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Riflessioni sul rapporto tra garanzie partecipative e natura vincolata del provvedimento amministrativo impugnato (nota a Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8908) di Ilaria Genuessi Sommario: 1. Il caso concreto in esame. – 2. La ricostruzione operata dal Consiglio di Stato nella fattispecie in questione. – 3. Cenni in chiave diacronica all'odierno sistema di garanzie partecipative in relazione al procedimento amministrativo. – 4. La disciplina di cui all'art. 21-octies, comma secondo: un inquadramento della previsione normativa – 5. La natura sostanziale, ovvero processuale, della norma. – 6. La portata dell'articolo in relazione alla natura vincolata del provvedimento. – 7. …
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Riflessioni sul rapporto tra garanzie partecipative e natura vincolata del provvedimento amministrativo impugnato (nota a Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8908) di Ilaria Genuessi Sommario: 1. Il caso concreto in esame. – 2. La ricostruzione operata dal Consiglio di Stato nella fattispecie in questione. – 3. Cenni in chiave diacronica all'odierno sistema di garanzie partecipative in relazione al procedimento amministrativo. – 4. La disciplina di cui all'art. 21-octies, comma secondo: un inquadramento della previsione normativa – 5. La natura sostanziale, ovvero processuale, della norma. – 6. La portata dell'articolo in relazione alla natura vincolata del provvedimento. – 7. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 9979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9979 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09979/2025REG.PROV.COLL.
N. 03800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3800 del 2025, proposto da
D'MI DR, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale D’MI DR, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Coromano, Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Acf Restauri S.r.l.s, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 08527/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il Cons. NA NA RE e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Coromano e Pettograsso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza di questa Sezione V, 25 ottobre 2024, n. 8527, accogliendo l’appello proposto da D’MI DR, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale con sede in Campobasso, contro la Regione Molise, è stato annullato il provvedimento di non ammissione del ricorrente alle agevolazioni previste dall’avviso pubblico di cui alla determina dirigenziale regionale n. 50 del 2020 e la domanda del ricorrente è stata rimessa alla Regione Molise << per una nuova determinazione sulla spettanza e sull’entità del beneficio previsto dall’avviso pubblico, secondo una valutazione da fare “ora per allora” >>;
- con ricorso per ottemperanza depositato il 13 maggio 2025, il signor D’MI DR, nella qualità predetta, ha esposto che in data 14 novembre 2024 aveva inviato, tramite i propri legali, una nota pec prot. arrivo n. 158952 del 18 novembre 2024, contenente un invito all’adempimento spontaneo del giudicato, mediante pagamento del contributo previsto quale aiuto per le PMI in difficoltà durante la pandemia dell’importo di € 20.000,00 (ventimila/00), nonché mediante rimborso del contributo unico versato per il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello (pari rispettivamente a € 650 e € 975), ma non aveva ottenuto alcun riscontro da parte della Regione Molise.
Rilevato che:
- col ricorso per ottemperanza, il ricorrente, dando atto della permanente inerzia dell’amministrazione, ha chiesto che fosse ordinato all’ente regionale di dare esecuzione alla sentenza (col pagamento, a titolo di agevolazione concedibile, di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31 agosto 2020, data dell’illegittima esclusione dal beneficio, al soddisfo, nonché col pagamento dell’importo di € 1.625,00 a titolo di rimborso del contributo unificato), e che la Regione Molise fosse condannata al pagamento ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. dell’importo pari ad € 50,00 al giorno, o ad altro importo ritenuto di giustizia, a favore del ricorrente per ogni giorno di ritardo, con nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; in subordine, ha formulato istanza di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a., per l’eventuale impossibilità di esecuzione in forma specifica della sentenza;
- la Regione Molise si è costituita in giudizio con la difesa dell’Avvocatura generale dello Stato, depositando un atto di costituzione di mera forma e successivamente producendo, in data 20 settembre 2025, la nota regionale prot. partenza n. 81427/2025 del 4 giugno 2025;
- parte ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 21 ottobre 2025, con la quale ha dato atto che nessun provvedimento è stato comunicato o adottato dall’amministrazione regionale, in pendenza del presente giudizio di ottemperanza, e ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’ente resistente al pagamento delle spese processuali;
- nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza discussione, su richiesta scritta dei difensori di parte ricorrente.
Ritenuto che:
- con la detta nota in data 4 giugno 2025 la Regione Molise ha riconosciuto di non aver eseguito la sentenza “ per ragioni di natura finanziaria, non essendo le risorse necessarie previamente stanziate in bilancio ” e, senza opporre alcuna eccezione o difesa, ha manifestato la volontà di adempiere provvedendo alla “ adozione di apposita deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. n. 118/2011, propedeutica alla liquidazione della somma spettante ”;
- risulta che la Regione Molise non ha dato seguito a tale impegno, né in giudizio sono state indicate ragioni di impedimento, non avendo l’Avvocatura generale dello Stato svolto alcuna attività difensiva;
- occorre pertanto ordinare l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione, 25 ottobre 2024 n. 8527, come da domanda avanzata col ricorso proposto ex art. 112 e seg. c.p.a., quindi col pagamento della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dal 31 agosto 2020 al soddisfo, esclusa invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato dimostrato il maggior danno ex art. 1224, comma 3, cod. civ.;
- va assegnato per l’ottemperanza il termine di cui appresso e nominato sin d’ora il commissario ad acta , per il caso di inerzia dell’amministrazione permanente oltre tale termine;
- il riconoscimento del dovuto da parte della Regione Molise, la tipologia di attività necessaria per dare esecuzione al giudicato, di agevole espletamento, e la nomina del commissario ad acta costituiscono ragioni ostative alla condanna dell’ente resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- la soccombenza in sede di ottemperanza comporta invece la condanna della Regione Molise al pagamento delle spese del presente giudizio.
In conclusione:
- va ordinato alla Regione Molise di provvedere al pagamento della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dal 31 agosto 2020 fino al soddisfo, nonché al pagamento della somma ulteriore di € 1.625,00, entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza, in favore di D’MI DR, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, in esecuzione della sentenza di questa Sezione V, 25 ottobre 2024, n. 8527;
- va nominato sin d’ora il Prefetto di Campobasso quale commissario ad acta nell’eventualità che la Regione Molise non provveda secondo quanto sopra nel termine assegnato;
- la Regione Molise va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza che si liquidano in favore del ricorrente nell’importo di € 1.500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, avv.ti Michele Coromano e Guglielmo Pettograsso, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe e, per l’effetto, provvede come da conclusioni precisate in motivazione.
Condanna la Regione Molise al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore del ricorrente, nell’importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, avv.ti Michele Coromano e Guglielmo Pettograsso, che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO BA, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
NA NA RE, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NA RE | GO BA |
IL SEGRETARIO