Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1743/2024 R.G.L. promossa da
' rappresentata e difesa (c.f. C.F. 1 Parte 1
dall'Avv. IRRERA SALVATORE, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa CALDERONE TINDARA NADIA, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte 1
1- Con ricorso depositato il 28/08/2024 ha adito il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto al fine di ottenere la liquidazione ed il pagamento dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 legge 118/1971, il cui requisito sanitario è stato accertato, con decorrenza Giugno 2023, con decreto di omologa del
29.03.2024, notificato il 22.04.2024. Esponeva altresì di aver inviato il modello AP70 CP e che, ciononostante, 190. non aveva ancora provveduto al riconoscimento della
,CP prestazione. Chiedeva, quindi, la condanna dell' alla liquidazione ed al pagamento dell'assegno mensile di assistenza, oltre accessori dalle singole scadenze al soddisfo. CP Si è costituito 1 con memoria depositata il 24.02.2025 chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che parte ricorrente non è in possesso del requisito reddituale per beneficiare della prestazione, essendo percettrice di pensione di vecchiaia con un reddito annuo di euro 10.584,08, come da CUD allegato.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.1- Preliminarmente occorre ripercorrere, in linea generale, l'evoluzione giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della mancata deduzione in sede di a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. sulla insussistenza di condizioni di procedibilità o dei requisiti socio-economici per il riconoscimento della prestazione invocata.
In passato la Corte di Cassazione, ha affermato che il giudice adito deve accertare sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario, nonché con una valutazione prima facie che non manchino gli altri presupposti della prestazione. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo, il giudice può procedere all'accertamento peritale del requisito sanitario, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato (Cass. 5 maggio 2015, n. 8932;
Cass. 4 maggio 2015, n. 8878; Cass. 27 aprile 2015, n. 8533).
In tale impianto ermeneutico, necessario e ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità dopo l'avallo di Corte Cost. 28 ottobre 2014, n. 243, si riteneva che non potesse non attribuirsi un effetto di stabilizzazione all'accertamento contenuto nel decreto di omologa, che viene emesso (nel senso che può essere emesso e deve essere emesso) a conclusione del procedimento per ATPO, se, "terminate le operazioni di consulenza", sia le parti sia il giudice condividono l'esito dell'indagine peritale.
Ed infatti di recente la Suprema Corte ha evidenziato che in assenza di contestazioni viene emesso il decreto di omologa, che viene espressamente definito non impugnabile giacché il rimedio concesso a chi intenda precludere la ratifica delle conclusioni del CTU si colloca esclusivamente in un momento anteriore ossia prima dell'omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni, si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario e le conclusioni del CTU sono ormai intangibili.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha quindi chiarito che “deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa (ai sensi dei commi 4 e 5) può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione così come sopra delineati;
in mancanza di contestazioni,
l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost."
(Cass. 9 novembre 2016, n. 22721).
Tuttavia, occorre dare atto che di recente, con la sentenza n. 18377 del 2022 (ma anche con la sentenza n. 29272/2022 che ha ribadito lo stesso principio già affermato dalla
Sezioni Unite n. 12903 del 2021) la Corte di Cassazione ha chiarito che "la predicata definitività del decreto di omologa, come limite invalicabile per il giudice dell'omologa rispetto ad ogni contestazione attinente al requisito sanitario e alle altre condizioni dell'azione proposta (v., fra le altre, Cass. n. 11043 del 2020), attiene all'accertamento delle condizioni sanitarie, vincolante per l'ente previdenziale, e al contemperamento del procedimento sommario con la concreta utilità per il richiedente la prestazione, la quale potrebbe del tutto mancare se manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione e ciò al fine di evitare, come già ricordato, la proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario".
Consegue all'essenza non dichiarativa del diritto alla pretesa, che proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria, con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale".
Ne consegue che nessuna preclusione ad un ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato possa derivare dal vaglio preventivo effettuato dal giudice dell'ATP sulle condizioni e presupposti processuali dell'azione.
I principi espressi negli ultimi pronunciamenti della Corte di Cassazione sono stati condivisi ed avallati anche dalla Corte d'Appello di Messina nella sentenza n. 59/2023.
2.2- Fatta questa precisazione, si osserva che il decreto di omologa datato 29.03.2024 ha accertato, in capo alla ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 legge 188/1971, con decorrenza da Giugno 2023, impregiudicata -però- ogni valutazione dell'Ente sulla sussistenza dei requisiti socio-economici utili a beneficiare della prestazione richiesta.
3- Circa le modalità per calcolare il limite di reddito previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, è intervenuta anche di recente la Cassazione Civile (cfr ordinanza n. 16599 del 2020 pubblicata in data 3.08.2020) con cui, dando continuità a quanto già affermato in precedenza (sentenza n. 4158 del 2001) confermata da successive pronunce (Cass. n. 11582 del 2015; Cass. nn. 21529 e 26473 del 2016; Cass.
n. 5450 del 2017, Cass. n. 5962 del 2018, Cass. n. 30567 del 2019), ha ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del
1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R..
1,CP_ Nella fattispecie in esame, risulta dal CUD 2024 allegato dall' ed anche dai prospetti 3.1-
pensione allegati, che la ricorrente Parte 1 possedeva nell'anno 2023 un reddito imponibile di euro 10.584,08, superiore quindi ai limiti reddituali per il godimento dell'assegno mensile di assistenza, limite che, nell'anno 2023, era fissato in euro Le deduzioni dell'Ente non sono state, peraltro, oggetto di alcuna specifica contestazione 5.391,88 e nell'anno 2024 in euro 5.725,46. da parte della ricorrente nelle note d'udienza del 10.03.2025, successive alla costituzione dell,CP
Ciò posto, il ricorso merita una declaratoria di rigetto non essendo la ricorrente in possesso del requisito reddituale per il godimento della prestazione richiesta.
4- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1743/2024 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17/03/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano