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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa RA LC, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito telematico di note di scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1062/2025 RGL
VERTENTE TRA
, nata in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CS) alla C.da Zanzana n.18, cf: , nella qualità di erede di C.F._1
nata a [...] il [...], cf: Persona_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Cordasco del foro di C.F._2
Castrovillari ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Castrovillari al
Viale Padre F.sco Russo,
- RICORRENTE in RIASSUNZIONE–
NEI CONFRONTI DI
con sede in Via Controparte_1
Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro- P.IVA_1 tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato GILDA
AVENA(C.F.: , PEC: t) in C.F._3 Email_1 virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 Per_2 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, 22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocaturadell'Istituto
-RESISTENTE nel giudizio riassunto – Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06-3-2025 e ritualmente notificato, la signora Per_1
, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad
[...] ottenere l'indennità di accompagnamento e l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 3 co. 3 della legge n. 104/92, e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della predetta prestazione e del predetto status e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il predetto requisito medico – legale, ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa nonché, con analoga decorrenza, l'accertamento del requisito di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In corso di causa è intervenuto il decesso della signora e l'erede Per_1 Parte_1 ha riassunto il giudizio interrotto nel quale si costitutiva l' riportandosi alla memoria CP_1 già depositata prima dell'interruzione.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine 31-03-2025, data deposito atto di dissenso 28-02-2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 6-03-2025. Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' alla CP_1 relativa erogazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione nonché alla condanna dell' al pagamento della prestazione, CP_1 alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del
2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del
2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni. Nel merito, il ricorso è infondato posto che le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale anche in assenza di prova di insorgenza di nuove patologie o aggravamenti sopravvenuti, osservandosi che i dedotti aggravamenti sono in realtà una ctp che – redatta per osservazioni ex art. 195 c.p.c. mai in realtà depositate nel giudizio per
ATPO – è stata allegata soltanto in questo nuovo giudizio.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni. Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, integrano un'ipotesi di mero dissenso diagnostico. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
Si osserva che ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 18/1980 è concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di un'assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame, il requisito sanitario richiesto dalla norma citata è stato escluso dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.; il consulente, infatti, ha concluso che le patologie da cui è affetta la parte istante non le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, sulla base della scrupolosa disamina della documentazione sanitaria in atti e sulla base dell'esame obiettivo espletato avuto riguardo alle condizioni della parte ricorrente constatate in sede di visita peritale. A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente si è limitata a contrapporre la propria deduzione di parte – come da ctp in atti - senza alcun confronto critico con le risultanze della CTU (Dott. che ha concluso nel senso che la ricorrente Per_3
è invalida ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età, sulla base dell'accertata deambulazione autonoma e della non necessità di assistenza continua residuando autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita alla luce del complesso patologico da cui è affetto;
l'ausiliare ha anche ritenuto che sussista la condizione di disabilità rilevante ex legge n. 104/92 ma non anche ai sensi del comma 3 rivendicato.
Invero, il ctu – che in sede di anamnesi ha rilevato che la signora viveva da sola in Per_1 casa autonoma – in sede di visita si presentava in Condizioni generali discrete. (…)
Disponibile al colloquio, vigile e orientata nel tempo e nello spazio. Obiettività toracica nei limiti della norma. Azione cardiaca ritmica. Toni parafonici, pause apparentemente libere.
Frequenza cardiaca 60 battiti/minuto P.A. 135/85. Polsi periferici presenti e validi. Non segni di scompenso cardiocircolatorio. Addome globoso, trattabile, non dolente alla palpazione. Fegato non palpabile. Segno di Murphy negativo. Segno di negativo. Per_4
Apparato linfoghiandolare apparentemente indenne. Dolori evocati dalla digitopressione
della muscolatura paravertebrale. Grave limitazione funzionale dei movimenti del rachide nei diversi piani dello spazio. Deambulazione e passaggi posturali difficoltosi ma possibili in modo autonomo con ausilio di bastone. Deformazione delle mani con modesta riduzione
della capacità prensile, concludendo nel senso che Sulla base di quanto emerso nel corso
della visita peritale e dall'esame della documentazione medica presente agli atti, io sottoscritto CTU ritengo che la signora si debba riconoscere INVALIDO Persona_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri
della sua età (L.509/88 L. 124/98) grave 100%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e che non sussistano le condizioni per riconoscerle l'indennità di accompagnamento, in considerazione del fatto che le sue condizioni generali non sono tali da comprometterne l'autonomia personale. Ai fini della valutazione relativa alla Legge
104/92, io sottoscritto CTU ritengo che la ricorrente presenti delle minorazioni tali da determinare un processo di svantaggio sociale e di integrazione ma che tali minorazioni non abbiano quella connotazione di gravità prevista dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta
Legge.
Per questi motivi
, io sottoscritto CTU ritengo che la signora debba Parte_2 considerare (Art. 3 Comma 1 della Legge 104/92), con Parte_3 decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
Valga, inoltre, rilevare che le doglianze attoree in merito al mancato espletamento di ulteriori test e accertamenti si rivelano infondate competendo al ctu la scelta delle eventuali visite ed accertamenti specialistici da effettuare. Nel resto, le doglianze attoree si rivelano meramente contrappositive, tali da integrare un mero dissenso diagnostico. Pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento in difetto del prescritto requisito sanitario.
Invero, sul piano strettamente giuridico, ad integrare il requisito sanitario per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, non è sufficiente la mera “difficoltà”
posto che secondo l' orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione
(Cass.n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998, 6882/2002) e condiviso da questo giudice, le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n.
508 del 1988, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti.
Risulta altresì consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che giudica priva di fondamento la tesi secondo la quale i requisiti sarebbero diversi per i soggetti anziani, in virtù del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 6, (che integra la L. n. 118 del 1971, art. 2, con la previsione che, "ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"), atteso che tale norma, lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, pone solo le condizioni perché i soggetti ultrasessantacinquenni siano considerati mutilati o invalidi civili, in analogia a quanto già disposto per i minori di diciotto anni dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 2, nel testo originario, non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass.
n. 1339/1993; 931/1999; 8009/2001; 15303/2001; 10281/2003). Invero, da questa interpretazione, consolidata nella giurisprudenza della Corte, si è discostata una decisione (Cass. 4904/2001), che, nella parte in cui ha ritenuto che fossero sufficienti, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, le "difficoltà persistenti", non può essere condivisa per le ragioni esposte, cui va aggiunto il rilievo che la delega attribuita dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, art. 2, sulla cui base è stato emanato il D.Lgs. n.509 del 1988, aveva ad oggetto esclusivamente la revisione delle minorazione e categorie invalidanti, mentre solo la L. n. 508 del 1988, è intervenuta sull'istituto dell'indennità di accompagnamento.
Va anche ricordato che la necessità delle ulteriori condizioni richieste dalla L. n. 18 del
1980, art. 1, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento discende da un'interpretazione della normativa che è stata condivisa anche dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 346 del 1989), che ha evidenziato la specificità della condizione richiesta, ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella prevista per la pensione di inabilità totale. e logica
(cfr. Cass. n. 12521/2009 e succ. conf).
Nel caso di specie, per come accertato dal CTU, il ricorrente secondo l'accertamento del consulente, versa in una condizione di difficoltà, non di impossibilità alla deambulazione ovvero al compimento agli atti quotidiani della vita, donde l'insussistenza del requisito sanitario come pure della condizione di gravità ex art. 3 comma 3 cit. .
In ragione della dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 16 dicembre 2025 Il Giudice
RA LC