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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3370/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3370/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
SIMONE
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ROSSI SIMONE
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PORRI EMILIANO Controparte_1 C.F._3
e dell'avv. D'ADDARIO ALESSIA;
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8 maggio 2025:
per gli attori e : come da nota di Parte_1 Parte_2
precisazione delle conclusioni depositata in data 7 marzo 2025;
per la convenuta : “Voglia il Tribunale di Livorno: - ammettere, occorrendo al Controparte_1
fine di decidere, le istanze istruttorie formulate sia nella memoria depositata dalla convenuta ex art. 171 ter, I comma n. 2 c.p.c., sia in quella depositata ex art. 171 ter, I comma n. 3 c.p.c.; - rigettare le domande degli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto o, in subordine, in denegato caso di loro accoglimento, limitare la denegata condanna alla minor somma risultante in questo giudizio e pagina 1 di 5 comunque ritenuta di giustizia, sia in conseguenza del concorso di colpa della danneggiata parte attrice sia in conseguenza alla sua rispettiva corresponsabilità di condomina, rispetto a quanto domandato.
Con vittoria di spese e competenze legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 7 dicembre 2023, e Parte_1 Parte_2
citava dinanzi al Tribunale di Livorno per sentirla
[...] Controparte_1 condannare al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 cc, nella misura di euro 13.962,50 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), per l'eliminazione dei vizi riscontrati sul camino, ivi incluse il rimborso delle spese processuali per l'accertamento tecnico preventivo R.G. 2560/22, pari ad euro
3.104,50, e la somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito per la condotta della convenuta.
II. Con comparsa depositata in data 24 gennaio 2024 si costituiva in giudizio , la Controparte_1
quale proponeva di conciliare la controversia con il pagamento agli attori della somma di euro 3.550,00
e, comunque, chiedeva il rigetto delle domande attrici.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e a mezzo della relazione redatta dal CTU Ing. datata 2 febbraio 2023 nell'ambito dell'accertamento tecnico Persona_1
preventivo iscritto al n. 2560/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base a quello che si può comprendere dalla lettura del lungo e poco chiaro (in violazione dell'art. 121 cpc) atto di citazione e della relazione di CTU Ing. datata 2 febbraio 2023, Persona_1
gli attori risultano proprietari di un appartamento ubicato al primo piano di un vecchio edificio posto in
Bibbona (LI), Via Vittorio Veneto n.9 e domandano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alla presenza di uno scatolato di legno, che riveste una trave di ferro adiacente al cavedio della canna fumaria, ivi ubicato dalla convenuta , e che Controparte_1 rende inutilizzabile il camino dell'appartamento degli attori (cfr. pagina 3 dell'atto di citazione).
Il CTU accertava che l'appartamento degli attori si trovava al primo piano e l'appartamento della convenuta era sovrastante al secondo piano dell'edificio di Bibbona Via Vittorio Veneto n.9.
Ovviamente, i due appartamenti erano separati dal solaio, ovvero da quella struttura piana orizzontale, che costituisce la copertura e il sostegno dei piani intermedi degli edifici.
pagina 2 di 5 Il CTU accertava, ulteriormente, che nell'appartamento degli attori vi era un camino, la cui canna fumaria era ubicata all'interno della muratura portante dell'edificio e non presentava alcun rivestimento delle superfici laterali.
Accertava, infine, che nell'appartamento della convenuta il solaio di copertura era costituito e sorretto da una trave e dai travicelli in legno e sotto alla trave principale era presente una longherina in ferro, rivestita in legno, che correva in posizione trasversale rispetto alla predetta trave principale e che si inseriva nella parete e attraversava la canna fumaria.
Il CTU concludeva nel riferire che il posizionamento della longherina all'interno della canna fumaria aveva creato una soluzione nella continuità di tutta la costruzione, realizzata con materiali assolutamente poco elastici, già resa porosa e quindi precaria, dall'usura del tempo (l'immobile ed il camino sono di vetusta costruzione).
La discontinuità creatasi nella struttura della canna fumaria provocava la fuoriuscita dei fumi di combustione all'interno dell'appartamento della convenuta . CP_1
Tale fuoriuscita dei fumi era anche secondariamente provocata dalla longherina che causava un
“vortice” nel regolare deflusso verso l'alto dei prodotti della combustione.
In conclusione, il posizionamento della longherina all'interno della canna fumaria ha reso impossibile l'uso del camino nell'appartamento degli attori.
Il costo delle opere necessarie al rendere utilizzabile il camino viene quantificato dal CTU nella misura di euro 8.900,00, oltre IVA, senza eliminare la longherina in ferro.
La convenuta deve quindi essere condannata ai sensi dell'art. 2043 cc al risarcimento del danno patrimoniale patito dagli attori per aver reso inutilizzabile il camino nella misura di euro 10.858,00, pari all'importo di denaro necessario al pagamento delle opere di ripristino dell'utilizzabilità della canna fumaria.
Viene aggiunta la condanna a pagare la somma complessivo di euro 2.959,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'accertamento tecnico preventivo.
Gli attori domandano infine il risarcimento del danno non patrimoniale per non aver potuto usare il camino.
Si legge a pagina 14 dell'atto di citazione: “si chiede che l'Ill.mo Giudice adito tenga conto al momento del pronunciamento della sua decisione, con condanna quindi della parte convenuta anche al pagina 3 di 5 risarcimento dei danni per equità non patrimoniali subiti dalla proprietà e quantificabili in Euro
5.000,00 – o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e comunque da liquidarsi secondo appunto equità dal Giudice adito –attesa la condotta di assoluta inerzia della ”. CP_1
Il danno non patrimoniale, inteso come sofferenza psichica per non aver potuto usare il caminetto, non può essere accordato in quanto gli attori non hanno offerto di provare la sofferenza morale di cui chiedono il ristoro, non essendo la stessa configurabile in re ipsa per il solo mancato utilizzo del camino.
Segue, quindi, la condanna della convenuta a pagare la somma di euro 10.858,00 a titolo di risarcimento del danno, con la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e con gli interessi dal
13 gennaio 2021 (accertamento dei Vigili del Fuoco con inibitoria all'uso del camino) al 7 dicembre
2023 ai sensi dell'art. 1284 I comma cc e dal 7 dicembre 2023 alla data della sentenza ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc fino alla somma complessiva di euro 15.715,68 (interessi euro 2.903,24 e rivalutazione euro 1.954,44).
Sulla somma di euro 2.959,00 vengono riconosciuti solo gli interessi dal 13 gennaio 2021
(accertamento dei Vigili del Fuoco con inibitoria all'uso del camino) al 7 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 1284 I comma cc e dal 7 dicembre 2023 alla data della sentenza ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc fino alla somma complessiva di euro 3.635,29.
In conclusione, la convenuta viene condannata a pagare a titolo di risarcimento Controparte_1
del danno e di rimborso spese a e , in solido tra loro, Parte_2 Parte_1 la somma di euro 19.350,97, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc.
, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Controparte_1
spese di lite a favore di e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 per spese anticipate ed euro
3.380,00 per onorari di avvocato (ivi inclusi gli onorari per il procedimento di ATP), oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e contro , ogni diversa
[...] Parte_2 Controparte_1
domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
condanna a pagare a e , in Controparte_1 Parte_2 Parte_1 pagina 4 di 5 solido tra loro, la somma di euro 19.350,97, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro, la somma di euro Parte_1 Parte_2
237,00 per spese anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 10 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3370/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
SIMONE
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ROSSI SIMONE
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PORRI EMILIANO Controparte_1 C.F._3
e dell'avv. D'ADDARIO ALESSIA;
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8 maggio 2025:
per gli attori e : come da nota di Parte_1 Parte_2
precisazione delle conclusioni depositata in data 7 marzo 2025;
per la convenuta : “Voglia il Tribunale di Livorno: - ammettere, occorrendo al Controparte_1
fine di decidere, le istanze istruttorie formulate sia nella memoria depositata dalla convenuta ex art. 171 ter, I comma n. 2 c.p.c., sia in quella depositata ex art. 171 ter, I comma n. 3 c.p.c.; - rigettare le domande degli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto o, in subordine, in denegato caso di loro accoglimento, limitare la denegata condanna alla minor somma risultante in questo giudizio e pagina 1 di 5 comunque ritenuta di giustizia, sia in conseguenza del concorso di colpa della danneggiata parte attrice sia in conseguenza alla sua rispettiva corresponsabilità di condomina, rispetto a quanto domandato.
Con vittoria di spese e competenze legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 7 dicembre 2023, e Parte_1 Parte_2
citava dinanzi al Tribunale di Livorno per sentirla
[...] Controparte_1 condannare al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 cc, nella misura di euro 13.962,50 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), per l'eliminazione dei vizi riscontrati sul camino, ivi incluse il rimborso delle spese processuali per l'accertamento tecnico preventivo R.G. 2560/22, pari ad euro
3.104,50, e la somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito per la condotta della convenuta.
II. Con comparsa depositata in data 24 gennaio 2024 si costituiva in giudizio , la Controparte_1
quale proponeva di conciliare la controversia con il pagamento agli attori della somma di euro 3.550,00
e, comunque, chiedeva il rigetto delle domande attrici.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e a mezzo della relazione redatta dal CTU Ing. datata 2 febbraio 2023 nell'ambito dell'accertamento tecnico Persona_1
preventivo iscritto al n. 2560/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base a quello che si può comprendere dalla lettura del lungo e poco chiaro (in violazione dell'art. 121 cpc) atto di citazione e della relazione di CTU Ing. datata 2 febbraio 2023, Persona_1
gli attori risultano proprietari di un appartamento ubicato al primo piano di un vecchio edificio posto in
Bibbona (LI), Via Vittorio Veneto n.9 e domandano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alla presenza di uno scatolato di legno, che riveste una trave di ferro adiacente al cavedio della canna fumaria, ivi ubicato dalla convenuta , e che Controparte_1 rende inutilizzabile il camino dell'appartamento degli attori (cfr. pagina 3 dell'atto di citazione).
Il CTU accertava che l'appartamento degli attori si trovava al primo piano e l'appartamento della convenuta era sovrastante al secondo piano dell'edificio di Bibbona Via Vittorio Veneto n.9.
Ovviamente, i due appartamenti erano separati dal solaio, ovvero da quella struttura piana orizzontale, che costituisce la copertura e il sostegno dei piani intermedi degli edifici.
pagina 2 di 5 Il CTU accertava, ulteriormente, che nell'appartamento degli attori vi era un camino, la cui canna fumaria era ubicata all'interno della muratura portante dell'edificio e non presentava alcun rivestimento delle superfici laterali.
Accertava, infine, che nell'appartamento della convenuta il solaio di copertura era costituito e sorretto da una trave e dai travicelli in legno e sotto alla trave principale era presente una longherina in ferro, rivestita in legno, che correva in posizione trasversale rispetto alla predetta trave principale e che si inseriva nella parete e attraversava la canna fumaria.
Il CTU concludeva nel riferire che il posizionamento della longherina all'interno della canna fumaria aveva creato una soluzione nella continuità di tutta la costruzione, realizzata con materiali assolutamente poco elastici, già resa porosa e quindi precaria, dall'usura del tempo (l'immobile ed il camino sono di vetusta costruzione).
La discontinuità creatasi nella struttura della canna fumaria provocava la fuoriuscita dei fumi di combustione all'interno dell'appartamento della convenuta . CP_1
Tale fuoriuscita dei fumi era anche secondariamente provocata dalla longherina che causava un
“vortice” nel regolare deflusso verso l'alto dei prodotti della combustione.
In conclusione, il posizionamento della longherina all'interno della canna fumaria ha reso impossibile l'uso del camino nell'appartamento degli attori.
Il costo delle opere necessarie al rendere utilizzabile il camino viene quantificato dal CTU nella misura di euro 8.900,00, oltre IVA, senza eliminare la longherina in ferro.
La convenuta deve quindi essere condannata ai sensi dell'art. 2043 cc al risarcimento del danno patrimoniale patito dagli attori per aver reso inutilizzabile il camino nella misura di euro 10.858,00, pari all'importo di denaro necessario al pagamento delle opere di ripristino dell'utilizzabilità della canna fumaria.
Viene aggiunta la condanna a pagare la somma complessivo di euro 2.959,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'accertamento tecnico preventivo.
Gli attori domandano infine il risarcimento del danno non patrimoniale per non aver potuto usare il camino.
Si legge a pagina 14 dell'atto di citazione: “si chiede che l'Ill.mo Giudice adito tenga conto al momento del pronunciamento della sua decisione, con condanna quindi della parte convenuta anche al pagina 3 di 5 risarcimento dei danni per equità non patrimoniali subiti dalla proprietà e quantificabili in Euro
5.000,00 – o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e comunque da liquidarsi secondo appunto equità dal Giudice adito –attesa la condotta di assoluta inerzia della ”. CP_1
Il danno non patrimoniale, inteso come sofferenza psichica per non aver potuto usare il caminetto, non può essere accordato in quanto gli attori non hanno offerto di provare la sofferenza morale di cui chiedono il ristoro, non essendo la stessa configurabile in re ipsa per il solo mancato utilizzo del camino.
Segue, quindi, la condanna della convenuta a pagare la somma di euro 10.858,00 a titolo di risarcimento del danno, con la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e con gli interessi dal
13 gennaio 2021 (accertamento dei Vigili del Fuoco con inibitoria all'uso del camino) al 7 dicembre
2023 ai sensi dell'art. 1284 I comma cc e dal 7 dicembre 2023 alla data della sentenza ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc fino alla somma complessiva di euro 15.715,68 (interessi euro 2.903,24 e rivalutazione euro 1.954,44).
Sulla somma di euro 2.959,00 vengono riconosciuti solo gli interessi dal 13 gennaio 2021
(accertamento dei Vigili del Fuoco con inibitoria all'uso del camino) al 7 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 1284 I comma cc e dal 7 dicembre 2023 alla data della sentenza ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc fino alla somma complessiva di euro 3.635,29.
In conclusione, la convenuta viene condannata a pagare a titolo di risarcimento Controparte_1
del danno e di rimborso spese a e , in solido tra loro, Parte_2 Parte_1 la somma di euro 19.350,97, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc.
, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Controparte_1
spese di lite a favore di e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 per spese anticipate ed euro
3.380,00 per onorari di avvocato (ivi inclusi gli onorari per il procedimento di ATP), oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e contro , ogni diversa
[...] Parte_2 Controparte_1
domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
condanna a pagare a e , in Controparte_1 Parte_2 Parte_1 pagina 4 di 5 solido tra loro, la somma di euro 19.350,97, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro, la somma di euro Parte_1 Parte_2
237,00 per spese anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 10 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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