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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1359/2023 depositato il 03/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2865/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 18/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J00586/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J00586/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J00586/2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J00586/2018 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J00586/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso della contribuente, Sig.ra Resistente_1, annullando l'avviso di accertamento n. TY7012J00586 relativo all'anno d'imposta 2013. Con esso, l'Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito d'impresa della contribuente, esercente attività di bar, gelateria e pizzeria, accertando maggiori ricavi per € 71.692,00, oltre IVA e IRAP, sulla base di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d-ter, DPR 600/73, motivato dall'infedele compilazione del modello degli studi di settore.
La CTP di Siracusa, con sentenza n. 2865/01/22, accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l'atto e condannando l'Ufficio alle spese, ritenendo illegittimo l'accertamento perché fondato esclusivamente sugli studi di settore e privo di contraddittorio.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone appello, deducendo:
Erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che l'accertamento è induttivo puro, legittimato dall'infedele compilazione dello studio di settore, con scostamento superiore al 15% tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.
Insussistenza dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, non trattandosi di accertamento da studi di settore ma di accertamento induttivo “a tavolino”.
Adeguatezza della motivazione dell'avviso, basata su dati oggettivi e presunzioni legali.
La parte appellata si costituisce, chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo:
Inammissibilità delle nuove eccezioni sollevate dall'Ufficio in appello (art. 57 D.Lgs. 546/92).
Illegittimità dell'accertamento per carenza di motivazione, violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e mancata allegazione dello studio di settore.
Erroneità nel merito, poiché l'attività accertata è diversa da quella effettivamente esercitata (bar e non ristorazione), con conseguente inattendibilità dello studio applicato.
Violazione del principio del contraddittorio, obbligatorio secondo giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU.
26635/2009; Cass. 22003/2014).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla natura dell'accertamento. Dagli atti emerge che l'avviso impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 39, comma 2, DPR 600/73, per infedele compilazione dello studio di settore, con scostamento superiore al 15% tra ricavi dichiarati e ricavi stimati. Tale circostanza legittima il ricorso all'accertamento induttivo puro, che consente di prescindere dalle scritture contabili e di avvalersi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
(Cass. 3279/2016; Cass. 4149/2020).
2. Sul contraddittorio endoprocedimentale.
Non sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti induttivi “a tavolino”, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 13588/2014; SS.UU. 24823/2015), essendo tale obbligo previsto solo per gli accertamenti standardizzati da studi di settore ex art. 10 L. 146/1998.
3. Sulla motivazione dell'avviso. L'avviso espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, indicando i dati dichiarativi, le irregolarità riscontrate e la rielaborazione dello studio di settore. La mancata allegazione dello studio non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente la chiara esposizione dei criteri di calcolo (Cass. 3302/2014).
4. Sulle eccezioni della parte appellata.
Le doglianze relative alla tipologia di attività e alla regolarità della contabilità non incidono sulla legittimità dell'accertamento induttivo, fondato su presunzioni legali e su dati oggettivi. Le nuove eccezioni dell'Ufficio non sono tali da integrare violazione dell'art. 57 D.Lgs. 546/92, trattandosi di argomentazioni difensive.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità della questione e della difformità di orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
Accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 2865/01/22 della CTP di Siracusa, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento n. TY7012J00586 relativo all'anno d'imposta 2013.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Palermo, 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1359/2023 depositato il 03/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2865/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 18/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J00586/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J00586/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J00586/2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J00586/2018 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012J00586/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso della contribuente, Sig.ra Resistente_1, annullando l'avviso di accertamento n. TY7012J00586 relativo all'anno d'imposta 2013. Con esso, l'Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito d'impresa della contribuente, esercente attività di bar, gelateria e pizzeria, accertando maggiori ricavi per € 71.692,00, oltre IVA e IRAP, sulla base di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d-ter, DPR 600/73, motivato dall'infedele compilazione del modello degli studi di settore.
La CTP di Siracusa, con sentenza n. 2865/01/22, accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l'atto e condannando l'Ufficio alle spese, ritenendo illegittimo l'accertamento perché fondato esclusivamente sugli studi di settore e privo di contraddittorio.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone appello, deducendo:
Erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che l'accertamento è induttivo puro, legittimato dall'infedele compilazione dello studio di settore, con scostamento superiore al 15% tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.
Insussistenza dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, non trattandosi di accertamento da studi di settore ma di accertamento induttivo “a tavolino”.
Adeguatezza della motivazione dell'avviso, basata su dati oggettivi e presunzioni legali.
La parte appellata si costituisce, chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo:
Inammissibilità delle nuove eccezioni sollevate dall'Ufficio in appello (art. 57 D.Lgs. 546/92).
Illegittimità dell'accertamento per carenza di motivazione, violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e mancata allegazione dello studio di settore.
Erroneità nel merito, poiché l'attività accertata è diversa da quella effettivamente esercitata (bar e non ristorazione), con conseguente inattendibilità dello studio applicato.
Violazione del principio del contraddittorio, obbligatorio secondo giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU.
26635/2009; Cass. 22003/2014).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla natura dell'accertamento. Dagli atti emerge che l'avviso impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 39, comma 2, DPR 600/73, per infedele compilazione dello studio di settore, con scostamento superiore al 15% tra ricavi dichiarati e ricavi stimati. Tale circostanza legittima il ricorso all'accertamento induttivo puro, che consente di prescindere dalle scritture contabili e di avvalersi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
(Cass. 3279/2016; Cass. 4149/2020).
2. Sul contraddittorio endoprocedimentale.
Non sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti induttivi “a tavolino”, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 13588/2014; SS.UU. 24823/2015), essendo tale obbligo previsto solo per gli accertamenti standardizzati da studi di settore ex art. 10 L. 146/1998.
3. Sulla motivazione dell'avviso. L'avviso espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, indicando i dati dichiarativi, le irregolarità riscontrate e la rielaborazione dello studio di settore. La mancata allegazione dello studio non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente la chiara esposizione dei criteri di calcolo (Cass. 3302/2014).
4. Sulle eccezioni della parte appellata.
Le doglianze relative alla tipologia di attività e alla regolarità della contabilità non incidono sulla legittimità dell'accertamento induttivo, fondato su presunzioni legali e su dati oggettivi. Le nuove eccezioni dell'Ufficio non sono tali da integrare violazione dell'art. 57 D.Lgs. 546/92, trattandosi di argomentazioni difensive.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità della questione e della difformità di orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
Accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 2865/01/22 della CTP di Siracusa, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento n. TY7012J00586 relativo all'anno d'imposta 2013.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Palermo, 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE