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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8013/2024
Promossa da rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Giovanni D'Elia e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Cava dè Tirreni alla via R. Ragone, 57,
-ricorrente-
Contro
, contumace, Controparte_1
-resistente-
Oggetto: rilascio fondo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 23/10/2024 il sig.
[...]
premesso di essere proprietario di un appezzamento di terreno in località Parte_1
Pastorano di Salerno della consistenza di mq 500, seminativo arboreo;
che con contratto di affitto di fondo rustico stipulato il I° novembre 2022, regolarmente registrato, concedeva in affitto, il predetto fondo rustico, al sig. , Controparte_1
per la durata di anni uno, con espresso diniego alla proroga contrattuale e con canone di fitto pattuito in € 300,00, che versava al momento della sottoscrizione del contratto;
che, alla scadenza contrattuale, il non lasciava il fondo né CP_1
proponeva di rinnovare il contratto;
che con racc.ta del 07/03/2024 invitava e pagina 1 di 3 diffidava il al rilascio del fondo, senza esito, tanto esposto ricorreva CP_1 innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accertare la scadenza del contratto di fitto per cui è causa e la mancata restituzione al legittimo proprietario con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione, ricorso e decreto venivano ritualmente notificato a controparte che, comunque, non si costituiva in giudizio.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni parte ricorrente, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
La presente controversia è stata instaurata dal sig. affinchè venisse Parte_1
accertata e dichiarata la scadenza del contratto di affitto di fondo rustico, stipulato con il resistente sig. , intervenuta alla data del 02/11/2023 avendo le parti CP_1
previsto una durata di anni uno in caso di mancanza di volontà al rinnovo.
È, infatti documentalmente provato che le parti stipulavano in data 01/11/2022 contratto di fitto di fondo rustico, registrato in data 02/11/2022 con durata fissata in anni uno, si stabiliva ancora in contratto “non è ammessa la proroga tacita, se non per concorde volontà delle parti, da manifestarsi congiuntamente in calce alla scrittura, con esatta indicazione del tempo della proroga e del canone di affitto”
Pertanto, non avendo nessuna delle parti manifestato una volontà di proroga del contratto medesimo lo stesso è venuto a cessare alla data 02/11/2023 con conseguente obbligo del resistente al suo rilascio.
Tanto contrattualmente pattuito e atteso il mancato rilascio del fondo, parte ricorrente, con racc.ta del 07/03/2024, invitava e diffidava il resiste al rilascio del bene, cui però non seguiva detto rilascio.
Parte resistente sebbene regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Ebbene alla luce di quanto documentalmete prodotto ed accertato la domanda di risoluzione contrattuale va accolta con conseguente ordine all'immediato rilascio del bene e comunque non oltre il 10 luglio 2025.
Va altresì accolta la domanda di pagamento del canone atteso il protrarsi dell'occupazione del fondo oltre la scadenza contrattuale e, comunque, non diversamente provato dal resistente, che si ritiene equa per € 350,00.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8013/2024 r.g. tra –ricorrente- e Parte_1
– resistente- ogni altra istanza, eccezione deduzione reietta o Controparte_1
assorbita così provvede:
1) Accoglie la domanda del ricorrente, sig. e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
risoluzione del contratto di fitto alla data del 02/11/2023;
2) Condanna parte resistente, sig. , al rilascio del fondo rustico, Controparte_1
sito in Salerno alla fraz. Pastorano, via Eliseo Iandolo della consistenza di mq. 500, libero da persone e cose immediatamente e, comunque non oltre il 10 luglio 2025;
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di € 350,00 per detenzione del bene oltre la scadenza contrattuale;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
43,00 per esborsi ed € 250,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Salerno, 05/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8013/2024
Promossa da rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Giovanni D'Elia e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Cava dè Tirreni alla via R. Ragone, 57,
-ricorrente-
Contro
, contumace, Controparte_1
-resistente-
Oggetto: rilascio fondo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 23/10/2024 il sig.
[...]
premesso di essere proprietario di un appezzamento di terreno in località Parte_1
Pastorano di Salerno della consistenza di mq 500, seminativo arboreo;
che con contratto di affitto di fondo rustico stipulato il I° novembre 2022, regolarmente registrato, concedeva in affitto, il predetto fondo rustico, al sig. , Controparte_1
per la durata di anni uno, con espresso diniego alla proroga contrattuale e con canone di fitto pattuito in € 300,00, che versava al momento della sottoscrizione del contratto;
che, alla scadenza contrattuale, il non lasciava il fondo né CP_1
proponeva di rinnovare il contratto;
che con racc.ta del 07/03/2024 invitava e pagina 1 di 3 diffidava il al rilascio del fondo, senza esito, tanto esposto ricorreva CP_1 innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accertare la scadenza del contratto di fitto per cui è causa e la mancata restituzione al legittimo proprietario con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione, ricorso e decreto venivano ritualmente notificato a controparte che, comunque, non si costituiva in giudizio.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni parte ricorrente, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
La presente controversia è stata instaurata dal sig. affinchè venisse Parte_1
accertata e dichiarata la scadenza del contratto di affitto di fondo rustico, stipulato con il resistente sig. , intervenuta alla data del 02/11/2023 avendo le parti CP_1
previsto una durata di anni uno in caso di mancanza di volontà al rinnovo.
È, infatti documentalmente provato che le parti stipulavano in data 01/11/2022 contratto di fitto di fondo rustico, registrato in data 02/11/2022 con durata fissata in anni uno, si stabiliva ancora in contratto “non è ammessa la proroga tacita, se non per concorde volontà delle parti, da manifestarsi congiuntamente in calce alla scrittura, con esatta indicazione del tempo della proroga e del canone di affitto”
Pertanto, non avendo nessuna delle parti manifestato una volontà di proroga del contratto medesimo lo stesso è venuto a cessare alla data 02/11/2023 con conseguente obbligo del resistente al suo rilascio.
Tanto contrattualmente pattuito e atteso il mancato rilascio del fondo, parte ricorrente, con racc.ta del 07/03/2024, invitava e diffidava il resiste al rilascio del bene, cui però non seguiva detto rilascio.
Parte resistente sebbene regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Ebbene alla luce di quanto documentalmete prodotto ed accertato la domanda di risoluzione contrattuale va accolta con conseguente ordine all'immediato rilascio del bene e comunque non oltre il 10 luglio 2025.
Va altresì accolta la domanda di pagamento del canone atteso il protrarsi dell'occupazione del fondo oltre la scadenza contrattuale e, comunque, non diversamente provato dal resistente, che si ritiene equa per € 350,00.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8013/2024 r.g. tra –ricorrente- e Parte_1
– resistente- ogni altra istanza, eccezione deduzione reietta o Controparte_1
assorbita così provvede:
1) Accoglie la domanda del ricorrente, sig. e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
risoluzione del contratto di fitto alla data del 02/11/2023;
2) Condanna parte resistente, sig. , al rilascio del fondo rustico, Controparte_1
sito in Salerno alla fraz. Pastorano, via Eliseo Iandolo della consistenza di mq. 500, libero da persone e cose immediatamente e, comunque non oltre il 10 luglio 2025;
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di € 350,00 per detenzione del bene oltre la scadenza contrattuale;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
43,00 per esborsi ed € 250,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Salerno, 05/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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