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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10338/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 20 febbraio 2025 disponeva la sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 13 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato;
esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte;
rilevato che la suddetta ordinanza del 20 febbraio 2025 l'istruttore sottoponeva al contraddittorio tra le parti, ex art. 101 c.p.c., la questione, rilevata d'ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso per A.T.P. ex art. 696-bis proposto da parte istante per rientrare il valore della domanda attorea nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace;
rilevato, in particolare, che ivi si osservava che il giudizio per A.T.P. conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. intentato dalla ricorrente nei confronti dei resistenti era dalla stessa parte finalizzata ad “accertare l'esclusiva imputabilità dei danni lamentati in capo al medesimo, nonché quantificare gli stessi e i costi da sostenere per il ripristino dei beni danneggiati”; rilevato, tuttavia, che la stessa parte ricorrente ha anche dedotto e prodotto in atti un analitico computo metrico estimativo, redatto da proprio tecnico di fiducia, in cui i menzionati danni vengono stimati in complessivi euro 4.223,07, oltre IVA (e, dunque, in valore ampiamente contenuto nel limite della competenza per valore del Giudice di Pace, ex art. 7, comma 1, c.p.c.); rilevato, inoltre, che neppure la generica formula “ovvero nella diversa somma determinata all'esito del presente accertamento tecnico” pur utilizzata in ricorso appare scardinare la suddetta competenza per valore, in modo da far transitare la causa in quelle di valore indeterminabile, poiché, sulla scorta dei precisi dati tecnici già forniti in atti dalla medesima parte ricorrente, la su menzionata dizione non appare altro che una formula di mero stile, poiché non genera una “ragionevole incertezza” sull'ammontare del danno qui preteso e, dunque, in quanto tale, non appare idonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore (cfr. Cass. 16318/2011; Cass. 12724/2016); rilevato che, ai sensi dell'art. 693, comma 1, c.p.c. in materia di istruzione preventiva, l'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito e che tale previsione, nell'ambito del presente procedimento sommario, è requisito di ammissibilità stessa del ricorso;
rilevato che in ordine alla questione sollevata, con nota scritta depositata in data 12 marzo 2025, parte ricorrente, sostanzialmente confermando quanto già osservato con la richiamata ordinanza del 20 febbraio 2025, non evidenziava alcun nuovo profilo – non in precedenza già valutato da questo giudice – idoneo a fondare la competenza per valore del
Tribunale adito in luogo di quella del Giudice di Pace;
rilevato, invero, che la detta parte evidenziava come il richiesto Accertamento Tecnico Preventivo, con finalità anche conciliativa, dovrebbe essere finalizzato anche ad accertare eventuali danni “ulteriori” rispetto a quelli già indicati nel computo metrico da essa stessa prodotto in atti, nonché a demandare al Consulente la individuazione di “soluzioni tecniche
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più idonee da adottarsi per eliminare le predette cause di infiltrazione e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi”; ritenuto che – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – tali aspetti non sono di per sé idonei a far transitare la controversia tra quelle di valore “indeterminabile”, poiché, da un lato, la prospettata “indagine” al fine di scovare danni anche ulteriori rispetto a quelli prospettati dalla ricorrente (e da essa neppure compiutamente individuati) esula dalle finalità dello strumento processuale azionato, che – come noto – è finalizzato, per un verso, a favorire la conciliazione tra le parti e, per altro verso, a cristallizzare ed acquisire una prova tecnica in vista del futuro ed eventuale giudizio di merito, e non già a ricercarla (in altri termini, trattasi di strumento processuale atto all'acquisizione anticipata di un mezzo di prova e non già di un mezzo di ricerca della prova); rilevato, dall'altro lato, che anche il chiesto conferimento al CTU di cui è stata chiesta la nomina dell'ulteriore mandato di determinare le cause delle dedotte infiltrazioni, lungi dall'incidere sulla determinazione del valore della controversia, mirerebbe semplicemente ad approfondire un mero antecedente logico della controversia, ma pur sempre strettamente funzionale al petitum sostanziale e immediato dell'azione giudiziaria di merito prospettata dalla ricorrente, ovvero “accertare l'esclusiva imputabilità dei danni lamentati in capo al medesimo, nonché quantificare gli stessi e i costi da sostenere per il ripristino dei beni danneggiati”: danni che la stessa parte ricorrente ha ampiamente contenuto nel limite della competenza per valore del Giudice di Pace;
rilevato che nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo (che in ciò partecipa degli stessi principi dettati in materia cautelare) la competenza integra un requisito di stessa ammissibilità del ricorso, non operando, peraltro, in tali giudizi il regime delle preclusioni delineato, per il giudizio a cognizione piena, dall'art. 38 c.p.c., il che ne consente (e, anzi, ne impone) anche l'esame officioso da parte del giudice adito (cfr. Cass. 5046/2022), con l'impossibilità di ricorrere, tra l'altro alla traslatio iudici prevista dall'art. 50 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che vada dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tutte le ragioni innanzi illustrate;
rilevato che, pur chiudendo la presente pronuncia in rito il processo innanzi a questo giudice, va osservato che nell'ambito del procedimento per A.T.P. non è prevista l'emanazione, da parte del giudice adito, di alcuna statuizione sul riparto delle spese processuali tra le parti (provvedimento di natura strettamente decisoria estraneo al presente procedimento di istruzione preventiva), cosicché tali spese potranno essere regolate tra le parti (secondo i generali principi di soccombenza e causalità) solo all'esito del giudizio di merito cui l'accertamento tecnico acceda;
visti gli artt. 127-ter e 696-bis e ss. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite, a cura della Cancelleria.
Aversa, 17/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 20 febbraio 2025 disponeva la sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 13 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato;
esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte;
rilevato che la suddetta ordinanza del 20 febbraio 2025 l'istruttore sottoponeva al contraddittorio tra le parti, ex art. 101 c.p.c., la questione, rilevata d'ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso per A.T.P. ex art. 696-bis proposto da parte istante per rientrare il valore della domanda attorea nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace;
rilevato, in particolare, che ivi si osservava che il giudizio per A.T.P. conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. intentato dalla ricorrente nei confronti dei resistenti era dalla stessa parte finalizzata ad “accertare l'esclusiva imputabilità dei danni lamentati in capo al medesimo, nonché quantificare gli stessi e i costi da sostenere per il ripristino dei beni danneggiati”; rilevato, tuttavia, che la stessa parte ricorrente ha anche dedotto e prodotto in atti un analitico computo metrico estimativo, redatto da proprio tecnico di fiducia, in cui i menzionati danni vengono stimati in complessivi euro 4.223,07, oltre IVA (e, dunque, in valore ampiamente contenuto nel limite della competenza per valore del Giudice di Pace, ex art. 7, comma 1, c.p.c.); rilevato, inoltre, che neppure la generica formula “ovvero nella diversa somma determinata all'esito del presente accertamento tecnico” pur utilizzata in ricorso appare scardinare la suddetta competenza per valore, in modo da far transitare la causa in quelle di valore indeterminabile, poiché, sulla scorta dei precisi dati tecnici già forniti in atti dalla medesima parte ricorrente, la su menzionata dizione non appare altro che una formula di mero stile, poiché non genera una “ragionevole incertezza” sull'ammontare del danno qui preteso e, dunque, in quanto tale, non appare idonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore (cfr. Cass. 16318/2011; Cass. 12724/2016); rilevato che, ai sensi dell'art. 693, comma 1, c.p.c. in materia di istruzione preventiva, l'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito e che tale previsione, nell'ambito del presente procedimento sommario, è requisito di ammissibilità stessa del ricorso;
rilevato che in ordine alla questione sollevata, con nota scritta depositata in data 12 marzo 2025, parte ricorrente, sostanzialmente confermando quanto già osservato con la richiamata ordinanza del 20 febbraio 2025, non evidenziava alcun nuovo profilo – non in precedenza già valutato da questo giudice – idoneo a fondare la competenza per valore del
Tribunale adito in luogo di quella del Giudice di Pace;
rilevato, invero, che la detta parte evidenziava come il richiesto Accertamento Tecnico Preventivo, con finalità anche conciliativa, dovrebbe essere finalizzato anche ad accertare eventuali danni “ulteriori” rispetto a quelli già indicati nel computo metrico da essa stessa prodotto in atti, nonché a demandare al Consulente la individuazione di “soluzioni tecniche
n. 10338/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 2 N. 10338/2024 R.G.A.C.
più idonee da adottarsi per eliminare le predette cause di infiltrazione e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi”; ritenuto che – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – tali aspetti non sono di per sé idonei a far transitare la controversia tra quelle di valore “indeterminabile”, poiché, da un lato, la prospettata “indagine” al fine di scovare danni anche ulteriori rispetto a quelli prospettati dalla ricorrente (e da essa neppure compiutamente individuati) esula dalle finalità dello strumento processuale azionato, che – come noto – è finalizzato, per un verso, a favorire la conciliazione tra le parti e, per altro verso, a cristallizzare ed acquisire una prova tecnica in vista del futuro ed eventuale giudizio di merito, e non già a ricercarla (in altri termini, trattasi di strumento processuale atto all'acquisizione anticipata di un mezzo di prova e non già di un mezzo di ricerca della prova); rilevato, dall'altro lato, che anche il chiesto conferimento al CTU di cui è stata chiesta la nomina dell'ulteriore mandato di determinare le cause delle dedotte infiltrazioni, lungi dall'incidere sulla determinazione del valore della controversia, mirerebbe semplicemente ad approfondire un mero antecedente logico della controversia, ma pur sempre strettamente funzionale al petitum sostanziale e immediato dell'azione giudiziaria di merito prospettata dalla ricorrente, ovvero “accertare l'esclusiva imputabilità dei danni lamentati in capo al medesimo, nonché quantificare gli stessi e i costi da sostenere per il ripristino dei beni danneggiati”: danni che la stessa parte ricorrente ha ampiamente contenuto nel limite della competenza per valore del Giudice di Pace;
rilevato che nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo (che in ciò partecipa degli stessi principi dettati in materia cautelare) la competenza integra un requisito di stessa ammissibilità del ricorso, non operando, peraltro, in tali giudizi il regime delle preclusioni delineato, per il giudizio a cognizione piena, dall'art. 38 c.p.c., il che ne consente (e, anzi, ne impone) anche l'esame officioso da parte del giudice adito (cfr. Cass. 5046/2022), con l'impossibilità di ricorrere, tra l'altro alla traslatio iudici prevista dall'art. 50 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che vada dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tutte le ragioni innanzi illustrate;
rilevato che, pur chiudendo la presente pronuncia in rito il processo innanzi a questo giudice, va osservato che nell'ambito del procedimento per A.T.P. non è prevista l'emanazione, da parte del giudice adito, di alcuna statuizione sul riparto delle spese processuali tra le parti (provvedimento di natura strettamente decisoria estraneo al presente procedimento di istruzione preventiva), cosicché tali spese potranno essere regolate tra le parti (secondo i generali principi di soccombenza e causalità) solo all'esito del giudizio di merito cui l'accertamento tecnico acceda;
visti gli artt. 127-ter e 696-bis e ss. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite, a cura della Cancelleria.
Aversa, 17/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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