Sentenza breve 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza breve 06/10/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02166/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Salvatore Maria Cannizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’Ordinanza Dirigenziale -OMISSIS-, notificata in data 22.04.2025, di ingiunzione al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000,00 di cui all’art. 31, co. 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, adottata dal Comune di Gela – Settore 10 Urbanistica e Territorio;
- di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, che sia al predetto prodromico, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Gela;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatrice la dott.ssa Annalisa Stefanelli;
Nessuno presente alla camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso i sigg.ri -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- con cui il Comune di Gela ha ingiunto il pagamento, a norma dell’art. 31, co. 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000,00, a seguito dell’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione -OMISSIS-con la quale veniva ordinato alle ditte -OMISSIS- la demolizione e messa in pristino di opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, “ in area adiacente ed esterna ad un'esistente piano terra, facente parte di un immobile sito in -OMISSIS-, area ricadente all'interno di un lotto di terreno identificato al catasto terreni al -OMISSIS-, la realizzazione di un basamento in calcestruzzo delle dimensioni mt (4,00x5,00) circa, avente uno spessore di mt 0,50 circa, nonché la posa in opera di una casa prefabbricata in legno avente dimensioni mt. (2,00x4,00) circa, occupante una superficie di mq 8,00 circa ed un volume pari a mc 20 circa ”.
2. I ricorrenti premettono, in punto di fatto, di essere comproprietari, pro indiviso , insieme ai sigg. C-OMISSIS- del lotto di terreno identificato al -OMISSIS- sito nel Comune di Gela.
I ricorrenti riferiscono che, nel lotto confinante, sorge un fabbricato di proprietà dei coniugi -OMISSIS-, nelle cui adiacenze ed in prossimità (ad ovest), nel lotto di terreno oggetto di comproprietà, sono state realizzate dai predetti coniugi le opere contestate nel provvedimento impugnato. I citati lavori di costruzione del fabbricato abusivo, secondo quanto riferito in ricorso, sarebbero stati dagli odierni ricorrenti oggetto di segnalazioni alle competenti autorità.
3. L’ordinanza in epigrafe individuata è stata impugnata col ricorso in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 nonché, violazione di legge in relazione all’art. 97 della Costituzione e dell’ivi espresso principio del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione nonché del consolidato principio dell’affidamento del soggetto di buona fede nella P.A.
L’ingiunzione dovrebbe riferirsi esclusivamente al responsabile dell'abuso edilizio e non potrebbe operare nella sfera giuridica del proprietario che ne sia rimasto estraneo. Apparirebbe quantomeno ingiusto che, vista l'estraneità dei ricorrenti rispetto alla realizzazione dell'abuso e la circostanza che gli stessi non abbiano la materiale possibilità di procedere alla riduzione in pristino e che, una volta venuti a conoscenza della situazione, hanno reagito con i mezzi previsti dall'ordinamento, quest’ultimi si vedano ricadere gli effetti di una eventuale inottemperanza alla demolizione.
4. Si è costituito in giudizio il Comune intimato rappresentando come il provvedimento emesso sarebbe legittimo in quanto emesso così come prevede la legge e notificato a carico dei comproprietari dell’area in cui è stato commesso l’abuso edilizio.
5. I ricorrenti hanno altresì depositato agli atti del giudizio istanza di ammissione al gratuito patrocinio, a cui sono stati ammessi in via provvisoria dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il Tar Palermo, con decreti nn. -OMISSIS-
6. In vista della camera di consiglio le parti hanno depositato ulteriori note.
7. Alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025 è stato dato avviso della possibile definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
In sostanza, con il gravame in esame, i ricorrenti assumono di non essere responsabili dell’abuso e di non avere avuto la possibilità di ottemperare direttamente all'ordine di demolizione, per essere il bene nell'esclusiva disponibilità dei coniugi -OMISSIS-asseriti autori dell'abuso in parola.
9. Ai fini della decisione, il Collegio ritiene necessario di definire il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
9.1 L’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, al comma 2, dispone che “ Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 ” secondo il quale “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune… ”.
Per pacifica giurisprudenza, l'art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001, individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell'abuso; di conseguenza l'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell'opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell'illecito.
Le conseguenze dell’omessa demolizione sono poi previste dai successivi commi 4, secondo il quale “ L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente ” e 4-bis, in forza del quale “ L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. ”
È altrettanto pacifico e condiviso principio giurisprudenziale quello secondo cui il proprietario di un bene abusivo (anche in caso di abuso commesso da terzi) che voglia scongiurare l'effetto ablativo a suo danno del diritto di proprietà, deve comunque dimostrare di essere stato impossibilitato, per una ragione non riconducibile a sua colpa, ad eseguire l'ingiunzione di demolizione.
Siffatto comportamento attivo il quale non costituisce un "onere individuale eccessivo" si impone al fine di bilanciare, da un lato, il vincolo di non potere applicare una sanzione afflittiva, se non quando sia possibile muovere un giudizio di rimprovero nei confronti del destinatario della misura afflittiva, dall'altro, quello di non incentivare comportamenti opportunistici volti a paralizzare l'azione amministrativa di vigilanza e tutela del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2022, n. 10358).
9.2 In merito, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 11 ottobre 2023, n. 16, ha operato una complessiva ricostruzione del regime sanzionatorio degli interventi edilizi che, come quello in esame, siano stati eseguiti in assenza di titolo edilizio ovvero in totale difformità.
L’Adunanza plenaria chiarisce che: “… l’atto di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale non può essere emesso quando risulti la non imputabilità - per una malattia completamente invalidante - della mancata ottemperanza da parte del destinatario dell’ordine di demolizione (salvi gli obblighi del suo eventuale rappresentante legale).
Per il principio della vicinanza alla fonte della prova, è specifico onere per il destinatario dell’ordine di demolizione – o, in ipotesi, del suo rappresentante legale - dedurre e comprovare la sussistenza di tale non imputabilità: l’Amministrazione, in assenza di comprovate deduzioni, deve emanare l’atto di acquisizione .”.
9.3 Riguardo l’inquadramento sotto il profilo “amministrativo” dell’illecito edilizio, l’Adunanza plenaria precisa che “ … l’articolo 31 del testo unico n. 380 del 2001, proprio perché la realizzazione delle opere abusive comporta un perdurante vulnus ai valori tutelati dagli articoli 9, 41, 42 e 117 della Costituzione, ha previsto, da un lato, l’obbligo dell’autore dell’illecito di demolire le opere abusive entro il termine fissato con l’ordinanza di demolizione (cui segue l’obbligo di rimborsare gli oneri sostenuti dall’Amministrazione, per la demolizione del bene nel frattempo divenuto suo) e, dall’altro, il dovere del Comune di reprimere l’illecito.
L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta – come si è sopra rilevato – un secondo illecito di natura omissiva, che si aggiunge a quello di natura commissiva (insito nella realizzazione delle opere abusive) e comporta la perdita del diritto di proprietà.
La perdurante situazione contra ius – caratterizzata dalla novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile, che dapprima è quello di demolire l’immobile abusivo ancora suo e poi diventa quello di rimborsare all’Amministrazione le spese sostenute per la demolizione d’ufficio - viene meno o quando è emesso un provvedimento con effetti sananti (l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del testo unico n. 380 del 2001 o il condono in passato previsto dalle leggi speciali) o quando le opere abusive sono materialmente demolite.
Sotto il profilo amministrativo, dunque, l’abuso edilizio ha una peculiare natura di illecito con effetti permanenti, in quanto la lesione dei valori tutelati dagli articoli 9, 41, 42 e 117della Costituzione si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata (col rilascio di un titolo abilitativo o con la materiale demolizione delle opere), mutando nel tempo l’obbligo del responsabile (poiché all’obbligo di demolire il proprio bene abusivo si sostituisce ex lege l’obbligo di rimborsare le spese sostenute dall’Amministrazione per la demolizione, salva la possibilità per l’Amministrazione di emanare nuovamente l’ordinanza di demolizione e di disporre una ulteriore sanzione pecuniaria nel caso di ottemperanza, qualora la competente Regione dia attuazione all’art. 31, comma 4-quater) .”.
Pertanto la sanzione amministrativa consistente nell’ordine di demolizione, avendo carattere reale, prescinda dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, dovendo esso essere emanato anche nei confronti di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento della sua emanazione in un rapporto con la res tale da consentire la restaurazione dell’ordine giuridico violato.
Con precipuo riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis del citato d.P.R. n. 380/2001, deve concludersi nel senso che si è in presenza di un illecito ad effetti permanenti, in quanto la perdita del bene abusivo e dell’area di sedime consegue all’inerzia nel demolire protrattasi oltre il termine di 90 giorni assegnato dall’autorità.
10. Orbene, nel caso in scrutinio anzitutto rileva che i ricorrenti hanno ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione e che hanno lasciato decorrere inutilmente il termine di 90 giorni per provvedere al ripristino dello status quo ante, secondo una condotta omissiva rilevante considerato che la demolizione costituisce una misura ripristinatoria propter rem, né risulta che il presupposto ordine di demolizione sia stato da loro tempestivamente impugnato.
11. Per quanto riguarda l’imputabilità dell’inottemperanza all’ordine di demolizione nei novanta giorni previsti dalla legge, i ricorrenti non hanno offerto alcuna prova circa l’impossibilità di adempiere, essendosi limitati a rappresentare di non essere stati nella materiale disponibilità dell’opera. L’impossibilità, invece, secondo la Plenaria può ricorrere nella sola ipotesi di comprovata malattia invalidante.
Sotto quest’ultimo profilo rileva la circostanza che il Comune di Gela ha ingiunto cumulativamente a tutti i comproprietari la demolizione dell’immobile abusivo complessivamente considerato e che, pertanto, per evitare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla colpevole inottemperanza allo stesso, nei sensi divisati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria, non è sostenibile una scissione dell’obbligo di demolizione, come se fosse un’obbligazione parziaria, dovendosi invece riconoscere un obbligo solidale alla demolizione in quanto tale gravante su tutti i comproprietari; del pari solidale l’eventuale sanzione amministrativa che ne consegue.
12. Conclusivamente, la sanzione pecuniaria che ha fatto seguito all’inottemperanza all’ordine di demolizione è stata irrogata nel rispetto dei canoni di legittimità individuati anche dalla Adunanza plenaria; essa è stata adottata nei confronti dei soggetti tenuti alla demolizione, che hanno fatto inutilmente decorrere i termini di legge di novanta giorni per demolire, senza addurre alcun elemento volto a far escludere un addebito a titolo di colpa.
13. In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato con salvezza dell’atto impugnato.
14. La manifesta infondatezza del ricorso (art. 74, c. 2, d.P.R. n. 115/2002) non consente di dar seguito all'originaria statuizione di (sia pure provvisoria) ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, che - si precisa - è stata resa all'esito di una delibazione per sua natura estremamente sommaria. Ne discende la revoca del decreto di provvisoria ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio (art. 136, c. 2, d.P.R. n. 115/2002).
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza dell’atto impugnato.
Revoca i decreti nn. 47 e 48 del 2025 di provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori come per legge se dovuti;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pignataro, Presidente FF
Luca Girardi, Primo Referendario
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Anna Pignataro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.