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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 682 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] in data [...] ed ivi PA C.F._1 elettivamente domiciliata alla via Fausto e Luigi Gullo 48 presso lo studio dell'avv. Palmieri
Maria SA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 24.05.2023; attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Amantea (Cs) alla via Dogana 251/E presso lo studio dell'avv.
Osso Gerolamo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 17.11.2023; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 14.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 24.05.2023, ha proposto PA
domanda di separazione personale dal coniuge stante il matrimonio con lui Controparte_1
contratto in Amantea in data 8.09.2012 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo
1 Comune al n. 58, parte II, serie A, anno 2012), in costanza del quale sono nati due figli, SA il 28.06.2013 e il 10.06.2015. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso Per_1 tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la PA separazione personale dei coniugi 2 ) Dichiarare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare Persona_2 Persona_3 entrambi rispettivamente la responsabilità genitoriale con collocazione prevalente presso la madre;
3) Assegnare la casa coniugale, in maniera esclusiva, alla che continuerà ad PA abitarla, unitamente ai due figli minori;
5) Ordinare che il Sig. versi, a titolo Controparte_1 di contributo, per il mantenimento dei figli la somma di € 400,00 (quattrocento/00) in ragione di € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento delle spese scolastiche, extrascolastiche, mediche e quant'altro occorrente ai minori, spese che dovranno essere corrisposte dal padre, nella misura del 50%, secondo le inee guida del CNF;
6) Disporre che l'assegno unico venga erogato suddiviso al 50% ad entrambi i coniugi;
7) Disporre che i minori SA e possono vedere ed intrattenersi con Persona_3 il padre, secondo il piano genitoriale che si deposita (All.19)- Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 26.05.2023. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
17.07.2023. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) in via principale, 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Dichiarare l'affido condiviso dei due figli minori e Persona_2 ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la Persona_4 responsabilità genitoriale con collocazione prevalente presso il padre;
3) Assegnare la parte della casa coniugale con ingresso da via De Santo n.16, costituita dal piano giorno e piano notte, dove hanno sempre vissuto i minori, al marito che continuerà ad Controparte_1 abitarla, unitamente ai due figli minori;
2) Assegnare la parte della casa coniugale con ingresso da via De Santo n.18 costituita dal locale seminterrato, alla madre , PA previa realizzazione di tramezzatura interna per come previsto dal CTP a cura e spese del marito;
3) Ordinare che la sig.ra versi, a titolo di contributo, per il PA mantenimento dei figli la somma di euro 300,00 (quattrocento) in ragione di 150,00 euro
(centocinquanta) per ciascun figlio, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat, oltre il pagamento delle spese scolastiche, extrascolastiche, mediche e quant'altro occorrente ai minori in ragione del 50% per ciascun genitore secondo le linee guida del Tribunale di Paola;
4)
Disporre che l'assegno unico venga erogato suddiviso al 50% ad entrambi i coniugi;
5)
2 Disporre che i minori SA e possono vedere ed intrattenersi con la madre, secondo Per_1 il piano genitoriale che si deposita;
6) Disporre che i coniugi prestino il consenso per il rilascio o rinnovo in favore dei figli minori del passaporto e degli altri documenti di espatrio. B) In via subordinata, e solo qualora il Tribunale ritenga provvisoriamente di collocare i due figli minori alla madre, 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Dichiarare l'affido condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 Persona_4 continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale con collocazione prevalente presso la madre;
3) Assegnare la parte della casa coniugale con ingresso da via De Santo n.16, costituita dal piano giorno e piano notte, dove hanno sempre vissuto i minori, alla moglie PA
, che continuerà ad abitarla, unitamente ai due figli minori;
2) Assegnare la parte della
[...] casa coniugale con ingresso da via De Santo n.18 costituita dal locale seminterrato, al padre previa realizzazione di tramezzatura interna per come previsto dal CTP a Controparte_1 cura e spese del marito;
3) Ordinare al sig. di versare, a titolo di contributo, Controparte_1 per il mantenimento dei figli la somma di euro 300,00 (quattrocento) in ragione di 150,00 euro
(centocinquanta) per ciascun figlio, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat, oltre il pagamento delle spese scolastiche, extrascolastiche, mediche e quant'altro occorrente ai minori in ragione del 50% per ciascun genitore secondo le linee guida del Tribunale di Paola;
4)
Disporre che l'assegno unico venga erogato suddiviso al 50% ad entrambi i coniugi;
5)
Disporre che i minori SA e possono vedere ed intrattenersi con il padre, secondo Per_1 il piano genitoriale che si deposita;
6) Disporre che i coniugi prestino il consenso per il rilascio o rinnovo in favore dei figli minori del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore in data 11.09.2023, con ordinanza del 26.09.2023 sono stato adottati i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c..
Con ricorso depositato il 10.01.2024, ha introdotto il sub-procedimento PA iscritto al R.G. n. 682-1/2023, a definizione del quale, con ordinanza del 17.07.2024, sono stati parzialmente modificati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22, comma 1,
c.p.c. adottati con l'ordinanza del 26.09.2023.
All'udienza del 14.04.2024, sono stati escussi due testi di parte convenuta, nonché, con sentenza non definitiva n. 595/2024 del 22.07.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 14.10.2024, ha introdotto un ulteriore sub- PA procedimento iscritto al R.G. n. 682-2/2023, nonché, con ricorso depositato il 28.10.2024, ha, a sua volta, incardinato il sub-procedimento iscritto al R.G. n. 682-3/2023, Controparte_1 avente, in ogni caso, ad oggetto questioni comprese in quelle (di più ampia portata) riguardanti l'anzidetto sub-procedimento di cui al R.G. n. 682-2/2023 precedentemente iscritto da PA
dichiarato estinto con ordinanza del 14.04.2025 (nell'ambito del quale è stato, tra
[...]
l'altro, nominato, ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c., lettera a), c.p.c., un curatore speciale
3 nell'interesse dei due minori e , in persona dell'avv. Marianna Persona_2 Persona_3
Famà, nonché, con ordinanza del 13.02.2025, sono stati parzialmente modificati i vigenti provvedimenti temporanei ed urgenti).
Con istanza congiunta depositata in data 11.03.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere (sottoscritto il
28.02.2025, anche dal curatore speciale dei minori, e depositato unitamente alla medesima istanza), chiedendo l'anticipazione dell'udienza già fissata in data 15.09.2025, da sostituire con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Quindi, fissata l'udienza del 14.04.2025, la stessa
è stata sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui le parti, stante il suddetto accordo, hanno chiesto la decisione della causa con l'omologa delle relative condizioni. Il Giudice relatore, pertanto, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni della separazione, in data 14.03.2025, ha espresso parere favorevole.
Essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 595/2024 del 22.07.2024, va rilevato che gli stessi hanno congiuntamente chiesto l'omologa delle condizioni oggetto dell'accordo depositato in data 11.03.2025, che di seguito si riportano testualmente: “1. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del , resta al CP_1 predetto in uso esclusivo che continuerà ad abitarla, unitamente al figlio , collocato, in Per_1 maniera prevalente presso il domicilio del padre;
2. Entrambi i genitori eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale e assumeranno insieme le decisioni di carattere straordinario, inerenti la salute, l'istruzione e l'educazione dei due figli minori SA e
3. Il figlio sarà collocato in Amantea presso la residenza del padre con il Per_1 Per_1 quale continuerà ad abitare, mentre la figlia SA sarà collocata in maniera prevalente presso il domicilio della madre in Rovito alla C.da Episcopani;
4. A week end alterni, i minori dall'uscita di scuola resteranno con i genitori per rientrare nelle rispettive residenze la domenica;
ogni genitore curerà il prelievo e l'accompagnamento nelle rispettive residenze;
5.
Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua seguiranno il criterio dell'alternanza, così come i compleanni e gli onomastici dei genitori saranno trascorsi insieme ai figli, ove possibile.
Compleanni e onomastici dei figli saranno festeggiati insieme, qualora vi sia accordo, oppure in modo alternato nel caso contrario;
6. Quanto al mantenimento, il padre verserà per la minore SA l'assegno di mantenimento di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente, secondo gli indici ISTAT - Tale importo totale comprenderà tutte le spese ordinarie quali vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione comprese le utenze, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e, comunque, medicinali necessari per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare,
4 uscite didattiche giornaliere, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali). Quanto alle spese straordinarie, entrambi i genitori corrisponderanno per i due figli le spese straordinarie al 50% come da linee guida del
Consiglio Nazionale Forense per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, di seguito riportate. SPESE EXTRA ASSEGNO
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: - libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. SPESE EXTRA
ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori. suddivise nelle seguenti categorie:
a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e)
Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO
AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le parti si impegnano, sin d'ora, a chiedere la cessazione della materia del contendere, relativamente al procedimento iscritto al n. 682-2/2023 R.G.A.C. presso il Tribunale di Paola-
Giudice designato- Dott.ssa Simona Scovotto ed a depositare note di trattazione scritta per il
5 procedimento principale- Con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver interamente definito i propri rapporti patrimoniali e di null'altro avere reciprocamente a pretendere”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi dei figli minori delle clausole relative agli stessi.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 682/2023, così provvede:
- omologa le condizioni di separazione dei coniugi inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 24/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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