CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17497 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH NA S.F.D. (C.U.I. 05PQYWT) nato il [...] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17497 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 marzo 2022, la Corte di appello di Messina ha confermato l'affermazione di responsabilità di AS OU per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, giudicato con sentenza del Tribunale della stessa città in data 2 agosto 2021. Questi, espulso dal territorio italiano con decreto del Prefetto di Padova del 16 gennaio 2020, era rientrato in Italia, dopo esservi uscito il 30 gennaio 2020, senza autorizzazione del Ministro dell'Interno, in una data antecedente al 31 luglio 2021, giorno in cui era, infatti, controllato sul territorio nazionale. La Corte di appello ha condiviso con il giudice di primo grado la valutazione d'inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto e dell'impossibilità del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, per la «minima offensività della condotta e la personalità del reo», ha reputato congruo riparametrare la pena in misura pari al minimo edittale e, applicata la riduzione per il rito abbreviato prescelto, ha riconosciuto all'appellante il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Ricorre OU ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, e deduce un unico motivo d'impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte ha ancorato la pronuncia all'abitualità del reato, inferita dai due precedenti penali, ritenuti rilevanti benché a loro volta estinti per la particolarità tenuità del fatto, ma non si è avveduta della circostanza che non si tratta di reati della stessa indole di quello per cui è condanna. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l'erroneità dell'ulteriore motivazione posta a conforto dell'esclusione dell'invocata causa di esclusione della punibilità, riguardante la natura permanente del reato contestato che è circostanza non suscettibile di incidere sul tema in questione, per chiara statuizione contenuta in Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 che, difatti, afferma l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. a qualsiasi ipotesi criminosa, nel rispetto dei limiti indicati dalla stessa disposizione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, con requisitoria scritta depositata in data 7 novembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. Con conclusioni scritte, depositate il 21 novembre 2022, la difesa è tornata sui due aspetti in cui ha articolato il ricorso, insistendo per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2. L'art. 131-bis cod. pen., introdotto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, prevede l'esclusione della punibilità quando, in presenza di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva), l'offesa, per le modalità della condotta, per l'esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza, valutati ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., sia di particolare tenuità; sempre che il comportamento risulti non abituale. Con specifico riferimento a quest'ultimo requisito di fattispecie, l'opzione ermeneutica ormai consolidata in giurisprudenza, confortata dal chiaro tenore della norma, è nel senso che questa intenda escludere la particolare tenuità del fatto in caso di comportamenti "seriali", concretízzatisi in «più reati della stessa indole», eventualmente commessi anche in epoca successiva a quello per cui si proceda e, in ipotesi, ancora sub iudice (Sez. 3, n. 776 del 4/4/2017, dep. 2018, Del Galdo, Rv. 271863-01; Sez. 5, n. 26813 del 10/2/2016, Grosoli, Rv. 267262-01; Sez. 2, n. 23020 del 10/5/2016, P., Rv. 267040-01). Deve, dunque, escludersi che la mera presenza di precedenti penali giustifichi ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, inerendo i parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod. alla gravità del fatto e al grado di colpevolezza e assumendo i precedenti valenza ostativa soltanto ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 3/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095 - 01). Detto principio è stato ribadito anche da Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, Kostandin, Rv. 278347, secondo cui «In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia 3 commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente». Consegue a quanto evidenziato che, essendo i precedenti penali dell'imputato riferibili ad altre fattispecie incriminatrici (segnatamente resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione illecita di sostanze stupefacenti), la motivazione della sentenza è, sul punto, non condivisibile, avendo i Giudici di merito negato il beneficio anche a ragione della considerazione dei precedenti gravanti sul soggetto. 3. Tuttavia, può ritenersi che la motivazione del provvedimento sul punto resista alle censure difensive nella parte in cui essa ritiene l'incompatibilità dell'art. 131-bis con il reato permanente, qual è quello per cui si procede. Il diniego della causa di esenzione è stato, invero, ricondotto anche alla valutazione di non tenuità del fatto secondo un giudizio complessivo, rispondente al principio fissato dal Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) per cui «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo»; e a tale stregua è stato coerentemente ricavato secondo le coordinate richieste dalla giurisprudenza di legittimità, avendo l'impugnata sentenza illustrato che il ricorrente «è risultato deambulante sul territorio nazionale» . Tale valorizzazione da parte dei giudici di merito del dato cronologico della clandestinità nel territorio dello Stato, va propriamente intesa in rapporto alla struttura del reato in contestazione, che è pacificamente un reato permanente (Sez. 1, n. 10716 del 02/03/2010, Altin, Rv. 246517; Sez. 1, n. 40651 del 01/10/2008, Gjika, Rv. 241433; Sez. 1, n. 43028 del 07/11/2007, Mazlami, Rv.238115). Com'è noto, in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sani, Rv. 265435; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267589; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096). E, d'altro canto, anche in quelle che consentono in astratto l'applicabilità della causa di non punibilità per detti reati, è precisato che la natura di reato permanente richiede un'attenta valutazione con riferimento alla configurabilità 4 Il Presidente della particolare tenuità dell'offesa la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza (Sez. 3, n. 47039 del 8/10/2015, Derossí, Rv. 265448). In tale cornice, il rilievo della protratta condotta offensiva del bene giuridico a opera del ricorrente conduce al risultato dell'impraticabilità di una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità dell'offesa. 4. Ragioni, quelle sin qui esposte, che impongono di ribadire l'infondatezza dei motivi e che conducono alla reiezione del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17497 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 marzo 2022, la Corte di appello di Messina ha confermato l'affermazione di responsabilità di AS OU per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, giudicato con sentenza del Tribunale della stessa città in data 2 agosto 2021. Questi, espulso dal territorio italiano con decreto del Prefetto di Padova del 16 gennaio 2020, era rientrato in Italia, dopo esservi uscito il 30 gennaio 2020, senza autorizzazione del Ministro dell'Interno, in una data antecedente al 31 luglio 2021, giorno in cui era, infatti, controllato sul territorio nazionale. La Corte di appello ha condiviso con il giudice di primo grado la valutazione d'inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto e dell'impossibilità del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, per la «minima offensività della condotta e la personalità del reo», ha reputato congruo riparametrare la pena in misura pari al minimo edittale e, applicata la riduzione per il rito abbreviato prescelto, ha riconosciuto all'appellante il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Ricorre OU ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, e deduce un unico motivo d'impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte ha ancorato la pronuncia all'abitualità del reato, inferita dai due precedenti penali, ritenuti rilevanti benché a loro volta estinti per la particolarità tenuità del fatto, ma non si è avveduta della circostanza che non si tratta di reati della stessa indole di quello per cui è condanna. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l'erroneità dell'ulteriore motivazione posta a conforto dell'esclusione dell'invocata causa di esclusione della punibilità, riguardante la natura permanente del reato contestato che è circostanza non suscettibile di incidere sul tema in questione, per chiara statuizione contenuta in Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 che, difatti, afferma l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. a qualsiasi ipotesi criminosa, nel rispetto dei limiti indicati dalla stessa disposizione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, con requisitoria scritta depositata in data 7 novembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. Con conclusioni scritte, depositate il 21 novembre 2022, la difesa è tornata sui due aspetti in cui ha articolato il ricorso, insistendo per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2. L'art. 131-bis cod. pen., introdotto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, prevede l'esclusione della punibilità quando, in presenza di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva), l'offesa, per le modalità della condotta, per l'esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza, valutati ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., sia di particolare tenuità; sempre che il comportamento risulti non abituale. Con specifico riferimento a quest'ultimo requisito di fattispecie, l'opzione ermeneutica ormai consolidata in giurisprudenza, confortata dal chiaro tenore della norma, è nel senso che questa intenda escludere la particolare tenuità del fatto in caso di comportamenti "seriali", concretízzatisi in «più reati della stessa indole», eventualmente commessi anche in epoca successiva a quello per cui si proceda e, in ipotesi, ancora sub iudice (Sez. 3, n. 776 del 4/4/2017, dep. 2018, Del Galdo, Rv. 271863-01; Sez. 5, n. 26813 del 10/2/2016, Grosoli, Rv. 267262-01; Sez. 2, n. 23020 del 10/5/2016, P., Rv. 267040-01). Deve, dunque, escludersi che la mera presenza di precedenti penali giustifichi ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, inerendo i parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod. alla gravità del fatto e al grado di colpevolezza e assumendo i precedenti valenza ostativa soltanto ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 3/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095 - 01). Detto principio è stato ribadito anche da Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, Kostandin, Rv. 278347, secondo cui «In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia 3 commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente». Consegue a quanto evidenziato che, essendo i precedenti penali dell'imputato riferibili ad altre fattispecie incriminatrici (segnatamente resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione illecita di sostanze stupefacenti), la motivazione della sentenza è, sul punto, non condivisibile, avendo i Giudici di merito negato il beneficio anche a ragione della considerazione dei precedenti gravanti sul soggetto. 3. Tuttavia, può ritenersi che la motivazione del provvedimento sul punto resista alle censure difensive nella parte in cui essa ritiene l'incompatibilità dell'art. 131-bis con il reato permanente, qual è quello per cui si procede. Il diniego della causa di esenzione è stato, invero, ricondotto anche alla valutazione di non tenuità del fatto secondo un giudizio complessivo, rispondente al principio fissato dal Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) per cui «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo»; e a tale stregua è stato coerentemente ricavato secondo le coordinate richieste dalla giurisprudenza di legittimità, avendo l'impugnata sentenza illustrato che il ricorrente «è risultato deambulante sul territorio nazionale» . Tale valorizzazione da parte dei giudici di merito del dato cronologico della clandestinità nel territorio dello Stato, va propriamente intesa in rapporto alla struttura del reato in contestazione, che è pacificamente un reato permanente (Sez. 1, n. 10716 del 02/03/2010, Altin, Rv. 246517; Sez. 1, n. 40651 del 01/10/2008, Gjika, Rv. 241433; Sez. 1, n. 43028 del 07/11/2007, Mazlami, Rv.238115). Com'è noto, in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sani, Rv. 265435; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267589; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096). E, d'altro canto, anche in quelle che consentono in astratto l'applicabilità della causa di non punibilità per detti reati, è precisato che la natura di reato permanente richiede un'attenta valutazione con riferimento alla configurabilità 4 Il Presidente della particolare tenuità dell'offesa la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza (Sez. 3, n. 47039 del 8/10/2015, Derossí, Rv. 265448). In tale cornice, il rilievo della protratta condotta offensiva del bene giuridico a opera del ricorrente conduce al risultato dell'impraticabilità di una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità dell'offesa. 4. Ragioni, quelle sin qui esposte, che impongono di ribadire l'infondatezza dei motivi e che conducono alla reiezione del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 novembre 2022