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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/09/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000565/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000565/2013 avente ad oggetto “diritti reali” promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. alla VIA S.VINCENZO N. 12/B 70043 MONOPOLI (BA); rappres.
e dif. dall'Avv. MANGHISI LUIGI (C.F. ) ATTRICE C.F._2
contro
(C.F. ) QUALE EREDE DI Controparte_1 C.F._3 [...]
(nato a [...] il [...] deceduto il 19.01.2017) elettivamente Persona_1
domicil. alla VIA PISA n. 2 70127 BARI S.SPIRITO (BA); rappres. e dif. dall'Avv.
MORETTI CLAUDIO CIRO (C.F. ) e dall'Avv. DIBENEDETTO C.F._4
GIOSUÉ (C.F. C.F._5
CONVENUTA E ATTRICE RICONVENZIONALE
1 All'udienza dell'15.04.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 10.9.2013, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, al fine di sentire Persona_1
dichiarare in suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di porzioni del fondo agricolo sito in Monopoli, alla c.da NT FA (in catasto al foglio 36, particella
480), appartenenti al convenuto, con autorizzazione al frazionamento e con ordine al competente ufficio di trascrivere l'emandando provvedimento, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto:
- che da oltre quarant'anni possiede in modo pieno, continuativo e indisturbato le porzioni del suddetto fondo rustico per averle poste a servizio esclusivo della propria abitazione con apertura da oltre venti anni di un varco d'accesso e di un ingresso esclusivo al terreno posto a monte, adibendole a parcheggio auto, deposito legnami, aia;
di aver dotato la parte a mare del fondo di un ulteriore cancello con sbarra senza incontrare alcuna opposizione o divieto;
Con comparsa di costituzione, depositata in data 29.11.2013, si è costituito in giudizio che ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare la nullità e inammissibilità Persona_1
della domanda per carenza assoluta degli elementi di fatto e di diritto e, nel merito, di rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al rilascio delle frazioni di terreno di sua proprietà di cui
2 alla particella 480 del foglio 36 e la rimozione e/o demolizione delle opere abusive realizzate sulle stesse, con condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittorie delle spese e competenze di causa.
All'udienza del 25.01.2017 il giudizio è stato dichiarato interrotto stante l'intervenuto decesso di Persona_1
Parte attrice, con ricorso depositato in data 20.04.2017, ha riassunto il giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 26.09.2017, si è costituita in giudizio quale erede di insistendo nel rigetto della domanda Controparte_1 Persona_1
attorea e nell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Ammesse ed assunte le chieste prove orali nonchè disposta ed espletata ctu, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 15.04.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) ECCEZIONE NULLITA' DOMANDA
L'eccezione di nullità della citazione sollevata ai sensi dell'art. 164, comma 4°, cpc dalla parte convenuta - secondo cui dall'atto introduttivo del giudizio << non emerge una chiara ed esaustiva esposizione degli elementi di fatto e di diritto >> - è infondata.
Invero, il citato art. 164 cpc sancisce la nullità della citazione se manca l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, di cui al n. 4 dall'art. 163, terzo comma, n. 3, cpc.
Tale nullità, attinente alla editio actionis, si configura unicamente in presenza di una "totale omissione" o di una "assoluta incertezza" degli elementi essenziali della domanda, tale da precludere alla convenuta la comprensione della pretesa attorea e, di conseguenza,
l'approntamento di una precisa linea difensiva, e al giudice di individuare l'esatto oggetto
3 del contendere su cui dovrà formarsi il giudicato.
Nel caso di specie, la lettura dell'atto di citazione consente entrambe le attività, essendo sufficientemente individuate sia la causa petendi sia il petitum.
B) DOMANDA DI USUCAPIONE
1. chiede che venga dichiarato l'avvenuto acquisto in capo a sé per Parte_1
usucapione, ex art. 1158 c.c., della proprietà di due porzioni del fondo agricolo sito in agro di Monopoli alla c.da NT FA (in catasto al foglio 36, particella 480), di proprietà della parte convenuta.
