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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4212/2021 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Gaetano De Salvo, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per , l'avv. Manuela Mancuso, per delega dell'avv. Francesco _1
Olivo, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per l'avv. Fabrizio Passaro, il quale precisa le CP_2 Parte_1
conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È presente per la pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4212/2021 R.G., promossa da
(C.F.: ), in persona Parte_2 P.IVA_1 del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano De Salvo;
attore contro
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco _1 C.F._1
Olivo; convenuta
e contro
(C.F. ), rappresentato dal genitore esercente Controparte_3 C.F._2
la responsabilità genitoriale (C.F. ), rappresentato e difeso CP_3 C.F._3 dall'avv. Fabrizio Passaro;
convenuto avente ad oggetto: azione revocatoria ex art 2091 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 27 settembre 2021, il Parte_2
ha agito in giudizio nei confronti di e
[...] _1 Controparte_3 chiedendo la revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico a rogito del notaio del 13/01/2021, rep. n. 3597 e racc. n. 2609, con il Persona_2 quale aveva donato al figlio la proprietà dell'immobile _1 Controparte_3 sito nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 62, particella 222, subalterno 5, unitamente al diritto di proprietà del terreno pertinenziale sito nel
Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censito nel Catasto Terreni al foglio 62, particella 221, nonché il diritto di proprietà in ragione di un mezzo indiviso dei terreni pertinenziali siti nel
Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censiti nel Catasto Terreni al foglio 62, particelle 911 e
913.
A fondamento della domanda svolta, l'attrice ha evidenziato l'esistenza di un proprio credito nei confronti di , ex amministratrice della società fallita attrice, avendo la Curatela agito _1
giudizialmente nei suoi confronti con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2015 per farne valere la responsabilità ai sensi degli artt. 146 L. Fall. e art. 2494 c.c. ed ottenere il risarcimento dei danni subiti. La curatela ha esposto, ancora, che , successivamente _1 alla citazione in giudizio, aveva posto in essere l'atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore dei creditori, rilevando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte dei convenuti del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 8 febbraio 2022, si è costituita , la _1 quale ha evidenziato che l'atto di trasferimento del bene, a favore del minore, era giustificato dalla necessità di ottemperare gli accordi tra i coniugi raggiunti in sede di separazione, nonché ha dedotto l'assenza di consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 8 febbraio 2022, si è costituito Controparte_3
rappresentato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale il quale ha
[...] CP_3 evidenziato che l'atto di trasferimento del bene oggetto del presente giudizio era giustificato dalla necessità di ottemperare gli accordi tra i coniugi raggiunti in sede di separazione, nonché ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
La domanda revocatoria svolta dal fallimento è fondata e Parte_2
deve, pertanto, essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. Civ., sez. III,
09.02.2012, n. 1896; Cass. Civ., sez. III, 15.02.2007, n. 3470), nonché, per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Per gli atti a titolo oneroso sono, invece, condizioni dell'azione revocatoria, oltre l'eventus damni e qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza o generica conoscenza (o agevole conoscibilità) che il debitore e il terzo abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), non occorrendo, invece, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), ossia la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito, che è invece elemento necessario nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito (Cass. Civ., sez. VI, 03.12.2014, n. 25614; conf. Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n. 16221, per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
La giurisprudenza, per quanto di interesse in questa sede, ha altresì avuto modo di riconoscere l'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un genitore nei confronti del figlio in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/01/2024, n. 1243, conf. Cassazione civile sez. VI,
06/10/2020, n. 21358 la quale evidenzia che “il trasferimento del bene ai figli, in ragione dell'accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in sé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo. Con la conseguenza che i presupposti della revocatoria vanno valutati rispetto a quest'ultimo e non all'accordo causale e giustificativo”; Cassazione civile sez. III, 22/01/2015, n. 1144), con la specificazione che l'azione revocatoria non trova quale ostacolo la “circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
concrete modalità del suo assolvimento” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2008, n.11914; conf.
Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n. 28558; Cassazione civile sez. III, 15/04/2019, n. 10443).
Orbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo alla curatela attrice, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché
l'aspettativa del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa invece valutarsi come probabile (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2777; Cassazione civile, sez.
III, 18 settembre 2015, n. 18321; Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1893).
Nel caso di specie la curatela attrice ha fornito prova del proprio diritto di credito nei confronti di
, producendo in atti copia della sentenza non definitiva n. 1305/2021 emessa dal _1
Tribunale di Palermo, Sez. Specializzata per le Imprese, in data 25 marzo 2021, il quale aveva già accertato la responsabilità di per l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa _1 oltre l'esercizio chiuso al 31.12.2007. Va, d'altronde, osservato che non possono sorgere dubbi in ordine all'esistenza di una ragione di credito vantata dalla curatela attrice nei confronti della convenuta, avendo il Tribunale di Palermo emesso in data 7 dicembre 2022 sentenza di condanna di al pagamento nei confronti della curatela dell'importo di € 2.280.778,38. _1
Va, altresì, dato atto che alla data dell'atto dispositivo oggetto dell'odierna azione revocatoria
(13 gennaio 2021) sussisteva il diritto di credito della curatela attrice, così come accertato dalle sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, essendo il medesimo originato dalla condotta di mala gestio realizzata dalla convenuta nel periodo 24.10.2007-29.6.2010 e 20.11.2010-27.11.2010 ed avendo, in ogni caso, la curatela agito giudizialmente nei confronti dell'ex amministratrice già in data 20 novembre 2015.
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 06.12.2007, n. 25433; Cass. Civ., sez. III, 17.07.2007, n. 15880, conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore, quindi, risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; cfr. anche, Tribunale Milano, sez. II, 26.02.2019, n. 1904, per il quale
“per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”).
Specifica, altresì, la giurisprudenza di legittimità che grava sul creditore la prova in ordine alle modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n.16221; Cass. Civ., sez. III, 19.07.2018, n. 19207).
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che abbia posto in essere l'atto di _1
disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio, sottraendo una ingente parte del proprio patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori e con evidente pregiudizio dell'odierno attore, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale la Curatela avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni creditorie, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di parte convenuta in ordine al suo residuo patrimonio immobiliare, del quale non viene adeguatamente specificato il valore di detti immobili e la agevole fruttuosità dell'eventuale azione esecutiva.
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Va, infine, evidenziato che non vale ad escludere il c.d. eventus damni la preesistente esistenza di iscrizioni ipotecarie sul bene immobile, atteso che “l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (Cass. civile, sez. III, 25 maggio
2017, n. 13172; conf. Cass. civ., 16 dicembre 2005, n. 27718).
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, non sembrano esservi dubbi in ordine alla conoscenza da parte di tanto del pregiudizio arrecato al creditore, derivante dalla _1
privazione del patrimonio immobiliare oggetto di disposizione, quanto della stessa esistenza del credito della parte attrice, così come giudizialmente accertato.
Per quanto riguarda la posizione del terzo, pur volendosi qualificare il CP_3
trasferimento immobiliare avvenuto in sede di accordi di separazione come atto a titolo oneroso, non può dubitarsi della conoscenza da parte del medesimo dell'esposizione debitoria di _1
, potendosi desumere dal rapporto di coniugio (cfr. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009,
[...]
n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima
“può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”), oltre che dal breve tempo intercorso tra la domanda risarcitoria svolta dalla curatela nei confronti di _1
dinanzi al Tribunale di Palermo e le operazioni peritali ivi svolte e concluse con la perizia del
[...]
consulente tecnico nominato dal Tribunale che aveva verificato la sussistenza di danni arrecati dall'odierna convenuta alla società poi fallita (cfr. Corte Appello ancona, , 05/07/2023, n. 1060).
