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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 51147/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 51147/2021 promossa da:
, con l'avv. LICIA POLIZIO Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO con gli avv.ti ERIKA VILLANOVA e YASMINE LAACHIR Controparte_1
Controparte_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- previamente accertata e dichiarata la responsabilità del sig. , proprietario e Controparte_2 conducente dell'auto Fiat Punto tg ET341ZA nella verificazione dell'evento per cui è causa, e per l'effetto
1) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra Pt_1
, come quantificati dalla CTU medico legale per danno biologico (12%), ITP di giorni 20 al
[...]
75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 40 al 25%, oltre personalizzazione al 37%, danno morale pari al
38%, o nella diversa misura che il Tribunale riterrà di applicare, nonché spese mediche documentate per € 1.489,45 e danno subito dal motociclo di sua proprietà nella misura di € 4.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 6 2) Sulle somme che saranno liquidate, si chiede la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo;
3) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, comprensive di esborsi, compenso di avvocato, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto avocato antistatario;
4) Disporre la trasmissione all'IVASS della emananda sentenza ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per lo spirare dei termini imposti dall'IVASS per la gestione del sinistro.”
Per Controparte_1
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: acclarata la condotta in buona fede, adeguata e secondo legge di , accertare le rispettive responsabilità dei veicolo coinvolti nel sinistro di cui è Controparte_3 causa, e, soprattutto, quella maggioritaria della sig.ra e contenere, per l'effetto, gli esborsi di Pt_1
nella misura che verrà rigorosamente accertata in corso di causa, considerando Controparte_3 solo i danni in NESSO CAUSALE con il sinistro del di cui è causa e in ogni caso, nei limiti di responsabilità del conducente del veicolo assicurato e del danno che dovesse CP_4 risultare adeguatamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria e dalla documentazione dimessa, e
CONSIDERATO L'AGGRAVAMENTO DEL DANNO da parte dell'Attore ex art. 1227 cc;
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse.
In via istruttoria, si insiste per le istanze formulate e non ammesse, da non intendersi rinunciate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2 affermando: che in data 2/3/2021 si era verificato un sinistro tra il motoveicolo di proprietà di
[...]
e condotto dalla stessa e l'autovettura di proprietà di Parte_1 Controparte_2 condotta dallo stesso ed assicurata con che a seguito del sinistro la Controparte_1 parte attorea aveva riportato lesioni e il motoveicolo aveva subito danni;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati. costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. Controparte_1 non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. Controparte_2
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale ovvero di carattere generico e valutativo;
non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzata dalla compagnia assicuratrice convenuta, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico e valutativo ovvero di carattere documentale;
e sono state espletate sia pagina 2 di 6 una consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla dinamica del sinistro ed ai danni subiti dal motoveicolo sia una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- con riferimento alla dinamica del sinistro, nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva, tenuto conto della valutazione, come previsto dall'art. 195 cpc, delle osservazioni formulate sulla relazione peritale- il CTU ha accertato che:
o il sinistro si era verificato in una “zona urbana”, in una “strada a singola carreggiata e doppio senso di marcia”, “in prossimità di un restringimento di carreggiata per cantiere stradale, che obbligava il transito dei veicoli a senso unico alternato”; il “limite di velocità era di 30 km/h, segnalato in entrambi i sensi di marcia da cartello verticale”; “erano inoltre presenti cartelli che segnalavano la presenza di cantiere stradale temporaneo, restringimento di carreggiata, senso unico alternato”, con “precedenza ai veicoli nel senso di marcia del motociclo”, in quanto “la parte di carreggiata interessata dal cantiere era quella percorsa dalla” autovettura;
o alla guida della propria autovettura, percorreva la Controparte_2 strada “in direzione sud” e “nel medesimo frangente” , alla Parte_1 guida del proprio motoveicolo, percorreva “la stessa strada nell'opposto senso di marcia, ovvero in direzione nord”;
o “è indubitabile che il punto d'urto sia da collocarsi nella corsia di marcia della motociclista, in prossimità della linea di mezzeria della carreggiata”; tra l'autovettura e il motociclo si era verificata una “collisione frontale”;
o “le condotte di entrambi i conducenti, in particolare per le rispettive posizioni tenute sulla carreggiata, hanno contribuito causalmente al determinismo dell'evento”;
o “godeva di diritto di precedenza, tuttavia procedeva a Parte_1 velocità leggermente superiore al limite vigente e si manteneva in prossimità del margine sinistro della propria corsia di marcia” ed “entrambe le violazioni sono in nesso causale con il determinismo dell'evento, in quanto se ella si fosse mantenuta sul margine destro non avrebbe interferito con la traiettoria dell'autovettura” e, inoltre, “se avesse mantenuto una velocità moderata, avrebbe avuto più margine di manovra per evitare la collisione”; pagina 3 di 6 o “era tenuto a concedere la precedenza al Controparte_2 motociclista, ed in ragione della ridotta visuale avrebbe dovuto approcciare il restringimento di carreggiata con maggior prudenza e minor velocità, anche in ragione della presenza” di un veicolo “in sosta sulla destra della strada”, con la precisazione che “un approccio più prudente gli avrebbe consentito di avvistare il motociclo e, concedendogli la precedenza ed astenendosi dalla manovra, evitare la collisione”;
- dai sopra indicati elementi emersi in sede di ctu si ricava in relazione alla causazione dell'incidente la colpa prevalente di in quanto il comportamento di Controparte_2 quest'ultimo -consistito nel non aver concesso la precedenza alla parte attorea e nel non aver approcciato “il restringimento di carreggiata”, “in ragione della ridotta visuale”, con “minor velocità, anche in ragione della presenza del veicolo in sosta”- è stato imprudente e tale da contribuire in misura maggioritaria alla causazione del sinistro;
tuttavia, anche la condotta di ha concorso alla causazione dell'incidente, quantunque in misura Parte_1 minoritaria;
infatti, benché l'odierna attrice godesse di diritto di precedenza, la stessa - secondo quanto accertato dal CTU- “procedeva a velocità leggermente superiore al limite vigente e si manteneva in prossimità del margine sinistro della propria corsia di marcia”; ciò posto, nel caso di specie appare sussistere un concorso di entrambi i soggetti nella causazione dell'incidente, nella misura che si ritiene pari al 40% in capo all'attrice e Parte_1 del 60% in capo al convenuto Controparte_2
- con riferimento ai danni al motoveicolo il CTU ha accertato -in modo condivisibile, considerato il carattere esauriente dell'indagine svolta- che risulta “evidente che la riparazione del mezzo fosse anti-economica” ed in relazione al valore del bene al momento dell'incidente ha precisato: che il motociclo “all'epoca del sinistro” era “un veicolo assai datato” ma non “di particolare interesse 'storico' o da collezione”, che “le quotazioni sono altamente influenzate dalla percorrenza chilometrica”, e che “non conoscendosi la percorrenza chilometrica del motociclo” in questione, “e considerando che il sinistro avviene nel 2021, si può concludere che all'epoca del sinistro il mezzo poteva avere un valore commerciale ante-sinistro compreso tra i
3.500 ed i 4.000 €”;
- nella consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva - il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “20 (venti) giorni”, nonché di un pagina 4 di 6 periodo di inabilità temporanea “al 50%” di “30 (trenta) giorni” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “40 (quaranta) giorni”; la sussistenza di postumi permanenti valutati nella misura del “12%”; e la sussistenza di “spese mediche e di cura documentate”, ritenute “necessarie/congrue”, pari ad “€ 1489,45”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 37.672,00 per il danno permanente -di cui Euro
29.431,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
8.241,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 4.600,00 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 42.272,00, somma liquidata in moneta attuale;
- le generiche doglianze della parte attorea in relazione all'affermata attività lavorativa, risultano
-in senso assorbente ad ulteriori considerazioni- infondate alla luce degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio medico legale espletata, avendo il CTU accertato che le riferite mansioni di
“coordinatrice di ristorazione e cassa” nel “settore alberghiero turistico” sono da ritenere “non pregiudicate ovvero limitate dalle menomazioni attualmente presenti”; inoltre, nulla può essere liquidato a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale in relazione all'affermato svolgimento di attività hobbistiche, in quanto il riferimento accennato dalla parte attorea sul punto è stato dedotto con allegazioni generiche e non documentate;
- le spese mediche pari complessivamente ad Euro 1.489,45 costituiscono voci di danno patrimoniale;
in relazione ai danni subiti dal motoveicolo, tenuto conto del carattere antieconomico della relativa riparazione e degli indicativi valori minimi e massimi della tipologia di bene in questione accertati dal CTU, appare equo riconoscere, quale valore del bene all'epoca del sinistro, la somma intermedia di Euro 3.750,00; la sommatoria dei predetti importi
è pari ad Euro 5.239,45; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto ad Euro 5.239,45, oltre rivalutazione;
- la sommatoria dell'importo di Euro 42.272,00 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 5.239,45 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 47.511,45; pagina 5 di 6 - stante la sussistenza in capo alla parte attorea di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 40%, dal summenzionato importo di Euro 47.511,45 va detratta la percentuale del 40%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 28.506,87;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 28.506,87, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Licia Polizio, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in Euro 786,00 per esborsi ed
Euro 4.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese delle ctu espletate devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
28.506,87, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Licia Polizio, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 4.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico delle parti convenute le spese delle ctu espletate;
Milano, 15/07/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6