Art. 10.
L' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e' sostituito dal seguente:
"Gli Enti in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'Istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli alloggi medesimi.
Estinta la quota del debito gravante su un alloggio, l'Istituto mutuante, anche se non risultasse estinta la quota di debito corrispondente al contributo statale, provvedera' alla riduzione dell'ipoteca gravante sullo stabile del quale fa parte l'alloggio medesimo, sia riducendo la somma per cui era stata presa l'iscrizione dell'ammontare della quota di debito pagata sia restringendo l'ipoteca stessa agli alloggi dello stabile per i quali il debito continua a sussistere.
In deroga all'articolo 12 del testo unico sulle leggi del credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle emesse per la parte del debito da estinguere con il contributo statale in quanto garantito dal contributo stesso.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili agli alloggi assegnati, con patto di futura vendita e di riscatto, da tutti gli enti e societa' indicati nell' articolo 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , modificato dall' articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ".
L' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e' sostituito dal seguente:
"Gli Enti in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'Istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli alloggi medesimi.
Estinta la quota del debito gravante su un alloggio, l'Istituto mutuante, anche se non risultasse estinta la quota di debito corrispondente al contributo statale, provvedera' alla riduzione dell'ipoteca gravante sullo stabile del quale fa parte l'alloggio medesimo, sia riducendo la somma per cui era stata presa l'iscrizione dell'ammontare della quota di debito pagata sia restringendo l'ipoteca stessa agli alloggi dello stabile per i quali il debito continua a sussistere.
In deroga all'articolo 12 del testo unico sulle leggi del credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle emesse per la parte del debito da estinguere con il contributo statale in quanto garantito dal contributo stesso.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili agli alloggi assegnati, con patto di futura vendita e di riscatto, da tutti gli enti e societa' indicati nell' articolo 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , modificato dall' articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ".