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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1394/2022 vertente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli (NA), Centro Direzionale Isola G7, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Cimmino, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
e
C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Diamante (CS), C.da
Piane, ss. 18 km 274 + 300, presso lo studio dell'avv. Achille Ordine, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 96/2022, depositata in cancelleria in data 06.04.2022, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, in persona della Dott.ssa Carmela Patricia FILARDI, in relazione al procedimento n. 364/2021R.G.A.C., così disponeva: “
P.Q.M.
Il Giudice di
Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro iscritta al n. Parte_1 Controparte_1
364/2021 R.G.A.C., ogni diversa istanza, così provvede: - Rigetta la domanda proposta da - Condanna l'attore al pagamento delle competenze di giudizio che Parte_1 si liquidano in € 1.205,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e CAP come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza propone appello eccependo la Parte_1 violazione DM 55/2014 recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247” per errata applicazione dello scaglione di riferimento ai fini della determinazione delle spese di giudizio.
Il regolarmente costituitosi in appello, contesta le Controparte_1 avverse doglianze ritenendo corretto il ragionamento logico giuridico condotto dal
Giudice di prime cure, circa la statuizione delle spese di condanna, liquidate in misura proporzionale all'importanza dell'opera o, in subordine, in conformità al disposto dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014.
1. Sull'atto di appello.
L'appello merita accoglimento.
Parte appellante deduce una violazione ed erronea applicazione delle norme e dei principi regolanti la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, censurando la statuizione del Giudice di prime cure, in punto di spese, per errata applicazione dello scaglione di riferimento ai fini della determinazione delle spese di lite.
La doglianza è fondata.
Com'è noto, invero, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (cd. parametri medi), non richiede una specifica motivazione: “In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella pagina 2 di 5 vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione” (si cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza 20289 del 09/10/2015).
È stato, inoltre, costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità, il principio per cui l'esercizio del potere discrezionale, in materia di determinazione dei compensi, qualora non sia contenuto nei cd. valori medi, soggiace all'obbligo di motivazione, ravvisandosi, in caso contrario, un difetto di motivazione ed un esercizio arbitrario del potere conferito dalla legge (si cfr. Cassazione civile sez. II 08 febbraio 2012 n. 1805).
A ciò si deve aggiungere che l'omessa indicazione dei criteri sulla base dei quali orientarsi nella determinazione degli onorari tra il massimo ed il minimo, presuppone risolto a monte il problema della corretta determinazione del valore della controversia, problema relativamente al quale la motivazione della pronunzia impugnata si palesa evidentemente carente. Ciò in quanto, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha omesso di specificare, da un lato, l'effettivo valore della controversia, dall'altro lato, i criteri seguiti per arrivare alla determinazione delle spese di lite. Appare opportuno precisare che, pur ritenendo che implicitamente si sia fatto riferimento ai valori medi del
DM 55/2014, ed in particolare allo scaglione compreso da euro 1.100,00 ad euro
5.200,00, manca un'effettiva motivazione circa le ragioni per le quali tale scelta poteva reputarsi condivisibile.
In particolare, nel caso in esame, il Giudice di prime cure si è limitato ad una globale determinazione del compenso senza dare contestuale adeguata motivazione della eliminazione, dell'aumento e/o della riduzione di voci da lui operata, necessaria, tuttavia, al fine di consentire il sindacato di legittimità circa la conformità della liquidazione ai parametri ministeriali e a quanto risultante dagli atti di causa. Alcuna motivazione si rinviene nella sentenza a supporto del ragionamento logico giuridico seguito per arrivare alla determinazione delle competenze di giudizio, se non un generico richiamo alla normativa vigente per cui le spese “seguono la soccombenza e vengono determinate come da DM 54/12” e sono liquidate in complessivi euro 1.205,00, applicando, si desume, i valori medi previsti, dal DM 55/2014, per lo scaglione che va da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria, nella formulazione precedente la modifica introdotta dal D.M. 147/2022, applicabile alla fattispecie ratione temporis.
pagina 3 di 5 L'accoglimento dell'unico motivo di appello impone pertanto la riforma della pronunzia de qua, nel capo relativo alla determinazione delle spese di lite. Ciò rende necessario quantificare, sulla base del valore effettivo della controversia, i compensi delle spese di lite.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, essendo indiscusso che il valore della causa vada definito in base al disputatum, è pressoché granitica nel ritenere, che “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum” (di talché, il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore) (Cfr. Cass. n. 28417/2018; Cass. n.
25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass. n. 22462/2019).
Tali principi, applicabili in materia di spese condominiali, giacché ai fini della determinazione del valore della causa, nel merito, si deve far riferimento, non all'intera delibera di spesa nel suo complesso ma alle singole quote di spesa ricadenti sul che le impugna, consentono di determinare il valore della causa è pari ad CP_1 euro 357,89, tenendo conto, inoltre, della dichiarazione di valore formulata nell'atto introduttivo nonché dell'ordinanza di incompetenza per valore emessa dal Tribunale di
Paola a favore del Giudice di Pace di belvedere Marittimo del 09.06.2021.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata, secondo le tariffe vigenti, in punto di determinazione delle spese di lite in quanto le questioni trattate non appaiono di particolare complessità e non si ravvisano ulteriori motivazioni a supporto di un aumento che vada oltre le tariffe medie.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte appellata alla loro rifusione in favore della parte appellante.
Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m. n.
147/2022), tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di pagina 4 di 5 diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 55/14, considerato il valore medio delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00 – per il giudizio di appello nulla spetta per la fase istruttoria).
Le spese di lite sono, infine, distratte in favore del difensore della parte appellante, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, co. 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Belvedere Marittimo n. 96/2022 emessa in data 06.04.2022,
e per l'effetto, in riforma del capo della sentenza impugnata, relativo alla condanna delle competenze di giudizio, condanna al Parte_1 pagamento in favore del delle spese di lite, Controparte_1 relative al primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 330,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge;
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 462,00 Parte_1 per compensi ed € 147,00 per esborsi, per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Paola, 14.01.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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