Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 757
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Natura restitutoria dei rimborsi spese di viaggio

    Il giudice di primo grado ha accolto la tesi del contribuente, ritenendo che le spese fossero state effettivamente sostenute e determinate in base al chilometraggio e al costo del carburante. Tuttavia, la Corte di secondo grado ha riformato la sentenza, ritenendo che il contribuente non abbia fornito prova del sostenimento effettivo delle spese e che tali rimborsi rientrino nella definizione di reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1 del TUIR, non potendo beneficiare dell'esonero previsto per le trasferte fuori dal territorio comunale.

  • Accolto
    Natura retributiva dei rimborsi spese di viaggio

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali per le spese di accesso agli ambulatori fuori dal comune di residenza debbano essere assoggettate a imposizione poiché percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente e non rientrino nell'eccezione prevista per le spese di trasferta. La Corte ha evidenziato che il contribuente non ha dimostrato di aver sostenuto effettivamente le spese e che il rimborso, anche se parametrato al chilometraggio, rientra nella previsione dell'art. 51, comma 1 del TUIR.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 757
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 757
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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