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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1186 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Vetere;
- attore - contro
( , in persona del Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia D'Aprile;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Coscarella;
- convenuti -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio - all'esito della declaratoria di Parte_1 incompetenza per materia resa dal Giudice di Pace di Castrovillari con sentenza n. 233/2021 del
13.4.2021 - ha adìto l'intestato Tribunale impugnando le risultanze degli estratti di ruolo acquisiti in data 28.1.2020 in occasione di una richiesta effettuata presso gli sportelli della sede locale di ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale adito - disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa - così statuire: accogliere la domanda attrice per le causali di cui in narrativa perché manifestamente fondata sia in ragioni di fatto che in diritto ed accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme iscritte a ruolo per inesistenza dei titoli esecutivi legittimanti l'iscrizione stessa nonché la prescrizione dei crediti contenuti nella cartella di pagamento e/o del ruolo per tutte le motivazioni esposte. Col favore delle spese e competenze del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.8.2021 si è costituita in giudizio , la quale - preliminarmente - ha eccepito CP_3
l'inammissibilità dell'avversa opposizione giacché avente ad oggetto un mero estratto di ruolo;
quanto al merito, ha rilevato l'infondatezza dei motivi di doglianza sollevati dall'opponente, richiamando le difese già illustrate nel primo giudizio e concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Castrovillari adito:
1. In via preliminare ed assorbente, dichiarare la inammissibilità della proposta opposizione poiché formulata avverso estratto di ruolo di cartella regolarmente notificata;
2. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di cui al punto 1, rigettare l'opposizione
e le domande proposte siccome infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. Condannare
l'attore e/o l'ente impositore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
Con comparsa depositata telematicamente il 18.10.2021 si è costituita in giudizio anche CP_2
, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, così
[...] concludendo per il rigetto della stessa, con il favore delle competenze di lite.
All'udienza “cartolare” del 23.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene questo Tribunale che costituisca profilo evidentemente assorbente e dirimente - ai fini della decisione della presente controversia nel senso della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ru olo proposta dall'odierno istante - l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo a quest'ultimo, in ragione delle novità normative e giurisprudenziali sopravvenute in corso di causa.
Si osserva, infatti, che in pendenza del giudizio (originariamente incardinato innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari) è intervenuto dapprima l'art. 3 bis D.L. 146/21, convertito con Legge 215/21, che ha aggiunto all'art. 12 D.P.R. 602/73 il comma 4 bis.
Con tale norma si è stabilito che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai sogge tti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdit a di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Successivamente (nella specie, con decreto legislativo n. 110 del 29.7.2024), il predetto comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. cit. ha subìto una ulteriore modifica per effetto della quale, ad o ggi, così dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 6.9.2022, hanno affrontato la questione dell'applicabilità della prima novella ai giudizi pendenti, risolvendola in senso positivo e stabilendo che "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
Nel caso di specie - considerato che costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui l'azione è proposta, ma anche al momento della decisione (atteso che è in relazione a tale momento ed alla domanda originariamente formulata che esso deve essere valutato, ex plurimis Cass. n. 11204-2017, 26641-2018) - non avendo parte attrice prospettato né dimostrato la ricorrenza di una delle ipotesi tassative in cui, ai sensi delle novelle legislative testé richiamate, è da ritenersi sussistente l'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo (in tal senso, anche Cassazione civile sez. II, 27/04/2023, n. 11082), va da sé che l'opposizione debba essere dichiarata inammissibile per carenza della condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c., restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che - visto il contrasto ermeneutico sulle tematiche per cui è causa, sul quale incidono le anzidette sopravvenienze normative e giurisprudenziali - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1186 del R.G.A.C. 2021 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da parte attrice.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 18 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1186 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Vetere;
- attore - contro
( , in persona del Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia D'Aprile;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Coscarella;
- convenuti -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio - all'esito della declaratoria di Parte_1 incompetenza per materia resa dal Giudice di Pace di Castrovillari con sentenza n. 233/2021 del
13.4.2021 - ha adìto l'intestato Tribunale impugnando le risultanze degli estratti di ruolo acquisiti in data 28.1.2020 in occasione di una richiesta effettuata presso gli sportelli della sede locale di ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale adito - disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa - così statuire: accogliere la domanda attrice per le causali di cui in narrativa perché manifestamente fondata sia in ragioni di fatto che in diritto ed accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme iscritte a ruolo per inesistenza dei titoli esecutivi legittimanti l'iscrizione stessa nonché la prescrizione dei crediti contenuti nella cartella di pagamento e/o del ruolo per tutte le motivazioni esposte. Col favore delle spese e competenze del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.8.2021 si è costituita in giudizio , la quale - preliminarmente - ha eccepito CP_3
l'inammissibilità dell'avversa opposizione giacché avente ad oggetto un mero estratto di ruolo;
quanto al merito, ha rilevato l'infondatezza dei motivi di doglianza sollevati dall'opponente, richiamando le difese già illustrate nel primo giudizio e concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Castrovillari adito:
1. In via preliminare ed assorbente, dichiarare la inammissibilità della proposta opposizione poiché formulata avverso estratto di ruolo di cartella regolarmente notificata;
2. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di cui al punto 1, rigettare l'opposizione
e le domande proposte siccome infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. Condannare
l'attore e/o l'ente impositore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
Con comparsa depositata telematicamente il 18.10.2021 si è costituita in giudizio anche CP_2
, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, così
[...] concludendo per il rigetto della stessa, con il favore delle competenze di lite.
All'udienza “cartolare” del 23.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene questo Tribunale che costituisca profilo evidentemente assorbente e dirimente - ai fini della decisione della presente controversia nel senso della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ru olo proposta dall'odierno istante - l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo a quest'ultimo, in ragione delle novità normative e giurisprudenziali sopravvenute in corso di causa.
Si osserva, infatti, che in pendenza del giudizio (originariamente incardinato innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari) è intervenuto dapprima l'art. 3 bis D.L. 146/21, convertito con Legge 215/21, che ha aggiunto all'art. 12 D.P.R. 602/73 il comma 4 bis.
Con tale norma si è stabilito che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai sogge tti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdit a di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Successivamente (nella specie, con decreto legislativo n. 110 del 29.7.2024), il predetto comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. cit. ha subìto una ulteriore modifica per effetto della quale, ad o ggi, così dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 6.9.2022, hanno affrontato la questione dell'applicabilità della prima novella ai giudizi pendenti, risolvendola in senso positivo e stabilendo che "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
Nel caso di specie - considerato che costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui l'azione è proposta, ma anche al momento della decisione (atteso che è in relazione a tale momento ed alla domanda originariamente formulata che esso deve essere valutato, ex plurimis Cass. n. 11204-2017, 26641-2018) - non avendo parte attrice prospettato né dimostrato la ricorrenza di una delle ipotesi tassative in cui, ai sensi delle novelle legislative testé richiamate, è da ritenersi sussistente l'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo (in tal senso, anche Cassazione civile sez. II, 27/04/2023, n. 11082), va da sé che l'opposizione debba essere dichiarata inammissibile per carenza della condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c., restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che - visto il contrasto ermeneutico sulle tematiche per cui è causa, sul quale incidono le anzidette sopravvenienze normative e giurisprudenziali - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1186 del R.G.A.C. 2021 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da parte attrice.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 18 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato