TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico, Dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11066 del Ruolo Generale anno 2024 avente ad oggetto:
“altri istituti del diritto delle locazioni”.
TRA
), rappr.to e difeso dall' Avv. Giovanni Di Rella come da Parte_1 C.F._1
mandato in atti;
OPPONENTE
E
(p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappr.ta e difesa dall'Avv. Maricla Candeliere come da mandato in atti;
OPPOSTO
Conclusioni come da verbale odierno.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.10.2024 il sig. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
di rilascio CU 212346 n. 51/2024 rep. int. emesso dall' il 17.09.2024 e notificato Controparte_1
in data 14.10.2024, col quale si ordinava al di rilasciare entro 30 giorni l'alloggio sito in Bari Parte_1
alla via Pappacena 30 int. 18 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, in accoglimento dell'istanza di sospensione del decreto, disporre inaudita altera parte la sospensione
pagina 1 di 8 del decreto opposto, sussistendo i presupposti in fatto ed in diritto, oltre che di pericolo;
In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del presidente/l.r.p.t. dell' CP_1
ad emettere decreto di rilascio, competendo per legge, tale funzione al Sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile; Nel merito: 1) accertare e dichiarare per le ragioni esposte nel presente atto, la
nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto di rilascio alloggio n. C.U. 212346, rep. int n.
51/2024, datato 17.09.24, emesso dall'Arca e notificato ex art. 140 cpc in data Controparte_1
14.10.2024; 2) accertare e dichiarare che il sig. è titolare del diritto soggettivo o che Parte_1
comunque è soggetto legittimato all'acquisto dell'immobile assegnatogli e concessogli in locazione quale appartenente alle forze dell'ordine anche “cessato in servizio” in ragione del riformato art. 23
L. Reg. n. 26/2020 (come mod. dalla L. Reg. n. 13/24) e comunque in virtù del combinato disposto di cui alla predetta norma, al decreto del ministero delle infrastrutture 24/2/15, all'art.3, co. 1, lett.a)
della legge 23/5/14 n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28/3/14 n.47 recante misure
urgenti per l'emergenza abitativa), all'art.23 del DPR 1035/1972, e della legge regionale 10/2014 e che, per l'effetto, ed è inadempiente;
3) condannare , in Controparte_1 Controparte_1
persona del suo l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa”.
In particolare il ricorrente deduceva di essere conduttore, in qualità di Vigile del Fuoco, dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Bari alla via Pappacena 30 int. 18 come da contratto di locazione stipulato con il 20.03.2015; che con una prima comunicazione diretta all' Controparte_1 CP_1
del 03.03.2016 aveva manifestato la propria volontà di acquistare l'immobile, volontà ribadita nuovamente sia in data 11.06.2020 sia il 09.05.2024. Tuttavia, nonostante le domande d'acquisto formulate dal ricorrente, l' era rimasta inerte ed anzi in data 27.01.2022 aveva invitato il sig. CP_1
alla riconsegna dell'alloggio a decorrere dal 31.08.2022 a seguito del provvedimento Parte_1
prefettizio n.98072 del 17/0912020 con il quale era stata disposta la revoca e contestuale decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per lo scadere dei 3 anni dal collocamento a riposo del Corpo dei
VV.FF. come da previsione dell'art. 3 co.
1-bis del D.L. n. 57/2014.
Fissata dal giudice l'udienza di discussione e notificato l'atto introduttivo, si è costituita in giudizio l' chiedendo di rigettare la domanda avversaria in toto, così come proposta, in Controparte_1
pagina 2 di 8 quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, oltre che pretestuosa e dilatoria, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza odierna di discussione ai sensi del disposto di cui all'art. 429 c.p.c.
**************
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'eccezione preliminare di incompetenza del Presidente dell'Arca all'emissione del decreto di rilascio - da esaminarsi preliminarmente rispetto alle altre, seppure proposto come terzo motivo di opposizione, per il suo carattere di pregiudizialità logica- non è fondata.
L'art. 20 della Legge Regionale n. 10/2014, che disciplina l'occupazione e la cessione illegale degli alloggi, al primo comma, dispone:” …l'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo”. Tale norma richiama il disposto di cui all'art. 18 primo comma D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 secondo cui:” il Presidente dell'Istituto Autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi ERP occupati senza titolo”. Il decreto adottato dall' impugnato nell'odierno giudizio Controparte_1
(Decreto di Rilascio Alloggio CU n. 212346 n. 51/2024 rep. int. del 17.9.2024, notificato il
14.10.2024) non si configura affatto come “revoca” della assegnazione, così come impropriamente dedotto da parte ricorrente, bensì come provvedimento contenente l'ordine di rilascio impartito nei confronti di un occupante ritenuto dell'Ente essere oramai privo di titolo, così come espressamente indicato nel decreto stesso: come tale trattasi di provvedimento senz'altro rientrante nella competenza attribuita proprio dalla Legge Regionale Puglia n. 10/2014, art. 20, al Presidente dell' CP_1
, ente proprietario e gestore degli alloggi pubblici di edilizia residenziale ubicati nel territorio
[...] di riferimento tra i quali rientra l'immobile per cui è causa.
Dunque, tale decreto di rilascio ha una natura di titolo esecutivo, vincolato e consequenziale alla mancata impugnativa nei termini previsti dalla legge del decreto prefettizio di revoca oramai divenuto definitivo
Passando alla disamina del merito della causa, preme sottolineare come l' (già Controparte_1
IACP) con contratto di locazione stipulato nel 20.03.2015 assegnava a l'immobile sito Parte_1
in Bari alla via Pappacena 30 int. 18 in virtù di decreto prefettizio n. 42071 del 2013 emesso ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 152 del 1991. L'immobile de quo veniva concesso in locazione all'odierno opponente quale appartenente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, ai sensi del detto pagina 3 di 8 art. 18 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991 n. 203), norma che espressamente così prevede: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio […]”.
Questa norma, di matrice pubblicistica, pur non esplicitamente menzionata nel contratto di locazione, è destinata a integrarne il contenuto in quanto costituisce il presupposto stesso dell'assegnazione. Giova sottolineare che in attuazione del co. 2 dell'art. 18 cit., il C.I.P.E. ha adottato la delibera del 20.12.1991, che così prevede al punto 5: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo.
All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il Prefetto competente per territorio, al quale il
Segretario Generale del C.E.R. comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario”. È ulteriormente stabilito che l'assegnazione decada automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio. L'alloggio, pertanto, “ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto […]”. In base all'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 “[…] Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. […]”; la funzione di tale ultima disposizione è unicamente quella di agevolare il dipendente cessato dal servizio nella ricerca di una nuova ed adeguata soluzione abitativa.
La decadenza dall'assegnazione rinviene, quindi, la propria ratio e funzione nel consentire la mobilità del personale impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata. Tale nesso funzionale giustifica la stretta connessione esistente tra l'incarico di servizio e l'assegnazione dell'alloggio ex art. 18 del D.L n. 152 del 13.5.1991. Su tale questione, anche il TAR Puglia, con sentenza n. 790 del 2024 ha chiarito che: “il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n.
pagina 4 di 8 203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio (…)”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario e la possibilità di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art.
3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce: “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per reperire una diversa sistemazione alloggiativa.
In definitiva, l'assegnazione dell'alloggio viene meno alla data di cessazione del servizio e l'alloggio ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto, in quanto impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Orbene, con decreto n. 98072 del 17.09.2020, ritualmente notificato all'interessato, la Prefettura di Bari disponeva la revoca e contestuale decadenza dalla assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata specificando che a decorrere dal 31.08.2022 il non avrebbe avuto più titolo ad Parte_1 occupare l'immobile essendo stato il beneficiario collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età alla data dell'01.09.2019 e terminando il triennio di proroga del diritto all'occupazione dell'alloggio - previsto dall'art. 3 d.l. n. 47 del 2014- alla data indicata.
Decorso inutilmente il termine, rimasto incontestato il provvedimento prefettizio (non essendo stato proposto contro di esso né ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR né ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) e continuando il l'occupazione dell'alloggio, col detto decreto CU n. Parte_1
212346 n. 51/2024 rep. int. del 17.9.2024, notificato il 14.10.2024, l' ha ordinato il Controparte_1 rilascio entro 30 giorni dell'immobile poiché oramai occupato senza titolo.
Alla luce della richiamata normativa, il legale rappresentante dell' , constatata l'occupazione non CP_1
giustificata da alcun provvedimento legittimante, non poteva fare altro che mettere in atto i poteri riconosciutigli dalla legge e, quindi, attivare nei confronti dell'odierno ricorrente la procedura volta al recupero dell'alloggio.
Deve a questo punto escludersi la sussistenza del reclamato diritto del ricorrente di acquistare l'appartamento condotto in locazione.
pagina 5 di 8 Il d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevede che “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l.
203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione”.
Orbene, il dato testuale esclude che il abbia maturato un diritto all'acquisto dell'immobile Parte_1
locato (rectius un diritto a contrarre l'acquisto dell'immobile): invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del evoca il termine finale dell'assegnazione [“l'assegnazione decade Pt_2 automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima”]. Ne consegue che, alla data del 23.02.2022, allorquando l' avviava il Controparte_1 programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, approvando nello stesso tempo lo schema d'invito teso ad acquisire la manifestazione d'interesse da parte degli assegnatari aventi diritto all'acquisizione degli alloggi, l'odierno ricorrente era già decaduto dall'assegnazione (nel 2019)
e quest'ultima era stata tout court revocata. Infatti, con ulteriore nota del Settore Amministrativo- P.O.
Contratti – prot. 9508 del 16/03/2022, avente ad oggetto “Alienazione alloggi assegnati alle Forze dell'Ordine – ex art. 18 D.L. 152/91 convertito in legge n. 203/91 – art. 23-Ricognizione”, il competente ha individuato esattamente i soggetti ai quali non inviare la lettera Controparte_2
d'invito in quanto ormai collocati in quiescenza e, dunque, non più assegnatari. Tra questi, figura l'odierno ricorrente, collocato in quiescenza per recesso volontario a decorrere dal 31/08/20219 come risulta dalla nota n. 16149 del 14/07/202 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ancor più dal provvedimento di decadenza e revoca dell'assegnazione del Prefetto della Provincia di Bari, prot. arrivo Arca n. 20577/2020 del 28/09/2020. Tutti i su citati provvedimenti non sono stati impugnati e sono divenuti definitivi.
Né a tal fine rileva la circostanza che il avesse già formulato, prima di andare in pensione, Parte_1
richiesta di acquisto in data 03.03.2016, poi rinnovata nel 2020 e nel 2024 (v. doc. 7 e 8 fasc. ) Parte_1 senza riceverne riscontro dall' in quanto nel 2016 alcun programma di dismissione vi era e CP_1
comunque il non ha mai potuto vantare la titolarità di un diritto soggettivo perfetto Parte_1 all'acquisto vertendosi in materia di esercizio da parte della PA di un potere caratterizzato, stando al tenore letterale della norma, da discrezionalità come dimostrato dal fatto che le varie agenzie CP_1
regionali si siano regolate diversamente tra loro riguardo tale questione: come giustamente rilevato da pagina 6 di 8 parte resistente “le decisioni in merito alla vendita di tali tipologie di immobili, trattandosi di alloggi di servizio destinati prioritariamente ad assolvere tale funzione, sono sempre sotto ordinate alle esigenze e agli indirizzi espressi dalla Prefettura competente per territorio, con cui l' CP_1
deve consultarsi e coordinarsi in ogni momento…”.
[...]
Hanno peraltro rimarcato il tale carattere anche le sentenze del TAR Puglia, chiamato dagli assegnatari a pronunciarsi sulla questione (v. par. 29 sent. n. 520/2022 del 29.5.2024 pronunciata tra il e Parte_1 con concetti ribaditi anche nella sent. n. 935 del 5.8.2024 secondo le quali “È vero che la CP_1 predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, CP_1
da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. Lo stesso art. 3, comma 1-ter, del D.L.
47/2014 dispone: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari…” il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo). Sotto tale profilo va respinta la tesi del ricorrente per cui “l'avvio della procedura di alienazione degli immobili di edilizia agevolata rappresentava un preciso obbligo imposto all'Arca medesima.” “La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata attività CP_1 amministrativamente rilevante” v. doc. n. 5 fasc. ). CP_1
Infine si osserva che, diversamente da quanto evocato da parte ricorrente, non è destinata a trovare applicazione la sopravvenuta normativa di cui alla l.r. 13/2024, il cui art. 1 dispone che “Al co. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti
'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa, successivamente introdotta, pertanto non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata dall'odierno opponente a fondamento della pretesa azionata in questa sede. E tanto basta dire non potendosi sottacere che anche tale novità legislativa non esclude ad ogni modo il carattere discrezionale delle alienazioni di cui si è detto innanzi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55 del 2014.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 3.808,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta.
Bari 2.7.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico, Dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11066 del Ruolo Generale anno 2024 avente ad oggetto:
“altri istituti del diritto delle locazioni”.
TRA
), rappr.to e difeso dall' Avv. Giovanni Di Rella come da Parte_1 C.F._1
mandato in atti;
OPPONENTE
E
(p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappr.ta e difesa dall'Avv. Maricla Candeliere come da mandato in atti;
OPPOSTO
Conclusioni come da verbale odierno.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.10.2024 il sig. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
di rilascio CU 212346 n. 51/2024 rep. int. emesso dall' il 17.09.2024 e notificato Controparte_1
in data 14.10.2024, col quale si ordinava al di rilasciare entro 30 giorni l'alloggio sito in Bari Parte_1
alla via Pappacena 30 int. 18 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, in accoglimento dell'istanza di sospensione del decreto, disporre inaudita altera parte la sospensione
pagina 1 di 8 del decreto opposto, sussistendo i presupposti in fatto ed in diritto, oltre che di pericolo;
In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del presidente/l.r.p.t. dell' CP_1
ad emettere decreto di rilascio, competendo per legge, tale funzione al Sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile; Nel merito: 1) accertare e dichiarare per le ragioni esposte nel presente atto, la
nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto di rilascio alloggio n. C.U. 212346, rep. int n.
51/2024, datato 17.09.24, emesso dall'Arca e notificato ex art. 140 cpc in data Controparte_1
14.10.2024; 2) accertare e dichiarare che il sig. è titolare del diritto soggettivo o che Parte_1
comunque è soggetto legittimato all'acquisto dell'immobile assegnatogli e concessogli in locazione quale appartenente alle forze dell'ordine anche “cessato in servizio” in ragione del riformato art. 23
L. Reg. n. 26/2020 (come mod. dalla L. Reg. n. 13/24) e comunque in virtù del combinato disposto di cui alla predetta norma, al decreto del ministero delle infrastrutture 24/2/15, all'art.3, co. 1, lett.a)
della legge 23/5/14 n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28/3/14 n.47 recante misure
urgenti per l'emergenza abitativa), all'art.23 del DPR 1035/1972, e della legge regionale 10/2014 e che, per l'effetto, ed è inadempiente;
3) condannare , in Controparte_1 Controparte_1
persona del suo l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa”.
In particolare il ricorrente deduceva di essere conduttore, in qualità di Vigile del Fuoco, dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Bari alla via Pappacena 30 int. 18 come da contratto di locazione stipulato con il 20.03.2015; che con una prima comunicazione diretta all' Controparte_1 CP_1
del 03.03.2016 aveva manifestato la propria volontà di acquistare l'immobile, volontà ribadita nuovamente sia in data 11.06.2020 sia il 09.05.2024. Tuttavia, nonostante le domande d'acquisto formulate dal ricorrente, l' era rimasta inerte ed anzi in data 27.01.2022 aveva invitato il sig. CP_1
alla riconsegna dell'alloggio a decorrere dal 31.08.2022 a seguito del provvedimento Parte_1
prefettizio n.98072 del 17/0912020 con il quale era stata disposta la revoca e contestuale decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per lo scadere dei 3 anni dal collocamento a riposo del Corpo dei
VV.FF. come da previsione dell'art. 3 co.
1-bis del D.L. n. 57/2014.
Fissata dal giudice l'udienza di discussione e notificato l'atto introduttivo, si è costituita in giudizio l' chiedendo di rigettare la domanda avversaria in toto, così come proposta, in Controparte_1
pagina 2 di 8 quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, oltre che pretestuosa e dilatoria, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza odierna di discussione ai sensi del disposto di cui all'art. 429 c.p.c.
**************
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'eccezione preliminare di incompetenza del Presidente dell'Arca all'emissione del decreto di rilascio - da esaminarsi preliminarmente rispetto alle altre, seppure proposto come terzo motivo di opposizione, per il suo carattere di pregiudizialità logica- non è fondata.
