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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO pronunciato la seguente Opposizione a decreto
SENTENZA ingiuntivo
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6968/23 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 Registro Generale ter cpc nel termine del giorno 18.03.2025, avente ad oggetto: N. 6968/23
“Opposizione a decreto ingiuntivo”; e vertente
tra
[...]
N. _______________
, rappresentato e difeso dall'avv. V. Vietri del Foro Parte_1
di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente REPERTORIO domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Lungomare N. _______________
n. 030/2025 R.B. Prev. Colombo, n. 78;
Opponente
Discusso nel termine e del 18.03.2025 i note
Parte_2 r cpc in persona del Presidente p.t., Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. M. Garzilli del Foro di Napoli in
Deposito minuta virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente
_________________ domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via Santa
Lucia n. 20;
Opposta Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 6968/23 R.G. /o pag. 1 Pt_1 Pt_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 18.03.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 14.11.2023, n. 786/23 D.I., notificato in data 22.11.2023, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva a di pagare in favore della Parte_1 CP_1
la somma di euro 115.950,11, oltre accessori, con la condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 11.12.2023, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 786/23; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e rigettata l'istanza dell'opponente di ammissione della prova testimoniale (cfr. ordinanza del GdL in data
16.04.2024), nel termine fissato del giorno 18.03.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 786/23 D.I., emesso in data
14.11.2023, proposta da è infondata e, pertanto, va Parte_1
rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Giudizio n. 6968/23 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Pt_2 Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, risulta palesemente infondata l'eccezione dell'opponente circa l'assenza dei presupposti per l'ingiunzione per non aver svolto attività professionale. Invero, l'odierno opponente risulta iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Salerno per gli anni di contribuzione per cui è causa e, pertanto, obbligato a comunicare il reddito professionale Irpef ed il volume d'affari Iva dichiarati al fisco ex art. 6 del Regolamento sulla contribuzione e in forza della legge n.
773/1982 (cfr. estratto Albo dei Geometri, allegato al fascicolo di parte).
Di conseguenza, come rilevato giustamente dalla Cassa opposta,
l'odierno ricorrente per gli anni dal 2002 al 2021 è rimasto moroso nel pagamento del contributo soggettivo (art. 1 RC), integrativo (art. 2 RC) e
Giudizio n. 6968/23 R.G. Vitolo c/o pag. 3 Pt_2 di maternità, per la somma di euro 115.950,11, oltre ad interessi e maggiorazioni e/o sanzioni, come specificamente riportato nell'attestazione del credito rilasciata dal Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 635, comma II, c.p.c., con la quale la ha Pt_2
certificato il credito vantato all'esito delle verifiche contabili (cfr. allegati al fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Orbene, la semplice situazione di eventuale inattività professionale non può giustificare, da sé sola, la cancellazione dall'albo, senza gli adempimenti procedurali prescritti dalle norme vigenti, ovvero lo stesso venir meno degli obblighi contributivi nei confronti della Pt_2
In proposito, vanno richiamati gli orientamenti espressi sul punto dalla
Suprema Corte, pur citati dall'opposta: “dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo (come nel caso di specie), anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà
a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio Pt_2
della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima” (cfr., tre le altre, Cass. n.
28188/2022; Cass. n. 4568/21).
Ed ancora: “Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione Parte_4
minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevante la Pt_2
natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del
1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cass. n. 28188/2022);
“In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà
Giudizio n. 6968/23 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Pt_2 dell'iscrizione alla e del Parte_4
pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo Pt_2
professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cass. n. 4568/2021).
Quindi, essendo l'odierno opponente iscritto all'Albo e, quindi, alla per tutti gli anni di contribuzione oggetto di causa con Pt_2
conseguente presunzione di esercizio della professione, è evidente che in capo al professionista è maturato l'obbligo di versare i contributi: a norma dell'art. 5 dello Statuto della costituisce onere del Pt_2
geometra fornire la prova del mancato svolgimento dell'attività professionale, onere non assolto dall'opponente nel presente giudizio.
Inoltre, quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato dalla , la stessa è palesemente destituita di Pt_2
fondamento. Invero, sul piano normativo, l'istituto della prescrizione è disciplinato dagli artt. 19 della legge n. 773/1982 e 33 del Regolamento
Contributivo della in base ai quali la prescrizione decorre dalla Pt_2
data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della Pt_2
dichiarazione di cui all'art. 17: in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la legge n. 335/1995 abbia unificato in cinque anni la durata dei termini di prescrizione dei contributi anche per quanto riguarda le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, ma non anche le regole che individuano il dies a quo della loro decorrenza (cfr. Cass. n.
13639/2019).
In particolare, per quanto riguarda la , la Suprema Parte_5
Corte ha precisato che la prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione del debitore relativa al
Giudizio n. 6968/23 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Pt_2 suo reddito professionale ai fini Irpef, nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini Iva, anche se incomplete o non veritiere
(cfr. art7. 17 e 19 della legge n. 773/1982, artt. 6, 9 e 33 del
Regolamento della , mentre nel caso di omissione di tale Pt_2
comunicazione la prescrizione non inizia a decorrere (cfr. Cass. n.
20106/2017; Cass. n. 4981/2014; Cass n. 29664/2008): “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione Pt_2
della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4981/2014);
“Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014,
Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi.
Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della Pt_2
comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge
Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv.
602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei Parte_4
contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione,
Giudizio n. 6968/23 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Pt_2 da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo invece ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.
Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare Pt_2
all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata
"rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e Pt_2
determinare conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini Irpef” (Cass. n. 15787/2023; Cass. 20106/2017).
Pertanto, alla luce del delineato quadro normativo e giurisprudenziale, appare anche del tutto ultroneo l'invio di inviti o diffide al pagamento da parte della ovvero il compimento di atti interruttivi della Pt_2
prescrizione, che, come sopra precisato, non ha nemmeno iniziato il suo decorso, non avendo l'odierno opponente assolto all'obbligo di trasmettere le denunce dei redditi: di conseguenza, del tutto irrilevanti ai fini della decisione risultano le contestazioni mosse dall'odierno opponente circa il mancato invio o la mancata ricezione degli inviti o solleciti di pagamento e delle diffide ad adempiere.
In ogni caso, contrariamente da quanto sostenuto dall'opponente, la opposta ha inviato numerosi solleciti/diffide di pagamento, come Pt_2
ampiamente illustrato alle pagg.
5.7 della memoria di costituzione (cfr. all. nn.
1-38 della cartella “Atti interruttivi della prescrizione” del fascicolo della opposta). Pt_2
In ultimo, quanto alle istanze istruttorie formulate dalla parte opponente, va evidenziato che l'istanza di ammissione della prova testimoniale è stata già rigettata con ordinanza in data 16.04.2024: in effetti, l'unico capo articolato (cfr. atto di opposizione, pag. 4) è
Giudizio n. 6968/23 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Pt_2 oltremodo generico nella sua formulazione e, quindi, contravviene alle prescrizioni imposte dagli artt. 244 e ss. cpc.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta infondata e, quindi, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell'opponente al rimborso delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta le quali vengono liquidate in dispositivo, in Pt_2
applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, causa di valore da euro 52.000,01 a euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
786/23 D.I., emesso in data 14.11.2023, notificato in data 22.11.2023, proposta con ricorso depositato in data 11.12.2023 e ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 786/23 D.I., che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Pt_2
delle spese del presente giudizio di opposizione, che vengono liquidate in euro 8.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 18.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 6968/23 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Pt_2