abbandono dell'Alloggio da parte del SI. – e fino all'ultimo giorno del mese di deposito in Cancelleria della Pt_2 sentenza di divorzio, il SI. versi alla SI.ra un contributo di mantenimento ex art. 156 Pt_2 Pt_1 cod. civ. di € 400,00 (euro quattrocento) mensili, rivalutati annualmente in modo automatico secondo l'indice Istat cd. FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) a decorrere dal 1° ottobre 2025, da liquidarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese di riferimento;
DÀ ATTO che le parti concordano che entro il 30 settembre 2024 (o – se anteriore – nel momento del definitivo abbandono dell'Alloggio da parte del SI. , chiuderanno ed estingueranno il conto Pt_2 corrente bancario cointestato n. 5152474, aperto presso la filiale Torino Carducci di con Controparte_1 attribuzione dell'importo di € 8.000,00 (ottomila euro) alla SI.ra e del restante ammontare ivi Pt_1 esistente a quell'epoca al SI. nonché impartendo alla banca istruzioni congiunte per i rispettivi Pt_2 accrediti in favore di ciascun beneficiario;
DÀ ATTO che le parti concordano che, fino al momento di cui al punto precedente, il succitato conto corrente conserverà per intero la sua operatività attuale, sicché su di esso affluiranno gli accrediti
(pensione del SI. etc.) e addebiti (telefono, acqua, energia elettrica, gas, pedaggi autostradali, Pt_2 utenze dell'Alloggio, etc.) ordinari;
DÀ ATTO che le parti concordano che entro e non oltre il 31 dicembre 2024 la Cantina ed il Box Auto saranno – a cura e spese del SI. – liberati e resi sgombri da ogni cosa ivi presente attualmente;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti concordano che le cose asportate dalla Cantina e dal Box Auto, entro il termine di cui al punto precedente, si intenderanno trasferite in piena ed esclusiva proprietà al SI. se già Pt_2
a lui non appartenenti in toto, senza alcun esborso di denaro;
DÀ ATTO che le parti concordano che quanto lasciato nella Cantina e nel Box Auto alla data del 1° gennaio 2025 diverrà di piena ed esclusiva proprietà della SI.ra , senza alcun esborso di denaro;
Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il bungalow arredato, sito in Ceriale (SV), via Pineo n. 51, ed al quale si riferisce il cd. contratto forfettario stipulato con la società in data 9.4.2024, Controparte_2 viene con effetto immediato assegnato in piena ed esclusiva proprietà al SI. fatta eccezione per Pt_2
i beni personali della SI.ra ivi collocati, che ella ritirerà a proprie cura e spese entro il Pt_1 quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione – da parte del SI. – di Pt_2 cessazione del predetto contratto, ovvero nella diversa data convenuta dai coniugi;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Fiat “Panda” targata FL136AE e lo scooter IM targato DJ52064 resteranno in piena ed esclusiva proprietà del SI. mentre quest'ultimo e la Pt_2
SI.ra trasferiscono con effetto immediato, ciascuno per la propria quota e senza ricevere Pt_1 denaro (ferma la natura onerosa del negozio giuridico, in quanto attuativo dell'accordo di soluzione della crisi coniugale), al figlio la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Renault “Clio” targata Per_1 FK660KK, con l'intesa che i tempi delle pratiche di voltura presso lo sportello telematico dell'automobilista verranno pattuiti successivamente tra padre e figlio (a carico del quale ultimo saranno i relativi costi);
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del pagina 3 di 4 giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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