L'art. 20 della Legge Regionale n. 10/2014, che disciplina l'occupazione e la cessione illegale degli alloggi, al primo comma, dispone:” …l'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo”. Tale norma richiama il disposto di cui all'art. 18 primo comma D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 secondo cui:” il Presidente dell'Istituto Autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi ERP occupati senza titolo”. Il decreto adottato dall' impugnato nell'odierno giudizio Controparte_1
(Decreto di Rilascio Alloggio CU n. 212346 n. 51/2024 rep. int. del 17.9.2024, notificato il
14.10.2024) non si configura affatto come “revoca” della assegnazione, così come impropriamente dedotto da parte ricorrente, bensì come provvedimento contenente l'ordine di rilascio impartito nei confronti di un occupante ritenuto dell'Ente essere oramai privo di titolo, così come espressamente indicato nel decreto stesso: come tale trattasi di provvedimento senz'altro rientrante nella competenza attribuita proprio dalla Legge Regionale Puglia n. 10/2014, art. 20, al Presidente dell' CP_1
, ente proprietario e gestore degli alloggi pubblici di edilizia residenziale ubicati nel territorio
[...] di riferimento tra i quali rientra l'immobile per cui è causa.
Dunque, tale decreto di rilascio ha una natura di titolo esecutivo, vincolato e consequenziale alla mancata impugnativa nei termini previsti dalla legge del decreto prefettizio di revoca oramai divenuto definitivo
Passando alla disamina del merito della causa, preme sottolineare come l' (già Controparte_1
IACP) con contratto di locazione stipulato nel 20.03.2015 assegnava a l'immobile sito Parte_1
in Bari alla via Pappacena 30 int. 18 in virtù di decreto prefettizio n. 42071 del 2013 emesso ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 152 del 1991. L'immobile de quo veniva concesso in locazione all'odierno opponente quale appartenente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, ai sensi del detto pagina 3 di 8 art. 18 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991 n. 203), norma che espressamente così prevede: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio […]”.
Questa norma, di matrice pubblicistica, pur non esplicitamente menzionata nel contratto di locazione, è destinata a integrarne il contenuto in quanto costituisce il presupposto stesso dell'assegnazione. Giova sottolineare che in attuazione del co. 2 dell'art. 18 cit., il C.I.P.E. ha adottato la delibera del 20.12.1991, che così prevede al punto 5: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo.
All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il Prefetto competente per territorio, al quale il
Segretario Generale del C.E.R. comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario”. È ulteriormente stabilito che l'assegnazione decada automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio. L'alloggio, pertanto, “ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto […]”. In base all'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 “[…] Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. […]”; la funzione di tale ultima disposizione è unicamente quella di agevolare il dipendente cessato dal servizio nella ricerca di una nuova ed adeguata soluzione abitativa.
La decadenza dall'assegnazione rinviene, quindi, la propria ratio e funzione nel consentire la mobilità del personale impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata. Tale nesso funzionale giustifica la stretta connessione esistente tra l'incarico di servizio e l'assegnazione dell'alloggio ex art. 18 del D.L n. 152 del 13.5.1991. Su tale questione, anche il TAR Puglia, con sentenza n. 790 del 2024 ha chiarito che: “il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n.
pagina 4 di 8 203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio (…)”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario e la possibilità di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art.
3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce: “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per reperire una diversa sistemazione alloggiativa.
In definitiva, l'assegnazione dell'alloggio viene meno alla data di cessazione del servizio e l'alloggio ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto, in quanto impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Orbene, con decreto n. 98072 del 17.09.2020, ritualmente notificato all'interessato, la Prefettura di Bari disponeva la revoca e contestuale decadenza dalla assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata specificando che a decorrere dal 31.08.2022 il non avrebbe avuto più titolo ad Parte_1 occupare l'immobile essendo stato il beneficiario collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età alla data dell'01.09.2019 e terminando il triennio di proroga del diritto all'occupazione dell'alloggio - previsto dall'art. 3 d.l. n. 47 del 2014- alla data indicata.
Decorso inutilmente il termine, rimasto incontestato il provvedimento prefettizio (non essendo stato proposto contro di esso né ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR né ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) e continuando il l'occupazione dell'alloggio, col detto decreto CU n. Parte_1
212346 n. 51/2024 rep. int. del 17.9.2024, notificato il 14.10.2024, l' ha ordinato il Controparte_1 rilascio entro 30 giorni dell'immobile poiché oramai occupato senza titolo.
Alla luce della richiamata normativa, il legale rappresentante dell' , constatata l'occupazione non CP_1
giustificata da alcun provvedimento legittimante, non poteva fare altro che mettere in atto i poteri riconosciutigli dalla legge e, quindi, attivare nei confronti dell'odierno ricorrente la procedura volta al recupero dell'alloggio.
