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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1518/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Ennio Ricci Presidente Est.
Dr.ssa Floriana Consolante Giudice
Dr.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. CRISCI CLEMENTE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
E
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. CRISCI CLEMENTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23/09/1995 in LIMATOLA alle condizioni concordate.
I ricorrenti, all'udienza del 10.6.25, hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare alle condizioni previste nel verbale di udienza.
Il P.M. ha concluso come in atti.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Designato del Tribunale di Benevento (17.9.24) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa n. 152 del 18.9.2024 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, come modificati e/o integrati nel verbale di udienza, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LIMATOLA data 23/09/1995 (Registro atti di matrimonio del Comune di LIMATOLA, atto n.15 parte II serie A del 23/09/1995) tra , nata a [...] Parte_1
il 19/05/1976, e , nato in [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni di cui al ricorso congiunto come integrato e/o modificato dal verbale di udienza del 10.6.25;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- spese compensate.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 10.6.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1518/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Ennio Ricci Presidente Est.
Dr.ssa Floriana Consolante Giudice
Dr.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. CRISCI CLEMENTE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
E
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. CRISCI CLEMENTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23/09/1995 in LIMATOLA alle condizioni concordate.
I ricorrenti, all'udienza del 10.6.25, hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare alle condizioni previste nel verbale di udienza.
Il P.M. ha concluso come in atti.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Designato del Tribunale di Benevento (17.9.24) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa n. 152 del 18.9.2024 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, come modificati e/o integrati nel verbale di udienza, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LIMATOLA data 23/09/1995 (Registro atti di matrimonio del Comune di LIMATOLA, atto n.15 parte II serie A del 23/09/1995) tra , nata a [...] Parte_1
il 19/05/1976, e , nato in [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni di cui al ricorso congiunto come integrato e/o modificato dal verbale di udienza del 10.6.25;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- spese compensate.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 10.6.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci
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