Deve, quindi, ritenersi che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza in capo ad del pregiudizio che l'atto oggetto del CP_3
presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di revocazione svolta dal fallimento e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti dell'atto di trasferimento posto in essere da in favore del figlio con l'atto pubblico a _1 Controparte_3
rogito del notaio del 13/01/2021, rep. n. 3597 e racc. n. 2609, avente Persona_2 ad oggetto la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, censito nel
Catasto Fabbricati al foglio 62, particella 222, subalterno 5, unitamente al diritto di proprietà del terreno pertinenziale sito nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censito nel Catasto
Terreni al foglio 62, particella 221, nonché il diritto di proprietà in ragione di un mezzo indiviso dei terreni pertinenziali siti nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censiti nel Catasto Terreni al foglio 62, particelle 911 e 913. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., liquidate come da dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (considerato il valore del credito vantato dall'attrice pari ad € 2.280.778,38), considerate le questioni trattate ed il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento delle medesime, in favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4212/2021 R.G., promossa da , contro Parte_2 _1
e rappresentato dal genitore esercente la potestà così
[...] Controparte_3 CP_3
provvede:
1. accoglie la domanda di revocazione svolta da Parte_2
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti dell'atto di trasferimento posto in essere da in favore del figlio con _1 Controparte_3
l'atto pubblico a rogito del notaio del 13/01/2021, rep. n. 3597 e racc. Persona_2
n. 2609, avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Messina, villaggio
Sant'Agata, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 62, particella 222, subalterno 5, unitamente al diritto di proprietà del terreno pertinenziale sito nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censito nel Catasto Terreni al foglio 62, particella 221, nonché il diritto di proprietà in ragione di un mezzo indiviso dei terreni pertinenziali siti nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censiti nel Catasto Terreni al foglio 62, particelle 911 e 913;
2. condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore del Parte_2
, delle spese di lite, liquidate in € 545,00 per spese vive ed € 30.000,00 per
[...]
compensi, oltre accessori di legge e le spese anticipate e prenotate a debito.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina in data 5 giugno 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4212/2021 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Gaetano De Salvo, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per , l'avv. Manuela Mancuso, per delega dell'avv. Francesco _1
Olivo, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per l'avv. Fabrizio Passaro, il quale precisa le CP_2 Parte_1
conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È presente per la pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4212/2021 R.G., promossa da
(C.F.: ), in persona Parte_2 P.IVA_1 del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano De Salvo;
attore contro
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco _1 C.F._1
Olivo; convenuta
e contro
(C.F. ), rappresentato dal genitore esercente Controparte_3 C.F._2
la responsabilità genitoriale (C.F. ), rappresentato e difeso CP_3 C.F._3 dall'avv. Fabrizio Passaro;
convenuto avente ad oggetto: azione revocatoria ex art 2091 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 27 settembre 2021, il Parte_2
ha agito in giudizio nei confronti di e
[...] _1 Controparte_3 chiedendo la revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico a rogito del notaio del 13/01/2021, rep. n. 3597 e racc. n. 2609, con il Persona_2 quale aveva donato al figlio la proprietà dell'immobile _1 Controparte_3 sito nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 62, particella 222, subalterno 5, unitamente al diritto di proprietà del terreno pertinenziale sito nel
Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censito nel Catasto Terreni al foglio 62, particella 221, nonché il diritto di proprietà in ragione di un mezzo indiviso dei terreni pertinenziali siti nel
Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censiti nel Catasto Terreni al foglio 62, particelle 911 e
913.
A fondamento della domanda svolta, l'attrice ha evidenziato l'esistenza di un proprio credito nei confronti di , ex amministratrice della società fallita attrice, avendo la Curatela agito _1
giudizialmente nei suoi confronti con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2015 per farne valere la responsabilità ai sensi degli artt. 146 L. Fall. e art. 2494 c.c. ed ottenere il risarcimento dei danni subiti. La curatela ha esposto, ancora, che , successivamente _1 alla citazione in giudizio, aveva posto in essere l'atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore dei creditori, rilevando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte dei convenuti del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 8 febbraio 2022, si è costituita , la _1 quale ha evidenziato che l'atto di trasferimento del bene, a favore del minore, era giustificato dalla necessità di ottemperare gli accordi tra i coniugi raggiunti in sede di separazione, nonché ha dedotto l'assenza di consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 8 febbraio 2022, si è costituito Controparte_3
rappresentato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale il quale ha
[...] CP_3 evidenziato che l'atto di trasferimento del bene oggetto del presente giudizio era giustificato dalla necessità di ottemperare gli accordi tra i coniugi raggiunti in sede di separazione, nonché ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
La domanda revocatoria svolta dal fallimento è fondata e Parte_2
deve, pertanto, essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. Civ., sez. III,
09.02.2012, n. 1896; Cass. Civ., sez. III, 15.02.2007, n. 3470), nonché, per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Per gli atti a titolo oneroso sono, invece, condizioni dell'azione revocatoria, oltre l'eventus damni e qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza o generica conoscenza (o agevole conoscibilità) che il debitore e il terzo abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), non occorrendo, invece, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), ossia la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito, che è invece elemento necessario nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito (Cass. Civ., sez. VI, 03.12.2014, n. 25614; conf. Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n. 16221, per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
La giurisprudenza, per quanto di interesse in questa sede, ha altresì avuto modo di riconoscere l'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un genitore nei confronti del figlio in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/01/2024, n. 1243, conf. Cassazione civile sez. VI,
06/10/2020, n. 21358 la quale evidenzia che “il trasferimento del bene ai figli, in ragione dell'accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in sé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo. Con la conseguenza che i presupposti della revocatoria vanno valutati rispetto a quest'ultimo e non all'accordo causale e giustificativo”; Cassazione civile sez. III, 22/01/2015, n. 1144), con la specificazione che l'azione revocatoria non trova quale ostacolo la “circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
concrete modalità del suo assolvimento” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2008, n.11914; conf.
Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n. 28558; Cassazione civile sez. III, 15/04/2019, n. 10443).
Orbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo alla curatela attrice, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché
l'aspettativa del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa invece valutarsi come probabile (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2777; Cassazione civile, sez.
III, 18 settembre 2015, n. 18321; Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1893).
Nel caso di specie la curatela attrice ha fornito prova del proprio diritto di credito nei confronti di
, producendo in atti copia della sentenza non definitiva n. 1305/2021 emessa dal _1
Tribunale di Palermo, Sez. Specializzata per le Imprese, in data 25 marzo 2021, il quale aveva già accertato la responsabilità di per l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa _1 oltre l'esercizio chiuso al 31.12.2007. Va, d'altronde, osservato che non possono sorgere dubbi in ordine all'esistenza di una ragione di credito vantata dalla curatela attrice nei confronti della convenuta, avendo il Tribunale di Palermo emesso in data 7 dicembre 2022 sentenza di condanna di al pagamento nei confronti della curatela dell'importo di € 2.280.778,38. _1
Va, altresì, dato atto che alla data dell'atto dispositivo oggetto dell'odierna azione revocatoria
(13 gennaio 2021) sussisteva il diritto di credito della curatela attrice, così come accertato dalle sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, essendo il medesimo originato dalla condotta di mala gestio realizzata dalla convenuta nel periodo 24.10.2007-29.6.2010 e 20.11.2010-27.11.2010 ed avendo, in ogni caso, la curatela agito giudizialmente nei confronti dell'ex amministratrice già in data 20 novembre 2015.
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 06.12.2007, n. 25433; Cass. Civ., sez. III, 17.07.2007, n. 15880, conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore, quindi, risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; cfr. anche, Tribunale Milano, sez. II, 26.02.2019, n. 1904, per il quale
“per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”).
Specifica, altresì, la giurisprudenza di legittimità che grava sul creditore la prova in ordine alle modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n.16221; Cass. Civ., sez. III, 19.07.2018, n. 19207).
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che abbia posto in essere l'atto di _1
disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio, sottraendo una ingente parte del proprio patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori e con evidente pregiudizio dell'odierno attore, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale la Curatela avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni creditorie, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di parte convenuta in ordine al suo residuo patrimonio immobiliare, del quale non viene adeguatamente specificato il valore di detti immobili e la agevole fruttuosità dell'eventuale azione esecutiva.
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Va, infine, evidenziato che non vale ad escludere il c.d. eventus damni la preesistente esistenza di iscrizioni ipotecarie sul bene immobile, atteso che “l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (Cass. civile, sez. III, 25 maggio
2017, n. 13172; conf. Cass. civ., 16 dicembre 2005, n. 27718).
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, non sembrano esservi dubbi in ordine alla conoscenza da parte di tanto del pregiudizio arrecato al creditore, derivante dalla _1
privazione del patrimonio immobiliare oggetto di disposizione, quanto della stessa esistenza del credito della parte attrice, così come giudizialmente accertato.
Per quanto riguarda la posizione del terzo, pur volendosi qualificare il CP_3
trasferimento immobiliare avvenuto in sede di accordi di separazione come atto a titolo oneroso, non può dubitarsi della conoscenza da parte del medesimo dell'esposizione debitoria di _1
, potendosi desumere dal rapporto di coniugio (cfr. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009,
[...]
n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima
“può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”), oltre che dal breve tempo intercorso tra la domanda risarcitoria svolta dalla curatela nei confronti di _1
dinanzi al Tribunale di Palermo e le operazioni peritali ivi svolte e concluse con la perizia del
[...]
consulente tecnico nominato dal Tribunale che aveva verificato la sussistenza di danni arrecati dall'odierna convenuta alla società poi fallita (cfr. Corte Appello ancona, , 05/07/2023, n. 1060).
Deve, quindi, ritenersi che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza in capo ad del pregiudizio che l'atto oggetto del CP_3
presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di revocazione svolta dal fallimento e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti dell'atto di trasferimento posto in essere da in favore del figlio con l'atto pubblico a _1 Controparte_3
rogito del notaio del 13/01/2021, rep. n. 3597 e racc. n. 2609, avente Persona_2 ad oggetto la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, censito nel
Catasto Fabbricati al foglio 62, particella 222, subalterno 5, unitamente al diritto di proprietà del terreno pertinenziale sito nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censito nel Catasto
Terreni al foglio 62, particella 221, nonché il diritto di proprietà in ragione di un mezzo indiviso dei terreni pertinenziali siti nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censiti nel Catasto Terreni al foglio 62, particelle 911 e 913. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., liquidate come da dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (considerato il valore del credito vantato dall'attrice pari ad € 2.280.778,38), considerate le questioni trattate ed il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento delle medesime, in favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4212/2021 R.G., promossa da , contro Parte_2 _1
e rappresentato dal genitore esercente la potestà così
[...] Controparte_3 CP_3
provvede:
1. accoglie la domanda di revocazione svolta da Parte_2
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti dell'atto di trasferimento posto in essere da in favore del figlio con _1 Controparte_3
l'atto pubblico a rogito del notaio del 13/01/2021, rep. n. 3597 e racc. Persona_2
n. 2609, avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Messina, villaggio
Sant'Agata, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 62, particella 222, subalterno 5, unitamente al diritto di proprietà del terreno pertinenziale sito nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censito nel Catasto Terreni al foglio 62, particella 221, nonché il diritto di proprietà in ragione di un mezzo indiviso dei terreni pertinenziali siti nel Comune di Messina, villaggio Sant'Agata, e censiti nel Catasto Terreni al foglio 62, particelle 911 e 913;
2. condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore del Parte_2
, delle spese di lite, liquidate in € 545,00 per spese vive ed € 30.000,00 per
[...]
compensi, oltre accessori di legge e le spese anticipate e prenotate a debito.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina in data 5 giugno 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli