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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1439/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente
GL MM, EL
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7082/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240151503269000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240151503269000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 765/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti Dell'agenzia ENTRATE RISCOSSIONE (d'ora innanzi ADER), Dell'agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Napoli Ii e dell'agenzia Delle Entrate - Direzione
Provinciale Di Napoli I, la cartella di pagamento n. 07120240151503269000, notificata in data 16.01.2025
e di tutti gli atti a questa preordinati, connessi e conseguenti comunque lesivi dei diritti del ricorrente presupposti e consequenziali.
Premette che la cartella concerne l'omesso e/o carente versamento dell'IRPEF e dell'IRAP, relativamente all'anno di imposta 2021, rispettivamente per euro 141.845,00 (IRPEF) ed euro 36.871,00 (IRAP) e a sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) inammissibilità della cartella di pagamento impugnata per mancata comunicazione preventiva e/o inesistenza della notifica degli stessi;
2) mancata sottoscrizione della cartella esattoriale;
3) sulla chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate;
4) la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo pec non registrato nei pubblici elenchi risulta inesistente.
In base a tali motivi, rassegna, previa richiesta di sospensione dell'atto, le seguenti conclusioni: «In via preliminare: dichiarare legittima, tempestiva ed ammissibile la spiegata opposizione;
1) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullamento della cartella di pagamento n.
07120240151503269000 notificata in data 16.01.2025, oggetto della presente impugnativa, e tutti gli atti a questa preordinati, connessi e conseguenti comunque lesivi dei diritti del ricorrente presupposti e conseguenziali, per tutti i motivi suindicati;
2) ordinare, altresì, la cancellazione dei riportati tributi dal ruolo degli Enti Impositori;
3) per l'effetto, condannare, in ogni caso gli enti resistenti, in solido, alla rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi secondo i vigenti criteri tabellari, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari».
Si è costituita la DP Napoli 1, la quale deduce che la cartella scaturisce dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR n. 600/73, del modello Unico/Redditi PF ed IRAP presentati per l'anno di imposta 2021 e che in tali casi unico atto presupposto alla cartella è la comunicazione di irregolarità, che nella fattispecie risultano essere state consegnate a mezzo PEC all'intermediario, che è il contribuente stesso, in data 19.2
e 20.3.2024.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a codesta onorevole Commissione tributaria provinciale di rigettare il ricorso, con la contestuale condanna della ricorrente alle spese del giudizio, come da nota allegata».
Si è altresì costituita la DP Napoli 2 la quale, rilevato che la cartella di pagamento contiene due ruoli di competenza della DP Napoli I, rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a Codesta On.le Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, in via principale ed assorbente, disporre l'estromissione della Direzione
Provinciale II di Napoli dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese».
Non si è costituita in giudizio ADER, ancorché ritualmente intimata. All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto preliminarmente dedotto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La procedura automatizzata di liquidazione delle dichiarazioni prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 postula la sola comunicazione dei relativi risultati al contribuente (comunicazione di irregolarità
o cd. avviso bonario); invero la giurisprudenza dubita della necessità di tale comunicazione, in base al tenore letterale del comma 3 della norma, nei casi in cui venga rilevata la sola omissione del pagamento risultante dalla dichiarazione e non si rilevi alcuna (altra) irregolarità, essendo per definizione il contenuto della dichiarazione ben noto al contribuente. Nella fattispecie, ad ogni buon conto, tali avvisi bonari risultano invero comunicati a mezzo PEC allo stesso contribuente.
I motivi del ricorso inerenti la motivazione della cartella ed altri aspetti formali, incluso l'indirizzo utilizzato per la notifica, sono assolutamente infondati, trattandosi di documenti firmato elettronicamente, conforme al modello normativamente previsto, contenente una sufficiente motivazione, non essendo stata apportata alcuna modifica alla dichiarazione, ed essendo venuta ad effettiva conoscenza del contribuente che, difatti,
l'ha impugnata.
Il ricorso deve dunque essere disatteso. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio nei confronti delle resistenti costituite in giudizio, liquidandole in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna di esse.
Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
Il giudice est. Il Presidente.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente
GL MM, EL
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7082/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240151503269000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240151503269000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 765/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti Dell'agenzia ENTRATE RISCOSSIONE (d'ora innanzi ADER), Dell'agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Napoli Ii e dell'agenzia Delle Entrate - Direzione
Provinciale Di Napoli I, la cartella di pagamento n. 07120240151503269000, notificata in data 16.01.2025
e di tutti gli atti a questa preordinati, connessi e conseguenti comunque lesivi dei diritti del ricorrente presupposti e consequenziali.
Premette che la cartella concerne l'omesso e/o carente versamento dell'IRPEF e dell'IRAP, relativamente all'anno di imposta 2021, rispettivamente per euro 141.845,00 (IRPEF) ed euro 36.871,00 (IRAP) e a sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) inammissibilità della cartella di pagamento impugnata per mancata comunicazione preventiva e/o inesistenza della notifica degli stessi;
2) mancata sottoscrizione della cartella esattoriale;
3) sulla chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate;
4) la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo pec non registrato nei pubblici elenchi risulta inesistente.
In base a tali motivi, rassegna, previa richiesta di sospensione dell'atto, le seguenti conclusioni: «In via preliminare: dichiarare legittima, tempestiva ed ammissibile la spiegata opposizione;
1) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullamento della cartella di pagamento n.
07120240151503269000 notificata in data 16.01.2025, oggetto della presente impugnativa, e tutti gli atti a questa preordinati, connessi e conseguenti comunque lesivi dei diritti del ricorrente presupposti e conseguenziali, per tutti i motivi suindicati;
2) ordinare, altresì, la cancellazione dei riportati tributi dal ruolo degli Enti Impositori;
3) per l'effetto, condannare, in ogni caso gli enti resistenti, in solido, alla rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi secondo i vigenti criteri tabellari, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari».
Si è costituita la DP Napoli 1, la quale deduce che la cartella scaturisce dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR n. 600/73, del modello Unico/Redditi PF ed IRAP presentati per l'anno di imposta 2021 e che in tali casi unico atto presupposto alla cartella è la comunicazione di irregolarità, che nella fattispecie risultano essere state consegnate a mezzo PEC all'intermediario, che è il contribuente stesso, in data 19.2
e 20.3.2024.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a codesta onorevole Commissione tributaria provinciale di rigettare il ricorso, con la contestuale condanna della ricorrente alle spese del giudizio, come da nota allegata».
Si è altresì costituita la DP Napoli 2 la quale, rilevato che la cartella di pagamento contiene due ruoli di competenza della DP Napoli I, rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a Codesta On.le Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, in via principale ed assorbente, disporre l'estromissione della Direzione
Provinciale II di Napoli dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese».
Non si è costituita in giudizio ADER, ancorché ritualmente intimata. All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto preliminarmente dedotto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La procedura automatizzata di liquidazione delle dichiarazioni prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 postula la sola comunicazione dei relativi risultati al contribuente (comunicazione di irregolarità
o cd. avviso bonario); invero la giurisprudenza dubita della necessità di tale comunicazione, in base al tenore letterale del comma 3 della norma, nei casi in cui venga rilevata la sola omissione del pagamento risultante dalla dichiarazione e non si rilevi alcuna (altra) irregolarità, essendo per definizione il contenuto della dichiarazione ben noto al contribuente. Nella fattispecie, ad ogni buon conto, tali avvisi bonari risultano invero comunicati a mezzo PEC allo stesso contribuente.
I motivi del ricorso inerenti la motivazione della cartella ed altri aspetti formali, incluso l'indirizzo utilizzato per la notifica, sono assolutamente infondati, trattandosi di documenti firmato elettronicamente, conforme al modello normativamente previsto, contenente una sufficiente motivazione, non essendo stata apportata alcuna modifica alla dichiarazione, ed essendo venuta ad effettiva conoscenza del contribuente che, difatti,
l'ha impugnata.
Il ricorso deve dunque essere disatteso. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio nei confronti delle resistenti costituite in giudizio, liquidandole in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna di esse.
Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
Il giudice est. Il Presidente.