Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 698/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Anna Lombardi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Andrea Bellucci) CP_1
- resistente - ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del
8.4.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato in data Parte_1
31.5.2024, per ottenere la condanna dell al pagamento in suo favore delle CP_1 prestazioni assicurative di legge corrispondenti al danno biologico e al danno patrimoniale che assume di avere subito per effetto dell'aggravamento della tecnopatia riconosciuta nel 2011. Ha precisato che il resistente, in data
27.9.2012, ha riconosciuto l'origine professionale della malattia di cui è affetto
(asbestosi), attribuendogli un grado di invalidità permanente del 20%. Ha contestato il provvedimento con il quale l'istituto, in data 28.7.2022, ha respinto l'istanza di revisione a seguito di istanza presentata prima del decorso del termine di legge dall'ultima revisione.
Costituitosi con memoria depositata in data 25.3.2025, l ha dato atto di CP_1 avere riconosciuto il diritto vantato dal ricorrente intervenendo in autotutela ed ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Visto l'art. 92 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, interpolata dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, tenuto conto del comportamento processuale dell'ente che è intervenuto in autotutela solo dopo l'introduzione del giudizio e del fatto che il provvedimento adottato ha riconosciuto l'aggravamento dell'evento assicurato in misura inferiore a quella prospettata nel ricorso (25% anziché 30%), le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza virtuale, vanno compensate tra le parti per 1/2 e il resistente va condannato a rifondere al ricorrente il residuo 1/2. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore della controversia (scaglione compreso fra €
5.200,00 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/2 e condanna il resistente a rifondere al ricorrente il residuo 1/2, nella misura che qui si liquida nella misura di € 900,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%,
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Lombardi, dichiaratasi procuratrice antistataria.
Perugia, il 8.4.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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