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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di LÌ
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2431/2023 R.G. per la modifica dei provvedimenti in materia di affidamento della prole, adottati con decreto del Tribunale di Brindisi in data 31/03/2016, tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]G. AMENDOLA, 7 47030 SAN MAURO C.F._1
PASCOLI, con il patrocinio dell'avv. BEVACQUA VERONICA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO DELLA REPPUBLICA 108 47121 FORLI;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA del 8.4.2024
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
VIA GIOTTO, 14 47030 SAN MAURO PASCOLI,
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI: All'udienza del 22.1.2025 parte ricorrente ha precisato nei seguenti termini le proprie conclusioni, riportandosi a quelle indicate nell'atto introduttivo con la precisazione indicata a verbale in punto di spese straordinarie:
- Confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con Persona_1 collocamento dello stesso presso di essa;
- Disporre altresì che, in virtù del predetto affidamento e del mancato esercizio del diritto di visita del padre, quest'ultimo sia tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre la somma complessiva pari ad € 300,00 mensili, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di LÌ (come da modifica delle conclusioni indicata nel verbale del
22.1.2025 che richiama il verbale del 28.3.2024). In ogni caso con vittoria di spese e compensi per avvocato da liquidarsi a carico del padre per il presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Il resistente non si è costituito.
Ha omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c.” depositato il 21/09/2023, Parte_1
ha chiesto la modifica parziale del decreto n. 6774/2016 emesso dal
[...]
Tribunale di Brindisi in data 31.3.2016 e relativo ai provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento del figlio nato il [...] dalla relazione Persona_1
affettiva intrattenuta con CP_1
In particolare, posto che nel predetto provvedimento era stato disposto che il minore fosse a lei affidato, che il padre lo vedesse secondo gli accordi tra genitori o, in mancanza di accordi, secondo un calendario prestabilito ed indicato nel provvedimento medesimo, ma nulla era deciso con riguardo al mantenimento del minore, chiedeva che si disponesse sul punto.
Più precisamente, spiegava che, all'epoca del primo ricorso, il padre del minore era disoccupato, pertanto aveva ritenuto di non avanzare alcuna istanza di tipo economico;
tuttavia, proseguiva, successivamente era lei a trovarsi in una situazione di assenza di lavoro, mentre le risultava che il padre del minore avesse reperito una occupazione, quindi chiedeva che il medesimo le versasse euro 300 al mese, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, ferme restando le altre statuizioni.
Non si costituiva in giudizio , pur a fronte di regolare notifica. Egli CP_1
compariva personalmente all'udienza del 28.3.2024, non assistito da difensore. La sua posizione deve comunque essere considerata di contumace. In ogni caso, in quella sede, dopo che la ricorrente aveva ribadito le dichiarazioni e richieste già indicate in ricorso, lui confermava di svolgere attività lavorativa dipendente con retribuzione pari a euro 1.200 mensili e si dichiarava disponibile a versare la somma chiesta dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente accettava la proposta e, all'udienza successiva, il suo difensore, formulava in tal senso le conclusioni, pur insistendo nella vittoria di spese.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva in primo luogo il Collegio che, alla luce delle dichiarazioni rese e delle conclusioni da ultimo rassegnate in giudizio, occorre prendere atto che i coniugi hanno di fatto raggiunto un accordo in merito al mantenimento del figlio minore.
Per quanto il resistente fosse privo di difensore, egli ha comunque espresso consapevolmente la sua volontà, confermando anche di aver reperito un'occupazione lavorativa, elemento che si pone quale novità rispetto alla situazione precedentemente oggetto del decreto del Tribunale di Brindisi e che ne giustifica la modifica, unitamente alla condizione di disoccupazione della ricorrente (nei cui estratti conto, aventi saldo di modesta entità, non si ravvisano bonifici da attività lavorativa, bensì emergono contributi assistenziali). Merita anche precisare che dagli estratti conto prodotti dalla ricorrente risultano, seppur non regolari nella frequenza, bonifici di euro 300 provenienti dal resistente, con ciò confermandosi che il sostanziale accordo riferito dalle parti in udienza corrisponde da uno stato di fatto già parzialmente in essere.
L'accordo raggiunto non è in contrasto con nome imperative e appare rispondente alle esigenze del minore, ormai quasi quattordicenne e bisognoso di una contribuzione regolare, nonché proporzionato alla situazione economica dei genitori, dovendosi comunque precisare che la madre, pur attualmente disoccupata, non è risultata priva di capacità lavorativa.
Non si è proceduto all'ascolto del minore posto che le parti hanno raggiunto un accordo.
Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali si osserva che il raggiungimento dell'accordo, seppur in udienza, costituisce ragione che giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico in sede, visti gli artt. 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 Parte_2
bis.12 e ss. c.p.c., nella causa promossa da nata a [...] Parte_1
il 25/10/1975 nei confronti di nato a [...] il [...], ogni contraria CP_1
istanza, domanda e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone che, in parziale modifica del decreto n. 6774/2016 emesso dal Tribunale di
Brindisi in data 31.3.2016, nato in [...] il [...] versi entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese a nata a [...] il Parte_1
25/10/1975 la somma pari ad € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore nato a [...] il [...], Persona_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di LÌ;
- conferma nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in LÌ, nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. est. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di LÌ
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2431/2023 R.G. per la modifica dei provvedimenti in materia di affidamento della prole, adottati con decreto del Tribunale di Brindisi in data 31/03/2016, tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]G. AMENDOLA, 7 47030 SAN MAURO C.F._1
PASCOLI, con il patrocinio dell'avv. BEVACQUA VERONICA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO DELLA REPPUBLICA 108 47121 FORLI;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA del 8.4.2024
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
VIA GIOTTO, 14 47030 SAN MAURO PASCOLI,
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI: All'udienza del 22.1.2025 parte ricorrente ha precisato nei seguenti termini le proprie conclusioni, riportandosi a quelle indicate nell'atto introduttivo con la precisazione indicata a verbale in punto di spese straordinarie:
- Confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con Persona_1 collocamento dello stesso presso di essa;
- Disporre altresì che, in virtù del predetto affidamento e del mancato esercizio del diritto di visita del padre, quest'ultimo sia tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre la somma complessiva pari ad € 300,00 mensili, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di LÌ (come da modifica delle conclusioni indicata nel verbale del
22.1.2025 che richiama il verbale del 28.3.2024). In ogni caso con vittoria di spese e compensi per avvocato da liquidarsi a carico del padre per il presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Il resistente non si è costituito.
Ha omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c.” depositato il 21/09/2023, Parte_1
ha chiesto la modifica parziale del decreto n. 6774/2016 emesso dal
[...]
Tribunale di Brindisi in data 31.3.2016 e relativo ai provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento del figlio nato il [...] dalla relazione Persona_1
affettiva intrattenuta con CP_1
In particolare, posto che nel predetto provvedimento era stato disposto che il minore fosse a lei affidato, che il padre lo vedesse secondo gli accordi tra genitori o, in mancanza di accordi, secondo un calendario prestabilito ed indicato nel provvedimento medesimo, ma nulla era deciso con riguardo al mantenimento del minore, chiedeva che si disponesse sul punto.
Più precisamente, spiegava che, all'epoca del primo ricorso, il padre del minore era disoccupato, pertanto aveva ritenuto di non avanzare alcuna istanza di tipo economico;
tuttavia, proseguiva, successivamente era lei a trovarsi in una situazione di assenza di lavoro, mentre le risultava che il padre del minore avesse reperito una occupazione, quindi chiedeva che il medesimo le versasse euro 300 al mese, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, ferme restando le altre statuizioni.
Non si costituiva in giudizio , pur a fronte di regolare notifica. Egli CP_1
compariva personalmente all'udienza del 28.3.2024, non assistito da difensore. La sua posizione deve comunque essere considerata di contumace. In ogni caso, in quella sede, dopo che la ricorrente aveva ribadito le dichiarazioni e richieste già indicate in ricorso, lui confermava di svolgere attività lavorativa dipendente con retribuzione pari a euro 1.200 mensili e si dichiarava disponibile a versare la somma chiesta dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente accettava la proposta e, all'udienza successiva, il suo difensore, formulava in tal senso le conclusioni, pur insistendo nella vittoria di spese.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva in primo luogo il Collegio che, alla luce delle dichiarazioni rese e delle conclusioni da ultimo rassegnate in giudizio, occorre prendere atto che i coniugi hanno di fatto raggiunto un accordo in merito al mantenimento del figlio minore.
Per quanto il resistente fosse privo di difensore, egli ha comunque espresso consapevolmente la sua volontà, confermando anche di aver reperito un'occupazione lavorativa, elemento che si pone quale novità rispetto alla situazione precedentemente oggetto del decreto del Tribunale di Brindisi e che ne giustifica la modifica, unitamente alla condizione di disoccupazione della ricorrente (nei cui estratti conto, aventi saldo di modesta entità, non si ravvisano bonifici da attività lavorativa, bensì emergono contributi assistenziali). Merita anche precisare che dagli estratti conto prodotti dalla ricorrente risultano, seppur non regolari nella frequenza, bonifici di euro 300 provenienti dal resistente, con ciò confermandosi che il sostanziale accordo riferito dalle parti in udienza corrisponde da uno stato di fatto già parzialmente in essere.
L'accordo raggiunto non è in contrasto con nome imperative e appare rispondente alle esigenze del minore, ormai quasi quattordicenne e bisognoso di una contribuzione regolare, nonché proporzionato alla situazione economica dei genitori, dovendosi comunque precisare che la madre, pur attualmente disoccupata, non è risultata priva di capacità lavorativa.
Non si è proceduto all'ascolto del minore posto che le parti hanno raggiunto un accordo.
Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali si osserva che il raggiungimento dell'accordo, seppur in udienza, costituisce ragione che giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico in sede, visti gli artt. 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 Parte_2
bis.12 e ss. c.p.c., nella causa promossa da nata a [...] Parte_1
il 25/10/1975 nei confronti di nato a [...] il [...], ogni contraria CP_1
istanza, domanda e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone che, in parziale modifica del decreto n. 6774/2016 emesso dal Tribunale di
Brindisi in data 31.3.2016, nato in [...] il [...] versi entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese a nata a [...] il Parte_1
25/10/1975 la somma pari ad € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore nato a [...] il [...], Persona_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di LÌ;
- conferma nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in LÌ, nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. est. dott.ssa Serena Chimichi