L'attrice sostiene di aver esercitato sulle citate porzioni, pacificamente e pubblicamente, un potere corrispondente a quello del proprietario in quanto, come precisato nelle memorie depositate ex art. 183, comma sesto, n. 1, cpc, ha << utilizzato le parti del fondo come proprietaria provvedendone alla cura e manutenzione, adibendo l'area per il pascolo delle masserizie, allestendovi la corte per gli animali da aia, accatastandovi legname, installandovi quanto necessario per un uso esclusivo come in ultimo il cancello posto a valle della strada di accesso e che consente esclusivamente alla proprietaria Pt_1
l'accesso al terreno posto a mare >>.
Va premesso che secondo la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - si manifesta in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, che riveli in modo certo ed inequivocabile l'intenzione dell'agente di comportarsi come proprietario esclusivo.
Il puro fatto materiale del comportamento continuo ed ininterrotto attuato sulla res non solo non consente, di per sè, di distinguere il possesso dalla detenzione ma non permette
4 neppure di escludere la tolleranza e di ravvisare, quindi, l'inerzia del titolare contro il quale matura l'usucapione e, soprattutto, non conferisce al possesso quel carattere di univocità, sia oggettiva che soggettiva, che consente di individuare il contenuto del corrispondente diritto reale asseritamente acquistato.
L'elemento soggettivo, di volta in volta qualificato intenzione o animus, viene, infatti, ritenuto elemento indispensabile del possesso ad usucapionem dalla migliore dottrina e dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto, la fattispecie del possesso ad usucapionem, se corrispondente al diritto di proprietà, si realizza, come sopra detto, quando la piena ed esclusiva IGnoria di fatto renda palese a tutti l'intenzione di voler esercitare sulla cosa il potere corrispondente a quello del proprietario.
Pertanto, chi invoca l'intervenuta usucapione deve provare sia l'elemento oggettivo del
"corpus" sia l'"animus possidendi" per il tempo necessario ad usucapire e l'assolvimento di tale onere probatorio va apprezzato con particolare rigore;
va fornita la prova di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione che ben potrebbero essere consentiti dal proprietario o anche tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa.
In particolare, il soggetto che propone domanda di usucapione della proprietà di una cosa ha l'onere di allegare e provare rigorosamente di aver compiuto al momento dell'introduzione del giudizio una attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti per il tempo richiesto dalla legge e tali da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative al
5 contenuto di diritti reali minori di godimento.
Con la conseguenza che ove il soggetto agente per il riconoscimento del diritto non fornisca la predetta prova, non può trovare accoglimento la domanda di usucapione.
2. Nel caso in esame, l'attrice ha dedotto di aver posto in essere comportamenti inidonei a fondare una domanda di usucapione del diritto di proprietà nei confronti della proprietaria esclusiva.
In corso di causa è emerso che, in forza di un verbale di conciliazione giudiziale del giugno
1968, l'attrice vanta una servitù di passaggio sul fondo della convenuta, costituita tra i rispettivi danti causa per garantire l'accesso al fondo attoreo e ai beni oggetto di lite. Il titolo costitutivo prevedeva, quale obbligazione a carico del beneficiario, l'edificazione a proprie spese di muretti perimetrali inamovibili ai lati del tracciato, da completarsi entro quindici giorni dalla firma del suddetto verbale.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, cpc l'attrice ha chiesto ammettersi prova orale sui seguenti capitoli:
1. “Vero che da oltre quaranta anni l'odierna attrice possiede in modo pieno, continuativo e indisturbato le porzioni di fondo rustico identificata al catasto terreni del comune di Monopoli al foglio 36 particella 480 come meglio individuate dall'allegata CTP e dalle foto che vi si mostra?”;
2. “Vero che tali porzioni di terreno, confinanti con le p.lle 135 e 136 di proprietà della IG.na , sono sempre state dalla stessa Parte_1
possedute provvedendone alla cura e manutenzione, adibendo l'area per il pascolo delle masserizie, allestendovi la corte per gli animali da aia, accatastandovi legname, installandovi quanto necessario per un uso esclusivo, nonché poste a servizio esclusivo della sua abitazione adibendole
6 a parcheggio auto esclusivo?”;
3. “Vero che la IG.ra ha ricavato da oltre venti anni un varco Pt_1
d'accesso e un ingresso esclusivo al terreno posto a monte, mentre la parte
a mare del fondo è stata delimitata e dotata di un cancello con sbarra realizzato senza incontrare alcuna opposizione “.
Le circostanze nn. 1 e 2 hanno ad oggetto fatti assai generici (cura, manutenzione,
“pascolo delle masserizie”, corte per animali, accatastamento legname, “quanto necessario per un uso esclusivo”) ovvero valutazioni giuridiche non consentite ai testi (capitolo n.1: possedere).
I generici fatti dedotti al capitolo n. 2 sono, peraltro, inidonei ad esprimere nei confronti del proprietario l'intenzione di possedere quale proprietaria esclusiva.
Invero, per usucapire la proprietà di un bene < il possesso deve essere esplicato in una attività tendente a trarre dalla cosa tutte le possibili utilità e non solo qualcuna >> (Cass.,
Sez. 2, 13-06-2023, n. 16695).
A titolo esemplificativo, si osserva che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo (nel caso di specie, la dedotta generica “cura e manutenzione”) non è sufficiente perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere poiché è un'attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cassazione civile sez. II,
11/01/2024, n.1121).
Peraltro, su dette circostanze i testi chiamati dalla parte attrice hanno risposto senza riferire fatti specifici (né avrebbero potuto farlo non essendo gli stessi stati dedotti nei capitoli di
7 prova).
Nel terzo capitolo di prova, invece, l'attrice fa riferimento a un varco d'accesso esclusivo realizzato da oltre quarant'anni e ad un cancello.
In ordine al varco la parte attrice non ha indicato i fatti da cui desumere l'uso esclusivo del passaggio con esclusione del proprietario dall'uso del suo terreno né la teste Tes_1
ha fornito elementi di valutazione, essendosi limitata a confermare la generica circostanza secondo cui “la ha l'uso esclusivo di tale varco e cancello senza incontrare Pt_1
opposizioni per quanto di mia conoscenza”.
In ordine al cancello, l'attrice non deduce quando lo stesso sarebbe stato realizzato.
Il teste , che ha una casa nelle vicinanze dei luoghi per cui è causa e che Testimone_2
appare per tale motivo particolarmente attendibile, ha riferito che il cancello fino al 2003 non vi era. Circostanza confermata anche dalla nominata ctu che ha visionato documentazione e foto aeree relative agli anni antecedenti all'introduzione del presente giudizio.
Altrettando inconducenti ai fini della decisione si rivelano le circostanze oggetto dei capitoli di prova dedotti dall'attrice nelle memorie ex art. 183, comma sesto, n. 3, cpc, (che peraltro, si riferiscono all'intera particella 480 e non alle porzioni della stessa oggetto di causa) in quanto prive di qualsivoglia riferimento temporale.
L'unico fatto di un certo rilievo (la realizzazione di una recinzione da parte dell'attrice) è dedotto genericamente sia sotto il profilo spaziale che temporale: né l'attrice deduce fatti da cui emerge l'impedimento al proprietario dell'uso dei terreni a seguito della realizzazione della detta recinzione.
L'unico atto materiale dedotto dall'attrice, potenzialmente idoneo a integrare un possesso utile ai fini dell'usucapione – ovvero la realizzazione di una recinzione – risulta allegato in
8 termini generici e, pertanto, inidonei a soddisfare il rigoroso onere probatorio richiesto in materia.
In primo luogo, la deduzione è carente di specificità sia sotto il profilo temporale che spaziale. L'attrice, infatti, omette di indicare con precisione la data di installazione della recinzione, elemento indispensabile per la verifica del decorso del termine legale per usucapire, nonché l'esatta porzione di fondo che sarebbe stata delimitata.
Invero, i fatti posti a fondamento dell'usucapione devono essere collocati con precisione nel tempo e nello spazio, pena l'infondatezza della domanda per genericità delle allegazioni.
In secondo luogo, l'attrice non ha fornito alcuna prova che la suddetta recinzione abbia effettivamente impedito al proprietario l'accesso e l'uso dei terreni. La mera edificazione di una recinzione non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus, qualora non sia accompagnata dalla prova che tale opera abbia concretamente manifestato l'intenzione di escludere il titolare del diritto dal godimento del bene.
La prova della realizzazione di una recinzione del fondo, infatti, assume rilevanza decisiva solo quando dimostra l'intenzione del possessore di esercitare sul bene una IGnoria di fatto esclusiva, precludendo a terzi, incluso il proprietario, qualsiasi relazione di godimento con il cespite. Nel caso di specie, manca del tutto l'allegazione e la prova di tale effetto impeditivo, essenziale per distinguere il possesso dalla mera tolleranza.
Inoltre, come rilevato dal ctu e non contestato dalla << i muretti che delimitano il Pt_1
tratturo oggetto di consulenza, è molto probabile che essi siano stati realizzati nel 1968, dagli stessi coniugi – , de cuius dell'attrice, subito dopo la costituzione Pt_1 CP_2
della servitù di passaggio a favore della proprietà in adempimento degli obblighi Pt_1
posti alla base dell'accordo sottoscritto con il IG. proprietario del fondo, come Per_1
9 sancito nel verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti dinanzi alla Pretura di
Monopoli in data 8.06.1968 >>.
in sede di interrogatorio formale, ha peraltro ammesso che << per accedere Parte_1
alla nostra proprietà prima transitavamo dalla strada che porta alla spiaggia. Dal 1968
l'avv. chiuse quell'accesso e ci realizzò l'accesso di cui alla foto sub 1 Controparte_3
allegato dell'atto di citazione >>
Alla luce di quanto sopra, non avendo la parte attrice assolto ai propri oneri deduttivi e probatori, la domanda di usucapione va respinta.
C) DOMANDA RICONVENZIONALE
La convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare l'attrice alla rimozione e/o demolizione delle opere abusive realizzate sulle posizioni di terreno di sua proprietà al rilascio in suo favore di queste ultime e a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole riveniente dagli abusi edilizi dalla stessa realizzati sul suo fondo.
Rigettata la domanda di usucapione avanzata dalla va ordinato alla stessa di Pt_1
sgomberare l'immobile pacificamente di proprietà della convenuta in mancanza di qualsiasi titolo che ne legittimi l'utilizzo da parte della prima.
Accertata dalla ctu nominata in corso di causa l'abusività delle opere realizzate dall'attrice nel terreno della convenuta come indicate nella relazione in atti, va accolta anche la domanda di rimozione delle suddette.
Va rigettata la domanda di condanna dell'attrice a tenere indenne la convenuta da conseguenze non ancora attuali.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
10 Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile medio)
e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass.,
n. 19989 del 13/07/2021) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Va rigettata la richiesta di condanna della ai sensi dell'art. 96 cpc non sussistendo Pt_1
gli estremi della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda di usucapione avanzata da Parte_1
accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e, per l'effetto, Controparte_1
condanna a sgomberare le porzioni occupate dell'immobile sito in agro di Parte_1
Monopoli alla c.da NT FA (in catasto al foglio 36, particella 480) e a rimuovere le opere abusive sullo stesso realizzate, meglio descritte nella ctu in atti a firma dell'Arch.
; Persona_2
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
complessivi Euro 10.860,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone le spese di ctu, come liquidate con decreto del 13/20.7.2020, definitivamente a carico di Parte_1
condannando quest'ultima a rifondere l'altra parte di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
11 Così deciso il 16/09/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000565/2013 avente ad oggetto “diritti reali” promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. alla VIA S.VINCENZO N. 12/B 70043 MONOPOLI (BA); rappres.
e dif. dall'Avv. MANGHISI LUIGI (C.F. ) ATTRICE C.F._2
contro
(C.F. ) QUALE EREDE DI Controparte_1 C.F._3 [...]
(nato a [...] il [...] deceduto il 19.01.2017) elettivamente Persona_1
domicil. alla VIA PISA n. 2 70127 BARI S.SPIRITO (BA); rappres. e dif. dall'Avv.
MORETTI CLAUDIO CIRO (C.F. ) e dall'Avv. DIBENEDETTO C.F._4
GIOSUÉ (C.F. C.F._5
CONVENUTA E ATTRICE RICONVENZIONALE
1 All'udienza dell'15.04.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 10.9.2013, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, al fine di sentire Persona_1
dichiarare in suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di porzioni del fondo agricolo sito in Monopoli, alla c.da NT FA (in catasto al foglio 36, particella
480), appartenenti al convenuto, con autorizzazione al frazionamento e con ordine al competente ufficio di trascrivere l'emandando provvedimento, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto:
- che da oltre quarant'anni possiede in modo pieno, continuativo e indisturbato le porzioni del suddetto fondo rustico per averle poste a servizio esclusivo della propria abitazione con apertura da oltre venti anni di un varco d'accesso e di un ingresso esclusivo al terreno posto a monte, adibendole a parcheggio auto, deposito legnami, aia;
di aver dotato la parte a mare del fondo di un ulteriore cancello con sbarra senza incontrare alcuna opposizione o divieto;
Con comparsa di costituzione, depositata in data 29.11.2013, si è costituito in giudizio che ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare la nullità e inammissibilità Persona_1
della domanda per carenza assoluta degli elementi di fatto e di diritto e, nel merito, di rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al rilascio delle frazioni di terreno di sua proprietà di cui
2 alla particella 480 del foglio 36 e la rimozione e/o demolizione delle opere abusive realizzate sulle stesse, con condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittorie delle spese e competenze di causa.
All'udienza del 25.01.2017 il giudizio è stato dichiarato interrotto stante l'intervenuto decesso di Persona_1
Parte attrice, con ricorso depositato in data 20.04.2017, ha riassunto il giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 26.09.2017, si è costituita in giudizio quale erede di insistendo nel rigetto della domanda Controparte_1 Persona_1
attorea e nell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Ammesse ed assunte le chieste prove orali nonchè disposta ed espletata ctu, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 15.04.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) ECCEZIONE NULLITA' DOMANDA
L'eccezione di nullità della citazione sollevata ai sensi dell'art. 164, comma 4°, cpc dalla parte convenuta - secondo cui dall'atto introduttivo del giudizio << non emerge una chiara ed esaustiva esposizione degli elementi di fatto e di diritto >> - è infondata.
Invero, il citato art. 164 cpc sancisce la nullità della citazione se manca l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, di cui al n. 4 dall'art. 163, terzo comma, n. 3, cpc.
Tale nullità, attinente alla editio actionis, si configura unicamente in presenza di una "totale omissione" o di una "assoluta incertezza" degli elementi essenziali della domanda, tale da precludere alla convenuta la comprensione della pretesa attorea e, di conseguenza,
l'approntamento di una precisa linea difensiva, e al giudice di individuare l'esatto oggetto
3 del contendere su cui dovrà formarsi il giudicato.
Nel caso di specie, la lettura dell'atto di citazione consente entrambe le attività, essendo sufficientemente individuate sia la causa petendi sia il petitum.
B) DOMANDA DI USUCAPIONE
1. chiede che venga dichiarato l'avvenuto acquisto in capo a sé per Parte_1
usucapione, ex art. 1158 c.c., della proprietà di due porzioni del fondo agricolo sito in agro di Monopoli alla c.da NT FA (in catasto al foglio 36, particella 480), di proprietà della parte convenuta.
L'attrice sostiene di aver esercitato sulle citate porzioni, pacificamente e pubblicamente, un potere corrispondente a quello del proprietario in quanto, come precisato nelle memorie depositate ex art. 183, comma sesto, n. 1, cpc, ha << utilizzato le parti del fondo come proprietaria provvedendone alla cura e manutenzione, adibendo l'area per il pascolo delle masserizie, allestendovi la corte per gli animali da aia, accatastandovi legname, installandovi quanto necessario per un uso esclusivo come in ultimo il cancello posto a valle della strada di accesso e che consente esclusivamente alla proprietaria Pt_1
l'accesso al terreno posto a mare >>.
Va premesso che secondo la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - si manifesta in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, che riveli in modo certo ed inequivocabile l'intenzione dell'agente di comportarsi come proprietario esclusivo.
Il puro fatto materiale del comportamento continuo ed ininterrotto attuato sulla res non solo non consente, di per sè, di distinguere il possesso dalla detenzione ma non permette
4 neppure di escludere la tolleranza e di ravvisare, quindi, l'inerzia del titolare contro il quale matura l'usucapione e, soprattutto, non conferisce al possesso quel carattere di univocità, sia oggettiva che soggettiva, che consente di individuare il contenuto del corrispondente diritto reale asseritamente acquistato.
L'elemento soggettivo, di volta in volta qualificato intenzione o animus, viene, infatti, ritenuto elemento indispensabile del possesso ad usucapionem dalla migliore dottrina e dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto, la fattispecie del possesso ad usucapionem, se corrispondente al diritto di proprietà, si realizza, come sopra detto, quando la piena ed esclusiva IGnoria di fatto renda palese a tutti l'intenzione di voler esercitare sulla cosa il potere corrispondente a quello del proprietario.
Pertanto, chi invoca l'intervenuta usucapione deve provare sia l'elemento oggettivo del
"corpus" sia l'"animus possidendi" per il tempo necessario ad usucapire e l'assolvimento di tale onere probatorio va apprezzato con particolare rigore;
va fornita la prova di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione che ben potrebbero essere consentiti dal proprietario o anche tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa.
In particolare, il soggetto che propone domanda di usucapione della proprietà di una cosa ha l'onere di allegare e provare rigorosamente di aver compiuto al momento dell'introduzione del giudizio una attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti per il tempo richiesto dalla legge e tali da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative al
5 contenuto di diritti reali minori di godimento.
Con la conseguenza che ove il soggetto agente per il riconoscimento del diritto non fornisca la predetta prova, non può trovare accoglimento la domanda di usucapione.
2. Nel caso in esame, l'attrice ha dedotto di aver posto in essere comportamenti inidonei a fondare una domanda di usucapione del diritto di proprietà nei confronti della proprietaria esclusiva.
In corso di causa è emerso che, in forza di un verbale di conciliazione giudiziale del giugno
1968, l'attrice vanta una servitù di passaggio sul fondo della convenuta, costituita tra i rispettivi danti causa per garantire l'accesso al fondo attoreo e ai beni oggetto di lite. Il titolo costitutivo prevedeva, quale obbligazione a carico del beneficiario, l'edificazione a proprie spese di muretti perimetrali inamovibili ai lati del tracciato, da completarsi entro quindici giorni dalla firma del suddetto verbale.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, cpc l'attrice ha chiesto ammettersi prova orale sui seguenti capitoli:
1. “Vero che da oltre quaranta anni l'odierna attrice possiede in modo pieno, continuativo e indisturbato le porzioni di fondo rustico identificata al catasto terreni del comune di Monopoli al foglio 36 particella 480 come meglio individuate dall'allegata CTP e dalle foto che vi si mostra?”;
2. “Vero che tali porzioni di terreno, confinanti con le p.lle 135 e 136 di proprietà della IG.na , sono sempre state dalla stessa Parte_1
possedute provvedendone alla cura e manutenzione, adibendo l'area per il pascolo delle masserizie, allestendovi la corte per gli animali da aia, accatastandovi legname, installandovi quanto necessario per un uso esclusivo, nonché poste a servizio esclusivo della sua abitazione adibendole
6 a parcheggio auto esclusivo?”;
3. “Vero che la IG.ra ha ricavato da oltre venti anni un varco Pt_1
d'accesso e un ingresso esclusivo al terreno posto a monte, mentre la parte
a mare del fondo è stata delimitata e dotata di un cancello con sbarra realizzato senza incontrare alcuna opposizione “.
Le circostanze nn. 1 e 2 hanno ad oggetto fatti assai generici (cura, manutenzione,
“pascolo delle masserizie”, corte per animali, accatastamento legname, “quanto necessario per un uso esclusivo”) ovvero valutazioni giuridiche non consentite ai testi (capitolo n.1: possedere).
I generici fatti dedotti al capitolo n. 2 sono, peraltro, inidonei ad esprimere nei confronti del proprietario l'intenzione di possedere quale proprietaria esclusiva.
Invero, per usucapire la proprietà di un bene < il possesso deve essere esplicato in una attività tendente a trarre dalla cosa tutte le possibili utilità e non solo qualcuna >> (Cass.,
Sez. 2, 13-06-2023, n. 16695).
A titolo esemplificativo, si osserva che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo (nel caso di specie, la dedotta generica “cura e manutenzione”) non è sufficiente perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere poiché è un'attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cassazione civile sez. II,
11/01/2024, n.1121).
Peraltro, su dette circostanze i testi chiamati dalla parte attrice hanno risposto senza riferire fatti specifici (né avrebbero potuto farlo non essendo gli stessi stati dedotti nei capitoli di
7 prova).
Nel terzo capitolo di prova, invece, l'attrice fa riferimento a un varco d'accesso esclusivo realizzato da oltre quarant'anni e ad un cancello.
In ordine al varco la parte attrice non ha indicato i fatti da cui desumere l'uso esclusivo del passaggio con esclusione del proprietario dall'uso del suo terreno né la teste Tes_1
ha fornito elementi di valutazione, essendosi limitata a confermare la generica circostanza secondo cui “la ha l'uso esclusivo di tale varco e cancello senza incontrare Pt_1
opposizioni per quanto di mia conoscenza”.
In ordine al cancello, l'attrice non deduce quando lo stesso sarebbe stato realizzato.
Il teste , che ha una casa nelle vicinanze dei luoghi per cui è causa e che Testimone_2
appare per tale motivo particolarmente attendibile, ha riferito che il cancello fino al 2003 non vi era. Circostanza confermata anche dalla nominata ctu che ha visionato documentazione e foto aeree relative agli anni antecedenti all'introduzione del presente giudizio.
Altrettando inconducenti ai fini della decisione si rivelano le circostanze oggetto dei capitoli di prova dedotti dall'attrice nelle memorie ex art. 183, comma sesto, n. 3, cpc, (che peraltro, si riferiscono all'intera particella 480 e non alle porzioni della stessa oggetto di causa) in quanto prive di qualsivoglia riferimento temporale.
L'unico fatto di un certo rilievo (la realizzazione di una recinzione da parte dell'attrice) è dedotto genericamente sia sotto il profilo spaziale che temporale: né l'attrice deduce fatti da cui emerge l'impedimento al proprietario dell'uso dei terreni a seguito della realizzazione della detta recinzione.
L'unico atto materiale dedotto dall'attrice, potenzialmente idoneo a integrare un possesso utile ai fini dell'usucapione – ovvero la realizzazione di una recinzione – risulta allegato in
8 termini generici e, pertanto, inidonei a soddisfare il rigoroso onere probatorio richiesto in materia.
In primo luogo, la deduzione è carente di specificità sia sotto il profilo temporale che spaziale. L'attrice, infatti, omette di indicare con precisione la data di installazione della recinzione, elemento indispensabile per la verifica del decorso del termine legale per usucapire, nonché l'esatta porzione di fondo che sarebbe stata delimitata.
Invero, i fatti posti a fondamento dell'usucapione devono essere collocati con precisione nel tempo e nello spazio, pena l'infondatezza della domanda per genericità delle allegazioni.
In secondo luogo, l'attrice non ha fornito alcuna prova che la suddetta recinzione abbia effettivamente impedito al proprietario l'accesso e l'uso dei terreni. La mera edificazione di una recinzione non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus, qualora non sia accompagnata dalla prova che tale opera abbia concretamente manifestato l'intenzione di escludere il titolare del diritto dal godimento del bene.
La prova della realizzazione di una recinzione del fondo, infatti, assume rilevanza decisiva solo quando dimostra l'intenzione del possessore di esercitare sul bene una IGnoria di fatto esclusiva, precludendo a terzi, incluso il proprietario, qualsiasi relazione di godimento con il cespite. Nel caso di specie, manca del tutto l'allegazione e la prova di tale effetto impeditivo, essenziale per distinguere il possesso dalla mera tolleranza.
Inoltre, come rilevato dal ctu e non contestato dalla << i muretti che delimitano il Pt_1
tratturo oggetto di consulenza, è molto probabile che essi siano stati realizzati nel 1968, dagli stessi coniugi – , de cuius dell'attrice, subito dopo la costituzione Pt_1 CP_2
della servitù di passaggio a favore della proprietà in adempimento degli obblighi Pt_1
posti alla base dell'accordo sottoscritto con il IG. proprietario del fondo, come Per_1
9 sancito nel verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti dinanzi alla Pretura di
Monopoli in data 8.06.1968 >>.
in sede di interrogatorio formale, ha peraltro ammesso che << per accedere Parte_1
alla nostra proprietà prima transitavamo dalla strada che porta alla spiaggia. Dal 1968
l'avv. chiuse quell'accesso e ci realizzò l'accesso di cui alla foto sub 1 Controparte_3
allegato dell'atto di citazione >>
Alla luce di quanto sopra, non avendo la parte attrice assolto ai propri oneri deduttivi e probatori, la domanda di usucapione va respinta.
C) DOMANDA RICONVENZIONALE
La convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare l'attrice alla rimozione e/o demolizione delle opere abusive realizzate sulle posizioni di terreno di sua proprietà al rilascio in suo favore di queste ultime e a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole riveniente dagli abusi edilizi dalla stessa realizzati sul suo fondo.
Rigettata la domanda di usucapione avanzata dalla va ordinato alla stessa di Pt_1
sgomberare l'immobile pacificamente di proprietà della convenuta in mancanza di qualsiasi titolo che ne legittimi l'utilizzo da parte della prima.
Accertata dalla ctu nominata in corso di causa l'abusività delle opere realizzate dall'attrice nel terreno della convenuta come indicate nella relazione in atti, va accolta anche la domanda di rimozione delle suddette.
Va rigettata la domanda di condanna dell'attrice a tenere indenne la convenuta da conseguenze non ancora attuali.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
10 Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile medio)
e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass.,
n. 19989 del 13/07/2021) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Va rigettata la richiesta di condanna della ai sensi dell'art. 96 cpc non sussistendo Pt_1
gli estremi della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda di usucapione avanzata da Parte_1
accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e, per l'effetto, Controparte_1
condanna a sgomberare le porzioni occupate dell'immobile sito in agro di Parte_1
Monopoli alla c.da NT FA (in catasto al foglio 36, particella 480) e a rimuovere le opere abusive sullo stesso realizzate, meglio descritte nella ctu in atti a firma dell'Arch.
; Persona_2
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
complessivi Euro 10.860,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone le spese di ctu, come liquidate con decreto del 13/20.7.2020, definitivamente a carico di Parte_1
condannando quest'ultima a rifondere l'altra parte di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
11 Così deciso il 16/09/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
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