Deve a questo punto escludersi la sussistenza del reclamato diritto del ricorrente di acquistare l'appartamento condotto in locazione.
pagina 5 di 8 Il d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevede che “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l.
203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione”.
Orbene, il dato testuale esclude che il abbia maturato un diritto all'acquisto dell'immobile Parte_1
locato (rectius un diritto a contrarre l'acquisto dell'immobile): invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del evoca il termine finale dell'assegnazione [“l'assegnazione decade Pt_2 automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima”]. Ne consegue che, alla data del 23.02.2022, allorquando l' avviava il Controparte_1 programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, approvando nello stesso tempo lo schema d'invito teso ad acquisire la manifestazione d'interesse da parte degli assegnatari aventi diritto all'acquisizione degli alloggi, l'odierno ricorrente era già decaduto dall'assegnazione (nel 2019)
e quest'ultima era stata tout court revocata. Infatti, con ulteriore nota del Settore Amministrativo- P.O.
Contratti – prot. 9508 del 16/03/2022, avente ad oggetto “Alienazione alloggi assegnati alle Forze dell'Ordine – ex art. 18 D.L. 152/91 convertito in legge n. 203/91 – art. 23-Ricognizione”, il competente ha individuato esattamente i soggetti ai quali non inviare la lettera Controparte_2
d'invito in quanto ormai collocati in quiescenza e, dunque, non più assegnatari. Tra questi, figura l'odierno ricorrente, collocato in quiescenza per recesso volontario a decorrere dal 31/08/20219 come risulta dalla nota n. 16149 del 14/07/202 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ancor più dal provvedimento di decadenza e revoca dell'assegnazione del Prefetto della Provincia di Bari, prot. arrivo Arca n. 20577/2020 del 28/09/2020. Tutti i su citati provvedimenti non sono stati impugnati e sono divenuti definitivi.
Né a tal fine rileva la circostanza che il avesse già formulato, prima di andare in pensione, Parte_1
richiesta di acquisto in data 03.03.2016, poi rinnovata nel 2020 e nel 2024 (v. doc. 7 e 8 fasc. ) Parte_1 senza riceverne riscontro dall' in quanto nel 2016 alcun programma di dismissione vi era e CP_1
comunque il non ha mai potuto vantare la titolarità di un diritto soggettivo perfetto Parte_1 all'acquisto vertendosi in materia di esercizio da parte della PA di un potere caratterizzato, stando al tenore letterale della norma, da discrezionalità come dimostrato dal fatto che le varie agenzie CP_1
regionali si siano regolate diversamente tra loro riguardo tale questione: come giustamente rilevato da pagina 6 di 8 parte resistente “le decisioni in merito alla vendita di tali tipologie di immobili, trattandosi di alloggi di servizio destinati prioritariamente ad assolvere tale funzione, sono sempre sotto ordinate alle esigenze e agli indirizzi espressi dalla Prefettura competente per territorio, con cui l' CP_1
deve consultarsi e coordinarsi in ogni momento…”.
[...]
Hanno peraltro rimarcato il tale carattere anche le sentenze del TAR Puglia, chiamato dagli assegnatari a pronunciarsi sulla questione (v. par. 29 sent. n. 520/2022 del 29.5.2024 pronunciata tra il e Parte_1 con concetti ribaditi anche nella sent. n. 935 del 5.8.2024 secondo le quali “È vero che la CP_1 predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, CP_1
da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. Lo stesso art. 3, comma 1-ter, del D.L.
47/2014 dispone: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari…” il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo). Sotto tale profilo va respinta la tesi del ricorrente per cui “l'avvio della procedura di alienazione degli immobili di edilizia agevolata rappresentava un preciso obbligo imposto all'Arca medesima.” “La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata attività CP_1 amministrativamente rilevante” v. doc. n. 5 fasc. ). CP_1
Infine si osserva che, diversamente da quanto evocato da parte ricorrente, non è destinata a trovare applicazione la sopravvenuta normativa di cui alla l.r. 13/2024, il cui art. 1 dispone che “Al co. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti
'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa, successivamente introdotta, pertanto non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata dall'odierno opponente a fondamento della pretesa azionata in questa sede. E tanto basta dire non potendosi sottacere che anche tale novità legislativa non esclude ad ogni modo il carattere discrezionale delle alienazioni di cui si è detto innanzi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55 del 2014.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 3.808,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta.
Bari 2.7.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
pagina 8 di 8