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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 757/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE ND, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6193/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9162/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2391/2025 depositato il
14/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava il silenzio-rifiuto all'istanza di rimborso Irpef per un presunto credito maturato negli anni d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. La richiesta di rimborso scaturiva dalla tassazione dei rimborsi operata dal sostituto per le spese di viaggio percepite in qualità di IC
Specialista Ambulatoriale per gli incarichi svolti in un Comune diverso da quello di residenza. A parere del ricorrente la natura di questi rimborsi spese sarebbe stata restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e pertanto non assimilabili alla retribuzione né tantomeno assoggettabili a tassazione.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio che confermava la bontà del proprio operato.
Con sentenza nr. 9162/2024 depositata il 3/06/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli accoglieva il ricorso ad eccezione delle somme trattenute a titolo di imposta dall'1/1/18 al 28/7/18 e condannava l'Ufficio alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate sostenendo la violazione degli artt. 51
Tuir e 35 Dpr n. 271/2000 dalla cui semplice lettura si evince che le somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese di viaggio hanno natura retributiva e non risarcitoria e, quindi, sono assoggettabili a ritenuta Irpef. Sul punto vengono citati gli ultimi interventi della Suprema
Corte con le sentenze n. 2124, n. 2126 e n. 2184 del 22 gennaio 2024. Si chiede pertanto la riforma della sentenza considerato che le somme corrisposte ai medici a titolo di “rimborso spese di accesso” agli ambulatori fuori Comune di residenza devono essere assoggettate a imposizione poiché percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente e non conducibili alla deroga prevista per le spese di trasferta.
Non si costituisce l'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art 51 c. 1 del TUIR stabilisce che “ Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.” Il comma 5 dello stesso articolo prevede un esonero dalla tassazione per “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale”. Il territorio comunale è chiaramente riferito al territorio in cui deve essere espletata l'attività lavorativa.
Quindi questa previsione di esonero dalla tassazione non è applicabile alla indennità percepita dal medico che compie un tragitto solo per recarsi dalla propria residenza alla sede di lavoro e percepisce una indennità in forza di una previsione del proprio contratto di lavoro. In particolare l'art. 35 Dpr n.
271/2000 prevede il cosìddetto rimborso spese di accesso per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza quantificato in base ai kilometri percorsi. Il giudice di primo grado erroneamente inquadra questo rimborso affermando che “nel caso di specie è chiaro che il ricorrente abbia dimostrato di aver sostenuto effettivamente le spese ed il rimborso è stato determinato non con criterio forfettario ma con specifica parametrazione rispetto al chilometraggio effettivamente percorso ed al costo del carburante, sostenuto per lo svolgimento del proprio incarico presso gli ambulatori esterni al comune di residenza”. In realtà il contribuente non ha dimostrato nulla. In teoria potrebbe aver effettuato il percorso con un mezzo pubblico o con una bicicletta. Il costo del carburante non è stato dimostrato come effettivamente sostenuto e pertanto deve essere inquadrato solo come un parametro di quantificazione di un rimborso spese che resta assorbito dalla previsione dell'art.51 comma 1 del TUIR. La particolarità della questione confermata dal mutato orientamento anche della Suprema Corte rende equa la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE ND, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6193/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9162/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2391/2025 depositato il
14/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava il silenzio-rifiuto all'istanza di rimborso Irpef per un presunto credito maturato negli anni d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. La richiesta di rimborso scaturiva dalla tassazione dei rimborsi operata dal sostituto per le spese di viaggio percepite in qualità di IC
Specialista Ambulatoriale per gli incarichi svolti in un Comune diverso da quello di residenza. A parere del ricorrente la natura di questi rimborsi spese sarebbe stata restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e pertanto non assimilabili alla retribuzione né tantomeno assoggettabili a tassazione.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio che confermava la bontà del proprio operato.
Con sentenza nr. 9162/2024 depositata il 3/06/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli accoglieva il ricorso ad eccezione delle somme trattenute a titolo di imposta dall'1/1/18 al 28/7/18 e condannava l'Ufficio alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate sostenendo la violazione degli artt. 51
Tuir e 35 Dpr n. 271/2000 dalla cui semplice lettura si evince che le somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese di viaggio hanno natura retributiva e non risarcitoria e, quindi, sono assoggettabili a ritenuta Irpef. Sul punto vengono citati gli ultimi interventi della Suprema
Corte con le sentenze n. 2124, n. 2126 e n. 2184 del 22 gennaio 2024. Si chiede pertanto la riforma della sentenza considerato che le somme corrisposte ai medici a titolo di “rimborso spese di accesso” agli ambulatori fuori Comune di residenza devono essere assoggettate a imposizione poiché percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente e non conducibili alla deroga prevista per le spese di trasferta.
Non si costituisce l'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art 51 c. 1 del TUIR stabilisce che “ Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.” Il comma 5 dello stesso articolo prevede un esonero dalla tassazione per “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale”. Il territorio comunale è chiaramente riferito al territorio in cui deve essere espletata l'attività lavorativa.
Quindi questa previsione di esonero dalla tassazione non è applicabile alla indennità percepita dal medico che compie un tragitto solo per recarsi dalla propria residenza alla sede di lavoro e percepisce una indennità in forza di una previsione del proprio contratto di lavoro. In particolare l'art. 35 Dpr n.
271/2000 prevede il cosìddetto rimborso spese di accesso per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza quantificato in base ai kilometri percorsi. Il giudice di primo grado erroneamente inquadra questo rimborso affermando che “nel caso di specie è chiaro che il ricorrente abbia dimostrato di aver sostenuto effettivamente le spese ed il rimborso è stato determinato non con criterio forfettario ma con specifica parametrazione rispetto al chilometraggio effettivamente percorso ed al costo del carburante, sostenuto per lo svolgimento del proprio incarico presso gli ambulatori esterni al comune di residenza”. In realtà il contribuente non ha dimostrato nulla. In teoria potrebbe aver effettuato il percorso con un mezzo pubblico o con una bicicletta. Il costo del carburante non è stato dimostrato come effettivamente sostenuto e pertanto deve essere inquadrato solo come un parametro di quantificazione di un rimborso spese che resta assorbito dalla previsione dell'art.51 comma 1 del TUIR. La particolarità della questione confermata dal mutato orientamento anche della Suprema Corte rende equa la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.