Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2026, proposto da Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Nivi S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- ex art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023, della determinazione del Servizio di Polizia Locale n. 38 del 19.01.2026, avente ad oggetto “ Aggiudicazione accordo quadro multilotto per l'affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia locale di como ed attività ad esso funzionali ” Lotto 1 Italia CIG B879CC61B7 e Lotto 2 estero CIG B879CC728A, limitatamente alla parte in cui sono state assunte le decisioni cui all’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- della nota del servizio di Polizia Locale del 27.01.2026, prot. 15414, avente ad oggetto “ Procedura di gara europea per l’affidamento in accordo quadro multilotto del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia locale di Como ed attività ad esso funzionali (LOTTO 2 - Gestione atti sanzionatori per accertamenti a carico di veicoli e/o cittadini residenti all’estero - CIG B879CC728A), riscontro alla richiesta prot. 14827/2026 ”;
- ove necessario, della comunicazione trasmessa dal Comune tramite Sintel in data 18.12.2025;
- degli atti presupposti e conseguenziali, con espressa riserva di motivi aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Como;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa IN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente GE.FI.L. - Gestione fiscalità locale S.p.A. (di seguito “GE.FI.L.”) espone di aver preso parte alla procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 indetta dal Comune di Como per la stipulazione di accordo quadro con un solo operatore economico per l’affidamento, su due lotti, del “ Servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo di Polizia Locale di Como ed attività ad esso funzionali ”, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 108 del D.Lgs. n. 36/2023. Nell’odierno contenzioso si discute, in particolare, del solo Lotto 2 “ Gestione atti sanzionatori per accertamenti a carico di veicoli e/o cittadini residenti all’estero ” (CIG B879CC728A).
2. All’esito delle operazioni di gara, per il Lotto 2 è risultata prima in graduatoria Nivi S.p.A. con il punteggio totale di punti 93,33 su 100, seguita da Ge.Fi.L. in seconda posizione con il punteggio totale di punti 85,08 su 100.
3. Con determinazione del Servizio di Polizia Locale n. 38 del 19.01.2026 è stata quindi disposta l’aggiudicazione del Lotto 2 a Nivi S.p.A. Nel provvedimento di aggiudicazione si dà atto che il R.U.P., ritenendo inammissibile l’oscuramento quasi totale delle offerte tecniche operato in gara dai concorrenti, ha chiesto a questi ultimi di trasmettere copia delle rispettive offerte tecniche oscurate nelle sole parti effettivamente riservate, indicando le puntuali ragioni ostative all’ostensione. Conseguentemente, gli operatori economici hanno riscontrato detta richiesta in data 23.12.2025 indicando con puntuali motivazioni le specifiche parti delle rispettive offerte tecniche soggette a oscuramento, che il RUP ha ritenuto di condividere.
4. Ciononostante, l’offerta tecnica di Nivi S.p.A. è stata pubblicata quasi completamente oscurata e, dunque, nella versione inizialmente trasmessa dai concorrenti, nonostante il RUP avesse ritenuto inammissibile siffatto modus procedendi e acquisito dagli operatori economici le offerte tecniche con minori oscuramenti operati in ragione di più puntuali motivazioni. Anche i verbali di gara sono stati pubblicati senza i relativi allegati.
5. Con nota del 27.01.2026, in riscontro al sollecito della ricorrente, l’amministrazione ha evidenziato di aver provveduto alla pubblicazione degli allegati ai verbali di gara; inoltre, quanto alle offerte tecniche dei concorrenti, ha precisato che “ nella determina di aggiudicazione sono indicate le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento ”, per cui, “ ai sensi dell’art. 36, co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 solo dopo il decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al co. 4, la stazione appaltante può procedere a comunicare, tramite Pad, l’ostensione delle parti delle offerte di cui è stato richiesto l’oscuramento ove ritenga insussistenti le ragioni di segretezza. Detta ostensione non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni ”.
6. Con il presente gravame, la ricorrente impugna precauzionalmente, ai sensi dell’art. 36 comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, le decisioni sull’oscuramento delle offerte assunte con il provvedimento di aggiudicazione, deducendo censure di violazione e falsa applicazione dell’artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria.
6. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Como, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere o di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo trasmesso a GE.FI.L, in data 30.01.2026, le offerte tecniche con i minori oscuramenti presentate dalle concorrenti il 23.12.2025.
7. Successivamente, con nota del 14.03.2026, la ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto la trasmissione della copia dell’offerta tecnica della controinteressata recante minori oscuramenti, sebbene oltre dieci giorni dopo la notifica del ricorso ex art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2024, chiedendo la declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese di giudizio.
8. Alla camera di consiglio del 18.03.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Alla luce di quanto precede e della dichiarazione in atti di parte ricorrente, ritiene il Collegio che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
10. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della fattispecie e tenuto conto che le offerte tecniche contenenti minori oscuramenti sono state pubblicate solo dopo la scadenza del termine di cui all’art. 36, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per la presentazione dell’odierno ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AD US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
IN CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN CA | MA AD US |
IL SEGRETARIO