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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6676 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa COSTANZA TETI Presidente Relatore dott. FRANCESCO RINALDI Giudice dott. ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6676/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Raimondo Cipolla presso il C.F._1
cui studio in Aragona (AG) via Nino Bixio, 4 è domiciliata
RICORRENTE contro
, nato il [...] ad [...]: Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Raimondo Cipolla presso il C.F._2
cui studio in Aragona (AG) via Nino Bixio, 4 è domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo sottoscritto in udienza di data 21.01.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2024 , premesso che in data Parte_1
11.08.2009 in San Biagio Platani (AG) aveva contratto matrimonio con rito concordatario con e che dall'unione era nato il figlio Controparte_1 [...]
, minorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con Per_1 affidamento congiunto del minore e collocamento prevalente dello stesso presso sé con assegnazione alla stessa della casa familiare;
chiedeva, altresì, che venisse posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 07.01.2025 si costituiva il resistente aderendo alle richieste della ricorrente e nella stessa data le parti congiuntamente depositavano istanza con la quale, dando atto di aver raggiunto un accordo, chiedevano che si disponesse la separazione personale alle seguenti condizioni:
“A) Pronunziare la separazione tra gli stessi coniugi Parte_2
, nato il [...] ad [...] e
[...] Controparte_2
nata il [...] a [...], autorizzando gli
[...]
stessi a vivere separatamente ed autorizzando il coniuge Controparte_1
a lasciare la casa coniugale.
B) Disporre l'affidamento congiunto col di lei marito, del figlio minore,
, per le ragioni anzi spiegate e, conseguentemente, Controparte_3
disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza, assegnando alla madre la coabitazione del figlio minore, facultando il proprio coniuge,
, padre di , di vederlo e/o tenerlo con sé Controparte_1 Persona_1
secondo il piano genitoriale stilato et alligato al ricorso di cui agli artt. 473
BIS.12, ultimo comma e 473 BIS.50 C.P.C.
C) Assegnare alla la casa coniugale, sita in Calcinato Controparte_2
(BS), via San Vincenzo n. 69 (al N.C.E.U. al foglio n. 30 mappale 251, sub 8), cui s'impegna, il , a pagarne le pigioni di affitto alla Controparte_1 locatrice, oggi ammontanti ad € 4.028,00, in ragione dell'aggiornamento ISTAT al mese di aprile 2024 del canone di locazione.
D) Porre a carico di , un assegno di mantenimento del Controparte_1 figlio, , per € 300,00 complessivamente determinato e via via Persona_1
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
disporre, inoltre, che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili verranno ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità del figlio, così, specificando età, attività svolte nell'accordo dei genitori fino alla data del ricorso;
E) Disporre che l'assegno determinato venga all'inizio di ogni mese dal
signor , corrisposto alla e, CP_1 CP_1 Parte_3
comunque, entro la prima decade di ogni mese, ordinando al signor CP_1
di accreditare, mediante bonifico bancario, le suddette somme sul CP_1
conto corrente intestato alla di lei moglie;
riferimenti bancari da CP_2
comunicarsi allo stesso . Controparte_1
F) Ordinare, inoltre, le formalità di rito al competente ufficiale di stato civile.”
All'udienza del 21.01.2025 le parti, presenti personalmente, sottoscrivevano davanti al Giudice il raggiunto accordo che veniva acquisito nel fascicolo telematico in data 23.01.2025.
Il Giudice rimetteva, quindi, la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calcinato di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 11,
Serie B, Parte II, dell'anno 2009);
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come ritrascritto in parte motiva;
- spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente Estensore dott.ssa Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa COSTANZA TETI Presidente Relatore dott. FRANCESCO RINALDI Giudice dott. ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6676/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Raimondo Cipolla presso il C.F._1
cui studio in Aragona (AG) via Nino Bixio, 4 è domiciliata
RICORRENTE contro
, nato il [...] ad [...]: Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Raimondo Cipolla presso il C.F._2
cui studio in Aragona (AG) via Nino Bixio, 4 è domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo sottoscritto in udienza di data 21.01.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2024 , premesso che in data Parte_1
11.08.2009 in San Biagio Platani (AG) aveva contratto matrimonio con rito concordatario con e che dall'unione era nato il figlio Controparte_1 [...]
, minorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con Per_1 affidamento congiunto del minore e collocamento prevalente dello stesso presso sé con assegnazione alla stessa della casa familiare;
chiedeva, altresì, che venisse posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 07.01.2025 si costituiva il resistente aderendo alle richieste della ricorrente e nella stessa data le parti congiuntamente depositavano istanza con la quale, dando atto di aver raggiunto un accordo, chiedevano che si disponesse la separazione personale alle seguenti condizioni:
“A) Pronunziare la separazione tra gli stessi coniugi Parte_2
, nato il [...] ad [...] e
[...] Controparte_2
nata il [...] a [...], autorizzando gli
[...]
stessi a vivere separatamente ed autorizzando il coniuge Controparte_1
a lasciare la casa coniugale.
B) Disporre l'affidamento congiunto col di lei marito, del figlio minore,
, per le ragioni anzi spiegate e, conseguentemente, Controparte_3
disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza, assegnando alla madre la coabitazione del figlio minore, facultando il proprio coniuge,
, padre di , di vederlo e/o tenerlo con sé Controparte_1 Persona_1
secondo il piano genitoriale stilato et alligato al ricorso di cui agli artt. 473
BIS.12, ultimo comma e 473 BIS.50 C.P.C.
C) Assegnare alla la casa coniugale, sita in Calcinato Controparte_2
(BS), via San Vincenzo n. 69 (al N.C.E.U. al foglio n. 30 mappale 251, sub 8), cui s'impegna, il , a pagarne le pigioni di affitto alla Controparte_1 locatrice, oggi ammontanti ad € 4.028,00, in ragione dell'aggiornamento ISTAT al mese di aprile 2024 del canone di locazione.
D) Porre a carico di , un assegno di mantenimento del Controparte_1 figlio, , per € 300,00 complessivamente determinato e via via Persona_1
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
disporre, inoltre, che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili verranno ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità del figlio, così, specificando età, attività svolte nell'accordo dei genitori fino alla data del ricorso;
E) Disporre che l'assegno determinato venga all'inizio di ogni mese dal
signor , corrisposto alla e, CP_1 CP_1 Parte_3
comunque, entro la prima decade di ogni mese, ordinando al signor CP_1
di accreditare, mediante bonifico bancario, le suddette somme sul CP_1
conto corrente intestato alla di lei moglie;
riferimenti bancari da CP_2
comunicarsi allo stesso . Controparte_1
F) Ordinare, inoltre, le formalità di rito al competente ufficiale di stato civile.”
All'udienza del 21.01.2025 le parti, presenti personalmente, sottoscrivevano davanti al Giudice il raggiunto accordo che veniva acquisito nel fascicolo telematico in data 23.01.2025.
Il Giudice rimetteva, quindi, la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calcinato di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 11,
Serie B, Parte II, dell'anno 2009);
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come ritrascritto in parte motiva;
- spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente Estensore dott.ssa Costanza Teti