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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/08/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 605/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 605/2021 pendente tra:
, , nato a [...] il [...],ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Maria Giuseppina Di Blasi del
Foro di Ragusa, e con domicilio eletto presso il suo studio, in Vittoria, via Ciro Menotti n. 21;
OPPONENTE contro con sede legale in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri n.1 (C.F. Controparte_1
n. ) e per essa con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova P.IVA_1 Controparte_2
n. 1 9 (C.F. n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2 come da procura generale prodotta in giudizio, dall'Avv. Stefano Menghini del Foro di Milano, con studio in 20121, Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, e domicilio eletto Ragusa, presso lo studio dell'avv. Rosario Calabrese, Piazza Maggiore Cutello, 23;
OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, tempestivamente notificato a mezzo pec in data 08/02/2021, , Parte_1 conveniva in giudizio per ottenere la declaratoria della revoca e/o nullità del decreto Controparte_3 ingiuntivo n. r.g. 1661/2020, emesso da tribunale di Ragusa in data 14/12/2020, notificato il 30/12/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di euro 58.343,53 di cui euro
49.396,34 per l'esposizione debitoria maturata in ordine al rapporto di conto corrente n. 6152184850/93, ed euro 8.947,19 per saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 615318165384, rapporti entrambi detenuti presso l'agenzia di Vittoria della Controparte_4
pagina 1 di 7 In data 20/04/2018 detto credito era stato ceduto, mediante una operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco alla società che lo aveva azionato in giudizio attraverso il Controparte_1 provvedimento monitorio oggi opposto.
L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. 1661/2020 sulla base delle seguenti motivazioni:
1. estinzione del credito ingiunto per il decorso del termine di prescrizione, essendo decorso tra la prima comunicazione di diffida del 17/02/2010, inviata dalla e la successiva Controparte_4 messa in mora del 23/03/2020 comunicata dalla società opposta, il termine decennale previsto ex lege;
2. illegittimità degli addebiti operati in conto corrente dalla banca a titolo di interessi (usurari e anatocistici), di commissioni e spese non pattuite, e per avere l'istituto di credito applicato termini differenti di valuta tra operazioni in accredito e in addebito, in contrasto con quanto pattuito;
3. illegittimo ricorso allo ius variandi in corso di esecuzione del rapporto;
4. inesistenza del credito, e inidoneità della documentazione prodotta a soddisfare l'onere probatorio circa l'an e il quantum dello stesso, in relazione alle precedenti eccezioni sollevate;
In conseguenza dei motivi dedotti l'opponente concludeva: “[p]iaccia all'on. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso decreto ingiuntivo N. 1661/2020, emesso dal Presidente del Tribunale di Ragusa in data 14 dicembre 2020 e notificato, a mezzo posta il 30 dicembre 2020, per le causali di cui in narrativa, revocarlo e porlo nel nulla, e per l'effetto: Accertare e Dichiarare prescritto il diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
Accertare e Dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole CP_4 di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della posizione di;
Accertare e Parte_1
Dichiarare , in ogni caso, la nullità e/o inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della per interessi, CP_4 commissioni, competenze e commissione di massimo scoperto per contrarietà al disposto della L.108/96, in quanto eccedente il tasso soglia nel trimestre di riferimento e per l'effetto dichiarare anche ai sensi dell'art.1815 c.c. non dovuti gli interessi corrisposti alla Banca opposta, condannandola alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Accertare e Dichiarare l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo nei rapporti facenti capo alla società attrice. Accertare e Dichiarare illegittime e quindi non dovute le somme corrisposte alla a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
Ritenere ed CP_4
Accertare non dovute per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso, perché sine causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, calcolate in costanza di utilizzo del rapporto in aggiunta agli interessi passivi;
In subordine, nella denegata, ma non temuta, ipotesi che il Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate, applicare il tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B.; Rideterminare in relazione al rapporto bancari o in oggetto, pagina 2 di 7 l'esatto dare e avere tra le parti in causa, senza capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale), senza interessi passivi, senza commissione di massimo scoperto e di spese, allineando le valute alla data contabile di registrazione di ciascuna operazione . Con riserva di produrre ulteriore documentazione di richiedere l'ordine di esibizione, di chiedere l'ingresso di CTU nonché ogni ulteriore richiesta istruttoria nei termini di rito. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, a mezzo della sua mandataria la quale Controparte_2 contestava le eccezioni sollevate da parte opponente ritenendole generiche e infondate. In particolare, evidenziava che il decorso della prescrizione era stato interrotto mediante lettera inviata, all'indirizzo dell'opponente, dalla società (in qualità di mandataria di l'11/ Parte_2 Controparte_4
02/2011; detta missiva, munita dell'attestazione di avvenuta ricezione, era stata prodotta nel fascicolo monitorio (doc. n.5), ma l'opponente nel primo atto a difesa successivo alla sua produzione, (l'atto di citazione) non aveva opposto espresse contestazioni circa la non riferibilità del contenuto della stessa ai rapporti per cui è causa, provvedendo a contestarne l'efficacia probatoria solo successivamente, circostanza che dunque risulta coperta -quanto agli effetti probatori- dal principio ex art. 115 c.p.c..
Insisteva nella validità della documentazione posta a supporto del credito azionato, con particolare riguardo all'estratto autentico notarile del libro dei crediti ceduti, detenuto dalla società veicolo, che comproverebbe la titolarità del credito e la conformità alle scritture contabili della cessionaria
[...]
e dunque, come tale, idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo. Contestava, infine, la CP_3 genericità delle ulteriori difese ed eccezioni di controparte di cui chiedeva il rigetto con la conferma del d.i. n.r.g. 1661/2020, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art.648 c.p.c.
Accolta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il g.i. assegnava un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, che si concludeva con esito negativo, e, successivamente, i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Completata la fase istruttoria la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Nel merito
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui pagina 3 di 7 il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”). Conseguentemente, è la società ricorrente attrice in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-
2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent., 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art.
645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma
è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000,
n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass. 2124/94)”).
La domanda di condanna è stata azionata allegando, quale causa petendi, i titoli di natura contrattuale
(contratti di conto corrente): si tratta di una domanda di adempimento dei saldi debitori conseguente al recesso effettuato dalla banca cedente dal rapporto contrattuale con il correntista inadempiente.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto, in via preliminare alla verifica delle questioni attinenti la legittimità della società cessionaria ad agire in giudizio per la tutela del credito azionato, secondariamente alla verifica della validità del titolo posto a fondamento della domanda, e quindi, alla esistenza, ammontare ed esigibilità del credito da esso scaturito, alla luce delle doglianze formulate dall'opponente
(convenuto in senso sostanziale).
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Premessa la sequenza logico giuridica da seguirsi nell'ordine di trattazione delle questioni poste all'attenzione di questo giudice, con riferimento al caso in esame, in relazione alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata da deve osservarsi quanto segue. Pt_1 pagina 4 di 7 Pur non essendo effettivamente rinvenibile nel testo della lettera, inviata nel febbraio 2011 all'opponente dalla alcun riferimento ai rapporti di conto corrente sottostanti la richiesta di Parte_2 pagamento, nell'atto di citazione predisposto dall'attore opponente non vi è alcuna contestazione in ordine al contenuto della corrispondenza e alla sua attinenza alle posizioni debitorie di cui si discute. In applicazione pertanto dell'art.115 c.p.c. deve ritenersi prodotto l'effetto derivante dalla non contestazione e dichiararsi tardive le difese successivamente articolate;
ne consegue che non può ritenersi maturato il termine di prescrizione del credito ingiunto, con il conseguente rigetto della relativa eccezione.
Venendo al merito delle ulteriori doglianze di parte opponente si rileva che, al fine di ottenere la invocata condanna al pagamento del saldo debitorio, quantificato nell'atto introduttivo della fase monitoria, la società cessionaria aveva il preciso onere, in conseguenza alle contestazioni articolate da controparte, di fornire prova dell'esistenza e della quantificazione del credito azionato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa da questo giudice, la norma di cui all'art. 50 d.lgs. 385/1993 (c.d. TUB) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposta, pur assumendo formalmente la posizione di convenuta, riveste la qualità di attrice in senso sostanziale, sicché spetta a lei provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione nel giudizio a cognizione piena dell'importo a debito del c/c, spetta alla banca (in questo caso alla cessionaria) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e documentare l'andamento di quest'ultimo fornendo così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e
31648/2019).
La cessionaria e, per essa, la mandataria , ha provveduto a depositare in Controparte_3 CP_2 giudizio il documento contrattuale di uno soltanto dei rapporti bancari (il n.6152184850/93), e le certificazioni ex art. 50 t.u.b. Tuttavia, a fronte delle contestazioni formulate dalla opponente, con riguardo all'esistenza e alla quantificazione del credito ingiunto in conseguenza dei vizi denunziati, la creditrice/cessionaria ha omesso di provvedere al deposito, nei termini dettati dal codice di rito, della serie completa degli estratti conto trimestrali comprovanti il complessivo andamento dei rapporti di dare/avere tra le parti, dai quali sarebbe derivato il saldo debitorio ingiunto. A tal fine, è sufficiente richiamare, a conferma del costante orientamento di legittimità, la pronuncia della Cass. civ., sez. I, ord.,
06/06/2018, n. 14640, secondo cui “[l]'art. 50 del TULB prevede: "1. La Banca d'Italia e le banche pagina 5 di 7 possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c., anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido". Va però ricordato che la norma predetta, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (Decreto ingiuntivo) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio. L'onere probatorio documentale assolto ex art. 633 c.p.c., comma 1,
n. 1, attraverso la produzione dell'estratto conto certificato non è invece esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto. E' noto infatti che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass.
n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 1 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommarla (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell'11 marzo 2011,
Cass. n. 5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n.
21466). Ne consegue che nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell'estratto conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di tassi ultralegali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.”
Deve dunque ritenersi che il credito azionato dalla società ia sfornito di adeguato Controparte_3 supporto probatorio, con conseguente infondatezza della domanda proposta in sede monitoria: non avendo parte opposta, a fronte delle eccezioni di parte opponente, prodotto gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente, risulta impossibile la ricostruzione effettiva dell'andamento del rapporto dare avere tra le parti in contesa. La somma ingiunta non può pertanto ritenersi dovuta dall'opponente.
All'esito di quanto argomentato non risulta necessario esaminare gli altri motivi di opposizione proposti dagli opponenti, essendo assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si pongono a carico della parte opposta.
Tenuto conto del valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i medi, ridotti del 50% in conformità della non particolare complessità della causa e della espletata attività pagina 6 di 7 processuale, si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, euro 406,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Maria
Giuseppina Di Blasi, dichiaratasi antistataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda proposta da ( ) e, per l'effetto, Parte_1 CodiceFiscale_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1661/2020, trib. Ragusa, r.g.3632/2020;
• condanna pagare a le spese del giudizio di opposizione, Controparte_3 Parte_1 che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, euro 406,50 per spese vive , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Giuseppina Di
Blasi, dichiaratasi antistataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 03/08/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 605/2021 pendente tra:
, , nato a [...] il [...],ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Maria Giuseppina Di Blasi del
Foro di Ragusa, e con domicilio eletto presso il suo studio, in Vittoria, via Ciro Menotti n. 21;
OPPONENTE contro con sede legale in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri n.1 (C.F. Controparte_1
n. ) e per essa con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova P.IVA_1 Controparte_2
n. 1 9 (C.F. n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2 come da procura generale prodotta in giudizio, dall'Avv. Stefano Menghini del Foro di Milano, con studio in 20121, Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, e domicilio eletto Ragusa, presso lo studio dell'avv. Rosario Calabrese, Piazza Maggiore Cutello, 23;
OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, tempestivamente notificato a mezzo pec in data 08/02/2021, , Parte_1 conveniva in giudizio per ottenere la declaratoria della revoca e/o nullità del decreto Controparte_3 ingiuntivo n. r.g. 1661/2020, emesso da tribunale di Ragusa in data 14/12/2020, notificato il 30/12/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di euro 58.343,53 di cui euro
49.396,34 per l'esposizione debitoria maturata in ordine al rapporto di conto corrente n. 6152184850/93, ed euro 8.947,19 per saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 615318165384, rapporti entrambi detenuti presso l'agenzia di Vittoria della Controparte_4
pagina 1 di 7 In data 20/04/2018 detto credito era stato ceduto, mediante una operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco alla società che lo aveva azionato in giudizio attraverso il Controparte_1 provvedimento monitorio oggi opposto.
L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. 1661/2020 sulla base delle seguenti motivazioni:
1. estinzione del credito ingiunto per il decorso del termine di prescrizione, essendo decorso tra la prima comunicazione di diffida del 17/02/2010, inviata dalla e la successiva Controparte_4 messa in mora del 23/03/2020 comunicata dalla società opposta, il termine decennale previsto ex lege;
2. illegittimità degli addebiti operati in conto corrente dalla banca a titolo di interessi (usurari e anatocistici), di commissioni e spese non pattuite, e per avere l'istituto di credito applicato termini differenti di valuta tra operazioni in accredito e in addebito, in contrasto con quanto pattuito;
3. illegittimo ricorso allo ius variandi in corso di esecuzione del rapporto;
4. inesistenza del credito, e inidoneità della documentazione prodotta a soddisfare l'onere probatorio circa l'an e il quantum dello stesso, in relazione alle precedenti eccezioni sollevate;
In conseguenza dei motivi dedotti l'opponente concludeva: “[p]iaccia all'on. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso decreto ingiuntivo N. 1661/2020, emesso dal Presidente del Tribunale di Ragusa in data 14 dicembre 2020 e notificato, a mezzo posta il 30 dicembre 2020, per le causali di cui in narrativa, revocarlo e porlo nel nulla, e per l'effetto: Accertare e Dichiarare prescritto il diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
Accertare e Dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole CP_4 di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della posizione di;
Accertare e Parte_1
Dichiarare , in ogni caso, la nullità e/o inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della per interessi, CP_4 commissioni, competenze e commissione di massimo scoperto per contrarietà al disposto della L.108/96, in quanto eccedente il tasso soglia nel trimestre di riferimento e per l'effetto dichiarare anche ai sensi dell'art.1815 c.c. non dovuti gli interessi corrisposti alla Banca opposta, condannandola alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Accertare e Dichiarare l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo nei rapporti facenti capo alla società attrice. Accertare e Dichiarare illegittime e quindi non dovute le somme corrisposte alla a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
Ritenere ed CP_4
Accertare non dovute per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso, perché sine causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, calcolate in costanza di utilizzo del rapporto in aggiunta agli interessi passivi;
In subordine, nella denegata, ma non temuta, ipotesi che il Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate, applicare il tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B.; Rideterminare in relazione al rapporto bancari o in oggetto, pagina 2 di 7 l'esatto dare e avere tra le parti in causa, senza capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale), senza interessi passivi, senza commissione di massimo scoperto e di spese, allineando le valute alla data contabile di registrazione di ciascuna operazione . Con riserva di produrre ulteriore documentazione di richiedere l'ordine di esibizione, di chiedere l'ingresso di CTU nonché ogni ulteriore richiesta istruttoria nei termini di rito. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, a mezzo della sua mandataria la quale Controparte_2 contestava le eccezioni sollevate da parte opponente ritenendole generiche e infondate. In particolare, evidenziava che il decorso della prescrizione era stato interrotto mediante lettera inviata, all'indirizzo dell'opponente, dalla società (in qualità di mandataria di l'11/ Parte_2 Controparte_4
02/2011; detta missiva, munita dell'attestazione di avvenuta ricezione, era stata prodotta nel fascicolo monitorio (doc. n.5), ma l'opponente nel primo atto a difesa successivo alla sua produzione, (l'atto di citazione) non aveva opposto espresse contestazioni circa la non riferibilità del contenuto della stessa ai rapporti per cui è causa, provvedendo a contestarne l'efficacia probatoria solo successivamente, circostanza che dunque risulta coperta -quanto agli effetti probatori- dal principio ex art. 115 c.p.c..
Insisteva nella validità della documentazione posta a supporto del credito azionato, con particolare riguardo all'estratto autentico notarile del libro dei crediti ceduti, detenuto dalla società veicolo, che comproverebbe la titolarità del credito e la conformità alle scritture contabili della cessionaria
[...]
e dunque, come tale, idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo. Contestava, infine, la CP_3 genericità delle ulteriori difese ed eccezioni di controparte di cui chiedeva il rigetto con la conferma del d.i. n.r.g. 1661/2020, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art.648 c.p.c.
Accolta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il g.i. assegnava un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, che si concludeva con esito negativo, e, successivamente, i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Completata la fase istruttoria la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Nel merito
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui pagina 3 di 7 il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”). Conseguentemente, è la società ricorrente attrice in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-
2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent., 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art.
645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma
è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000,
n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass. 2124/94)”).
La domanda di condanna è stata azionata allegando, quale causa petendi, i titoli di natura contrattuale
(contratti di conto corrente): si tratta di una domanda di adempimento dei saldi debitori conseguente al recesso effettuato dalla banca cedente dal rapporto contrattuale con il correntista inadempiente.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto, in via preliminare alla verifica delle questioni attinenti la legittimità della società cessionaria ad agire in giudizio per la tutela del credito azionato, secondariamente alla verifica della validità del titolo posto a fondamento della domanda, e quindi, alla esistenza, ammontare ed esigibilità del credito da esso scaturito, alla luce delle doglianze formulate dall'opponente
(convenuto in senso sostanziale).
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Premessa la sequenza logico giuridica da seguirsi nell'ordine di trattazione delle questioni poste all'attenzione di questo giudice, con riferimento al caso in esame, in relazione alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata da deve osservarsi quanto segue. Pt_1 pagina 4 di 7 Pur non essendo effettivamente rinvenibile nel testo della lettera, inviata nel febbraio 2011 all'opponente dalla alcun riferimento ai rapporti di conto corrente sottostanti la richiesta di Parte_2 pagamento, nell'atto di citazione predisposto dall'attore opponente non vi è alcuna contestazione in ordine al contenuto della corrispondenza e alla sua attinenza alle posizioni debitorie di cui si discute. In applicazione pertanto dell'art.115 c.p.c. deve ritenersi prodotto l'effetto derivante dalla non contestazione e dichiararsi tardive le difese successivamente articolate;
ne consegue che non può ritenersi maturato il termine di prescrizione del credito ingiunto, con il conseguente rigetto della relativa eccezione.
Venendo al merito delle ulteriori doglianze di parte opponente si rileva che, al fine di ottenere la invocata condanna al pagamento del saldo debitorio, quantificato nell'atto introduttivo della fase monitoria, la società cessionaria aveva il preciso onere, in conseguenza alle contestazioni articolate da controparte, di fornire prova dell'esistenza e della quantificazione del credito azionato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa da questo giudice, la norma di cui all'art. 50 d.lgs. 385/1993 (c.d. TUB) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposta, pur assumendo formalmente la posizione di convenuta, riveste la qualità di attrice in senso sostanziale, sicché spetta a lei provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione nel giudizio a cognizione piena dell'importo a debito del c/c, spetta alla banca (in questo caso alla cessionaria) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e documentare l'andamento di quest'ultimo fornendo così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e
31648/2019).
La cessionaria e, per essa, la mandataria , ha provveduto a depositare in Controparte_3 CP_2 giudizio il documento contrattuale di uno soltanto dei rapporti bancari (il n.6152184850/93), e le certificazioni ex art. 50 t.u.b. Tuttavia, a fronte delle contestazioni formulate dalla opponente, con riguardo all'esistenza e alla quantificazione del credito ingiunto in conseguenza dei vizi denunziati, la creditrice/cessionaria ha omesso di provvedere al deposito, nei termini dettati dal codice di rito, della serie completa degli estratti conto trimestrali comprovanti il complessivo andamento dei rapporti di dare/avere tra le parti, dai quali sarebbe derivato il saldo debitorio ingiunto. A tal fine, è sufficiente richiamare, a conferma del costante orientamento di legittimità, la pronuncia della Cass. civ., sez. I, ord.,
06/06/2018, n. 14640, secondo cui “[l]'art. 50 del TULB prevede: "1. La Banca d'Italia e le banche pagina 5 di 7 possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c., anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido". Va però ricordato che la norma predetta, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (Decreto ingiuntivo) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio. L'onere probatorio documentale assolto ex art. 633 c.p.c., comma 1,
n. 1, attraverso la produzione dell'estratto conto certificato non è invece esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto. E' noto infatti che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass.
n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 1 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommarla (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell'11 marzo 2011,
Cass. n. 5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n.
21466). Ne consegue che nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell'estratto conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di tassi ultralegali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.”
Deve dunque ritenersi che il credito azionato dalla società ia sfornito di adeguato Controparte_3 supporto probatorio, con conseguente infondatezza della domanda proposta in sede monitoria: non avendo parte opposta, a fronte delle eccezioni di parte opponente, prodotto gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente, risulta impossibile la ricostruzione effettiva dell'andamento del rapporto dare avere tra le parti in contesa. La somma ingiunta non può pertanto ritenersi dovuta dall'opponente.
All'esito di quanto argomentato non risulta necessario esaminare gli altri motivi di opposizione proposti dagli opponenti, essendo assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si pongono a carico della parte opposta.
Tenuto conto del valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i medi, ridotti del 50% in conformità della non particolare complessità della causa e della espletata attività pagina 6 di 7 processuale, si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, euro 406,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Maria
Giuseppina Di Blasi, dichiaratasi antistataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda proposta da ( ) e, per l'effetto, Parte_1 CodiceFiscale_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1661/2020, trib. Ragusa, r.g.3632/2020;
• condanna pagare a le spese del giudizio di opposizione, Controparte_3 Parte_1 che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, euro 406,50 per spese vive , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Giuseppina Di
Blasi, dichiaratasi antistataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 03/08/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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